Art. 4.
Le organizzazioni, di cui alla presente legge, possono utilizzare per l'esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, impianti di proprieta' di enti pubblici o privati o di altri operatori, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello statuto.
Le suddette organizzazioni beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti per il settore agricolo dalle disposizioni vigenti.
Le organizzazioni, di cui alla presente legge, possono utilizzare per l'esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, impianti di proprieta' di enti pubblici o privati o di altri operatori, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello statuto.
Le suddette organizzazioni beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti per il settore agricolo dalle disposizioni vigenti.