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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11710 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 34705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
ST IA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34705/2024 e promossa da:
, Parte_1
nata il [...] a [...] assistito dall'avv. Aglietti Lucia Cecchi ricorrente contro
, Controparte_1
nato il [...] a [...]
Assistito dall'avv.to resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio in data 15 settembre
2021 in Ibague (Colombia). Dall'unione prematrimoniale è nato il figlio
[...]
(classe 2019). Persona_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale dal coniuge, sig. Controparte_1
, rappresentando che, nel tempo, la loro relazione era andata
[...]
deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile per via dei comportamenti maltrattanti e aggressivi posti in essere dal resistente anche alla presenza del loro figlio minorenne;
chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
, nonostante la rituale notifica degli atti del Controparte_1
processo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 16 luglio 2025 (cfr. anche il certificato di residenza del predetto, prodotto dalla ricorrente all'esito di tale udienza).
Alla medesima udienza del 16 luglio 2025 parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla separazione. Il Giudice relatore ha quindi riservato la decisione al Collegio.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni della parte ricorrente, anche in ordine alle condotte di rilievo penale tenute dal resistente, non v'è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra
[...]
e il sig. non può che rivelarsi Parte_1 Controparte_1
intollerabile. Deve quindi essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
2 Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla separazione, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza del 23 luglio 2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Nulla quanto agli adempimenti ex lege 396/2000 giacché, almeno per quanto rappresentato il matrimonio celebrato in Colombia non risulta essere stato trascritto in Italia.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara la separazione personale dei coniugi, , Parte_1
nata il [...] a [...], e Controparte_1
, nato il [...] a [...], i quali hanno celebrato
[...] matrimonio in data 15 settembre 2021 in Ibague (Colombia);
rimette la causa in istruttoria come da ordinanza emessa il 23 luglio 2025.
Così deciso in Roma il 23 luglio 2025
Il Giudice estensore
ST IA
Il Presidente
MA ZI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
ST IA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34705/2024 e promossa da:
, Parte_1
nata il [...] a [...] assistito dall'avv. Aglietti Lucia Cecchi ricorrente contro
, Controparte_1
nato il [...] a [...]
Assistito dall'avv.to resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio in data 15 settembre
2021 in Ibague (Colombia). Dall'unione prematrimoniale è nato il figlio
[...]
(classe 2019). Persona_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale dal coniuge, sig. Controparte_1
, rappresentando che, nel tempo, la loro relazione era andata
[...]
deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile per via dei comportamenti maltrattanti e aggressivi posti in essere dal resistente anche alla presenza del loro figlio minorenne;
chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
, nonostante la rituale notifica degli atti del Controparte_1
processo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 16 luglio 2025 (cfr. anche il certificato di residenza del predetto, prodotto dalla ricorrente all'esito di tale udienza).
Alla medesima udienza del 16 luglio 2025 parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla separazione. Il Giudice relatore ha quindi riservato la decisione al Collegio.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni della parte ricorrente, anche in ordine alle condotte di rilievo penale tenute dal resistente, non v'è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra
[...]
e il sig. non può che rivelarsi Parte_1 Controparte_1
intollerabile. Deve quindi essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
2 Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla separazione, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza del 23 luglio 2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Nulla quanto agli adempimenti ex lege 396/2000 giacché, almeno per quanto rappresentato il matrimonio celebrato in Colombia non risulta essere stato trascritto in Italia.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara la separazione personale dei coniugi, , Parte_1
nata il [...] a [...], e Controparte_1
, nato il [...] a [...], i quali hanno celebrato
[...] matrimonio in data 15 settembre 2021 in Ibague (Colombia);
rimette la causa in istruttoria come da ordinanza emessa il 23 luglio 2025.
Così deciso in Roma il 23 luglio 2025
Il Giudice estensore
ST IA
Il Presidente
MA ZI
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