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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/09/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5169/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5169/2020 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 P.IVA_1
Nicastro e dall'Avv. Leonardo Gabrielli;
Attrice
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Iacoviello Controparte_1 P.IVA_2
e dall'Avv. Manuela Malavasi;
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 17/03/2025.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 26/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di allegando, in sintesi, di aver Parte_1 Controparte_2 acquistato dalla convenuta il sistema informatico denominato “ERP GAMMA
ENTERPRISE”, che tuttavia avrebbe manifestato malfunzionamenti quali l'impossibilità di stampare gli scontrini fiscali tramite il programma GAMMA, discrasie nel conteggio automatico delle rimanenze di magazzino allorquando veniva installato un aggiornamento, impossibilità di stampare le fatture dal PC della cassa. Allegava che tali malfunzionamenti avevano comportato un aggravio di lavoro per gli operatori e ripercussioni sull'attività amministrativo-contabile, laddove la convenuta non aveva neppure fornito l'assistenza e la formazione del personale.
Chiedeva dunque la declaratoria di risoluzione del contratto e il risarcimento del “danno 1 informatico” subito, oltre alla restituzione delle rate indebitamente incassate tramite la società di leasing Grenke Locazione S.r.l. per l'acquisto del programma informatico, pari a complessivi €
11.561,04.
Si costituiva la convenuta, eccependo il litisconsorzio necessario della società Parte_2
quale ulteriore firmataria del contratto. Nel merito, contestava l'inadempimento
[...] allegato, evidenziando, in sintesi, come tutte le richieste di assistenza presentate fossero state prontamente riscontrate e risolte, nonché come fosse stata attuata la formazione del personale, laddove le richieste di assistenza erano dipese da un errato uso del software da parte del personale e dalla inadeguatezza dei sistemi hardware utilizzati dall'attrice. Deduceva inoltre che il contratto era ancora in essere, essendo il software ancora nella disponibilità dell'attrice, che continuava a chiedere assistenza sullo stesso. Eccepiva poi l'inadempimento dell'attrice nel pagamento del corrispettivo, non avendo questa saldato i pagamenti dovuti per i prodotti e i servizi forniti dal maggio 2017 per complessivi € 46.514,12, contestando per contro di avere ricevuto somme da parte della società Grenke Locazione S.r.l. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del dovuto.
Disattese le istanze di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la convenuta, nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., precisava l'importo richiesto in via riconvenzionale in €
47.339,59.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'integrazione del contraddittorio
Va premesso che il presente giudizio si compone delle domande principali svolte dall'attrice, aventi ad oggetto la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e la restituzione delle somme pagate a Grenke Locazione S.r.l., nonché della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta avente ad oggetto il pagamento del prezzo dei servizi e dei prodotti forniti all'attrice dal maggio 2017.
La convenuta ha insistito per l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con la società
in quanto ulteriore firmataria del contratto. Parte_2
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, il contratto prodotto come doc. 1 dalla parte attrice risulta intestato alla sola e non alla società Parte_1 Parte_2
2 L'affermazione della convenuta secondo cui si tratterebbe di una mera bozza non sottoscritta non trova riscontro in atti, posto che i moduli di accettazione dei servizi offerti dalla convenuta risultano specificamente sottoscritti dalla società qualificata come cliente1. Parte_1
In secondo luogo, il contratto prodotto come doc. 5 dalla parte convenuta risulta sì intestato alla società ma sottoscritto anche dalla società Parte_2 Parte_1
Non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui si tratterebbe di un software unitario per cui sarebbe dovuto un prezzo unitario da parte delle società firmatarie.
Da un lato, infatti, posto che le società e sono Parte_1 Parte_2 soggetti giuridici distinti, l'unicità del software lascia comunque sopravvivere la dualità giuridica della fornitura, laddove la società avrebbe dovuto garantire il servizio Controparte_2 informatico, ancorché calibrato sul medesimo software, a entrambi i distinti soggetti giuridici, con ciò instaurando distinti rapporti giuridici.
Dall'altro lato, l'eventuale unicità del prezzo dovuto configura al più un'obbligazione solidale tra queste, che tuttavia non comporta litisconsorzio necessario. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (cfr. Cass.
Civ., n. 20860/2018).
La deroga all'assenza di litisconsorzio necessario non viene in rilievo nel caso di specie, atteso che l'inadempimento è stato sollevato solo dalla società e non anche dalla Parte_1 società e del pari la domanda riconvenzionale di pagamento è stata Parte_2 rivolta unicamente nei confronti della società Parte_1
Va quindi rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio.
3. Sull'inadempimento 1 Cfr. pag. 44-45-46 del doc. 1 di parte attrice 3 Ciò posto in rito, è possibile esaminare il merito della controversia.
Ciascuna delle parti attribuisce all'altra l'inadempimento del contratto di fornitura del software: la parte attrice addebita alla convenuta il malfunzionamento del sistema, nonché l'omessa prestazione di assistenza e formazione del personale, mentre la convenuta addebita all'attrice l'omesso pagamento, sin dal maggio 2017, dei servizi e dei prodotti offerti.
A fronte di tale dinamica, trova applicazione il principio di diritto affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. Civ., n. 13627/2017; Cass. Civ., n. 3455/2020).
Nel caso di specie, l'inadempimento dell'attrice è senza dubbio prevalente sull'inadempimento che la medesima attrice addebita alla convenuta.
In primo luogo, anche ipotizzando come effettivamente esistenti i malfunzionamenti lamentati dall'attrice, è ampiamente documentato come la convenuta abbia fornito l'attività di assistenza sull'uso del software, avendo la stessa attrice documentato, sub doc. 11, gli interventi eseguiti.
Per contro, l'attrice, al di là di una generica allegazione dei malfunzionamenti registrati, non ha svolto una specifica allegazione di quali sarebbero, in concreto, gli interventi di assistenza richiesti e non forniti da parte della convenuta con riferimento a specifiche problematiche.
In secondo luogo, l'attività di formazione che si assume omessa trova parimenti riscontro documentale nel medesimo doc. 11 di parte attrice, da cui si evince, nella descrizione delle attività eseguite, l'attività di formazione del personale su specifiche funzioni del sistema.
In terzo luogo, anche ipotizzando come effettivamente esistenti i malfunzionamenti lamentati dall'attrice, non risulta fornita alcuna prova del danno effettivamente subito.
Invero, anche a seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., l'attrice non ha formulato specifiche istanze istruttorie volte a dimostrare quale sarebbe, in concreto, il danno subito a causa dei malfunzionamenti lamentati, non avendo in alcun modo provato o richiesto di provare quali sarebbero le attività rinunciate a causa del mancato funzionamento del sistema o quale sarebbe il minore guadagno ottenuto o il danno subito quale conseguenza del medesimo malfunzionamento. Le istanze istruttorie formulate, infatti, hanno ad oggetto l'asserito inadempimento dell'opposta, e dunque il danno-evento, ma non anche il concreto
4 pregiudizio derivato da tale inadempimento, e dunque il danno-conseguenza, che costituisce un elemento necessario e imprescindibile della fattispecie risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. Civ., S.U.,
n. 33645/2022).
A tal fine non può supplire la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cass. Civ., n. 8941/2022). Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 1226 c.c. non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (cfr. Cass. Civ., n.
20889/2016).
Per converso, la convenuta ha allegato il proprio credito nei confronti dell'attrice in ragione del corrispettivo dovuto per i prodotti e i servizi forniti, dettagliatamente descritti nelle fatture allegate come doc. da 28 a 53 di parte convenuta, rispetto ai quali l'attrice non ha svolto alcuna specifica contestazione ulteriore rispetto all'inadempimento già dedotto e sopra esaminato.
Per tali ragioni, in presenza della prova delle attività di assistenza e formazione svolte, nonché in assenza della prova del danno derivato dal lamentato malfunzionamento, l'inadempimento prevalente si configura in capo all'attrice, rimasta inottemperante alle proprie obbligazioni di pagamento sin dal maggio 2017.
Conseguentemente, va rigettata la domanda attorea di risoluzione e risarcimento, mentre va accolta la domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo, pari a € 47.339,59.
Su questa somma non è dovuta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non essendo in alcun modo provato il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., mentre sono dovuti gli interessi al tasso di cui al D.Lgs 231/2002 dalla scadenza al saldo.
4. Sulla domanda di restituzione
Oltre alle domande di risoluzione e risarcimento, l'attrice ha avanzato una domanda di restituzione di quanto pagato alla società Grenke Locazioni S.r.l. e da questa riversato alla società convenuta in ragione del contratto di locazione finanziaria stipulato per l'acquisto del software.
La domanda è infondata.
5 In primo luogo, a fronte del rigetto delle domande di risoluzione e risarcimento del danno, la domanda di restituzione, che parimenti fonda il suo presupposto sull'inadempimento della convenuta, non può che essere rigettata.
In secondo luogo, trattandosi di una domanda di restituzione di somme che l'attrice avrebbe pagato non alla società convenuta ma a un terzo, occorre la prova che tale terzo abbia poi riversato le somme alla società convenuta, non essendo altrimenti configurabile un pagamento ripetibile. La prova del fatto che la convenuta abbia effettivamente incassato le somme da
Grenke Locazioni S.r.l. è del tutto inesistente, laddove, a fronte della contestazione della convenuta circa la ricezione di somme, l'attrice non ha offerto alcuna prova né ha formulato istanze istruttorie in tal senso.
Pertanto, anche la domanda restitutoria deve essere rigettata.
5. Conclusioni e spese
In conclusione, vanno rigettate le domande proposte dall'attrice, mentre va accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il valore della causa, tenuto conto della domanda riconvenzionale accolta, è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a €
52.000,00 di cui al DM 55/2014. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto, nonché il rimborso di contributo unificato e bollo pagati per la domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di di € 47.339,59, oltre interessi ex D.Lgs Controparte_2
231/2002 dalla scadenza al saldo;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 5.712,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 518,00 per esborsi.
Perugia, 29/09/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5169/2020 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 P.IVA_1
Nicastro e dall'Avv. Leonardo Gabrielli;
Attrice
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Iacoviello Controparte_1 P.IVA_2
e dall'Avv. Manuela Malavasi;
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 17/03/2025.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 26/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di allegando, in sintesi, di aver Parte_1 Controparte_2 acquistato dalla convenuta il sistema informatico denominato “ERP GAMMA
ENTERPRISE”, che tuttavia avrebbe manifestato malfunzionamenti quali l'impossibilità di stampare gli scontrini fiscali tramite il programma GAMMA, discrasie nel conteggio automatico delle rimanenze di magazzino allorquando veniva installato un aggiornamento, impossibilità di stampare le fatture dal PC della cassa. Allegava che tali malfunzionamenti avevano comportato un aggravio di lavoro per gli operatori e ripercussioni sull'attività amministrativo-contabile, laddove la convenuta non aveva neppure fornito l'assistenza e la formazione del personale.
Chiedeva dunque la declaratoria di risoluzione del contratto e il risarcimento del “danno 1 informatico” subito, oltre alla restituzione delle rate indebitamente incassate tramite la società di leasing Grenke Locazione S.r.l. per l'acquisto del programma informatico, pari a complessivi €
11.561,04.
Si costituiva la convenuta, eccependo il litisconsorzio necessario della società Parte_2
quale ulteriore firmataria del contratto. Nel merito, contestava l'inadempimento
[...] allegato, evidenziando, in sintesi, come tutte le richieste di assistenza presentate fossero state prontamente riscontrate e risolte, nonché come fosse stata attuata la formazione del personale, laddove le richieste di assistenza erano dipese da un errato uso del software da parte del personale e dalla inadeguatezza dei sistemi hardware utilizzati dall'attrice. Deduceva inoltre che il contratto era ancora in essere, essendo il software ancora nella disponibilità dell'attrice, che continuava a chiedere assistenza sullo stesso. Eccepiva poi l'inadempimento dell'attrice nel pagamento del corrispettivo, non avendo questa saldato i pagamenti dovuti per i prodotti e i servizi forniti dal maggio 2017 per complessivi € 46.514,12, contestando per contro di avere ricevuto somme da parte della società Grenke Locazione S.r.l. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del dovuto.
Disattese le istanze di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la convenuta, nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., precisava l'importo richiesto in via riconvenzionale in €
47.339,59.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'integrazione del contraddittorio
Va premesso che il presente giudizio si compone delle domande principali svolte dall'attrice, aventi ad oggetto la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e la restituzione delle somme pagate a Grenke Locazione S.r.l., nonché della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta avente ad oggetto il pagamento del prezzo dei servizi e dei prodotti forniti all'attrice dal maggio 2017.
La convenuta ha insistito per l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con la società
in quanto ulteriore firmataria del contratto. Parte_2
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, il contratto prodotto come doc. 1 dalla parte attrice risulta intestato alla sola e non alla società Parte_1 Parte_2
2 L'affermazione della convenuta secondo cui si tratterebbe di una mera bozza non sottoscritta non trova riscontro in atti, posto che i moduli di accettazione dei servizi offerti dalla convenuta risultano specificamente sottoscritti dalla società qualificata come cliente1. Parte_1
In secondo luogo, il contratto prodotto come doc. 5 dalla parte convenuta risulta sì intestato alla società ma sottoscritto anche dalla società Parte_2 Parte_1
Non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui si tratterebbe di un software unitario per cui sarebbe dovuto un prezzo unitario da parte delle società firmatarie.
Da un lato, infatti, posto che le società e sono Parte_1 Parte_2 soggetti giuridici distinti, l'unicità del software lascia comunque sopravvivere la dualità giuridica della fornitura, laddove la società avrebbe dovuto garantire il servizio Controparte_2 informatico, ancorché calibrato sul medesimo software, a entrambi i distinti soggetti giuridici, con ciò instaurando distinti rapporti giuridici.
Dall'altro lato, l'eventuale unicità del prezzo dovuto configura al più un'obbligazione solidale tra queste, che tuttavia non comporta litisconsorzio necessario. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (cfr. Cass.
Civ., n. 20860/2018).
La deroga all'assenza di litisconsorzio necessario non viene in rilievo nel caso di specie, atteso che l'inadempimento è stato sollevato solo dalla società e non anche dalla Parte_1 società e del pari la domanda riconvenzionale di pagamento è stata Parte_2 rivolta unicamente nei confronti della società Parte_1
Va quindi rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio.
3. Sull'inadempimento 1 Cfr. pag. 44-45-46 del doc. 1 di parte attrice 3 Ciò posto in rito, è possibile esaminare il merito della controversia.
Ciascuna delle parti attribuisce all'altra l'inadempimento del contratto di fornitura del software: la parte attrice addebita alla convenuta il malfunzionamento del sistema, nonché l'omessa prestazione di assistenza e formazione del personale, mentre la convenuta addebita all'attrice l'omesso pagamento, sin dal maggio 2017, dei servizi e dei prodotti offerti.
A fronte di tale dinamica, trova applicazione il principio di diritto affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. Civ., n. 13627/2017; Cass. Civ., n. 3455/2020).
Nel caso di specie, l'inadempimento dell'attrice è senza dubbio prevalente sull'inadempimento che la medesima attrice addebita alla convenuta.
In primo luogo, anche ipotizzando come effettivamente esistenti i malfunzionamenti lamentati dall'attrice, è ampiamente documentato come la convenuta abbia fornito l'attività di assistenza sull'uso del software, avendo la stessa attrice documentato, sub doc. 11, gli interventi eseguiti.
Per contro, l'attrice, al di là di una generica allegazione dei malfunzionamenti registrati, non ha svolto una specifica allegazione di quali sarebbero, in concreto, gli interventi di assistenza richiesti e non forniti da parte della convenuta con riferimento a specifiche problematiche.
In secondo luogo, l'attività di formazione che si assume omessa trova parimenti riscontro documentale nel medesimo doc. 11 di parte attrice, da cui si evince, nella descrizione delle attività eseguite, l'attività di formazione del personale su specifiche funzioni del sistema.
In terzo luogo, anche ipotizzando come effettivamente esistenti i malfunzionamenti lamentati dall'attrice, non risulta fornita alcuna prova del danno effettivamente subito.
Invero, anche a seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., l'attrice non ha formulato specifiche istanze istruttorie volte a dimostrare quale sarebbe, in concreto, il danno subito a causa dei malfunzionamenti lamentati, non avendo in alcun modo provato o richiesto di provare quali sarebbero le attività rinunciate a causa del mancato funzionamento del sistema o quale sarebbe il minore guadagno ottenuto o il danno subito quale conseguenza del medesimo malfunzionamento. Le istanze istruttorie formulate, infatti, hanno ad oggetto l'asserito inadempimento dell'opposta, e dunque il danno-evento, ma non anche il concreto
4 pregiudizio derivato da tale inadempimento, e dunque il danno-conseguenza, che costituisce un elemento necessario e imprescindibile della fattispecie risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. Civ., S.U.,
n. 33645/2022).
A tal fine non può supplire la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cass. Civ., n. 8941/2022). Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 1226 c.c. non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (cfr. Cass. Civ., n.
20889/2016).
Per converso, la convenuta ha allegato il proprio credito nei confronti dell'attrice in ragione del corrispettivo dovuto per i prodotti e i servizi forniti, dettagliatamente descritti nelle fatture allegate come doc. da 28 a 53 di parte convenuta, rispetto ai quali l'attrice non ha svolto alcuna specifica contestazione ulteriore rispetto all'inadempimento già dedotto e sopra esaminato.
Per tali ragioni, in presenza della prova delle attività di assistenza e formazione svolte, nonché in assenza della prova del danno derivato dal lamentato malfunzionamento, l'inadempimento prevalente si configura in capo all'attrice, rimasta inottemperante alle proprie obbligazioni di pagamento sin dal maggio 2017.
Conseguentemente, va rigettata la domanda attorea di risoluzione e risarcimento, mentre va accolta la domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo, pari a € 47.339,59.
Su questa somma non è dovuta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non essendo in alcun modo provato il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., mentre sono dovuti gli interessi al tasso di cui al D.Lgs 231/2002 dalla scadenza al saldo.
4. Sulla domanda di restituzione
Oltre alle domande di risoluzione e risarcimento, l'attrice ha avanzato una domanda di restituzione di quanto pagato alla società Grenke Locazioni S.r.l. e da questa riversato alla società convenuta in ragione del contratto di locazione finanziaria stipulato per l'acquisto del software.
La domanda è infondata.
5 In primo luogo, a fronte del rigetto delle domande di risoluzione e risarcimento del danno, la domanda di restituzione, che parimenti fonda il suo presupposto sull'inadempimento della convenuta, non può che essere rigettata.
In secondo luogo, trattandosi di una domanda di restituzione di somme che l'attrice avrebbe pagato non alla società convenuta ma a un terzo, occorre la prova che tale terzo abbia poi riversato le somme alla società convenuta, non essendo altrimenti configurabile un pagamento ripetibile. La prova del fatto che la convenuta abbia effettivamente incassato le somme da
Grenke Locazioni S.r.l. è del tutto inesistente, laddove, a fronte della contestazione della convenuta circa la ricezione di somme, l'attrice non ha offerto alcuna prova né ha formulato istanze istruttorie in tal senso.
Pertanto, anche la domanda restitutoria deve essere rigettata.
5. Conclusioni e spese
In conclusione, vanno rigettate le domande proposte dall'attrice, mentre va accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il valore della causa, tenuto conto della domanda riconvenzionale accolta, è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a €
52.000,00 di cui al DM 55/2014. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto, nonché il rimborso di contributo unificato e bollo pagati per la domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di di € 47.339,59, oltre interessi ex D.Lgs Controparte_2
231/2002 dalla scadenza al saldo;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 5.712,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 518,00 per esborsi.
Perugia, 29/09/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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