Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 27 marzo 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11288/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, cf. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02.02.1958, domiciliato in Aci S. Antonio (CT) Via G. Verdi n.6, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Armando Verborosso;
- Opponente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Roma del 22/03/2024 (rep n.. 37875/7313); Persona_1
-Opposto -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/12/2024 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Giudice del Lavoro per sentir annullare, previa sospensione dell'esecuzione, l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90115691 85 000, e sottostante cartella di pagamento n.29320110027058851 limitatamente alla parte relativa a crediti
, contributi IVS, anno 2010, interessi per un importo complessivo pari ad euro CP_1
1.156,00.
A sostegno del ricorso deduceva la prescrizione del credito.
Resisteva , adducendo l'annullamento ex lege della cartella opposta (“Si rileva CP_1 che la cartella risulta interamente stralciata (Stralcio 1000 Euro/5000 Euro DL
119/2018 / DL 41/2021)”) e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'udienza del 27 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti (in seno alle quali parte ricorrente ha preso atto dell'intervenuto sgravio totale associandosi alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere e chiedendo la decisione della causa) e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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1
l'intervenuto sgravio della cartella di pagamento impugnata, producendo i relativi estratti di ruolo (con stralci) dai quali risulta l'estinzione del debito di parte ricorrente e chiedendo quindi la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per annullamento ex lege dei relativi crediti (cfr. documentazione in atti e memoria difensiva).
Al riguardo giova, invero, richiamare l'art. 4 D.L. 119/2018, conv. con mod. dalla l. 136/2018, secondo cui “
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre
2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.....”.
Sulla base di quanto allegato e documentato dalla , va dichiarata la cessazione CP_1 della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della cessazione della materia del contendere per effetto della novella legislativa di cui all'art. 4 D.L.
119/2018 e/o D.L. 41/2021 e della finalità deflattiva del contenzioso perseguita dalla norma richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni esposte in parte motiva, cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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