Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3639 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata in CAMPOREALE (PA), via Belvedere, 2, presso lo studio dell'Avv. LIPARI ROSALBA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in VILLABATE (PA), piazza della Regione N. 42, presso lo studio dell'Avv. ARDUINO GIU-
SEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da comparse conclusionali alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione pronunziato da questo Tribunale in data 15-25/11/2019.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Per la prima volta in comparsa conclusionale parte ricorrente ha avanzato domanda di addebito: due sono le considerazioni da fare brevemente.
In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità della domanda da un punto di vista proces- suale, atteso che con gli scritti conclusivi finali alle parti è consentito illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non anche introdurre nuovi temi d'indagine.
In secondo luogo, la domanda è comunque inammissibile anche da un punto di vista so- stanziale, atteso che l'addebito si può chiedere solo in sede di separazione giudiziale e non anche in fase di divorzio stanti le conseguenze (perdita dei diritti successori e all'assegno di mantenimento) che sono già insite nella pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale e riespansione della libertà di stato.
3. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Stante la mancata contestazione sul punto né la proposizione di domande diverse e non sussistendo ragioni ostative, va senz'altro confermata, nel caso di specie, l'Ordinanza Presi- denziale resa dal Tribunale di Palermo in data 12/08/2023 nella parte in cui prevede un regime di affidamento condiviso, con statuizione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna per i figli della coppia , nata a [...] il [...], e Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...], con rimando alle condizioni della separa- Persona_2 zione.
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico di parte ricorrente, at- tinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo contributo al mante- nimento dei figli della coppia.
Parte resistente si è costituta in giudizio rappresentando un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al tempo della separazione e ha chiesto disporsi un contri- buto al mantenimento dei figli pari a euro 250,00 (€ 125,00 cadauno).
4.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Orbene, reputa il Collegio che vada condiviso quanto disposto in fase presidenziale e confermato un contributo mensile pari a euro 500,00 in favore dei figli.
Si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, parte resistente, pur lamentando un peggioramento delle proprie con- dizioni economiche, tuttavia non ha depositato nulla a supporto delle proprie asserzioni, né ha articolato prove sul punto.
Anzi, in fase di udienza presidenziale ha riferito di lavorare nel settore nel volantinaggio, ma ha ammesso di avere riaperto la propria attività imprenditoriale.
Di contro, parte ricorrente che, negli anni ha riferito di essersi occupata dei figli senza amai percepire in toto quanto indicato come contributo al mantenimento dei figli, ha riferi- to di avere lavorato per brevi periodi e di essere percettrice di assegno di inclusione pari a euro 1.000,00 con il quale paga anche il canone di affitto e le spese per le utenze.
Alla luce di quanto argomentato, considerato quanto dichiarato e allegato dalle parti ap- pare equo fissare il contributo da porre a carico del per il manteni- Controparte_1 mento della prole in € 500,00 mensili (250,00 ciascuno), da corrispondere alla moglie
, entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili se- Parte_1 condo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese vengono poste a carico del resistente il quale va condannato al pagamento che, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, deve essere eseguito in favore dell'Erario.
Tenuto conto di quanto statuito da Cass., Sez. II, 19 gennaio 2021, n. 777, (già Cass.
22017 del 11/09/2018): “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittorio- sa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non
è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”), le spese dovute dal soccombente allo Stato non vengono quantificate ai sensi degli artt. 82 e
130 del d.P.R.115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO, in data 30/05/2011, da , nata a PALERMO, in [...] Parte_1
30/05/1989, e da , nato a [...], in data [...], trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 86, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno2011; dichiara l'inammissibilità della domanda di addebito del divorzio;
affida i figli minori della coppia, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori, te- nuto conto della volontà del minore e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
, un assegno mensile di euro 500,00 (250,00 ciascuno) a titolo di contributo al
[...] mantenimento dei figli della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano € Controparte_1
3.500,00 oltre IVA, CPA e accessori, da versarsi in favore dell'Erario; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Mi- cela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.