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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/09/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1880 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MALFINI DOMENICO Parte_1
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Presidente in carica pro tempore, Controparte_2
, in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
2. Con ricorso depositato l'11.06.2022, , giudice onorario presso il Parte_1
Tribunale di Latina, chiedeva accertarsi che il servizio continuativo dallo stesso svolto per il a partire dal mese di marzo 2001 fosse qualificabile come lavoro Controparte_1
1 subordinato assimilabile a quello del magistrato ordinario, domandando la condanna del predetto alle differenze retributive derivanti dal riconoscimento del trattamento CP_1 economico e normativo applicato al magistrato ordinario.
In particolare, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare, preliminarmente, che il ricorrente, in qualità di Giudice Onorario di Tribunale (
GOT oggi GOP a seguito della riforma attuata con L. 57/2016), tuttora in servizio, ha svolto fin dalla propria assunzione (09.03.2001), a seguito di proroghe e decreti di nomina allegati, con illegittima ed abusiva reiterazione del termine apposto ai singoli incarichi, un servizio continuativo alle dipendenze del , qualificabile in termini di lavoro Controparte_1 subordinato, ovvero rientrante nella nozione di “lavoratore” prevista ed accolta nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia Europea;
B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art 2 L. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di “magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03) ovvero un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del convenuto, per il periodo dal CP_1
09/03/2001 alla data della presente domanda;
C) Condannare, per l'effetto, il in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_4 ovvero ciascun resistente, in persona dei rispettivi l.r.p.t., ognuno per il proprio grado di responsabilità, al pagamento delle somme di cui al precedente capo per il periodo dal
09/03/2001 alla data della presente domanda, detratta la somma già corrisposta al ricorrente nel periodo considerato per le funzioni esercitate, oltre interessi e rivalutazione sulle somme dovute, somme da liquidarsi in separato giudizio.
D) Condannarsi il resistente, in persona del tempore, ovvero ciascun CP_1 CP_5 resistente, in persona dei rispettivi l.r.p.t., ognuno per il proprio grado di responsabilità, al pagamento delle competenze professionali oltre accessori con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Il , la e il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 si sono costituiti in giudizio, preliminarmente chiedendo di dichiarare la carenza di
[...]
Contr legittimazione passiva del e nel merito contestando la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccependo la prescrizione dei crediti vantati.
2 Con le note di trattazione per l'udienza del 09.02.2023 gli enti convenuti eccepivano, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
4. Lette le note di trattazione depositate per l'udienza del 25.09.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
5. In via preliminare con riferimento al difetto di giurisdizione del giudice ordinario si osserva che è da riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, non avendo domandato la parte attorea l'accertamento di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (cfr. Cass.
SU, Ordinanza n. 21986 del 30/07/2021; SU, Sentenza n. 27198 del 16/11/2017), ma, unicamente, sulla base della descrizione del rapporto di lavoro esistente, sostenuto la violazione, tra l'altro, della direttiva 70/99/CE e della direttiva 88/03/CE, con diritto del ricorrente a percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art 2 L.
111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di “magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03) ovvero ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del convenuto per il periodo dal 09/03/2001 alla data della domanda. CP_1
Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione delle resistenti circa una carenza di giurisdizione.
Contr
6. Ancora preliminarmente, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione del
“non essendo stata avanzata in giudizio alcuna impugnazione di atti e/o deliberazioni emanati dallo stesso” si rileva che nel caso di specie il Controparte_3 provvede unicamente nell'interesse del alla provvista finanziaria per Controparte_1 far fronte alle esigenze di spesa.
D'altra parte, e pur al di là del rilievo dei ricorrenti, ancorato alla pronuncia delle Parte_2 sezioni unite di questa Corte n. 8516/2012 - secondo cui gli esborsi da operarsi ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 gravano sul bilancio del - concorre Controparte_1 significativamente, in chiave sistematica, a dar conto dell'esclusiva “legittimazione passiva” del l'art. 3, 2° co., della legge n. 89 del 24.3.2001. Controparte_1
Quivi è disposto che “il ricorso [per equa riparazione] è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa
3 quando si tratta di procedimento del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Ebbene, rilevato che nella specie si versa nell'alveo della giurisdizione ordinaria, la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio va ascritta unicamente al Controparte_1
.
[...]
7. Ciò premesso, nel merito il ricorso deve essere respinto per le motivazioni di seguito esplicate.
8. Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica lo status di lavoratore a tempo determinato ai sensi del diritto comunitario e, per l'effetto, il diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico per il ruolo di magistrato ordinario con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03), con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive spettanti al lavoratore per il lavoro prestato.
Al riguardo deduce di essere stato nominato, con Delibera del CSM del 06.12.2000, G.O.T. e di aver preso servizio presso il Tribunale di Latina dal 09.03.2001 per un quadriennio e di avere svolto le relative funzioni, già confermate per un ulteriore quadriennio, fino al 2022, per effetto dei successivi provvedimenti legislativi di proroga dei mandati in essere;
di avere svolto, dall'immissione in incarico le funzioni di giudice monocratico, prevalentemente in ambito civile, con assegnazione di un proprio ruolo autonomo con diverse tipologie di procedimenti, trattando svariate materie (famiglia, separazioni e divorzi, interdizioni, cautelari, possessorie, proprietà, bancari, societario, responsabilità professionali, successioni, volontaria giurisdizione, lavoro e previdenza) senza alcun limite in termini di valore, celebrando in media due udienze a settimana;
di avere, per tutto il periodo, trattato ed introitato a sentenza numerose cause, emanato numerosi provvedimenti fuori udienza;
di essere stato adoperato nella sostituzione di magistrati ordinari e chiamato, all'occorrenza, ad integrare collegi giudicanti anche come
“giudice relatore estensore”, nonché, dal 29.10.2019, di essere stato incaricato, in aggiunta, della supplenza presso l'Ufficio del Giudice di pace di Latina, stante l'esistenza di una scopertura dell'organico; di avere avuto, in ragione dell'attività svolta, un compenso giornaliero pari ad euro 98,00 lordi per la sola celebrazione delle udienze, senza alcun altro emolumento per le sentenze emesse e per il tempo dedicato allo studio dei fascicoli.
4 Sul presupposto che, dotato di una stanza assegnata, di un computer ed autorizzato all'accesso degli strumenti informatici necessari, abbia espletato un'attività, reale ed effettiva, assimilabile a quella dei magistrati togati e che, pertanto, la natura del rapporto in esame non risulti diversa, nei fatti, da quella di un giudice togato, deduce che il rapporto oggetto del giudizio debba essere ricondotto ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa comunitaria (direttive 2003/88 - 1999/70 - 1997/81) e delle normative di recepimento, assimilabile a quello dei magistrati ordinari e per l'effetto rassegna le suddette conclusioni, rivendicando quindi il riconoscimento dei medesimi diritti in materia retributiva.
9. Occorre richiamare la sentenza UX del 16 luglio 2020 emessa nella causa C-658/18, in cui per quanto qui rileva, il giudice europeo ha chiarito (par. 88) che “occorre ricordare che, ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/88, la nozione di «lavoratore» non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma, propria del diritto dell'Unione (sentenze del 26 marzo 2015, C-316/13, EU:C:2015:200, punto Per_1
25, e del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” e che (par. 89) tale constatazione s'impone anche ai fini dell'interpretazione della nozione di «lavoratore», ai sensi dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, e dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, per assicurare l'uniformità dell'ambito di applicazione ratione personae del diritto dei lavoratori alle ferie retribuite (sentenza del 26 marzo 2015, C-316/13, EU:C:2015:200, punto 26). Per_1
La pronuncia, poi, ha illustrato che “nell'ambito della qualificazione relativa alla nozione di
«lavoratore», che spetta, in ultima analisi, al giudice nazionale, quest'ultimo deve fondarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di cui è investito, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto tra le parti in causa (v., in tal senso, sentenza del 14 pagina 7 di 23 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09,
EU:C:2010:612, punto 29)”.
Ha specificato, però, che, per quanto la competenza della valutazione suddetta permanga in capo al giudice nazionale, la Corte può tuttavia fornire al giudice del rinvio i principi e criteri di cui quest'ultimo dovrà tener conto nell'ambito del suo esame (par. 92). Questi sono, poi, menzionati nei paragrafi successivi n. 93 e 94 e vengono a includere nella nozione di
“lavoratore” chi svolga “attività reali ed effettive” e la circostanza che la persona fornisca, per
5 un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio delle quali percepisca una retribuzione.
Dunque, si può convenire che l'esame del giudice nazionale può includere nella nozione di
“lavoratore” contemplato dalla direttiva chi svolga “attività reali ed effettive” (restando escluse quelle marginali e accessorie) e “sotto la direzione di un datore di lavoro” che lo retribuisca, secondo un concetto simile a quello identificato nel nostro sistema come impiego di tipo subordinato. Tant'è vero che, nel successivo paragrafo 103 della sentenza UX, la Corte di giustizia precisa che “un rapporto di lavoro presuppone l'esistenza di un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro. L'esistenza di un siffatto vincolo dev'essere valutata caso per caso in considerazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti tra le parti (sentenza del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia
Constanţa e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)”.
Poi (par. 106 – 111), la Corte viene a considerare tutti gli elementi proposti dalle parti ricorrenti, come la sottoposizione al potere disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, come i Giudici di Pace (figura sottoposta al vaglio della Corte) possano organizzare il loro lavoro in modo più flessibile rispetto a chi eserciti altre professioni, ma siano tenuti a rispettare le tabelle per l'organizzazione del loro lavoro, l'assegnazione dei fascicoli e le date e gli orari di udienza, come siano tenuti ad osservare gli ordini di servizio del
Capo dell'Ufficio e i provvedimenti organizzativi speciali e generali del CSM, come debbano essere costantemente reperibili.
Dopodiché, viene a concludere che la figura del Giudice di Pace “può” rientrare nella nozione di «lavoratore» europea, riservando, così, ogni verifica in tal senso al giudice nazionale (par.
113).
Secondo la Corte di giustizia, perché si possa ritenere inquadrabile una fattispecie nell'ambito del concetto di “lavoratore” di cui alle menzionate direttive, occorre, innanzitutto,
l'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato ovverosia di una relazione che (cfr. par.
103) “presuppone l'esistenza di un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro. L'esistenza di un siffatto vincolo dev'essere valutata caso per caso in considerazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti tra le parti (sentenza del
20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)”
6 Una volta accertata la subordinazione nel senso sopra chiarito, è necessario avere elementi concreti idonei ad assimilare il lavoratore in questione a chi svolga funzioni giudiziarie come lavoratore dipendente nell'ambito dello Stato membro.
10. Ciò chiarito in astratto, si osserva che il rapporto di lavoro dei giudici onorari è disciplinato dal D.Lgs. n 116/2017, recentemente modificato dalla Legge n. 51/2025, normativa che, nonostante le molteplici novelle legislative, ha sempre espressamente sancito l'insussistenza di un rapporto di pubblico impiego per i giudici onorari. L'art. 1, comma 3, dispone infatti che:
“L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”.
A fronte di tale espressa indicazione legislativa il ricorrente non ha provato l'esistenza della subordinazione, indicando elementi specifici che facciano differire la sua posizione rispetto alla generale categoria dei GOT, categoria riguardo alla quale l'esistenza della subordinazione è stata concordemente esclusa in sede di giurisdizione costituzionale, civile e amministrativa, con decisioni alle quali, anche nel rispetto degli organi superiori da cui provengono, è possibile far rinvio nella loro completa motivazione ex articolo 118 disp. att. cpc.
11. Peraltro, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13973 del 03/05/2022, pur richiamando la sentenza UX della Corte di giustizia, ha escluso “ogni tipo di relazione di lavoro” per i
Giudici onorari di Pace (con motivazioni utilizzabili anche con riguardo all'analoga figura del
GOT), riconoscendo unicamente la sussistenza per gli stessi di un rapporto onorario di servizio.
Pertanto, si deve concludere che la figura del GOT, in applicazione dei criteri proposti dalla
Corte di giustizia nella sentenza UX e ribaditi nella sentenza 7 Aprile 2022 resa nella C-236/20
(che in ogni caso rimanda al giudice nazionale la valutazione del caso concreto), non può rientrare nell'ambito della nozione di “lavoratore” di cui alle direttive 70/99 e 81/03.
7 12. Ed inoltre anche con riguardo al secondo criterio delineato dalla Corte di giustizia Europea
(comparabilità), la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 13973 del 03/05/2022 e precedenti ivi richiamati) ha escluso la possibilità di assimilazione tra la figura del giudice onorario di pace
(con motivazioni che possono estendersi al GOT) e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), perché nella prima si rinviene solo un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma mancano gli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, quali:
- la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale);
- l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario);
- lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso);
- la qualità e quantità dell'attività giudiziaria (solo il magistrato togato può trattare determinate materie, non ha limiti di orario né di giorni di attività e svolge quest'ultima in modo esclusivo)
Sul tema di recente si è soffermata ulteriormente la giurisprudenza di legittimità ribadendo:
“L'esercizio delle funzioni di viceprocuratore onorario non è riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il , ma ad un rapporto di servizio Controparte_1 onorario con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali, l'inserimento strutturale del dipendente medesimo nell'apparato organizzativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto stesso” (cfr. Cassazione sez. L, n. 10080 del 14.04.2023).
13. D'altra parte, le notorie elasticità organizzative e la scelta di disponibilità di lavoro rimesse al singolo magistrato onorario (non tenuto al rispetto, su tutte, della disposizione che prevede la decadenza dalla carica del magistrato ordinario che non dia sue notizie per 15 giorni), confermano l'attitudine essenzialmente autonoma della prestazione fornita, seppure incardinata nell'ambito di ineludibili regole ordinamentali e processuali;
situazione peraltro assolutamente
8 congeniale e compatibile con la previsione di non esclusività della carica pubblica, essendo lo svolgimento della magistratura onoraria compatibile con lo svolgimento di altra attività professionale e financo con la professione di avvocato, circostanza quest'ultima assolutamente non compatibile con la figura del giudice professionale.
14. In conclusione, in quell'attività di valutazione del caso concreto che la CGUE rimette costantemente al giudice nazionale, tali elementi tutti escludono l'applicazione della normativa e dei diritti invocati a livello retributivo dal ricorrente.
15. Il ricorso deve essere quindi integralmente rigettato.
16. La complessità e la natura della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
(R.G. 1880/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
9
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1880 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MALFINI DOMENICO Parte_1
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Presidente in carica pro tempore, Controparte_2
, in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
2. Con ricorso depositato l'11.06.2022, , giudice onorario presso il Parte_1
Tribunale di Latina, chiedeva accertarsi che il servizio continuativo dallo stesso svolto per il a partire dal mese di marzo 2001 fosse qualificabile come lavoro Controparte_1
1 subordinato assimilabile a quello del magistrato ordinario, domandando la condanna del predetto alle differenze retributive derivanti dal riconoscimento del trattamento CP_1 economico e normativo applicato al magistrato ordinario.
In particolare, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare, preliminarmente, che il ricorrente, in qualità di Giudice Onorario di Tribunale (
GOT oggi GOP a seguito della riforma attuata con L. 57/2016), tuttora in servizio, ha svolto fin dalla propria assunzione (09.03.2001), a seguito di proroghe e decreti di nomina allegati, con illegittima ed abusiva reiterazione del termine apposto ai singoli incarichi, un servizio continuativo alle dipendenze del , qualificabile in termini di lavoro Controparte_1 subordinato, ovvero rientrante nella nozione di “lavoratore” prevista ed accolta nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia Europea;
B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art 2 L. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di “magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03) ovvero un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del convenuto, per il periodo dal CP_1
09/03/2001 alla data della presente domanda;
C) Condannare, per l'effetto, il in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_4 ovvero ciascun resistente, in persona dei rispettivi l.r.p.t., ognuno per il proprio grado di responsabilità, al pagamento delle somme di cui al precedente capo per il periodo dal
09/03/2001 alla data della presente domanda, detratta la somma già corrisposta al ricorrente nel periodo considerato per le funzioni esercitate, oltre interessi e rivalutazione sulle somme dovute, somme da liquidarsi in separato giudizio.
D) Condannarsi il resistente, in persona del tempore, ovvero ciascun CP_1 CP_5 resistente, in persona dei rispettivi l.r.p.t., ognuno per il proprio grado di responsabilità, al pagamento delle competenze professionali oltre accessori con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Il , la e il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 si sono costituiti in giudizio, preliminarmente chiedendo di dichiarare la carenza di
[...]
Contr legittimazione passiva del e nel merito contestando la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccependo la prescrizione dei crediti vantati.
2 Con le note di trattazione per l'udienza del 09.02.2023 gli enti convenuti eccepivano, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
4. Lette le note di trattazione depositate per l'udienza del 25.09.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
5. In via preliminare con riferimento al difetto di giurisdizione del giudice ordinario si osserva che è da riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, non avendo domandato la parte attorea l'accertamento di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (cfr. Cass.
SU, Ordinanza n. 21986 del 30/07/2021; SU, Sentenza n. 27198 del 16/11/2017), ma, unicamente, sulla base della descrizione del rapporto di lavoro esistente, sostenuto la violazione, tra l'altro, della direttiva 70/99/CE e della direttiva 88/03/CE, con diritto del ricorrente a percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art 2 L.
111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di “magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03) ovvero ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del convenuto per il periodo dal 09/03/2001 alla data della domanda. CP_1
Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione delle resistenti circa una carenza di giurisdizione.
Contr
6. Ancora preliminarmente, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione del
“non essendo stata avanzata in giudizio alcuna impugnazione di atti e/o deliberazioni emanati dallo stesso” si rileva che nel caso di specie il Controparte_3 provvede unicamente nell'interesse del alla provvista finanziaria per Controparte_1 far fronte alle esigenze di spesa.
D'altra parte, e pur al di là del rilievo dei ricorrenti, ancorato alla pronuncia delle Parte_2 sezioni unite di questa Corte n. 8516/2012 - secondo cui gli esborsi da operarsi ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 gravano sul bilancio del - concorre Controparte_1 significativamente, in chiave sistematica, a dar conto dell'esclusiva “legittimazione passiva” del l'art. 3, 2° co., della legge n. 89 del 24.3.2001. Controparte_1
Quivi è disposto che “il ricorso [per equa riparazione] è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa
3 quando si tratta di procedimento del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Ebbene, rilevato che nella specie si versa nell'alveo della giurisdizione ordinaria, la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio va ascritta unicamente al Controparte_1
.
[...]
7. Ciò premesso, nel merito il ricorso deve essere respinto per le motivazioni di seguito esplicate.
8. Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica lo status di lavoratore a tempo determinato ai sensi del diritto comunitario e, per l'effetto, il diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico per il ruolo di magistrato ordinario con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03), con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive spettanti al lavoratore per il lavoro prestato.
Al riguardo deduce di essere stato nominato, con Delibera del CSM del 06.12.2000, G.O.T. e di aver preso servizio presso il Tribunale di Latina dal 09.03.2001 per un quadriennio e di avere svolto le relative funzioni, già confermate per un ulteriore quadriennio, fino al 2022, per effetto dei successivi provvedimenti legislativi di proroga dei mandati in essere;
di avere svolto, dall'immissione in incarico le funzioni di giudice monocratico, prevalentemente in ambito civile, con assegnazione di un proprio ruolo autonomo con diverse tipologie di procedimenti, trattando svariate materie (famiglia, separazioni e divorzi, interdizioni, cautelari, possessorie, proprietà, bancari, societario, responsabilità professionali, successioni, volontaria giurisdizione, lavoro e previdenza) senza alcun limite in termini di valore, celebrando in media due udienze a settimana;
di avere, per tutto il periodo, trattato ed introitato a sentenza numerose cause, emanato numerosi provvedimenti fuori udienza;
di essere stato adoperato nella sostituzione di magistrati ordinari e chiamato, all'occorrenza, ad integrare collegi giudicanti anche come
“giudice relatore estensore”, nonché, dal 29.10.2019, di essere stato incaricato, in aggiunta, della supplenza presso l'Ufficio del Giudice di pace di Latina, stante l'esistenza di una scopertura dell'organico; di avere avuto, in ragione dell'attività svolta, un compenso giornaliero pari ad euro 98,00 lordi per la sola celebrazione delle udienze, senza alcun altro emolumento per le sentenze emesse e per il tempo dedicato allo studio dei fascicoli.
4 Sul presupposto che, dotato di una stanza assegnata, di un computer ed autorizzato all'accesso degli strumenti informatici necessari, abbia espletato un'attività, reale ed effettiva, assimilabile a quella dei magistrati togati e che, pertanto, la natura del rapporto in esame non risulti diversa, nei fatti, da quella di un giudice togato, deduce che il rapporto oggetto del giudizio debba essere ricondotto ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa comunitaria (direttive 2003/88 - 1999/70 - 1997/81) e delle normative di recepimento, assimilabile a quello dei magistrati ordinari e per l'effetto rassegna le suddette conclusioni, rivendicando quindi il riconoscimento dei medesimi diritti in materia retributiva.
9. Occorre richiamare la sentenza UX del 16 luglio 2020 emessa nella causa C-658/18, in cui per quanto qui rileva, il giudice europeo ha chiarito (par. 88) che “occorre ricordare che, ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/88, la nozione di «lavoratore» non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma, propria del diritto dell'Unione (sentenze del 26 marzo 2015, C-316/13, EU:C:2015:200, punto Per_1
25, e del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” e che (par. 89) tale constatazione s'impone anche ai fini dell'interpretazione della nozione di «lavoratore», ai sensi dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, e dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, per assicurare l'uniformità dell'ambito di applicazione ratione personae del diritto dei lavoratori alle ferie retribuite (sentenza del 26 marzo 2015, C-316/13, EU:C:2015:200, punto 26). Per_1
La pronuncia, poi, ha illustrato che “nell'ambito della qualificazione relativa alla nozione di
«lavoratore», che spetta, in ultima analisi, al giudice nazionale, quest'ultimo deve fondarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di cui è investito, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto tra le parti in causa (v., in tal senso, sentenza del 14 pagina 7 di 23 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09,
EU:C:2010:612, punto 29)”.
Ha specificato, però, che, per quanto la competenza della valutazione suddetta permanga in capo al giudice nazionale, la Corte può tuttavia fornire al giudice del rinvio i principi e criteri di cui quest'ultimo dovrà tener conto nell'ambito del suo esame (par. 92). Questi sono, poi, menzionati nei paragrafi successivi n. 93 e 94 e vengono a includere nella nozione di
“lavoratore” chi svolga “attività reali ed effettive” e la circostanza che la persona fornisca, per
5 un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio delle quali percepisca una retribuzione.
Dunque, si può convenire che l'esame del giudice nazionale può includere nella nozione di
“lavoratore” contemplato dalla direttiva chi svolga “attività reali ed effettive” (restando escluse quelle marginali e accessorie) e “sotto la direzione di un datore di lavoro” che lo retribuisca, secondo un concetto simile a quello identificato nel nostro sistema come impiego di tipo subordinato. Tant'è vero che, nel successivo paragrafo 103 della sentenza UX, la Corte di giustizia precisa che “un rapporto di lavoro presuppone l'esistenza di un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro. L'esistenza di un siffatto vincolo dev'essere valutata caso per caso in considerazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti tra le parti (sentenza del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia
Constanţa e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)”.
Poi (par. 106 – 111), la Corte viene a considerare tutti gli elementi proposti dalle parti ricorrenti, come la sottoposizione al potere disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, come i Giudici di Pace (figura sottoposta al vaglio della Corte) possano organizzare il loro lavoro in modo più flessibile rispetto a chi eserciti altre professioni, ma siano tenuti a rispettare le tabelle per l'organizzazione del loro lavoro, l'assegnazione dei fascicoli e le date e gli orari di udienza, come siano tenuti ad osservare gli ordini di servizio del
Capo dell'Ufficio e i provvedimenti organizzativi speciali e generali del CSM, come debbano essere costantemente reperibili.
Dopodiché, viene a concludere che la figura del Giudice di Pace “può” rientrare nella nozione di «lavoratore» europea, riservando, così, ogni verifica in tal senso al giudice nazionale (par.
113).
Secondo la Corte di giustizia, perché si possa ritenere inquadrabile una fattispecie nell'ambito del concetto di “lavoratore” di cui alle menzionate direttive, occorre, innanzitutto,
l'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato ovverosia di una relazione che (cfr. par.
103) “presuppone l'esistenza di un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro. L'esistenza di un siffatto vincolo dev'essere valutata caso per caso in considerazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti tra le parti (sentenza del
20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)”
6 Una volta accertata la subordinazione nel senso sopra chiarito, è necessario avere elementi concreti idonei ad assimilare il lavoratore in questione a chi svolga funzioni giudiziarie come lavoratore dipendente nell'ambito dello Stato membro.
10. Ciò chiarito in astratto, si osserva che il rapporto di lavoro dei giudici onorari è disciplinato dal D.Lgs. n 116/2017, recentemente modificato dalla Legge n. 51/2025, normativa che, nonostante le molteplici novelle legislative, ha sempre espressamente sancito l'insussistenza di un rapporto di pubblico impiego per i giudici onorari. L'art. 1, comma 3, dispone infatti che:
“L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”.
A fronte di tale espressa indicazione legislativa il ricorrente non ha provato l'esistenza della subordinazione, indicando elementi specifici che facciano differire la sua posizione rispetto alla generale categoria dei GOT, categoria riguardo alla quale l'esistenza della subordinazione è stata concordemente esclusa in sede di giurisdizione costituzionale, civile e amministrativa, con decisioni alle quali, anche nel rispetto degli organi superiori da cui provengono, è possibile far rinvio nella loro completa motivazione ex articolo 118 disp. att. cpc.
11. Peraltro, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13973 del 03/05/2022, pur richiamando la sentenza UX della Corte di giustizia, ha escluso “ogni tipo di relazione di lavoro” per i
Giudici onorari di Pace (con motivazioni utilizzabili anche con riguardo all'analoga figura del
GOT), riconoscendo unicamente la sussistenza per gli stessi di un rapporto onorario di servizio.
Pertanto, si deve concludere che la figura del GOT, in applicazione dei criteri proposti dalla
Corte di giustizia nella sentenza UX e ribaditi nella sentenza 7 Aprile 2022 resa nella C-236/20
(che in ogni caso rimanda al giudice nazionale la valutazione del caso concreto), non può rientrare nell'ambito della nozione di “lavoratore” di cui alle direttive 70/99 e 81/03.
7 12. Ed inoltre anche con riguardo al secondo criterio delineato dalla Corte di giustizia Europea
(comparabilità), la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 13973 del 03/05/2022 e precedenti ivi richiamati) ha escluso la possibilità di assimilazione tra la figura del giudice onorario di pace
(con motivazioni che possono estendersi al GOT) e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), perché nella prima si rinviene solo un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma mancano gli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, quali:
- la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale);
- l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario);
- lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso);
- la qualità e quantità dell'attività giudiziaria (solo il magistrato togato può trattare determinate materie, non ha limiti di orario né di giorni di attività e svolge quest'ultima in modo esclusivo)
Sul tema di recente si è soffermata ulteriormente la giurisprudenza di legittimità ribadendo:
“L'esercizio delle funzioni di viceprocuratore onorario non è riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il , ma ad un rapporto di servizio Controparte_1 onorario con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali, l'inserimento strutturale del dipendente medesimo nell'apparato organizzativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto stesso” (cfr. Cassazione sez. L, n. 10080 del 14.04.2023).
13. D'altra parte, le notorie elasticità organizzative e la scelta di disponibilità di lavoro rimesse al singolo magistrato onorario (non tenuto al rispetto, su tutte, della disposizione che prevede la decadenza dalla carica del magistrato ordinario che non dia sue notizie per 15 giorni), confermano l'attitudine essenzialmente autonoma della prestazione fornita, seppure incardinata nell'ambito di ineludibili regole ordinamentali e processuali;
situazione peraltro assolutamente
8 congeniale e compatibile con la previsione di non esclusività della carica pubblica, essendo lo svolgimento della magistratura onoraria compatibile con lo svolgimento di altra attività professionale e financo con la professione di avvocato, circostanza quest'ultima assolutamente non compatibile con la figura del giudice professionale.
14. In conclusione, in quell'attività di valutazione del caso concreto che la CGUE rimette costantemente al giudice nazionale, tali elementi tutti escludono l'applicazione della normativa e dei diritti invocati a livello retributivo dal ricorrente.
15. Il ricorso deve essere quindi integralmente rigettato.
16. La complessità e la natura della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
(R.G. 1880/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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