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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6377/2024 R.G. promossa da
, n. il 22/01/1958 a AVERSA (CE), rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. MARANO GIUSEPPE come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 20.02.2025 la trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 17.05.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 67%), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (assegno mensile di assistenza).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 20.04.2024 e l'opposizione depositata in data 17.05.2024.
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitandolo a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed a valutare la documentazione medica di formazione successiva al deposito dell'elaborato nella prima fase.
Il CTU ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza in atti), spiegando, con adeguatezza e specificità, le ragioni per le quali non è possibile affermare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
3 Il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da: “Note di vasculopatia cerebrale in soggetto con deflessione del tono dell'umore. Ipertensione arteriosa in sufficiente compenso”.
Non è fondato il motivo con cui si contesta l'omessa valutazione della ipoacusia bilaterale da cui sarebbe affetto il ricorrente. A tal riguardo il nominato CTU, alla luce anche della documentazione medica successiva prodotta nel presente giudizio, ha precisato: “1) Nella documentazione in atti relativa al procedimento di
ATP non vi è alcun esame audiometrico che giustifichi la presunta ipoacusia. 2) Nelle certificazioni neurologiche versate in atti non si fa alcun riferimento a presunte ipoacusie.
L'ultima del 05.10.22 a firma Dr parla di “….da alcuni anni episodi di Per_1 disorientamento spaziale e deficit della memoria per avvenimenti recenti. Concomita disturbo comportamentale del sonno REM, ritiro sociale, deflessione del tono dell'umore
e note ansiose…” Anche in questo caso non vi è alcun riferimento, nemmeno anamnestico, alla presunta ipoacusia. 3) In atti vi è una Valutazione cardiologica presso
ASL NA2 Nord del 10.11.2022 in cui il cardiologo oltre alla propria valutazione specialistica, pur non richiesto, riporta altri dati e certifica, “….sindrome ansioso depressiva, demenza pre-senile…..” Ma anche in questo caso non vi è traccia di ipoacusia anche riferita. 4) Nel Verbale impugnato del 14.12.22 la Commissione del Centro CP_1 medico legale di Caserta conclude con la seguente diagnosi “Vasculopatia cerebrale cronica senza attuali segni di decadimento cognitivo. Sindrome ansioso depressiva”.
INVALIDO 55%. Anche in questo caso non vi è alcun riferimento alla ipoacusia 5) Il periziando, durante l'accesso peritale, durante la raccolta anamnestica, non fa alcuna menzione alla ipoacusia 6) Durante l'esame peritale il ricorrente ha compreso ogni parola
a distanza di conversazione senza mostrare alcun deficit evidente 7) L'esame audiometrico tonale è un test (soggettivo) per valutare la capacità uditiva di una persona attraverso
l'utilizzo di suoni o toni di diverse frequenze e intensità. Questo esame è spesso chiamato
“audiometria tonale” o “audiometria con toni puri” perché l'obiettivo principale è quello di determinare il livello di udito nelle diverse fasce di frequenza (udibili). Durante l'esame audiometrico tonale, (che può essere eseguito sia in cabina silente che in altro ambiente silenzioso) il paziente indossa delle cuffie in modo da isolare ciascun orecchio e riceve una serie di suoni a diverse frequenze (misurate in Hertz) e intensità (misurate in decibel). Il
4 paziente risponde segnalando appena sente un suono e la risposta viene registrata in un audiogramma, un grafico che rappresenta la soglia uditiva del paziente nelle diverse frequenze. 8) Nel Ricorso in opposizione viene allegato un unico Esame audiometrico 9)
In caso di forme acute tipo una otite acuta sovrapposta ad una otite cronica si potrebbero verificare dei cambiamenti anche importanti della percezione acustica che, nel tempo, con adeguata terapia migliorano anche in maniera significativa.”
Nell'integrazione dell'elaborato peritale ha specificato che “l'esame audiometrico esibito (esame per sua natura soggettivo) privo di storia clinica, privo di altri riscontri clinici ed anamnestici, privo di ABR, non può essere considerato come elemento probante affidabile”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed
5 argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, CP_1 liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 21.02.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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