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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3220/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. EMANUELE GUARINO e con questi elett.te domiciliato in
Napoli (Na) alla Via Bologna n. 138
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rapp.to e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
IA TA e con questi elett.te domiciliata in Napoli alla Via Paolo Emilio Imbriani, 33
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe rivendica il diritto il diritto del ricorrente all'inquadramento come operaio provetto specializzato nel III livello del CCNL di categoria, in ragione delle mansioni effettivamente svolte dallo stesso a partire dalla data del
24/01/2018 e sino al 30/09/2024, e la condanna della resistente
1 datrice, costituita, al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2) Il ricorrente ha già adito il Tribunale di Napoli, con atto depositato in data 23.1.2018, chiedendo l'accertamento del diritto ad essere inquadrato nel IV livello del c.c.n.l. terziario distribuzione e servizi dalla data di assunzione al 31.05.2008 e nel
III livello del richiamato c.c.n.l. dal 1.06.2008. Tanto, per aver svolto in virtù di specifiche competenze tecnico-pratiche, in ambiente boschivo e nell'ambito della squadra cui era assegnato, mansioni di addetto alla manutenzione boschiva finalizzata alla prevenzione e ad attività anti-incendio e di avvistamento che si differenziavano a seconda dei periodi invernale o estivo.
Il Tribunale di Napoli con Sentenza n.4420/2019 del 18.06.2019 accertava il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello con decorrenza dal 1.09.2008 in relazione allo svolgimento di mansioni di caposquadra e rigettava l'ulteriore domanda (livello
III), con pronuncia pacificamente confermata da Corte di Appello
Napoli n 4209/2022 pubbl. il 12/12/2022 mRG n. 3400/2019, che pacificamente costituisce giudicato.
Rispetto al giudicato, il ricorrente deduce, quali elementi sopravvenuti idonei a fondare la domanda nella presente sede proposta, che “… continuava a svolgere mansioni riconducibili ad un livello superiore effettuando ininterrottamente attività di Con caposquadra e continuando a formarsi in tal senso, svolgendo nuovi corsi di formazione al fine di perfezionare le proprie abilità e competenze, implementando costantemente le proprie capacità professionali acquisite mediante preparazione teorica e tecnico- pratica;
in particolare, il ricorrente ha effettuato n. 10 corsi di formazione generale e specifica dei lavoratori- come da attestati di formazione allegati all'indice di produzione del presente atto, trattasi di corsi eseguiti in materia di Addetto di primo soccorso;
preposto alla
2 sicurezza;
Gestione rifiuti e pratiche di difesa del suolo;
addestramento per l'utilizzo di attrezzature da taglio a motore quali motoseghe e decespugliatori;
utilizzo fuoristrada con moduli antincendio;
alla luce dei corsi di formazione effettuati, dell'esperienza tecnico- pratica maturata sul campo e del continuo svolgimento di mansioni di Caposquadra e di capocantiere, il ricorrente ha sicuramente acquisito tutte le capacità professionali tali da dargli diritto ad essere riconosciuto come lavoratore specializzato provetto, ciò anche in ragione del fatto che costituendo la funzione di preposto nonché addetto alla sicurezza della propria squadra, rappresenta una figura con ampia autonomia decisionale e di intervento che attua mediante il coordinamento, la scelta dei mezzi e delle modalità di intervento, la formazione in ambito di primo soccorso e la continua vigilanza sull'utilizzo dei dispositivi dpi da parte della propria squadra”.
Tali fatti, per come rappresentanti, non appaiono sufficienti ad introdurre alcun quid novi rispetto alla valutazione già operata, ed a giustificare un superamento del diniego del diritto al superiore inquadramento.
Per espressa ammissione, il ricorrente “continuava a svolgere mansioni riconducibili ad un livello superiore”, il che significa che le mansioni erano le stesse, e l'unico elemento di discontinuità e novità atterrebbe alle maggiori competenze acquisite per effetto della formazione svolta, competenze che però di per sé, non incidono sulle mansioni.
La questione sottoposta nella presente sede, quindi, è già stata valutata nel giudicatosi formatosi tra le parti, e la domanda, proposta anche per i periodi successivi a quelli già esaminati, va rigettata.
3) va condannato al pagamento a favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
3 delle spese di lite, che in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €# 2.379#
(duemilatrecentosettantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3220/2024 vertente tra nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
delle spese di lite, liquidate nella somma di €# 2.379#
[...]
(duemilatrecentosettantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 27 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3220/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. EMANUELE GUARINO e con questi elett.te domiciliato in
Napoli (Na) alla Via Bologna n. 138
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rapp.to e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
IA TA e con questi elett.te domiciliata in Napoli alla Via Paolo Emilio Imbriani, 33
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe rivendica il diritto il diritto del ricorrente all'inquadramento come operaio provetto specializzato nel III livello del CCNL di categoria, in ragione delle mansioni effettivamente svolte dallo stesso a partire dalla data del
24/01/2018 e sino al 30/09/2024, e la condanna della resistente
1 datrice, costituita, al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2) Il ricorrente ha già adito il Tribunale di Napoli, con atto depositato in data 23.1.2018, chiedendo l'accertamento del diritto ad essere inquadrato nel IV livello del c.c.n.l. terziario distribuzione e servizi dalla data di assunzione al 31.05.2008 e nel
III livello del richiamato c.c.n.l. dal 1.06.2008. Tanto, per aver svolto in virtù di specifiche competenze tecnico-pratiche, in ambiente boschivo e nell'ambito della squadra cui era assegnato, mansioni di addetto alla manutenzione boschiva finalizzata alla prevenzione e ad attività anti-incendio e di avvistamento che si differenziavano a seconda dei periodi invernale o estivo.
Il Tribunale di Napoli con Sentenza n.4420/2019 del 18.06.2019 accertava il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello con decorrenza dal 1.09.2008 in relazione allo svolgimento di mansioni di caposquadra e rigettava l'ulteriore domanda (livello
III), con pronuncia pacificamente confermata da Corte di Appello
Napoli n 4209/2022 pubbl. il 12/12/2022 mRG n. 3400/2019, che pacificamente costituisce giudicato.
Rispetto al giudicato, il ricorrente deduce, quali elementi sopravvenuti idonei a fondare la domanda nella presente sede proposta, che “… continuava a svolgere mansioni riconducibili ad un livello superiore effettuando ininterrottamente attività di Con caposquadra e continuando a formarsi in tal senso, svolgendo nuovi corsi di formazione al fine di perfezionare le proprie abilità e competenze, implementando costantemente le proprie capacità professionali acquisite mediante preparazione teorica e tecnico- pratica;
in particolare, il ricorrente ha effettuato n. 10 corsi di formazione generale e specifica dei lavoratori- come da attestati di formazione allegati all'indice di produzione del presente atto, trattasi di corsi eseguiti in materia di Addetto di primo soccorso;
preposto alla
2 sicurezza;
Gestione rifiuti e pratiche di difesa del suolo;
addestramento per l'utilizzo di attrezzature da taglio a motore quali motoseghe e decespugliatori;
utilizzo fuoristrada con moduli antincendio;
alla luce dei corsi di formazione effettuati, dell'esperienza tecnico- pratica maturata sul campo e del continuo svolgimento di mansioni di Caposquadra e di capocantiere, il ricorrente ha sicuramente acquisito tutte le capacità professionali tali da dargli diritto ad essere riconosciuto come lavoratore specializzato provetto, ciò anche in ragione del fatto che costituendo la funzione di preposto nonché addetto alla sicurezza della propria squadra, rappresenta una figura con ampia autonomia decisionale e di intervento che attua mediante il coordinamento, la scelta dei mezzi e delle modalità di intervento, la formazione in ambito di primo soccorso e la continua vigilanza sull'utilizzo dei dispositivi dpi da parte della propria squadra”.
Tali fatti, per come rappresentanti, non appaiono sufficienti ad introdurre alcun quid novi rispetto alla valutazione già operata, ed a giustificare un superamento del diniego del diritto al superiore inquadramento.
Per espressa ammissione, il ricorrente “continuava a svolgere mansioni riconducibili ad un livello superiore”, il che significa che le mansioni erano le stesse, e l'unico elemento di discontinuità e novità atterrebbe alle maggiori competenze acquisite per effetto della formazione svolta, competenze che però di per sé, non incidono sulle mansioni.
La questione sottoposta nella presente sede, quindi, è già stata valutata nel giudicatosi formatosi tra le parti, e la domanda, proposta anche per i periodi successivi a quelli già esaminati, va rigettata.
3) va condannato al pagamento a favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
3 delle spese di lite, che in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €# 2.379#
(duemilatrecentosettantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3220/2024 vertente tra nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
delle spese di lite, liquidate nella somma di €# 2.379#
[...]
(duemilatrecentosettantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 27 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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