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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/03/2024, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1970 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in San Parte_1
Casareo via Maremmana III n. 11, presso lo studio del procuratore Avv. Edoardo Di
Giovanni, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale dell' , rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Ivanoe Ciocca CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso depositato in data 12 maggio Parte_1
2020, ha affermato: di essere un architetto iscritto al relativo albo professionale;
di aver svolto, nell'anno 2012, attività quale lavoratore subordinato alle dipendenze di CP_3
e quale consulente della stessa società; di aver versato a il contributo CP_4
CP_ integrativo per l'anno 2012; che l' con nota del 12 luglio 2018, ha calcolato a suo carico la contribuzione relativa all'anno 2012 dovuta alla Gestione separata, determinandola in € 26.416,34, e ne ha chiesto il relativo pagamento.
In diritto, ha affermato l'assenza dell'obbligo contributivo verso la Gestione CP_ separata e la prescrizione del credito vantato dall' ha quindi convenuto in giudizio CP_ l' chiedendo che il giudice accerti l'insussistenza di alcun obbligo contributivo relativo alla Gestione separata.
CP_
1.1. Si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha affermato l'infondatezza del ricorso proposto e chiesto il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.
2. Assegnato il procedimento al presente giudice il 17 giugno 2020, all'udienza odierna le parti hanno discusso la causa che è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Il ricorrente ha affermato in primo luogo la prescrizione del credito fatto
CP_ valere dall'
3.1. Occorre ricordare, sul punto, che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. ord. 25 settembre 2023, n.
27294).
3.1.1. Con d.p.c.m. 13 giugno 2013 è stato stabilito: “I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 17 giugno 2013, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello CP_ 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (doc. 4 di .
CP_
3.2. Nel caso di specie, l' ha comunicato al ricorrente, con lettera ricevuta l'1 agosto 2018: “da una verifica è risultato che Lei ha dichiarato per l'anno 2012, un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni.
Avendo verificato che tale reddito non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, si è proceduto a calcolare
2 d'ufficio, l'importo dei contributi da Lei dovuti per l'anno 2012, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
A tal fine la invitiamo ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, il versamento degli importi indicati, a titolo di contribuzione e di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell Tarticolo 116, comma 8, lett. b) della legge n.
CP_ 388/2000), nel prospetto allegato”, per € 26.416,34 (docc. 1 e 2 di .
3.3. Sul punto, ritiene l'Ufficio che la data di decorrenza del decorso della prescrizione, per i contributi relativi alla Gestione separata per l'anno 2012, deve essere individuata nel giorno 21 agosto 2013, data di esigibilità del credito.
Infatti, la concessione del secondo termine di pagamento, sia pure con una maggiorazione, esclude l'esigibilità del credito per contributi dovuti alla Gestione CP_ separata per il 2012, sino al 20 agosto 2013, in quanto il contribuente poteva legittimamente attendere tale scadenza, senza timore di incorrere in azioni esecutive dell' . CP_2
3.4. Tanto premesso, il motivo di ricorso deve essere respinto.
4. Nel merito, il ricorrente ha affermato l'insussistenza del credito contributivo.
4.1. L'art. 2 legge 335/1995, al comma 26, prevede: “A decorrere dal 1° gennaio
1996 (67) , sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso
l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per CP_1
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha affermato che “gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla alla quale versano esclusivamente un CP_5
contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale,
3 cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio CP_1
di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. 3 agosto 2022, n. 24047).
La Corte Costituzionale, peraltro, ha dichiarato che “non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e dell'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, per come interpretati dal diritto vivente, nella parte in cui prevedono l'obbligo di iscrizione
CP_ alla Gestione separata dell' a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi Albi professionali, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa e sono dunque iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria.
Infatti la ratio della Gestione separata, nel sistema generale della tutela previdenziale dei professionisti, è volta ad attuare l'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, per cui l'attività professionale degli ingegneri o degli architetti, svolta con modalità che la rendono assoggettata all'imposizione diretta sui redditi, non può rimanere senza copertura assicurativa per il solo fatto che la concorrente ulteriore attività lavorativa, quale quella svolta dagli stessi soggetti con rapporto di lavoro subordinato, comporti già l'iscrizione ad una distinta forma di assicurazione obbligatoria (Corte cost. 28 novembre 2022, n. 238).
4.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha affermato di aver versato, per il 2012, il contributo integrativo a , per l'attività professionale svolta, ma non il CP_4
contributo soggettivo.
4.3. Ne deriva che, in assenza di versamento del contributo soggettivo, deve
CP_ essere affermato l'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2012, in capo al ricorrente.
5. Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
4 6. Stante la soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento in CP_ favore dell' dei compensi di lite, liquidati in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
CP_ condanna al pagamento nei confronti di Parte_1
dei compensi di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Velletri, 12 marzo 2024
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi
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