Decreto cautelare 29 novembre 2023
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Nifo Sarrapochiello, Luca Di Natale, con domicilio digitale come da p.e.c. Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
- del “Decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare” datato 29 agosto 2023, con il quale è stato disposto il transito dell’istante nel personale civile, notificato in data 31 agosto 2023, e del pedissequo “Verbale della riunione del 27 luglio 2023 con i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in Bari presso il Comando Militare Esercito “GL”, notificato all’odierna ricorrente (a seguito di istanza di accesso agli atti) in data 11 ottobre 2023;
- nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- e per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi con riserva di quantificazione in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente espone, in fatto, in particolare, che:
- in data 27.03.2023, la sig.ra -OMISSIS- effettiva presso il 7° Reggimento Bersaglieri in Altamura (BA), veniva sottoposta a visita medico legale presso il competente Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari (verbale modello BL/B n. BA123000750 del 27.03.2023), il quale esprime il seguente Giudizio Diagnostico: “a) pregresso trauma cranico commotivo (altri e non specificati traumatismi della testa S09), B) EDD C4-C5- C5-C6 L4-L5 a scarsa incidenza funzionale (Disturbi di altri dischi intervertrebali M51), altre infermità/lesioni: persistente disturbo ansioso-depressivo reattivo con somatizzazioni con dosaggio urinario negativo per assunzione bdz (Episodio depressivo F32), obesità di II grado in soggetto con diabete mellito in trattamento farmacologico orale (Diabete mellito non insilino-dipendente E11)”;
- In particolare a causa delle dette patologie la stessa veniva dichiarata: “non idoneo permanentemente non idoneo in modo assoluto al s.m.i. e da collocare in congedo assoluto (art. 929 d.lvo n. 66/2010). È sì idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili dell’A.D. (art. 930 d.lvo n. 66/2010) con controindicazione all’impiego in mansioni che possano esporre a stress psico-fisico intenso;
- la signora LL veniva riconosciuta dalla competente Commissione medica “Portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104” e giudicata dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa, percentuale 50%.
La ricorrente, pertanto, presentava domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 390 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), allegando verbale BL/B n. BA123000750 del 27-03-2023 redatto dal DMML di Bari Palese CMO2^, perizia medico legale del Dott. -OMISSIS- redatta in 03-08-2022 e certificato medico n. 2023AE45936 redatto dal Dott. -OMISSIS- in data 19-03-2023.
Con successiva nota del 26 giugno 2023, avente a oggetto Integrazione alla domanda di transito ai ruoli civili - -OMISSIS-. Richiesta di assegnazione sede di servizio per gravi motivi :
- Considerato che il compagno con cui ha instaurato una convivenza more-uxorio, ha vinto un concorso nella P.A. ed è stato assegnato in una sede sita nel comune di Benevento (BN), dove a giorni prenderà servizio;
- che la sottoscritta, già invalida portatrice di handicap (comma 1 art.3) con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88), per diabete mellito tipo II, sindrome fibromialgica, spondiloartrosi diffusa, sindrome depressiva, cheratocono, ed è pertanto impossibilitata a restare da sola ;
- chiedeva, in sostituzione a quanto precedentemente richiesto, in via del tutto eccezionale, vista la situazione di degna tutela sociale in cui si ritrova purtroppo l’istante, sia valutata una assegnazione presso uno degli Enti disponibili nelle province di Benevento (BN) o Avellino (AV) o Caserta (CE).
Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare datato 29 agosto 2023, l’Amministrazione disponeva il transito dell’istante nel personale civile; la deducente veniva assegnata presso il Comando Militare Esercito “GL” di Bari.
Segnatamente, il verbale della riunione del 27 luglio 2023 così motivava in relazione alla sede di servizio assegnata:
Primo Graduato -OMISSIS- in servizio da militare presso il Distaccamento 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura (BA). Al riguardo viene evidenziato che nella riunione di maggio l’interessata era stata assegnata al CME GL di Bari - un Ente diverso dal predetto Reggimento, come richiesto dalla stessa. Successivamente, aveva avanzato una nuova richiesta, con la quale aveva rappresentato la necessità di essere assegnata nella sede di Benevento o di Avellino o di Caserta, motivata dal fatto che il suo compagno - vincitore di concorso pubblico - era stato assegnato nella sede di Benevento e che, essendo lei stessa portatrice di handicap (art. 3 comma 1) con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% - percentuale 50% - non poteva restare da sola. In merito, tenuto conto del parere dell’Ufficiale medico che si è espresso in senso contrario alla deroga al criterio d’impiego regionale, nella considerazione che l’interessata non aveva comunque un grado di invalidità almeno pari al 67%, tale da potersi applicare l’art. 21 della legge 104/92 e rientrare nei casi di elevata tutela sociale per motivi sanitari, vengono confermate le decisioni assunte nella riunione di maggio.
1.1 - La ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti, di cui in epigrafe, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in Bari presso il Comando Militare Esercito “GL”.
Ha chiesto, altresì, la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi, con riserva di quantificazione in corso di causa.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1 . Mancanza di motivazione degli atti impugnati - Violazione e/o falsa applicazione di legge - in particolare violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Sviamento;
2. Violazione e/o falsa applicazione di legge - In particolare violazione e/o falsa applicazione dell’art. 930 del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento Militare), così come recepito dal Ministero della Difesa con circolare n. 43267/B1 del 21.06.2011. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Sviamento;
3. Violazione di legge per carenza di istruttoria.
1.2 - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con relazione depositata agli atti di causa il 1° dicembre 2023, la P.A. ha in particolare rappresentato che:
In tale contesto, appare tuttavia opportuno precisare che nella sede di Benevento non insistono Enti dell’Esercito, mentre i dati organico-funzionali relativi agli Enti di F.A. ubicati nelle sedi di Avellino e Caserta non consentono di accogliere il movimento, atteso che presso il 232° rgt. t. di Avellino le posizioni per Assistente amministrativo sono tutte ricoperte, mentre nella sede di Caserta e provincia l’attuale policy di F.A. è volta ad evitare ulteriori assegnazioni di personale civile in quanto la stessa è interessata a provvedimento di soppressione del Reparto Attività Territoriale e al trasferimento dell’Infermeria Presidiaria di Tipo “B” in altra sede. Tale linea d’azione si rende necessaria al fine di scongiurare, ove possibile, il rischio che, al termine del processo di riordino in atto, il personale interessato possa trovarsi in posizione di esubero con le conseguenti implicazioni negative che tale condizione potrebbe comportare. Ne consegue che, qualora venga accolto il ricorso de quo, le uniche sedi di possibile impiego in ambito regione Campania risultano essere quelle di Napoli e Nola.
1.3 - Con ordinanza 7 dicembre 2023, n. 711, questa sezione ha ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi prescrivendo, in relazione alla disponibilità manifestata dall’Amministrazione - si veda la relazione depositata agli atti di causa il 1° dicembre 2023 - la valutazione dell’istanza de qua per le sedi in ambito regione Campania di Napoli e Nola.
1.4 - Con nota M_D A0582CC REG2024 0000209 02-01-2024, l’Amministrazione ha significato che:
1. - Con ordinanza in oggetto il T.A.R. GL di Bari ha prescritto, in via cautelare, di valutare l’istanza proposta in relazione alle sedi di Napoli e Nola, presso le quali era stata rappresentata la sussistenza di eventuali posti vacanti.
2. Al riguardo, lo Stato Maggiore dell’Esercito, con nota M_D AB62BE8 REG2023 0113217 del 19-12-2023, tenuto conto della predetta ordinanza, nonché delle indicazioni formulate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con foglio in riferimento, ha proposto l’assegnazione della sig.ra -OMISSIS- presso il Polo Mantenimento Pesante Sud di Nola, confermando il profilo di “Assistente Amministrativo”.
3. Con pec del 22/12/2023, la sig.ra -OMISSIS- tramite lo Studio legale Di Natale, ha espresso il proprio gradimento di essere assegnata presso il Polo Mantenimento Pesante Sud di Nola.
4. Pertanto, la sig. -OMISSIS- è assegnata, con riserva all’esito del giudizio di merito, al Polo Mantenimento Pesante Sud di Nola a decorrere dal 08 gennaio 2024.
1.5 - Con memoria difensiva del 17 luglio 2024, l’Amministrazione ha rappresentato che In ottemperanza all’ordinanza cautelare e con riserva all’esito del giudizio di merito, la LL veniva pertanto trasferita al Polo Mantenimento Pesante Sud di Nola a decorrere dal 08.01.2024.
1.6 - All’udienza pubblica del 18 settembre 2024, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato, nei sensi e nei termini di seguito illustrati.
3. - Parte ricorrente lamenta, essenzialmente, il difetto di motivazione e di istruttoria.
Invoca, in particolare, la circolare della Direzione generale per il personale civile n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 afferma che: “Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato. Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate,
potranno costituire deroghe alla procedura”.
4. - Le suddette censure sono fondate.
5. - Invero, osserva il Collegio che la normativa fondamentale della procedura di transito dei militari nei ruoli civili della Difesa è data dal combinato disposto dell’art. 930 del decreto legislativo n. 66/2010 e dal Decreto del Ministero della Difesa del 18 aprile 2002. La circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 integra la normativa su alcuni aspetti del transito, in particolare sui criteri di assegnazione del personale transitato.
È stato in proposito condivisibilmente osservato che La circolare, per quel che qui rileva, prevede che “il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato” (c.d. criterio regionale di assegnazione). La citata circolare inoltre fa salve, quale deroga al suddetto criterio, “quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura”...; deroga quest’ultima che impone, al cospetto di precise e documentate indicazioni provenienti dalla parte istante, di esplicitare la valutazione al riguardo compiuta (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sezione prima, 27 marzo 2023, n. 120, pure citata da parte ricorrente; cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sezione prima, 28 gennaio 2021, n. 29; T.A.R. Abruzzo, sezione prima, L’Aquila, 18 febbraio 2022, n. 62; T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima bis , 14 novembre 2023, n. 16974).
6. - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, l’Amministrazione ha omesso sul punto un’adeguata motivazione e ponderazione del contrapporti interessi, senza dare il dovuto rilievo agli ulteriori elementi e problematiche, anche di salute, rappresentati dalla ricorrente nel corso del procedimento; mentre era dovere dell’Amministrazione datrice di lavoro evidenziare (se esistenti) quegli elementi puntuali di valutazione che impedivano a essa di applicare, a fronte delle peculiarità rappresentate dalla deducente, la deroga al “criterio regionale” di cui alla menzionata Direttiva della Direzione Generale per il personale civile della Difesa n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, non risultando sul punto adeguato il mero riferimento all’art. 21 della legge n. 104/1992, che riguarda il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili in riferimento alla persona con grado di invalidità superiore ai due terzi, assunta presso enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, norma peraltro applicata in via del tutto automatica al caso di specie.
7. - Per completezza espositiva, la sezione osserva pure che i rilievi opposti dall’Amministrazione quanto alle sedi richieste in domanda (Benevento, Avellino o Caserta), a prescindere da ogni considerazione in merito, risultano inammissibilmente evidenziati solo nella relazione depositata agli atti di causa il 1° dicembre 2023 nonché nelle memorie difensive della P.A. e non nella dovuta e corretta sede procedimentale.
8. - Va respinta, invece, la domanda risarcitoria, in quanto generica e non supportata da adeguati elementi probatori.
9. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto in parte per difetto di motivazione e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente all’assegnazione della sede di servizio in Bari presso il Comando Militare Esercito “GL”.
Va respinta, invece, la domanda risarcitoria.
10. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL (sezione prima) accoglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in Bari presso il Comando Militare Esercito “GL”.
Respinta l’istanza risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.