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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/11/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT MA ME, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per la predetta udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1001/2025 R.G. Lavoro, promossa da che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 contro
; Controparte_1
; Controparte_2
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale le parti resistenti in epigrafe indicate al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 057 2024 00375980 2500 per omessa notifica degli atti di pagamento sottesi alla stessa da parte della
[...]
CP_2
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art.25 del D. Lgs n.46 del
1999 da parte di e l'estinzione del diritto di richiedere il CP_2 pagamento degli importi contenuti nella cartella n. 057 2024 00375980 2500
e, conseguentemente, dichiarare nulla la cartella di pagamento impugnata;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato nella cartella
n. 057 2024 00375980 2500 e conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalla cartella n. 057 2024 00375980
2500 ordinando altresì la cancellazione del ruolo”
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Veniva pertanto fissata l'udienza di cui in epigrafe -da celebrarsi con trattazione cartolare come indicato in epigrafe- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi le parti resistenti costituite e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
RT MA ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT MA ME, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per la predetta udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1001/2025 R.G. Lavoro, promossa da che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 contro
; Controparte_1
; Controparte_2
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale le parti resistenti in epigrafe indicate al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 057 2024 00375980 2500 per omessa notifica degli atti di pagamento sottesi alla stessa da parte della
[...]
CP_2
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art.25 del D. Lgs n.46 del
1999 da parte di e l'estinzione del diritto di richiedere il CP_2 pagamento degli importi contenuti nella cartella n. 057 2024 00375980 2500
e, conseguentemente, dichiarare nulla la cartella di pagamento impugnata;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato nella cartella
n. 057 2024 00375980 2500 e conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalla cartella n. 057 2024 00375980
2500 ordinando altresì la cancellazione del ruolo”
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Veniva pertanto fissata l'udienza di cui in epigrafe -da celebrarsi con trattazione cartolare come indicato in epigrafe- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi le parti resistenti costituite e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
RT MA ME