Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 7567 /2022
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 13/01/2025 ; tenuto conto che con decreto del 27.2.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7567/2022 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 5517/2022 – lesione personale, vertente tra
, C.F. , con sede legale in Trento (TN), alla Piazza Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 delle Donne Lavoratrici n.2, in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Carrozza (C.F. ) e domiciliata presso C.F._1 il suo studio in Nola (NA), alla Via Sant'Antonio Abate n.8;
appellante
e
c.f. , e , c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Menotti Madonna, c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliati in S an NI la ST (Caserta) alla Via C.F._4
Paul Harris n°20 appellati nonche'
c.f. , residente in [...]al I Controparte_3 C.F._5
Vico, n. 1
appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
Va dichiarata la contumacia di regolarmente citata e non costituitasi in Controparte_3 giudizio.
2. Con atto di appello notificato in data 5.10.2022 a mezzo pec, la conveniva in giudizio Parte_1
e , nonché censurando la sentenza n.° CP_1 Controparte_2 Controparte_3
5517/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 11.07.2022, che aveva accolto la domanda degli appellati e , con condanna dei CP_1 Controparte_2 convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti da e in seguito CP_1 Controparte_2 all'incidente stradale verificatosi il giorno 05/03/2019, alle ore 09:30 circa, in Cancello e
Arnone/Falciano.
A fondamento dell'appello, la adduceva l'omessa pronuncia e/o assenza di motivazione Parte_1 del Giudice di Prime Cure in ordine alle richieste, eccezioni e contestazioni formulate da Parte_1 relative alla denunciata irregolarità della documentazione medica prodotta dalle parti attrici ed alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente, nonché in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla stessa;
la violazione e falsa applicazione degli artt. Parte_1
115 e 116 c.p.c., per errata e carente motivazione in ordine alle risultanze istruttorie raccolte, in particolare in ordine all'accoglimento delle conclusioni del c.t.u. medico – legale;
l'errata interpretazione della certificazione medica esibita in quanto incompleta, oltre che di potestà certificativa della stessa, nonché l'irrilevanza ed insufficienza dell'esame ecografico;
l'errata motivazione in ordine alla fondatezza delle domande e conseguente condanna di al risarcimento integrale dei danni in favore degli Parte_1 attori, attuali appellati;
infine, l'errata ed ingiusta motivazione in ordine al riconoscimento e alla liquidazione del danno morale.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata per i suddetti motivi, con l'accertamento della esclusiva e/o corresponsabilità degli appellati nella condotta causativa dell'evento; in subordine, la riduzione del risarcimento del danno;
chiedeva ancora dichiararsi non dovuto il risarcimento del danno morale liquidato in favore degli appellati e conseguentemente condannare gli appellati e alla restituzione di tutte le somme già CP_1 Controparte_2 pagate o pagate in misura maggiore rispetto a quanto accertato in secondo grado ed alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati e chiedendo rigettarsi CP_1 Controparte_2
l'appello; controbattevano, quanto all'eccezione relativa alla regolarità della documentazione medica prodotta, che la stessa era stata proposta tardivamente;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla consulenza medico – legale espletata, questa essendo rispondente ai quesiti posti dal Giudice;
l'infondatezza dell'eccezione avente ad oggetto la mancanza dei requisiti di completezza, chiarezza e veridicità, la mancanza della potestà certificativa e l'irrilevanza ed insufficienza dell'esame ecografico, in quanto detta documentazione era stata confermata da tutti i refertanti;
l'infondatezza dell'eccezione relativa all'ingiusta condanna di al risarcimento integrale dei danni in favore degli attori, in Parte_1 quanto le risultanze processuali avevano confermato appieno la tesi attorea, data la testimonianza, il modello CAI, la consulenza medico – legale ed il contegno processuale del responsabile civile;
l'infondatezza dell'eccezione relativa al riconoscimento del danno morale, risultando lo stesso provato dalla quantificazione del c.t.u. nella misura del 4% e del 5%.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 13.1.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Profili preliminari
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
3.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza.
Il merito
4. Preliminarmente va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
5. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento.
6. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto.
In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato
(l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n.
28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023
e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda.
In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento.
Va, in primo luogo, evidenziato come non risultino confortanti le dichiarazioni rese dal testimone,
escusso nel corso del giudizio di primo grado. La deposizione testimoniale resa, infatti, è Tes_1 di carattere generico e sommario, non avendo il testimone fornito indicazioni precise circa il luogo del sinistro, limitandosi a riferire che questo si verificava “sulla SP7 che va da Cancello ed Arnone a Falciano del Massico”, e senza precisare a che altezza della strada provinciale fosse situato il segnale si stop o quali strutture potessero trovarsi nei pressi dello stesso, limitandosi a riferire di aver visto un veicolo fermo al segnale di Stop (“ho visto alla mia sinistra un veicolo Fiat Punto fermo al segnale di Stop”); in secondo luogo, rispetto alla dinamica del sinistro, il teste ha genericamente riferito quanto già riportato negli atti introduttivi, senza addurre alcun elemento specificativo ulteriore .
A ciò va aggiunta l'assenza di idonea documentazione, stante l'inattendibilità della documentazione medica prodotta da parte attrice in primo grado, alla luce delle risultanze emerse dalle verifiche effettuate dall'appellante, da cui sarebbe emersa la dubbia provenienza della documentazione medica esibita, in quanto formata da soggetti coinvolti in procedimento penali per false certificazioni e centri medici mai autorizzati a compiere esami strumentali.
In conclusione, non risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo del doppio grado di giudizio, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_3
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere n. 5517/2022, rigetta le domande risarcitorie avanzate in prime cure da CP_1
e ; Controparte_2
• condanna le parti appellate e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali che liquida: a) per il primo grado in euro 633,00, per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00, euro 355,50 per spese, oltre rimborso forfettario Iva e Cpa;
• pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere il 13.1.2025
Il Giudice
dott. Renata Russo