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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 26/08/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO SOMME
Parte_1 definitiva nella causa iscritta al n. 287/2024 R.G. Lav. promoSS da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Sacha BIONAZ, con domicilio eletto
[...] presso lo studio di quest'ultimo per delega allegata alla busta telematica e da considerarsi in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, in persona del Direttore Generale e Legale CO
Rappresentante p.t., rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv. Paola
BAGLIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto alla memoria di costituzione
Resistente
In punto a: Pagamento somme
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del proposto ricorso:
− NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
− accertare e dichiarare, in virtù delle dimissioni rese nel rispetto del periodo di preavviso ai sensi dell'art. 72 CCNL comparto sanità, stante l'impossibilità a rendere la prestazione lavorativa in ragione della sospensione dal servizio comminata alla lavoratrice ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 44/2021, la non sussistenza del diritto dell'Amministrazione resistente alla corresponsione dell'indennità di preavviso pari ad € € 6.184,96 prevista dall'art. 2118 c.c. nonché dall'art. 72 CCNL comparto sanità per i motivi indicati in diritto e conseguentemente disapplicare e/o annullare tutti i provvedimenti del datore di lavoro che dispongono in tal senso e per l'effetto condannare l , in persona del direttore rappresentante CO legale p.t. alla restituzione di tutte le somme che sono state illegittimamente trattenute sino Part alla data odierna dalla retribuzione della dott.SS ;
1 − accertare e dichiarare, il diritto della lavoratrice al riconoscimento dell'indennità relativa alle ferie non godute al momento delle dimissioni rese, in ragione del mancato invito con avviso relativo alla mancata fruizione da parte del datore di lavoro, e conseguentemente condannare l , in persona del direttore rappresentante legale p.t. al pagamento CO Part in favore della dott.SS della somma a tale titolo dovuta pari ad € 2.303,72, imponibile lordo previdenziale.
− accertare e dichiarare, il diritto della lavoratrice al riconoscimento della retribuzione relativa alle ore di lavoro straordinario accantonate nella banca ore ai sensi dell'art. 40 CCNL Sanità
2001 al momento delle dimissioni rese, e conseguentemente condannare l CO
, in persona del direttore rappresentante legale p.t. al pagamento in favore della
[...] Part dott.SS della somma a tale titolo dovuta pari ad € 1.702,99, imponibile lordo previdenziale.
Con condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ll Procuratore della resistente chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, anche re melius perpensa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. sulla scorta di tutto quanto qui dedotto, eccepito e dimostrato - previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione (anche parziale) del diritto a percepire la corresponsione di somme a vario titolo richieste in atti - rigettare integralmente, con riguardo a tutte le domande e a tutte le istanze ivi formulate, il ricorso proposto da contro la , in Parte_1 Parte_2 quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato;
2. con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 22.11.2024,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di TA la al Parte_1 CO fine di veder dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia credito della convenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, essendosi dimeSS dopo una lunga sospensione dal servizio a causa della sua mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale, con conseguente restituzione di quanto trattenutole dall;
chiedeva, altresì, la condanna della steSS al CP_1 pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute al momento della ceSSzione del rapporto di lavoro, nonché della retribuzione per le ore di straordinario espletate.
Si costituiva tempestivamente la resistente, contestando la fondatezza delle domande attoree,
e chiedendo, pertanto, la reiezione del ricorso.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, nonostante gli sforzi profusi all'uopo dal giudicante, questi, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle sole produzioni documentali, fiSSva udienza di discussione, al cui esito decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
2 Ciò posto, il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
***
Per ciò che concerne la domanda volta la declaratoria di non debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso pretesa dalla questo Ufficio è, ovviamente, ben a conoscenza della nota Pt_3 sentenza della Suprema Corte n°1881/2025, con cui la steSS ha stabilito il principio dell'assoluta specialità della normativa “anti Covid” e della sua conseguente prevalenza su ogni altra disposizione di legge.
Ritiene, tuttavia, il Giudicante che detta pronuncia non sia conferente al caso di specie, poiché la ricorrente oggi non pretende un trattamento lato sensu retributivo o stipendiale, ma contesta che, nello specifico caso in esame, poSS ritenersi dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso richiesta e trattenuta dalla convenuta.
In altre parole, il principio di diritto enunciato dalla Corte di CaSSzione esclude la possibilità di riconoscere al lavoratore -seppur già sospeso- alcun compenso o emolumento comunque chiamato in ragione di una successiva sospensione per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale, mentre la domanda attorea è ben altra, poiché volta ad escludere la sussistenza di qualsivoglia disagio in capo al datore di lavoro (vds. ff.
7-9 dell'atto introduttivo) per la mancata prestazione di attività lavorativa della dipendente nel periodo di preavviso.
A tal proposito, ritiene, allora, il Giudicante di non doversi discostare dalle proprie precedenti decisioni (ben note alle parti e confermate dalla Corte Distrettuale) sulla scorta della migliore giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui la ratio di detta indennità sia quella -in caso di recesso datoriale- di indennizzare il lavoratore per il disagio di dover ricercare un'altra occupazione;
qualora, come nel caso di specie, il recesso sia esercitato dal dipendente, il fondamento di tale indennità non può che essere rinvenuto nella necessità di ristorare controparte dall'improvviso venir meno di un collaboratore inserito stabilmente nell'organizzazione del lavoro. Il periodo di preavviso, infatti, assolve alla funzione di
“attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa ceSSzione dei rapporto per la parte che subisce l'iniziativa del recesso” (così, per tutte, Cass. 22 luglio 1977, n. 2897). L'istituto in questione, invero, è "imposto nel solo interesse di colui che subisce il recesso, a tutela delle sue legittime aspettative: esso consente al lavoratore licenziato di disporre del tempo neceSSrio per trovare un nuovo lavoro (tant'è che a livello dei principali ccnl sono stati previsti appositi permessi orari, n.d.r.) ed all'imprenditore di evitare che le dimissioni di un dipendente abbiano a turbare l'organizzazione dei lavoro, permettendogli di rimpiazzare adeguatamente e tempestivamente il lavoratore licenziatosi" (rectius, dimessosi, n.d.r.; così, ancora, Cass. n.
2897/1977, cit.).
Dello stesso avviso, come già anticipato, è stata la Corte di Appello di Torino (vds. sent.
n°290/2025 del 12/6/2025, Pres. Rel. , la quale, confermando una precedente Per_1 pronuncia di questo Tribunale, ha ricordato che “la ratio dell'istituto - indennità preavviso- è quella di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la
3 situazione di improvvisa perdita dell'occupazione (vedi Cass. sez.lav. Sez. L - Ordinanza n.
3247 del 05/02/2024). Pertanto, il requisito essenziale proprio di tale indennità è l'improvvisa ceSSzione del rapporto di lavoro. Nella fattispecie esaminata, correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente per il datore di lavoro l'inaspettato venir meno del collaboratore inserito nell'organizzazione del lavoro. Si deve evidenziare, infatti, che la dott.SS … era fuori dall'azienda sanitaria da oltre un anno e l' era consapevole della Pt_3 scelta compiuta dalla lavoratrice in ordine alla vaccinazione, decisione che era stata confermata da quest'ultima in tutte le comunicazioni inviate al datore di lavoro …. Non è sostenibile, dunque, l'assunto dell'appellante secondo cui la dott.SS … sarebbe potuta rientrare a lavoro in ogni istante”.
Si tratta, effettivamente, di fattispecie del tutto analoga a quella oggi in esame.
Parimenti condivisibili sono le argomentazioni di cui alla sentenza n. 5568/2015 del Tribunale di Napoli, relativa ad una fattispecie di sospensione del rapporto per intervento della CaSS
Integrazione, secondo cui “L'obbligo di preavviso per le dimissioni non trova applicazione nel caso in cui il rapporto di lavoro sia sospeso per collocazione in cigs del lavoratore, con la conseguenza che è illegittimo il comportamento del datore che trattenga dalle competenze di fine rapporto una somma a titolo di indennità di mancato preavviso”.
Se così stanno le cose, nel caso oggi in esame -assolutamente riconducibile a quelli in cui il dimissionario era sospeso dal servizio in quanto da tempo in malattia o in caSS integrazione guadagni- risulta evidente che l'interruzione del rapporto non può aver cagionato alcun inconveniente alla resistente, poiché la steSS non poteva in alcun modo contare sulla propria dipendente, assente ex lege da oltre 9 mesi in attesa di una vaccinazione incerta sia nell'an, sia nel quando e, ad abundantiam, pacificamente in distacco presso la Regione Valle d'TA
(vds. pag. 1 atto introduttivo).
L'indennità sostitutiva del preavviso, pertanto, non può ritenersi dovuta e la deve essere Pt_3 condannata alla restituzione di quanto trattenuto alla ricorrente, oltre accessori.
***
Quanto, ancora, all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, buona parte dei fatti posti a fondamento della domanda attorea non sono contestati e, comunque, sono documentalmente provati. Così è pacifico che nel periodo per cui è causa, la ricorrente fosse una semplice
Collaboratrice Professionale Sanitaria – Infermiere – Categoria D (e non un Dirigente apicale della resistente) distaccata presso a Regione e che ella si sia dimeSS CP_1 volontariamente il 12.8.2022, dopo una lunga assenza;
non contestato, poi, è il numero di ore di ferie non godute. Ciò detto in punto fatto, in punto diritto, alla luce della recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 18.1.2024, che quivi deve essere integralmente richiamata, risulta irrilevante la circostanza che il rapporto si sia interrotto per dimissioni volontarie del lavoratore. Per la Corte, infatti, “il motivo della ceSSzione del rapporto di lavoro non è rilevante ai fini del diritto all'indennità finanziaria previsto dall'articolo 7, paragrafo 2,
4 della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-
233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34). 41 Dalle considerazioni che precedono risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, come interpretata dalla Corte costituzionale, che prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute alla data della ceSSzione del rapporto di lavoro per il motivo che quest'ultimo ha posto fine volontariamente al rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro, introduce una condizione ulteriore a quelle espreSSmente previste all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, rammentate al punto 31 della presente sentenza. Inoltre, tale divieto riguarda, in particolare, l'ultimo anno di impiego nonché il periodo di riferimento nel corso del quale è intervenuta la ceSSzione del rapporto di lavoro. Pertanto, tale normativa nazionale limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della ceSSzione del rapporto di lavoro, il quale costituisce uno degli aspetti del diritto alle ferie annuali retribuite, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza”. Quanto ai noti principi giurisprudenziali che attenuano il divieto di monetizzazione la Corte di CaSSzione, Sez.
6 - L, con l'ordinanza n. 29844 del 12/10/2022, ha ribadito che
“sul tema dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria. Secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discuSS nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto». La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad eSS sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8,
d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 – qui, peraltro, non applicabile ratione temporis - secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si poSSno corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del
5 rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.
157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi
«senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati. Nel medesimo senso, la Suprema Corte ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della ceSSzione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale ceSSzione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche
«il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla ceSSzione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022). La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla ceSSzione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se neceSSrio formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'intereSSto il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C.
21780/2022). Tale assetto vale anche per i dirigenti muniti del potere di autoorganizzarsi le ferie ma non collocati agli apici massimi dell'ente pubblico e quindi comunque sottoposti, come nel caso di specie è reso del resto evidente dalla dinamica dei fatti sopra riportata, a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice ultimo…” . Applicando tali condivisibili principi al caso di specie (ribaditi, peraltro, nella sopra citata sentenza della Corte
6 di Giustizia del gennaio 2024), si è già detto che non risulta in alcun modo che l'onerata abbia mai sollecitato la propria (ex) dipendente a godere delle ferie non godute, esplicitando -in caso contrario- il rischio di perdere il diritto ad usufruirne.
Né può certo rilevare la nota del 7.4.2014 per ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte datoriale: la steSS, infatti, è indirizzata non a tutto il personale, bensì ai “Direttori di
Struttura CompleSS, ai Responsabili di Strutture Semplici e Strutture Semplici Dipartimentali, al Direttore Medico di Presidio, al Direttore di Area Territoriale, al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione”, ma non vi è indizio alcuno che la steSS sia stata poi comunicata e fatta applicare con riguardo all'attrice.
Neppure, poi, è possibile ritenere che ci sia la possibilità (come paventato in sede di discussione dalla convenuta) di recuperare le ferie de quibus a seguito della riassunzione della ricorrente: in sede di tentativo di conciliazione, infatti, ella si era dimostrata assolutamente disponibile a tale soluzione, ma la convenuta aveva escluso la fattibilità della proposta formulata dal giudice per asseriti impedimenti normativi.
Davvero, allora, sembra che la resistente non abbia assolto al proprio onere probatorio, per Part cui deve essere affermato il diritto della dott.SS alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Ciò detto in punto an, in punto quantum la convenuta non ha specificatamente contestato le ore di ferie residue, pari a 165,32 ore, corrispondenti ad euro 2.303,72 lordi, per cui la steSS andrà condannata al pagamento di detto importo, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
***
Non resta, allora che verificare se sia fondata anche l'ultima domanda formulata dalla ricorrente, relativa al pagamento della retribuzione per straordinari.
La risposta non può che essere positiva.
Premesso che non è in contestazione lo svolgimento dell'attività indicata in atto introduttivo
(peraltro comprovata dal documento 20 di parte ricorrente, non contestato dall'onerata),
l'unica difesa della resistente è incentrata sulla formale mancata autorizzazione dell'espletamento di tale attività.
La tesi della convenuta, seppur suggestiva, non sembra però cogliere nel segno, poiché si scontra con le produzioni in atti.
In particolare, il documento di cui sopra è stato pacificamente estrapolato dal programma in uso nella per la verifica delle presenze dei dipendenti e l'elaborazione delle buste paga. Pt_3
Orbene, poiché in tale documento vi è la dicitura “cartellino definitivo”, qualora gli straordinari non fossero stati davvero autorizzati da parte datoriale, questa si sarebbe senz'altro premurata di revocare e/o modificare detto “cartellino”.
Poiché così non è stato, ne consegue che, neceSSriamente, gli straordinari de quibus dovevano essere stati autorizzati, tanto più che, secondo l'ormai consolidato orientamento
7 della Suprema Corte (vds. Cass. Sez. Lav. n°17641/2023) “per autorizzazione, in questo diverso ambito, si intende piuttosto il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il neceSSrio pagamento del lavoro straordinario”. Part Francamente, davvero impensibile è che, nel caso di specie, la dott.SS per le mansioni espletate, abbia potuto svolgere ore di lavoro straordinario all'insaputa o contro la volontà della Pt_3
Il ricorso, in conclusione, deve trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento e con esclusione della fase istruttoria.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso richiesta alla ricorrente dalla e, per l'effetto Controparte_2
B) condanna la alla restituzione a delle somme finora Controparte_2 Parte_1 trattenute a tale titolo;
C) condanna la al pagamento, in favore di dell'indennità Controparte_2 Parte_1 sostitutiva delle ferie non godute al momento delle sue dimissioni in data 12.8.2022, pari ad euro 2.303,72 lordi, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
D) condanna la al pagamento, in favore di dell'ulteriore Controparte_2 Parte_1 somma di euro 1.702,99 lordi, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
E) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Controparte_2 Parte_1 che liquida in complessivi euro 4.216,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Sacha BIONAZ dichiaratosi antistatario.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni seSSnta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in TA nella camera di consiglio del 17.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
8
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO SOMME
Parte_1 definitiva nella causa iscritta al n. 287/2024 R.G. Lav. promoSS da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Sacha BIONAZ, con domicilio eletto
[...] presso lo studio di quest'ultimo per delega allegata alla busta telematica e da considerarsi in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, in persona del Direttore Generale e Legale CO
Rappresentante p.t., rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv. Paola
BAGLIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto alla memoria di costituzione
Resistente
In punto a: Pagamento somme
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del proposto ricorso:
− NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
− accertare e dichiarare, in virtù delle dimissioni rese nel rispetto del periodo di preavviso ai sensi dell'art. 72 CCNL comparto sanità, stante l'impossibilità a rendere la prestazione lavorativa in ragione della sospensione dal servizio comminata alla lavoratrice ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 44/2021, la non sussistenza del diritto dell'Amministrazione resistente alla corresponsione dell'indennità di preavviso pari ad € € 6.184,96 prevista dall'art. 2118 c.c. nonché dall'art. 72 CCNL comparto sanità per i motivi indicati in diritto e conseguentemente disapplicare e/o annullare tutti i provvedimenti del datore di lavoro che dispongono in tal senso e per l'effetto condannare l , in persona del direttore rappresentante CO legale p.t. alla restituzione di tutte le somme che sono state illegittimamente trattenute sino Part alla data odierna dalla retribuzione della dott.SS ;
1 − accertare e dichiarare, il diritto della lavoratrice al riconoscimento dell'indennità relativa alle ferie non godute al momento delle dimissioni rese, in ragione del mancato invito con avviso relativo alla mancata fruizione da parte del datore di lavoro, e conseguentemente condannare l , in persona del direttore rappresentante legale p.t. al pagamento CO Part in favore della dott.SS della somma a tale titolo dovuta pari ad € 2.303,72, imponibile lordo previdenziale.
− accertare e dichiarare, il diritto della lavoratrice al riconoscimento della retribuzione relativa alle ore di lavoro straordinario accantonate nella banca ore ai sensi dell'art. 40 CCNL Sanità
2001 al momento delle dimissioni rese, e conseguentemente condannare l CO
, in persona del direttore rappresentante legale p.t. al pagamento in favore della
[...] Part dott.SS della somma a tale titolo dovuta pari ad € 1.702,99, imponibile lordo previdenziale.
Con condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ll Procuratore della resistente chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, anche re melius perpensa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. sulla scorta di tutto quanto qui dedotto, eccepito e dimostrato - previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione (anche parziale) del diritto a percepire la corresponsione di somme a vario titolo richieste in atti - rigettare integralmente, con riguardo a tutte le domande e a tutte le istanze ivi formulate, il ricorso proposto da contro la , in Parte_1 Parte_2 quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato;
2. con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 22.11.2024,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di TA la al Parte_1 CO fine di veder dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia credito della convenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, essendosi dimeSS dopo una lunga sospensione dal servizio a causa della sua mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale, con conseguente restituzione di quanto trattenutole dall;
chiedeva, altresì, la condanna della steSS al CP_1 pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute al momento della ceSSzione del rapporto di lavoro, nonché della retribuzione per le ore di straordinario espletate.
Si costituiva tempestivamente la resistente, contestando la fondatezza delle domande attoree,
e chiedendo, pertanto, la reiezione del ricorso.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, nonostante gli sforzi profusi all'uopo dal giudicante, questi, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle sole produzioni documentali, fiSSva udienza di discussione, al cui esito decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
2 Ciò posto, il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
***
Per ciò che concerne la domanda volta la declaratoria di non debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso pretesa dalla questo Ufficio è, ovviamente, ben a conoscenza della nota Pt_3 sentenza della Suprema Corte n°1881/2025, con cui la steSS ha stabilito il principio dell'assoluta specialità della normativa “anti Covid” e della sua conseguente prevalenza su ogni altra disposizione di legge.
Ritiene, tuttavia, il Giudicante che detta pronuncia non sia conferente al caso di specie, poiché la ricorrente oggi non pretende un trattamento lato sensu retributivo o stipendiale, ma contesta che, nello specifico caso in esame, poSS ritenersi dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso richiesta e trattenuta dalla convenuta.
In altre parole, il principio di diritto enunciato dalla Corte di CaSSzione esclude la possibilità di riconoscere al lavoratore -seppur già sospeso- alcun compenso o emolumento comunque chiamato in ragione di una successiva sospensione per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale, mentre la domanda attorea è ben altra, poiché volta ad escludere la sussistenza di qualsivoglia disagio in capo al datore di lavoro (vds. ff.
7-9 dell'atto introduttivo) per la mancata prestazione di attività lavorativa della dipendente nel periodo di preavviso.
A tal proposito, ritiene, allora, il Giudicante di non doversi discostare dalle proprie precedenti decisioni (ben note alle parti e confermate dalla Corte Distrettuale) sulla scorta della migliore giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui la ratio di detta indennità sia quella -in caso di recesso datoriale- di indennizzare il lavoratore per il disagio di dover ricercare un'altra occupazione;
qualora, come nel caso di specie, il recesso sia esercitato dal dipendente, il fondamento di tale indennità non può che essere rinvenuto nella necessità di ristorare controparte dall'improvviso venir meno di un collaboratore inserito stabilmente nell'organizzazione del lavoro. Il periodo di preavviso, infatti, assolve alla funzione di
“attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa ceSSzione dei rapporto per la parte che subisce l'iniziativa del recesso” (così, per tutte, Cass. 22 luglio 1977, n. 2897). L'istituto in questione, invero, è "imposto nel solo interesse di colui che subisce il recesso, a tutela delle sue legittime aspettative: esso consente al lavoratore licenziato di disporre del tempo neceSSrio per trovare un nuovo lavoro (tant'è che a livello dei principali ccnl sono stati previsti appositi permessi orari, n.d.r.) ed all'imprenditore di evitare che le dimissioni di un dipendente abbiano a turbare l'organizzazione dei lavoro, permettendogli di rimpiazzare adeguatamente e tempestivamente il lavoratore licenziatosi" (rectius, dimessosi, n.d.r.; così, ancora, Cass. n.
2897/1977, cit.).
Dello stesso avviso, come già anticipato, è stata la Corte di Appello di Torino (vds. sent.
n°290/2025 del 12/6/2025, Pres. Rel. , la quale, confermando una precedente Per_1 pronuncia di questo Tribunale, ha ricordato che “la ratio dell'istituto - indennità preavviso- è quella di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la
3 situazione di improvvisa perdita dell'occupazione (vedi Cass. sez.lav. Sez. L - Ordinanza n.
3247 del 05/02/2024). Pertanto, il requisito essenziale proprio di tale indennità è l'improvvisa ceSSzione del rapporto di lavoro. Nella fattispecie esaminata, correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente per il datore di lavoro l'inaspettato venir meno del collaboratore inserito nell'organizzazione del lavoro. Si deve evidenziare, infatti, che la dott.SS … era fuori dall'azienda sanitaria da oltre un anno e l' era consapevole della Pt_3 scelta compiuta dalla lavoratrice in ordine alla vaccinazione, decisione che era stata confermata da quest'ultima in tutte le comunicazioni inviate al datore di lavoro …. Non è sostenibile, dunque, l'assunto dell'appellante secondo cui la dott.SS … sarebbe potuta rientrare a lavoro in ogni istante”.
Si tratta, effettivamente, di fattispecie del tutto analoga a quella oggi in esame.
Parimenti condivisibili sono le argomentazioni di cui alla sentenza n. 5568/2015 del Tribunale di Napoli, relativa ad una fattispecie di sospensione del rapporto per intervento della CaSS
Integrazione, secondo cui “L'obbligo di preavviso per le dimissioni non trova applicazione nel caso in cui il rapporto di lavoro sia sospeso per collocazione in cigs del lavoratore, con la conseguenza che è illegittimo il comportamento del datore che trattenga dalle competenze di fine rapporto una somma a titolo di indennità di mancato preavviso”.
Se così stanno le cose, nel caso oggi in esame -assolutamente riconducibile a quelli in cui il dimissionario era sospeso dal servizio in quanto da tempo in malattia o in caSS integrazione guadagni- risulta evidente che l'interruzione del rapporto non può aver cagionato alcun inconveniente alla resistente, poiché la steSS non poteva in alcun modo contare sulla propria dipendente, assente ex lege da oltre 9 mesi in attesa di una vaccinazione incerta sia nell'an, sia nel quando e, ad abundantiam, pacificamente in distacco presso la Regione Valle d'TA
(vds. pag. 1 atto introduttivo).
L'indennità sostitutiva del preavviso, pertanto, non può ritenersi dovuta e la deve essere Pt_3 condannata alla restituzione di quanto trattenuto alla ricorrente, oltre accessori.
***
Quanto, ancora, all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, buona parte dei fatti posti a fondamento della domanda attorea non sono contestati e, comunque, sono documentalmente provati. Così è pacifico che nel periodo per cui è causa, la ricorrente fosse una semplice
Collaboratrice Professionale Sanitaria – Infermiere – Categoria D (e non un Dirigente apicale della resistente) distaccata presso a Regione e che ella si sia dimeSS CP_1 volontariamente il 12.8.2022, dopo una lunga assenza;
non contestato, poi, è il numero di ore di ferie non godute. Ciò detto in punto fatto, in punto diritto, alla luce della recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 18.1.2024, che quivi deve essere integralmente richiamata, risulta irrilevante la circostanza che il rapporto si sia interrotto per dimissioni volontarie del lavoratore. Per la Corte, infatti, “il motivo della ceSSzione del rapporto di lavoro non è rilevante ai fini del diritto all'indennità finanziaria previsto dall'articolo 7, paragrafo 2,
4 della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-
233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34). 41 Dalle considerazioni che precedono risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, come interpretata dalla Corte costituzionale, che prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute alla data della ceSSzione del rapporto di lavoro per il motivo che quest'ultimo ha posto fine volontariamente al rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro, introduce una condizione ulteriore a quelle espreSSmente previste all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, rammentate al punto 31 della presente sentenza. Inoltre, tale divieto riguarda, in particolare, l'ultimo anno di impiego nonché il periodo di riferimento nel corso del quale è intervenuta la ceSSzione del rapporto di lavoro. Pertanto, tale normativa nazionale limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della ceSSzione del rapporto di lavoro, il quale costituisce uno degli aspetti del diritto alle ferie annuali retribuite, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza”. Quanto ai noti principi giurisprudenziali che attenuano il divieto di monetizzazione la Corte di CaSSzione, Sez.
6 - L, con l'ordinanza n. 29844 del 12/10/2022, ha ribadito che
“sul tema dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria. Secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discuSS nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto». La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad eSS sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8,
d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 – qui, peraltro, non applicabile ratione temporis - secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si poSSno corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del
5 rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.
157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi
«senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati. Nel medesimo senso, la Suprema Corte ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della ceSSzione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale ceSSzione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche
«il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla ceSSzione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022). La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla ceSSzione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se neceSSrio formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'intereSSto il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C.
21780/2022). Tale assetto vale anche per i dirigenti muniti del potere di autoorganizzarsi le ferie ma non collocati agli apici massimi dell'ente pubblico e quindi comunque sottoposti, come nel caso di specie è reso del resto evidente dalla dinamica dei fatti sopra riportata, a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice ultimo…” . Applicando tali condivisibili principi al caso di specie (ribaditi, peraltro, nella sopra citata sentenza della Corte
6 di Giustizia del gennaio 2024), si è già detto che non risulta in alcun modo che l'onerata abbia mai sollecitato la propria (ex) dipendente a godere delle ferie non godute, esplicitando -in caso contrario- il rischio di perdere il diritto ad usufruirne.
Né può certo rilevare la nota del 7.4.2014 per ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte datoriale: la steSS, infatti, è indirizzata non a tutto il personale, bensì ai “Direttori di
Struttura CompleSS, ai Responsabili di Strutture Semplici e Strutture Semplici Dipartimentali, al Direttore Medico di Presidio, al Direttore di Area Territoriale, al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione”, ma non vi è indizio alcuno che la steSS sia stata poi comunicata e fatta applicare con riguardo all'attrice.
Neppure, poi, è possibile ritenere che ci sia la possibilità (come paventato in sede di discussione dalla convenuta) di recuperare le ferie de quibus a seguito della riassunzione della ricorrente: in sede di tentativo di conciliazione, infatti, ella si era dimostrata assolutamente disponibile a tale soluzione, ma la convenuta aveva escluso la fattibilità della proposta formulata dal giudice per asseriti impedimenti normativi.
Davvero, allora, sembra che la resistente non abbia assolto al proprio onere probatorio, per Part cui deve essere affermato il diritto della dott.SS alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Ciò detto in punto an, in punto quantum la convenuta non ha specificatamente contestato le ore di ferie residue, pari a 165,32 ore, corrispondenti ad euro 2.303,72 lordi, per cui la steSS andrà condannata al pagamento di detto importo, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
***
Non resta, allora che verificare se sia fondata anche l'ultima domanda formulata dalla ricorrente, relativa al pagamento della retribuzione per straordinari.
La risposta non può che essere positiva.
Premesso che non è in contestazione lo svolgimento dell'attività indicata in atto introduttivo
(peraltro comprovata dal documento 20 di parte ricorrente, non contestato dall'onerata),
l'unica difesa della resistente è incentrata sulla formale mancata autorizzazione dell'espletamento di tale attività.
La tesi della convenuta, seppur suggestiva, non sembra però cogliere nel segno, poiché si scontra con le produzioni in atti.
In particolare, il documento di cui sopra è stato pacificamente estrapolato dal programma in uso nella per la verifica delle presenze dei dipendenti e l'elaborazione delle buste paga. Pt_3
Orbene, poiché in tale documento vi è la dicitura “cartellino definitivo”, qualora gli straordinari non fossero stati davvero autorizzati da parte datoriale, questa si sarebbe senz'altro premurata di revocare e/o modificare detto “cartellino”.
Poiché così non è stato, ne consegue che, neceSSriamente, gli straordinari de quibus dovevano essere stati autorizzati, tanto più che, secondo l'ormai consolidato orientamento
7 della Suprema Corte (vds. Cass. Sez. Lav. n°17641/2023) “per autorizzazione, in questo diverso ambito, si intende piuttosto il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il neceSSrio pagamento del lavoro straordinario”. Part Francamente, davvero impensibile è che, nel caso di specie, la dott.SS per le mansioni espletate, abbia potuto svolgere ore di lavoro straordinario all'insaputa o contro la volontà della Pt_3
Il ricorso, in conclusione, deve trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento e con esclusione della fase istruttoria.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso richiesta alla ricorrente dalla e, per l'effetto Controparte_2
B) condanna la alla restituzione a delle somme finora Controparte_2 Parte_1 trattenute a tale titolo;
C) condanna la al pagamento, in favore di dell'indennità Controparte_2 Parte_1 sostitutiva delle ferie non godute al momento delle sue dimissioni in data 12.8.2022, pari ad euro 2.303,72 lordi, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
D) condanna la al pagamento, in favore di dell'ulteriore Controparte_2 Parte_1 somma di euro 1.702,99 lordi, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
E) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Controparte_2 Parte_1 che liquida in complessivi euro 4.216,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Sacha BIONAZ dichiaratosi antistatario.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni seSSnta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in TA nella camera di consiglio del 17.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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