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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7471 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2537/2019 posta in deliberazione il giorno 10.12.2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
( ) Parte_2 C.F._1
Avv. GNOCATO ELIO MICHELE;
E
Controparte_1 P.IVA_2
Avv. ROMEO CHRISTIAN
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 4862/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di correntista, e in qualità di fideiussore, hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva rigettato le loro domande proposte nei confronti dell'istituto di credito.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Precisate le conclusioni, rimessa la causa sul ruolo con ordinanza in data 8.4.2025, emesso ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, nella quale, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale, viene decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
2. L'oggetto dell'appello è stato così limitato nell'atto di gravame:
In via preliminare, si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso a titolo di interessi sui conti e quanto asseritamente richiesto dalla banca per la c.d. Usura sopravvenuta (e se del caso pattuita); nel merito:
A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla illegittimità dello ius variandi dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna della banca – laddove sussistano i presupposti di legge - alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c..
Con espressa rinuncia alle proposta domande in tema di usura soggettiva, richiesta di risarcimento del danno e alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammissione di CTU contabile volta a verificare l'applicazione sui rapporti bancari oggetto del giudizio, di CMS, , capitalizzazione non pattuiti di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della Legge n. 108/96, demandando al Consulente tecnico il quesito indicato in atti qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per come dedotto in narrativa. Posto che i primi due motivi di gravame sono stati superati con l'ordine di esibizione deve procedersi all'esame degli ulteriori motivi:
3. Con il terzo motivo di appello parte appellante si duole della illegittimità dell'anatocismo.
L'appellante ha dedotto : “ Il contratto di conto corrente de quo è stato stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore della DELIBERA CICR del 09.02.2000, ovvero in data 4.03.2005.
La clausola anatocistica non è stata debitamente pattuita in quanto ex contratto non appare pattuita la pari reciprocità trimestrale degli interessi.
Sul punto è da escludersi per il contratto di conto corrente in essere stipulati la capitalizzazione post entrata in vigore della cd “Legge di stabilità” (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014.”
La doglianza è infondata.
Il contratto prevedeva espressamente la pari periodicità di chiusura trimestrale con interessi rapportati su base annua senza capitalizzazione ( cfr in particolare “condizioni economiche più significative” … chiusura periodica del conto “).
Va infine richiamata, con riferimento alla relativa doglianza contenuta nelle note conclusive l'ordinanza della Corte di Cassazione 11014/2024 che ha precisato: “ In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
4. “ Illegittimità della previsione delle C.M.S”
La doglianza è infondata .
Al riguardo si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione 1373/2024 che ha affermato: “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.” Si osserva inoltre che la clausola è nella fattispecie chiarissima “ Commissione massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente “
5. “Ius variandi”
Parte appellante ha dedotto: “ L'assenza di una specifica approvazione per iscritto da parte del correntista per le variazioni successive alla stipulazione del contratto di conto corrente;
- L'assenza di una espressa comunicazione scritta inviata al cliente;
”
La doglianza è infondata.
Lo ius variandi era espressamente previsto ( cfr in particolare “condizioni economiche più significative” ) e le relative comunicazioni erano allegate agli estratti conto.
6. “ Violazione della legge 108/96: applicazione di interessi usurari alla luce dell'elaborato peritale”
e “ Sull'inapplicabilità dei principi espressi nella sentenza a sezioni unite n.24675 del 19.10.2017 in tema di usura sopravvenuta”
La doglianza è infondata per un duplice autonomo ordine di motivi.
Da un lato si richiamano gli arresti della Corte di Cassazione rispetto ai quali è radicale l'infondatezza della deduzione di usurarietà .
Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024: “ In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso.”
Sentenza n. 5282 del 28/02/2024 : “ In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma
629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000”
Dall'altro si evidenzia l'assoluta genericità dell' allegazione della usura che avrebbe inficiato il rapporto.
La giurisprudenza di legittimità conferma la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate”
Con l'ordinanza 3356/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ L'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi. Per questa Corte, infatti, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del n. 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente n. 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti
(Cass., sez. 3, 21/3/2013, n. 7115).”
In tale contesto è evidente l'inammissibilità della chiesta ctu, in quanto esplorativa e suppletiva rispetto alle carenze allegative a carico della parte, il cui atto di appello sul punto si rivela generico e avulso dalla fattispecie concreta.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore di che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2537/2019 posta in deliberazione il giorno 10.12.2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
( ) Parte_2 C.F._1
Avv. GNOCATO ELIO MICHELE;
E
Controparte_1 P.IVA_2
Avv. ROMEO CHRISTIAN
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 4862/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di correntista, e in qualità di fideiussore, hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva rigettato le loro domande proposte nei confronti dell'istituto di credito.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Precisate le conclusioni, rimessa la causa sul ruolo con ordinanza in data 8.4.2025, emesso ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, nella quale, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale, viene decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
2. L'oggetto dell'appello è stato così limitato nell'atto di gravame:
In via preliminare, si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso a titolo di interessi sui conti e quanto asseritamente richiesto dalla banca per la c.d. Usura sopravvenuta (e se del caso pattuita); nel merito:
A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla illegittimità dello ius variandi dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna della banca – laddove sussistano i presupposti di legge - alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c..
Con espressa rinuncia alle proposta domande in tema di usura soggettiva, richiesta di risarcimento del danno e alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammissione di CTU contabile volta a verificare l'applicazione sui rapporti bancari oggetto del giudizio, di CMS, , capitalizzazione non pattuiti di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della Legge n. 108/96, demandando al Consulente tecnico il quesito indicato in atti qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per come dedotto in narrativa. Posto che i primi due motivi di gravame sono stati superati con l'ordine di esibizione deve procedersi all'esame degli ulteriori motivi:
3. Con il terzo motivo di appello parte appellante si duole della illegittimità dell'anatocismo.
L'appellante ha dedotto : “ Il contratto di conto corrente de quo è stato stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore della DELIBERA CICR del 09.02.2000, ovvero in data 4.03.2005.
La clausola anatocistica non è stata debitamente pattuita in quanto ex contratto non appare pattuita la pari reciprocità trimestrale degli interessi.
Sul punto è da escludersi per il contratto di conto corrente in essere stipulati la capitalizzazione post entrata in vigore della cd “Legge di stabilità” (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014.”
La doglianza è infondata.
Il contratto prevedeva espressamente la pari periodicità di chiusura trimestrale con interessi rapportati su base annua senza capitalizzazione ( cfr in particolare “condizioni economiche più significative” … chiusura periodica del conto “).
Va infine richiamata, con riferimento alla relativa doglianza contenuta nelle note conclusive l'ordinanza della Corte di Cassazione 11014/2024 che ha precisato: “ In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
4. “ Illegittimità della previsione delle C.M.S”
La doglianza è infondata .
Al riguardo si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione 1373/2024 che ha affermato: “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.” Si osserva inoltre che la clausola è nella fattispecie chiarissima “ Commissione massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente “
5. “Ius variandi”
Parte appellante ha dedotto: “ L'assenza di una specifica approvazione per iscritto da parte del correntista per le variazioni successive alla stipulazione del contratto di conto corrente;
- L'assenza di una espressa comunicazione scritta inviata al cliente;
”
La doglianza è infondata.
Lo ius variandi era espressamente previsto ( cfr in particolare “condizioni economiche più significative” ) e le relative comunicazioni erano allegate agli estratti conto.
6. “ Violazione della legge 108/96: applicazione di interessi usurari alla luce dell'elaborato peritale”
e “ Sull'inapplicabilità dei principi espressi nella sentenza a sezioni unite n.24675 del 19.10.2017 in tema di usura sopravvenuta”
La doglianza è infondata per un duplice autonomo ordine di motivi.
Da un lato si richiamano gli arresti della Corte di Cassazione rispetto ai quali è radicale l'infondatezza della deduzione di usurarietà .
Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024: “ In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso.”
Sentenza n. 5282 del 28/02/2024 : “ In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma
629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000”
Dall'altro si evidenzia l'assoluta genericità dell' allegazione della usura che avrebbe inficiato il rapporto.
La giurisprudenza di legittimità conferma la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate”
Con l'ordinanza 3356/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ L'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi. Per questa Corte, infatti, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del n. 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente n. 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti
(Cass., sez. 3, 21/3/2013, n. 7115).”
In tale contesto è evidente l'inammissibilità della chiesta ctu, in quanto esplorativa e suppletiva rispetto alle carenze allegative a carico della parte, il cui atto di appello sul punto si rivela generico e avulso dalla fattispecie concreta.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore di che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST.