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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 29/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025 sono comparse l'avvocato Farneti Morena e l'avv. Santini Francesca per parte ricorrente, e l'avv. Antonio Commisso in sostituzione dell'avv. Russo per parte resistente.
L'avv. Commisso, segnalando che parte resistente ha depositato unitamente alle note conclusive anche il bilancio della società resistente, chiede di poter depositare documentazione attestante la restituzione dei fondi al Ministero. Evidenzia che anche il teste ha confermato che l'ultima comunicazione Tes_1
è stata fatta il 21.10.2021. Segnala che il ricorrente non ha depositato la documentazione richiesta per l'erogazione della seconda rata e la successiva.
Il giudice autorizza la produzione, onerando parte resistente a depositarla sul pct entro la giornata odierna.
L'avv. Farneti segnala che nella lettera prodotta da parte resistente c'è una riserva di aggiornamento sulla base degli esiti giudiziali. Evidenzia, in ogni caso, che la procedura è stata seguita dal ricorrente che ha inviato correttamente la domanda.
pagina 1 di 10 Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 29/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARNETI Parte_1 C.F._1
MORENA, elettivamente domiciliato in VIA A. FORTIS 7 FORLI' presso il difensore avv. FARNETI MORENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO ERNESTO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 22 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. RUSSO ERNESTO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2022 emesso dal Controparte_1
pagina 3 di 10 Giudice di Pace di Forlì a fronte di ricorso promosso da con il quale le era stato Parte_1
ingiunto il pagamento delle indennità previste dalla normativa emergenziale nel settore sportivo dilettantistico, in particolare per i titolari di rapporti di collaborazione sportiva con le Società e
Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CP_2
Dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione e l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice del Lavoro anche ai sensi dell'art. 409 c.p.c. e ss., l'amministrazione ha dedotto anche in merito alla ritenuta insussistenza del credito vantato dal ricorrente, deducendo che non erano state depositate dal collaboratore nei termini di presentazione della domanda e delle integrazioni della dichiarazione la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione del bonus ed ha inoltre contestato la quantificazione delle somme asseritamente dovute in quanto, in tesi, erroneamente conteggiate.
si è ritualmente costituito innanzi al Giudice di pace il quale, all'esito dell'udienza Parte_1
di comparizione, ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza per materia.
La causa è stata quindi riassunta innanzi al Tribunale di Forlì, sezione lavoro, dall'odierno ricorrente il quale ha insistito nella domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento Pt_1
della somma di € 4.000,00 oltre interessi per il ritardato pagamento.
Si è costituta in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione Controparte_1
del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, stante la ritenuta insussistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente o, in subordine, la sua rideterminazione in misura inferiore rispetto a quanto domandato.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti all'odierna udienza viene decisa con motivazione contestuale.
2.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta. Sul punto si richiama la motivazione esaustivamente esposta dal Tribunale di Chieti (n.
307/2022), che ha affermato, in un caso analogo a quello di specie, che “l'oggetto della pretesa azionata in sede monitoria è costituito dal diritto alla percezione dell'indennità per i collaboratori sportivi prevista dall'articolo pagina 4 di 10 96 del d.l. 18/2020 e da successiva normativa emergenziale (da ultimo art. 44 del d.l. 73/2021): si tratta di una erogazione di carattere assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, introdotta dalla speciale normativa dettata per far fronte alla crisi economica innescata dalla diffusione della pandemia da Covid 2019; la presente controversia, pertanto, rientra tra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ., e quindi, in riferimento ad essa, trova applicazione anche
l'art. 444 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore e tale competenza rimane invariata anche quando l'amministrazione convenuta fruisca della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005;Cass.Sez. 6 L, Ordinanza n. 3338 del 12/02/2020)”.
Correttamente, dunque, il ricorrente ha adito il Giudice ordinario (seppure, in principio, in via monitoria, erroneamente il Giudice di pace di Forlì e non il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del lavoro).
3.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
È documentato che il Sig. collaboratore tecnico nell'ambito della Scuola di Parte_1
addestramento tennis e del Diverti – tennis nell'interesse dell'associazione sportiva “Club atletico
Faenza sezione tennis Teo Gaudenzi” in data 9/4/2020 ha presentato domanda a CP_1
per l'erogazione dell'indennità prevista dalla normativa emergenziale per il periodo di riferimento.
La domanda è stata accolta ed al Sig. sono state erogate le indennità relative ai Parte_1
mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per un ammontare complessivo pari ad € 1.800,00 (in virtù dell'applicazione del decreto cd Cura Italia, che prevedeva indennità di € 600 per ciascun mese), a fronte del preannunciato versamento da con comunicazione inviata al Sig. Controparte_1
del 6/6/2020. Parte_1
Parte ricorrente ha dedotto che nei mesi successivi, avendo precedentemente presentato analoga domanda anche ad si era attivato per risolvere la posizione così apertasi in seguito alla CP_3
presentazione della domanda anche a tale ente, su suggerimento del Sindacato. Con bonifici pagina 5 di 10 effettuati in data 21/12/2020 e 29/12/2020 (doc. 7 fascicolo monitorio), il Sig. Parte_1
restituiva interamente tutto quanto ricevuto dall' per le mensilità di marzo, aprile, maggio, CP_3
giugno, novembre e dicembre 2020.
Così definita la posizione con il Sig. avrebbe tentato di contattare CP_3 Parte_1 CP_1
, dichiarando l'avvenuta restituzione e richiedendo l'indennità per i mesi di novembre e
[...]
dicembre 2020. Solamente nel successivo mese di luglio 2021, il Sig. riceveva, da Parte_1
parte di comunicazione relativa all'incongruenza evidenziata dal sistema, per la Controparte_1
presentazione di domanda anche all' A fronte della richiesta formulata dall'opponente, volta CP_3
a superare l'incongruenza, il Sig. in data 8/7/2021, inviava la documentazione Parte_1
richiesta (l'autocertificazione prodotta quale doc. 8 del fascicolo monitorio, unitamente al proprio documento di identità), con esito positivo, come attestato dalla ricevuta di corretto invio.
È documentato che in data successiva a tale invio, in data 21/10/2021, ha Controparte_1
erogato al Sig. l'importo di € 1.600 senza alcuna specifica imputazione (doc. 11 di Parte_1
parte ricorrente).
Parte ricorrente deduce che, al di là dell'imputazione, l'avvenuto pagamento implicherebbe il superamento dell'incongruenza e l'accoglimento della domanda con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennità richieste.
, a fronte dell'ultima erogazione dell'ottobre 2021, non avrebbe provveduto ad CP_1
erogare le successive mensilità (mai erogate e per le quali è stato proposto ricorso monitorio).
Deduce sul punto parte ricorrente che il riconoscimento, per espressa previsione normativa, sarebbe automatico in favore dei beneficiari delle mensilità precedenti;
la circostanza sarebbe stata messa a conoscenza degli interessati sul sito istituzionale di mediante le Controparte_1
comunicazioni pubblicate in seguito all'emissione dei relativi decreti (doc. 12 -13 di parte ricorrente).
Con riguardo alla misura dell'indennità, parte ricorrente ha dedotto che nella sua quantificazione occorre fare riferimento ai redditi dichiarati per l'anno 2019. Posto che il ricorrente, con riferimento a tale anno, avrebbe dichiarato un reddito lordo per € 8.905,14 (come da dichiarazione pagina 6 di 10 dei redditi messa a disposizione dell'opponente che, infatti, l'ha prodotta anche nel presente giudizio sub doc. 5), l'indennità spettante al Sig. per le mensilità da gennaio a Parte_1
maggio 2021, in applicazione dei decreti predetti ammonterebbe ad € 800,00 per ciascun mese, onde l'importo del credito vantato dal Sig. ammonterebbe ad € 4.000,00, chiesti Parte_1
in via monitoria.
3.1
Dall'istruttoria svolta è emerso che, effettivamente, il ricorrente aveva attivato, parallelamente a quello promosso presso , un procedimento presso per accedere al beneficio, CP_1 CP_3
ottenendo da la somma di € 4.800,00 a titolo di indennità che, tuttavia, il ricorrente ha CP_3
documentato di avere restituito tramite due bonifici a beneficio di in data 21/12/2020 (per € CP_3
3.800,00) ed in data 29/12/2020 (per € 1.000,00).
L'istruttoria svolta ha dato evidenza del fatto che era a conoscenza della restituzione CP_1
dell'indebito da parte del ricorrente.
È documentato che in data 7.07.2021 ha fornito al ricorrente le indicazioni per CP_1
ottenere la liquidazione degli importi dovuti all'esito della restituzione degli importi ricevuti da
(doc. 1 di parte ricorrente) ed il ricorrente ha dato prova di avere provveduto a presentare CP_3
l'autocertificazione richiesta dall'ente resistente il giorno seguente, 8.07.2021 (doc. 8 del fascicolo monitorio di parte ricorrente).
Significativamente, infatti, in data 21.10.2021 ha provveduto ad erogare al ricorrente CP_1
l'importo di € 1.600,00 che, diversamente, non avrebbe versato in caso di ritenuto incumulabilità del beneficio con quanto già versato da CP_3
Rilevano poi in tal senso – quali prova atipica riscontrata dalle dichiarazioni scritte rese del teste sentito all'udienza del 22/10/2024, sulle quali ci si soffermerà più diffusamente Testimone_2
nel prosieguo – le dichiarazioni rese da , funzionario già convocato quale Testimone_3 CP_3
testimone ma asseritamente impossibilitato a presenziare, dalle quali si evince che il Sig. al Pt_1
momento della corrispondenza intercorsa tra e , aveva già da tempo restituito CP_3 CP_1
quanto percepito da (precisamente, in data 21/12/2020 € 3.800 e, in data 29/12/2020, € CP_3 pagina 7 di 10 1.000 - v. doc. 7 fascicolo monitorio), così risolvendo l'incongruenza rilevata.
Il teste funzionario presso la sede di Forlì, ha anch'egli riferito che " [...] li ha Tes_2 CP_3 Pt_1
restituiti a dicembre 2020 con due bonifici. La procedura era automatica. Dopo la restituzione ha fatto Pt_1
domanda a sport&salute, io lo so dalle mail che mi ha inviato. Nelle varie mail ho appreso che ha Pt_1 Pt_1
avuto un parziale pagamento da sport&salute (1.600,00 euro) cosa abbastanza anomala. lamentava che Pt_1
non aveva ricevuto l'indicazione dell'avvenuto rimborso da parte sua. Io e il responsabile della CP_4
ragioneria abbiamo comunicato il rimborso da parte di a lo abbiamo comprovato alla nostra Pt_1 CP_4
direzione centrale. [...] La regola in ogni caso doveva essere che la comunicazione dell'avvenuto rimborso doveva arrivare in automatico a la comunicazione avveniva tramite la direzione centrale. che è un CP_4 Tes_1
dirigente della sede centrale conferma che i files e le comunicazioni sono state inviate a [...]". CP_4
In definitiva, quindi, era a conoscenza dell'avvenuta restituzione dell'indebito da CP_1
parte del ricorrente, onde il fatto potenzialmente estintivo della pretesa azionata dal ricorrente, cioè
l'incumulabilità della prestazione erogata da con quella richiesta dal ricorrente a CP_3 CP_1
, non sussisteva e non poteva essere opposto per rifiutare l'erogazione del beneficio.
[...]
Parimenti risulta documentato che era in possesso dei dati necessari per procedere CP_1
all'erogazione richiesta, alla quale tuttavia non ha dato corso, avendo ricevuto dal ricorrente tutta la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione del bonus nei termini di presentazione della domanda e delle integrazioni della dichiarazione.
Non essendo in contestazione il fatto costitutivo della pretesa azionata dal ricorrente - in quanto parte resistente non ha contestato che l'opposto abbia subito un'interruzione o comunque una flessione del lavoro a causa dell'emergenza pandemica durante i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 - per i quali, infatti, l'indennità in questione è stata regolarmente versata - ma anche in relazione ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 (laddove con riferimento a tali successive mensilità, non erogate al ricorrente e per le quali è stata proposta l'originaria domanda monitoria, il riconoscimento, per espressa previsione normativa, era automatico, in favore dei beneficiari delle mensilità precedenti, come da indicazioni rinvenibili sul sito istituzionale di in seguito all'emissione dei relativi doc. 12 e 13 di parte Controparte_1 pagina 8 di 10 ricorrente).
Quanto al quantum delle somme dovute a titolo di richiesta del ricorrente, risulta corretta in quanto, posto che nell'anno 2019 il ricorrente ha dichiarato redditi per € 8.905,14 (doc. 14 di parte ricorrente) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, secondo il disposto dell'art. 10 comma 11 del d.l 41/2021, “L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e' determinata come segue: (…) b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra
4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400” mentre per i mesi di aprile e maggio 2021, secondo quanto disposto dall'art. 44 del d.l. 73/2021, “L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinata come segue: … b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600”, per un totale, quindi, correttamente quantificato da parte ricorrente in € 4.000,00.
La società resistente ha allegato l'impossibilità di provvedere all'erogazione delle somme essendo spirato il termine ultimo del 15.10.2021 per l'adempimento all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato dei fondi disponibili non utilizzati.
Trattasi di circostanza non imputabile al ricorrente a fronte di domanda ritualmente presentata dall'avente diritto in data antecedente, laddove comunque dalla comunicazione depositata dalla stessa società resistente all'odierna udienza, a pretesa comprova del versamento, da parte di CP_1
all'entrata del bilancio dello Stato, dei fondi non utilizzati risulta l'espressa “riserva di fornire un
[...]
aggiornamento complessivo delle ultime indennità in corso di erogazione in questi giorni e l'andamento delle contestazioni (giudiziali o meno) che potranno essere attivate dai potenziali aventi diritto”.
4.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 / 2014 e succ. modd., (valore della causa da € 1.100,00 ad € 5.200,00).
Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. stante la mancata prova in ordine alla mala fede o colpa grave in capo alla resistente.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 4.000,00;
- condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.315,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 28/01/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 29/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025 sono comparse l'avvocato Farneti Morena e l'avv. Santini Francesca per parte ricorrente, e l'avv. Antonio Commisso in sostituzione dell'avv. Russo per parte resistente.
L'avv. Commisso, segnalando che parte resistente ha depositato unitamente alle note conclusive anche il bilancio della società resistente, chiede di poter depositare documentazione attestante la restituzione dei fondi al Ministero. Evidenzia che anche il teste ha confermato che l'ultima comunicazione Tes_1
è stata fatta il 21.10.2021. Segnala che il ricorrente non ha depositato la documentazione richiesta per l'erogazione della seconda rata e la successiva.
Il giudice autorizza la produzione, onerando parte resistente a depositarla sul pct entro la giornata odierna.
L'avv. Farneti segnala che nella lettera prodotta da parte resistente c'è una riserva di aggiornamento sulla base degli esiti giudiziali. Evidenzia, in ogni caso, che la procedura è stata seguita dal ricorrente che ha inviato correttamente la domanda.
pagina 1 di 10 Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 29/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARNETI Parte_1 C.F._1
MORENA, elettivamente domiciliato in VIA A. FORTIS 7 FORLI' presso il difensore avv. FARNETI MORENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO ERNESTO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 22 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. RUSSO ERNESTO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2022 emesso dal Controparte_1
pagina 3 di 10 Giudice di Pace di Forlì a fronte di ricorso promosso da con il quale le era stato Parte_1
ingiunto il pagamento delle indennità previste dalla normativa emergenziale nel settore sportivo dilettantistico, in particolare per i titolari di rapporti di collaborazione sportiva con le Società e
Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CP_2
Dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione e l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice del Lavoro anche ai sensi dell'art. 409 c.p.c. e ss., l'amministrazione ha dedotto anche in merito alla ritenuta insussistenza del credito vantato dal ricorrente, deducendo che non erano state depositate dal collaboratore nei termini di presentazione della domanda e delle integrazioni della dichiarazione la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione del bonus ed ha inoltre contestato la quantificazione delle somme asseritamente dovute in quanto, in tesi, erroneamente conteggiate.
si è ritualmente costituito innanzi al Giudice di pace il quale, all'esito dell'udienza Parte_1
di comparizione, ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza per materia.
La causa è stata quindi riassunta innanzi al Tribunale di Forlì, sezione lavoro, dall'odierno ricorrente il quale ha insistito nella domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento Pt_1
della somma di € 4.000,00 oltre interessi per il ritardato pagamento.
Si è costituta in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione Controparte_1
del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, stante la ritenuta insussistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente o, in subordine, la sua rideterminazione in misura inferiore rispetto a quanto domandato.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti all'odierna udienza viene decisa con motivazione contestuale.
2.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta. Sul punto si richiama la motivazione esaustivamente esposta dal Tribunale di Chieti (n.
307/2022), che ha affermato, in un caso analogo a quello di specie, che “l'oggetto della pretesa azionata in sede monitoria è costituito dal diritto alla percezione dell'indennità per i collaboratori sportivi prevista dall'articolo pagina 4 di 10 96 del d.l. 18/2020 e da successiva normativa emergenziale (da ultimo art. 44 del d.l. 73/2021): si tratta di una erogazione di carattere assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, introdotta dalla speciale normativa dettata per far fronte alla crisi economica innescata dalla diffusione della pandemia da Covid 2019; la presente controversia, pertanto, rientra tra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ., e quindi, in riferimento ad essa, trova applicazione anche
l'art. 444 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore e tale competenza rimane invariata anche quando l'amministrazione convenuta fruisca della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005;Cass.Sez. 6 L, Ordinanza n. 3338 del 12/02/2020)”.
Correttamente, dunque, il ricorrente ha adito il Giudice ordinario (seppure, in principio, in via monitoria, erroneamente il Giudice di pace di Forlì e non il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del lavoro).
3.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
È documentato che il Sig. collaboratore tecnico nell'ambito della Scuola di Parte_1
addestramento tennis e del Diverti – tennis nell'interesse dell'associazione sportiva “Club atletico
Faenza sezione tennis Teo Gaudenzi” in data 9/4/2020 ha presentato domanda a CP_1
per l'erogazione dell'indennità prevista dalla normativa emergenziale per il periodo di riferimento.
La domanda è stata accolta ed al Sig. sono state erogate le indennità relative ai Parte_1
mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per un ammontare complessivo pari ad € 1.800,00 (in virtù dell'applicazione del decreto cd Cura Italia, che prevedeva indennità di € 600 per ciascun mese), a fronte del preannunciato versamento da con comunicazione inviata al Sig. Controparte_1
del 6/6/2020. Parte_1
Parte ricorrente ha dedotto che nei mesi successivi, avendo precedentemente presentato analoga domanda anche ad si era attivato per risolvere la posizione così apertasi in seguito alla CP_3
presentazione della domanda anche a tale ente, su suggerimento del Sindacato. Con bonifici pagina 5 di 10 effettuati in data 21/12/2020 e 29/12/2020 (doc. 7 fascicolo monitorio), il Sig. Parte_1
restituiva interamente tutto quanto ricevuto dall' per le mensilità di marzo, aprile, maggio, CP_3
giugno, novembre e dicembre 2020.
Così definita la posizione con il Sig. avrebbe tentato di contattare CP_3 Parte_1 CP_1
, dichiarando l'avvenuta restituzione e richiedendo l'indennità per i mesi di novembre e
[...]
dicembre 2020. Solamente nel successivo mese di luglio 2021, il Sig. riceveva, da Parte_1
parte di comunicazione relativa all'incongruenza evidenziata dal sistema, per la Controparte_1
presentazione di domanda anche all' A fronte della richiesta formulata dall'opponente, volta CP_3
a superare l'incongruenza, il Sig. in data 8/7/2021, inviava la documentazione Parte_1
richiesta (l'autocertificazione prodotta quale doc. 8 del fascicolo monitorio, unitamente al proprio documento di identità), con esito positivo, come attestato dalla ricevuta di corretto invio.
È documentato che in data successiva a tale invio, in data 21/10/2021, ha Controparte_1
erogato al Sig. l'importo di € 1.600 senza alcuna specifica imputazione (doc. 11 di Parte_1
parte ricorrente).
Parte ricorrente deduce che, al di là dell'imputazione, l'avvenuto pagamento implicherebbe il superamento dell'incongruenza e l'accoglimento della domanda con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennità richieste.
, a fronte dell'ultima erogazione dell'ottobre 2021, non avrebbe provveduto ad CP_1
erogare le successive mensilità (mai erogate e per le quali è stato proposto ricorso monitorio).
Deduce sul punto parte ricorrente che il riconoscimento, per espressa previsione normativa, sarebbe automatico in favore dei beneficiari delle mensilità precedenti;
la circostanza sarebbe stata messa a conoscenza degli interessati sul sito istituzionale di mediante le Controparte_1
comunicazioni pubblicate in seguito all'emissione dei relativi decreti (doc. 12 -13 di parte ricorrente).
Con riguardo alla misura dell'indennità, parte ricorrente ha dedotto che nella sua quantificazione occorre fare riferimento ai redditi dichiarati per l'anno 2019. Posto che il ricorrente, con riferimento a tale anno, avrebbe dichiarato un reddito lordo per € 8.905,14 (come da dichiarazione pagina 6 di 10 dei redditi messa a disposizione dell'opponente che, infatti, l'ha prodotta anche nel presente giudizio sub doc. 5), l'indennità spettante al Sig. per le mensilità da gennaio a Parte_1
maggio 2021, in applicazione dei decreti predetti ammonterebbe ad € 800,00 per ciascun mese, onde l'importo del credito vantato dal Sig. ammonterebbe ad € 4.000,00, chiesti Parte_1
in via monitoria.
3.1
Dall'istruttoria svolta è emerso che, effettivamente, il ricorrente aveva attivato, parallelamente a quello promosso presso , un procedimento presso per accedere al beneficio, CP_1 CP_3
ottenendo da la somma di € 4.800,00 a titolo di indennità che, tuttavia, il ricorrente ha CP_3
documentato di avere restituito tramite due bonifici a beneficio di in data 21/12/2020 (per € CP_3
3.800,00) ed in data 29/12/2020 (per € 1.000,00).
L'istruttoria svolta ha dato evidenza del fatto che era a conoscenza della restituzione CP_1
dell'indebito da parte del ricorrente.
È documentato che in data 7.07.2021 ha fornito al ricorrente le indicazioni per CP_1
ottenere la liquidazione degli importi dovuti all'esito della restituzione degli importi ricevuti da
(doc. 1 di parte ricorrente) ed il ricorrente ha dato prova di avere provveduto a presentare CP_3
l'autocertificazione richiesta dall'ente resistente il giorno seguente, 8.07.2021 (doc. 8 del fascicolo monitorio di parte ricorrente).
Significativamente, infatti, in data 21.10.2021 ha provveduto ad erogare al ricorrente CP_1
l'importo di € 1.600,00 che, diversamente, non avrebbe versato in caso di ritenuto incumulabilità del beneficio con quanto già versato da CP_3
Rilevano poi in tal senso – quali prova atipica riscontrata dalle dichiarazioni scritte rese del teste sentito all'udienza del 22/10/2024, sulle quali ci si soffermerà più diffusamente Testimone_2
nel prosieguo – le dichiarazioni rese da , funzionario già convocato quale Testimone_3 CP_3
testimone ma asseritamente impossibilitato a presenziare, dalle quali si evince che il Sig. al Pt_1
momento della corrispondenza intercorsa tra e , aveva già da tempo restituito CP_3 CP_1
quanto percepito da (precisamente, in data 21/12/2020 € 3.800 e, in data 29/12/2020, € CP_3 pagina 7 di 10 1.000 - v. doc. 7 fascicolo monitorio), così risolvendo l'incongruenza rilevata.
Il teste funzionario presso la sede di Forlì, ha anch'egli riferito che " [...] li ha Tes_2 CP_3 Pt_1
restituiti a dicembre 2020 con due bonifici. La procedura era automatica. Dopo la restituzione ha fatto Pt_1
domanda a sport&salute, io lo so dalle mail che mi ha inviato. Nelle varie mail ho appreso che ha Pt_1 Pt_1
avuto un parziale pagamento da sport&salute (1.600,00 euro) cosa abbastanza anomala. lamentava che Pt_1
non aveva ricevuto l'indicazione dell'avvenuto rimborso da parte sua. Io e il responsabile della CP_4
ragioneria abbiamo comunicato il rimborso da parte di a lo abbiamo comprovato alla nostra Pt_1 CP_4
direzione centrale. [...] La regola in ogni caso doveva essere che la comunicazione dell'avvenuto rimborso doveva arrivare in automatico a la comunicazione avveniva tramite la direzione centrale. che è un CP_4 Tes_1
dirigente della sede centrale conferma che i files e le comunicazioni sono state inviate a [...]". CP_4
In definitiva, quindi, era a conoscenza dell'avvenuta restituzione dell'indebito da CP_1
parte del ricorrente, onde il fatto potenzialmente estintivo della pretesa azionata dal ricorrente, cioè
l'incumulabilità della prestazione erogata da con quella richiesta dal ricorrente a CP_3 CP_1
, non sussisteva e non poteva essere opposto per rifiutare l'erogazione del beneficio.
[...]
Parimenti risulta documentato che era in possesso dei dati necessari per procedere CP_1
all'erogazione richiesta, alla quale tuttavia non ha dato corso, avendo ricevuto dal ricorrente tutta la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione del bonus nei termini di presentazione della domanda e delle integrazioni della dichiarazione.
Non essendo in contestazione il fatto costitutivo della pretesa azionata dal ricorrente - in quanto parte resistente non ha contestato che l'opposto abbia subito un'interruzione o comunque una flessione del lavoro a causa dell'emergenza pandemica durante i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 - per i quali, infatti, l'indennità in questione è stata regolarmente versata - ma anche in relazione ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 (laddove con riferimento a tali successive mensilità, non erogate al ricorrente e per le quali è stata proposta l'originaria domanda monitoria, il riconoscimento, per espressa previsione normativa, era automatico, in favore dei beneficiari delle mensilità precedenti, come da indicazioni rinvenibili sul sito istituzionale di in seguito all'emissione dei relativi doc. 12 e 13 di parte Controparte_1 pagina 8 di 10 ricorrente).
Quanto al quantum delle somme dovute a titolo di richiesta del ricorrente, risulta corretta in quanto, posto che nell'anno 2019 il ricorrente ha dichiarato redditi per € 8.905,14 (doc. 14 di parte ricorrente) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, secondo il disposto dell'art. 10 comma 11 del d.l 41/2021, “L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e' determinata come segue: (…) b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra
4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400” mentre per i mesi di aprile e maggio 2021, secondo quanto disposto dall'art. 44 del d.l. 73/2021, “L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinata come segue: … b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600”, per un totale, quindi, correttamente quantificato da parte ricorrente in € 4.000,00.
La società resistente ha allegato l'impossibilità di provvedere all'erogazione delle somme essendo spirato il termine ultimo del 15.10.2021 per l'adempimento all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato dei fondi disponibili non utilizzati.
Trattasi di circostanza non imputabile al ricorrente a fronte di domanda ritualmente presentata dall'avente diritto in data antecedente, laddove comunque dalla comunicazione depositata dalla stessa società resistente all'odierna udienza, a pretesa comprova del versamento, da parte di CP_1
all'entrata del bilancio dello Stato, dei fondi non utilizzati risulta l'espressa “riserva di fornire un
[...]
aggiornamento complessivo delle ultime indennità in corso di erogazione in questi giorni e l'andamento delle contestazioni (giudiziali o meno) che potranno essere attivate dai potenziali aventi diritto”.
4.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 / 2014 e succ. modd., (valore della causa da € 1.100,00 ad € 5.200,00).
Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. stante la mancata prova in ordine alla mala fede o colpa grave in capo alla resistente.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 4.000,00;
- condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.315,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 28/01/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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