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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 9411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9411 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - RI ZA NZ NT UC GI GI IA BO SENTENZA sul ricorso proposto da: NI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore Avv. RA che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 aprile 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Avellino il 18 ottobre 2023 nei confronti di RO NI, dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini spaccio complessivi 21,5898 di cocaina, sufficienti per i confezionamento di 101 dosi, e, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione, e quindi condannato, con la riduzione per il rito abbreviato scelto, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 30000 di multa, con interdizione e confisca dello stupefacente e del denaro in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. PI RA, difensore di fiducia dell’NI, affidandosi a nove motivi.
2.1 Con il primo motivo, si duole della violazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. per difetto di notifica dell’avviso del decreto di citazione. Rappresenta il difensore di aver depositato il 3 novembre 2023 atto di appello a mezzo PEC dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
una volta trasmesso il fascicolo dalla cancelleria dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino alla Corte di appello, questa emetteva decreto di citazione, il cui avviso veniva notificato ad un omonimo avv. LU RA, Penale Sent. Sez. 3 Num. 9411 Anno 2025 Presidente: CI LU Relatore: BO IA Data Udienza: 05/03/2025 presso un indirizzo di posta elettronica differente da quello del difensore del ricorrente, dal quale, quest’ultimo, aveva a suo tempo trasmesso l’atto di impugnazione. Ne deriva pertanto che la sentenza deve ritenersi viziata da nullità per difetto di notifica dell’avviso al difensore nominato in atti.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta vizio di violazione dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. non avendo il difensore potuto chiedere la partecipazione in presenza dell’udienza camerale, per non aver avuto avviso dell’udienza, con conseguente nullità della sentenza.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta vizio di violazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen. in ragione della mancata trasmissione al difensore nominato in atti delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, che venivano inviate all’indirizzo errato, corrispondente ad un omonimo, con conseguente nullità della sentenza. 2.4 Con il quarto motivo si lamenta vizio di violazione di legge in relazione all’art. 598-bis, cod. proc. pen. per essere stata la decisione adottata senza la partecipazione personale delle parti e senza che il difensore nominato in atti potesse svolgere il suo mandato, e ciò in ragione dell’errato avviso del decreto di citazione.
2.5 Con il quinto motivo lamenta vizio di erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per aver la corte territoriale confermato la sentenza di primo grado in relazione alla detenzione di gr. 4, del miscuglio di sostanza stupefacente a base di kematina, senza procedere ad alcun accertamento tecnico.
2.6 Con il sesto motivo si lamenta l’erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pene e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per non aver la Corte di appello derubricato il delitto nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 2.7. Con il settimo motivo, ci si duolo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.8. Con l’ottavo motivo, si lamenta la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’applicazione del minimo edittale della pena con riferimento all’aumento per la riconosciuta continuazione, con conseguente applicazione di una sanzione sostitutiva di pena detentiva breve.
2.9 Con il nono motivo, con il quale si deduce l’erronea applicazione dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, si chiede la revoca della confisca della somma di euro 85,00 3 In udienza il Sostituto Procuratore generale, che aveva concluso nella requisitoria scritta per l’inammissibilità del ricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi quattro motivi, che vanno trattati congiuntamente vertendo tutti sulla medesima doglianza relativa alla nullità della sentenza impugnata per omessa notifica della citazione in appello e per omessa notifica delle conclusioni del P.G., con conseguente impossibilità di chiedere la trattazione orale e di svolgere correttamente il proprio mandato, sono fondati.
1.1. Risulta dagli atti che l’appello avverso la sentenza di primo grado è stato inviato dal difensore di fiducia, Avv.to PI RA, mediante trasmissione telematica dall’indirizzo PEC di quest’ultimo avvpierluigispadafora@legalmail.it all’indirizzo PEC del Tribunale di Avellino deputato al deposito degli atti telematici.
1.2 Trasmesso il fascicolo, il decreto di citazione per l'udienza del 17 aprile 2024 innanzi alla Corte di appello, da trattarsi con le modalità di cui all’art. 23 d.l. 9 novembre 2020, e dunque in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, contenente l’indicazione errata dell’avv.to 2 LU (e non PI) RA, quale difensore di fiducia dell’imputato, veniva notificato all’imputato detenuto a mani proprie e il 7 febbraio 2024 all’avv.to LU RA all’indirizzo PEC avv.luigispadafora@pec.it (cfr artefatto di SNT in atti, nel quale risulta il codice fiscale dell’avvocato LU RA, differente da quello corrispondente all’avv. PI RA, al quale sono stati notificati a mezzo PEC alcuni atti – convalida del sequestro - conseguenti all’arresto dell’imputato). 1.3 Al medesimo indirizzo PEC dell’avv. LU RA, e dunque all’indirizzo PEC avv.luigispadafora@pec.it, venivano trasmesse dalla cancelleria, il 4 aprile 2024, le conclusioni del Procuratore generale.
1.4. Nel verbale dell'udienza del 17 aprile 2024, tenutasi in camera di consiglio con contraddittorio cartolare, risulta nuovamente indicato l’avv.to LU RA come difensore dell’imputato; in esso si dà atto della presentazione di conclusioni scritte del Procuratore generale, costatandosi che non vi è stata richiesta di trattazione orale;
quindi la Corte di appello riservava la decisione ed emetteva il dispositivo ai sensi dell’art. 23-bis legge n. 176 del 2020. 1.5. Dagli atti risulta, dunque, che è stata omessa la citazione al difensore dell’imputato, poiché il decreto di citazione a giudizio per l'appello è stato notificato ad altro difensore (avv.to LU RA e non avv.to PI RA) ivi erroneamente indicato, ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello del difensore nominato ma a quello del diverso avvocato.
1.6 Parimenti, anche le conclusioni scritte del Procuratore generale sono state trasmesse all’indirizzo PEC avv.luigispadafora@pec.it, corrispondente al difensore erroneamente indicato, con conseguente impossibilità per il difensore avv.to PI RA di avere altrimenti conoscenza della fissazione dell’udienza, svoltasi con il rito cartolare, senza la partecipazione delle parti.
1.7 Preso quindi atto che l’avviso di fissazione dell’udienza di appello è stato effettivamente notificato ad un soggetto diverso dal difensore di fiducia nominato, deve ritenersi la nullità assoluta della citazione e degli atti successivi (per l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello cfr. Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nyabally, Rv. 281071-01).
1.6. L'accoglimento dei primi quattro motivi, restando assorbiti i successivi motivi, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la celebrazione del processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così è deciso, 05/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA BO LU CI 3
udita la relazione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore Avv. RA che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 aprile 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Avellino il 18 ottobre 2023 nei confronti di RO NI, dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini spaccio complessivi 21,5898 di cocaina, sufficienti per i confezionamento di 101 dosi, e, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione, e quindi condannato, con la riduzione per il rito abbreviato scelto, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 30000 di multa, con interdizione e confisca dello stupefacente e del denaro in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. PI RA, difensore di fiducia dell’NI, affidandosi a nove motivi.
2.1 Con il primo motivo, si duole della violazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. per difetto di notifica dell’avviso del decreto di citazione. Rappresenta il difensore di aver depositato il 3 novembre 2023 atto di appello a mezzo PEC dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
una volta trasmesso il fascicolo dalla cancelleria dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino alla Corte di appello, questa emetteva decreto di citazione, il cui avviso veniva notificato ad un omonimo avv. LU RA, Penale Sent. Sez. 3 Num. 9411 Anno 2025 Presidente: CI LU Relatore: BO IA Data Udienza: 05/03/2025 presso un indirizzo di posta elettronica differente da quello del difensore del ricorrente, dal quale, quest’ultimo, aveva a suo tempo trasmesso l’atto di impugnazione. Ne deriva pertanto che la sentenza deve ritenersi viziata da nullità per difetto di notifica dell’avviso al difensore nominato in atti.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta vizio di violazione dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. non avendo il difensore potuto chiedere la partecipazione in presenza dell’udienza camerale, per non aver avuto avviso dell’udienza, con conseguente nullità della sentenza.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta vizio di violazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen. in ragione della mancata trasmissione al difensore nominato in atti delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, che venivano inviate all’indirizzo errato, corrispondente ad un omonimo, con conseguente nullità della sentenza. 2.4 Con il quarto motivo si lamenta vizio di violazione di legge in relazione all’art. 598-bis, cod. proc. pen. per essere stata la decisione adottata senza la partecipazione personale delle parti e senza che il difensore nominato in atti potesse svolgere il suo mandato, e ciò in ragione dell’errato avviso del decreto di citazione.
2.5 Con il quinto motivo lamenta vizio di erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per aver la corte territoriale confermato la sentenza di primo grado in relazione alla detenzione di gr. 4, del miscuglio di sostanza stupefacente a base di kematina, senza procedere ad alcun accertamento tecnico.
2.6 Con il sesto motivo si lamenta l’erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pene e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per non aver la Corte di appello derubricato il delitto nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 2.7. Con il settimo motivo, ci si duolo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.8. Con l’ottavo motivo, si lamenta la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’applicazione del minimo edittale della pena con riferimento all’aumento per la riconosciuta continuazione, con conseguente applicazione di una sanzione sostitutiva di pena detentiva breve.
2.9 Con il nono motivo, con il quale si deduce l’erronea applicazione dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, si chiede la revoca della confisca della somma di euro 85,00 3 In udienza il Sostituto Procuratore generale, che aveva concluso nella requisitoria scritta per l’inammissibilità del ricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi quattro motivi, che vanno trattati congiuntamente vertendo tutti sulla medesima doglianza relativa alla nullità della sentenza impugnata per omessa notifica della citazione in appello e per omessa notifica delle conclusioni del P.G., con conseguente impossibilità di chiedere la trattazione orale e di svolgere correttamente il proprio mandato, sono fondati.
1.1. Risulta dagli atti che l’appello avverso la sentenza di primo grado è stato inviato dal difensore di fiducia, Avv.to PI RA, mediante trasmissione telematica dall’indirizzo PEC di quest’ultimo avvpierluigispadafora@legalmail.it all’indirizzo PEC del Tribunale di Avellino deputato al deposito degli atti telematici.
1.2 Trasmesso il fascicolo, il decreto di citazione per l'udienza del 17 aprile 2024 innanzi alla Corte di appello, da trattarsi con le modalità di cui all’art. 23 d.l. 9 novembre 2020, e dunque in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, contenente l’indicazione errata dell’avv.to 2 LU (e non PI) RA, quale difensore di fiducia dell’imputato, veniva notificato all’imputato detenuto a mani proprie e il 7 febbraio 2024 all’avv.to LU RA all’indirizzo PEC avv.luigispadafora@pec.it (cfr artefatto di SNT in atti, nel quale risulta il codice fiscale dell’avvocato LU RA, differente da quello corrispondente all’avv. PI RA, al quale sono stati notificati a mezzo PEC alcuni atti – convalida del sequestro - conseguenti all’arresto dell’imputato). 1.3 Al medesimo indirizzo PEC dell’avv. LU RA, e dunque all’indirizzo PEC avv.luigispadafora@pec.it, venivano trasmesse dalla cancelleria, il 4 aprile 2024, le conclusioni del Procuratore generale.
1.4. Nel verbale dell'udienza del 17 aprile 2024, tenutasi in camera di consiglio con contraddittorio cartolare, risulta nuovamente indicato l’avv.to LU RA come difensore dell’imputato; in esso si dà atto della presentazione di conclusioni scritte del Procuratore generale, costatandosi che non vi è stata richiesta di trattazione orale;
quindi la Corte di appello riservava la decisione ed emetteva il dispositivo ai sensi dell’art. 23-bis legge n. 176 del 2020. 1.5. Dagli atti risulta, dunque, che è stata omessa la citazione al difensore dell’imputato, poiché il decreto di citazione a giudizio per l'appello è stato notificato ad altro difensore (avv.to LU RA e non avv.to PI RA) ivi erroneamente indicato, ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello del difensore nominato ma a quello del diverso avvocato.
1.6 Parimenti, anche le conclusioni scritte del Procuratore generale sono state trasmesse all’indirizzo PEC avv.luigispadafora@pec.it, corrispondente al difensore erroneamente indicato, con conseguente impossibilità per il difensore avv.to PI RA di avere altrimenti conoscenza della fissazione dell’udienza, svoltasi con il rito cartolare, senza la partecipazione delle parti.
1.7 Preso quindi atto che l’avviso di fissazione dell’udienza di appello è stato effettivamente notificato ad un soggetto diverso dal difensore di fiducia nominato, deve ritenersi la nullità assoluta della citazione e degli atti successivi (per l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello cfr. Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nyabally, Rv. 281071-01).
1.6. L'accoglimento dei primi quattro motivi, restando assorbiti i successivi motivi, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la celebrazione del processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così è deciso, 05/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA BO LU CI 3