TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 6635/2021, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Lodovico Fabris (C.F.: ), Luigi C.F._2
Maria Polloniato (C.F.: ) e Manuela Andriolo (C.F.: C.F._3
, C.F._4
-attrice- contro (C.F.: ), Controparte_1 C.F._5 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Zambelli (C.F.:
[...]
), (C.F.: ), C.F._6 Controparte_2 C.F._7
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._8
-convenuto- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
NEL MERITO: Stante la già intervenuta adesione delle parti al progetto divisionale n. 1 individuato a pagg. 33 e 34 della CTU:
1 - procedere allo scioglimento della comunione ereditaria in conformità al progetto divisionale n° 1 complessivamente individuato alle pagine 33 e 34 della CTU dell'arch. , anche con riferimento all'attribuzione ivi Per_1 prevista dei beni mobili, dei frutti, importo del conguaglio e ripartizione pro-quota del debito per restituzione di deposito cauzionale, ed integrata, quanto alla ripartizione dei locali adibiti a “magazzino”, con le seguenti modalità divisionali: i) qualora i “magazzini” vengano ritenuti beni divisibili: • il magazzino più ampio (individuato a pag. 39 della CTU) venga “assegnato” ai due appartamenti posti al primo piano, previo frazionamento a cura e spese dell'assegnatario; • l'altro (posizionato nel sottoscala, individuato a pag. 39 della CTU) venga assegnato all'appartamento posto al piano secondo, previo frazionamento a cura e spese dell'assegnatario. ii) qualora i “magazzini” non risultino divisibili, confermare la modalità di godimento degli stessi in conformità a quanto sopra e quindi: • il magazzino più ampio
(individuato a pag. 39 della CTU) viene utilizzato in via esclusiva dal proprietario dei due appartamenti posti al primo piano, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni onere conseguente a carico dell'utilizzatore; • l'altro (posizionato nel sottoscala, individuato a pag. 39 della CTU) viene utilizzato in via esclusiva dal proprietario dell'appartamento posto al piano secondo, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni onere conseguente a carico dell'utilizzatore.
2 - Condannare
[...]
a rilasciare libera e sgombera da persone e cose, anche interposte, ove Controparte_1 occupata da terzi, l'unità immobiliare e il locale “magazzino” che verranno assegnati in natura in proprietà e/o godimento esclusivo a . 3 – Respingersi ogni altra Parte_1 difforme istanza/domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto. 4 – Spese divisionali tecniche di CTU a carico della massa ed in proporzione alle rispettive quote, e spese legali rifuse. In subordine, qualora il Giudice ritenga di non poter pronunciare, allo stato, la Sentenza di divisione, si rinnova l'istanza di conferimento di incarico integrativo al
CTU al fine di procedere alla sanatoria/regolarizzazione degli edifici con spese a carico della massa ed al fine di successivamente procedere con la divisione. IN VIA
ISTRUTTORIA: omissis.
Per parte convenuta:
Nel merito: accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei cespiti con assegnazione dei beni immobili secondo il progetto divisionale n. 1 formulato dal CTU (pag. 33 -già accettato dalle parti seppur con loro riserva espressa in merito alla liquidazione dell'indennità di occupazione spettante al Sig. relativamente a tutti e CP_1 tre gli appartamenti, integrando la predetta divisione anche con il conguaglio di € 2287,95 quale compensazione in favore del coerede in ragione del prelievo eseguito dalla CP_1
Sig.ra in difformità della quota di spettanza (pag. 31 della CTU), nonché con Parte_1
l'assegnazione dei due magazzini presenti presso lo stabile (pag. 39 della CTU) nei termini proposti dal Sig. con note autorizzate del 24.09.2024 e, cioè, assegnando il CP_1 magazzino più ampio ai due appartamenti posti al primo piano (sub. 3 e sub. 4) e l'altro magazzino (posizionato nel sottoscala) all'appartamento posto al piano secondo (sub. 5).
Condannare la Sig.ra alla restituzione dell'importo di € 2287,95 quale Parte_1 compensazione del prelievo eseguito in difformità della quota di spettanza. Condannare, altresì, la Sig.ra alla restituzione della caparra confirmatoria pari ad € 2400,00 Parte_1 che è stata già dedotta dal saldo del conto da dividere (vd. pag. 31 e pag. 34 della CTU) e che l'attrice stessa continua a detenere. Disporre, in ogni caso, lo sgombero dei beni immobili assegnati secondo il progetto divisionale n.1 da parte dell'attrice e condannare la stessa sig.ra
alla consegna delle relative chiavi, nonché alla corresponsione di tutte le Parte_1 somme dovute al coerede così come quantificate nel progetto divisionale n. 1 formulato CP_1
Pag. 2 di 17 dal CTU (pag. 33 – pari a complessivamente € 60.321,17), maggiorate delle ulteriori somme che sono maturate e che matureranno in relazione agli immobili per cui è causa in data successiva al 12.06.2023, con interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo.
Condannare, inoltre, la Sig.ra alla corresponsione delle somme dovute al coerede Parte_1
con interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, pari al valore della quota CP_1 del convenuto, per il mancato godimento dei beni immobili comuni da agosto 2019, per gli appartamenti sub 4 e sub 5, e da agosto 2020, per il sub 3, in poi (pari complessivamente a €
115.735,62 sino al mese di dicembre 2024, cioè 53 mensilità pari ciascuna a € 626,34 - 2/3 del valore locativo dell'immobile sub. 3 come da CTU - pari a 12,87 € al mese x 73 mq;
65 mensilità pari ciascuna a € 566,28 - 2/3 del valore locativo dell'immobile sub. 4 come da
CTU - pari a € 12,87 al mese x 66 mq;
65 mensilità pari ciascuna a € 703,56 - 2/3 del valore locativo dell'immobile sub. 5 come da CTU - pari a € 12, 87 al mese x 82mq). Sul punto va precisato che, anche qualora si voglia ritenere che la paventata consegna delle chiavi nel corso dell'udienza del 27.06.2024 (peraltro, di solo due dei tre appartamenti e rivolta al sostituto in udienza che non disponeva di alcun potere né specifico mandato alla loro ricezione, come meglio precisato nelle note autorizzate di parte del 24.09.2024) abbia CP_1 potuto interrompere la maturazione dell'indennità sino ad allora dovuta, detti importi dovranno in ogni caso essere calcolati anche in relazione ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e sino al dì dell'effettiva consegna delle chiavi di tutti gli appartamenti al Sig. in quanto né le predette copie sono mai state effettivamente CP_1 consegnate al convenuto, né la Dott.ssa ha mai accettato e/o comunque dato Controparte_4 seguito alla nomina quale amministratrice dei beni comuni, né alle richieste ricevute dagli scriventi legali (docc. 16-17). In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre a 15% Rimborso spese generali, 22% IVA, 4% C.P.A. (incluso il rimborso delle spese sostenute dal convenuto per la procedura di mediazione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 chiamato in giudizio al fine di sentir Controparte_1 dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni a costoro pervenuti, quali eredi, in morte della de cuius con Persona_2 assegnazione pro quota dei cespiti risultanti dalla divisione.
A fondamento delle superiori conclusioni, essa attrice ha esposto che la deceduta il 14.7.2014, con testamento pubblico dd Per_2
22.01.2009 ha lasciato il saldo di un conto corrente e tre appartamenti,
Pag. 3 di 17 con i relativi arredi, siti in Venezia, sestiere Cannaregio, alle odierne parti ed alla sig.ra madre del convenuto. Controparte_5
L'attrice ha poi affermato che nel 2015, i tre eredi avevano pattuito che alla gestione dei beni in comunione vi avrebbe provveduto l'attrice stessa – in ragione della prossimità territoriale rispetto ai cespiti – con periodico rendiconto alle altre parti e con l'ulteriore impegno a locare gli appartamenti o in alternativa a venderli in blocco, nel termine di dieci mesi.
Nel 2015, deceduta anche la sig.ra nella quota di costei CP_5 sono succeduti i di lei figli, ivi compreso, quindi, l'odierno convenuto, il quale ha successivamente provveduto ad acquistare le quote dagli altri fratelli, così divenendo, unitamente alla , l'unico altro Parte_1
comproprietario dell'intero compendio infra descritto.
La ha proseguito esponendo che la gestione dei beni Parte_1 comuni era divenuta complessa anche in ragione delle continue divergenze con il sicché essa attrice – che dal 2020 ha iniziato CP_1 ad occupare uno degli appartamenti del compendio – si è determinata a ricorrere al Giudice per la divisione della massa ereditaria in argomento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2022 si è costituito il il quale non si è opposto alla pronunzia della divisione, con CP_1 assegnazione della massa per quote e secondo il principio della comoda divisibilità, salvo, la vendita e ripartizione dell'intero compendio in caso contrario. Ha invece contestato che dalla morte della la Per_2
avrebbe fruito in maniera esclusiva dei beni caduti in Parte_1 comunione, in particolare degli appartamenti, privando il convenuto della relativa quota dei frutti civili derivanti dalle locazioni degli immobili e delle indennità di occupazione, anche dell'appartamento che l'attrice aveva deciso di attribuirsi dal 2020. Per tale motivo ha richiesto che, previo rendiconto della concernente i predetti introiti, Parte_1 con ordine di esibizione concernente i rapporti bancari dell'attrice dal
2013 ed i contratti di locazione stipulati dal 2014 in poi, venisse condannata la alla corresponsione in proprio favore dei frutti Parte_1
Pag. 4 di 17 civili e dell'indennità di occupazione nel periodo sopra riferito.
All'udienza di comparizione, tenutasi in forma scritta, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e l'odierno giudicante, assegnatario del fascicolo a far data dal 30/11/2022, con provvedimento del
13.12.2022 ha assegnato i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. All'esito, con provvedimento del 26.06.2023 il Giudice non ha ammesso le prove orali delle parti in quanto attinenti a circostante irrilevanti o pacifiche e, quanto alle prove orali dedotte dall'attrice, in quanto vertenti, per lo più, su circostanze a prova diretta e tuttavia capitolate solo con la memoria n.
3. Né è stato disposto l'anzidetto ordine di esibizione richiesto dal convenuto, in quanto superfluo;
mentre è stato ordinando alla il deposito del Parte_1 rendiconto della gestione dei beni in comunione a decorrere dal 2014.
Col medesimo provvedimento il Giudice ha ammesso la CTU nominando l'arch. , incaricata della stima del compendio Persona_3 immobiliare. All'esito della successiva udienza del 09.11.2023, il
Giudice, respinte in quanto generiche le contestazioni del al CP_1 rendiconto, medio tempore depositato dalla , ha provveduto ad Parte_1
integrare i quesiti sottoposti alla CTU, disponendo che la stessa, alla luce del rendiconto depositato, accertasse il valore complessivo dell'asse ereditario, stimasse i frutti percepiti dalla gestione dei beni ad opera della parte attrice e predisponesse un progetto divisionale degli immobili (se comodamente divisibili), dei mobili e delle somme di cui ai conti correnti, in accordo con eventuali preferenze espresse dai condividenti e infine calcolasse l'indennità di occupazione relativamente a ciascun bene immobile. La perizia, con la quale sono stati tra l'altro formulati tre diversi progetti divisionali, è stata depositata il
28.02.2024. Tenuto conto dell'attività istruttoria compiuta, il Giudice, all'udienza del 14.03.2024 ha avviato le parti alla conciliazione. Le parti con le successive note di trattazione aderivano congiuntamente al progetto divisionale n.1 elaborato dal CTU, mentre rimanevano ferme sulle rispettive posizioni circa la controversa questione relativa
Pag. 5 di 17 all'indennità di occupazione. A questo punto, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice assegnava, con provvedimento del 16/01/2025, i richiesti termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190, co. 1, c.p.c.
IN DIRITTO.
Deve innanzitutto prendersi atto della comune ed incontestata volontà delle parti di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria nascente dalla successione della sig.ra Persona_2
L'ammontare complessivo della massa ereditaria, accertato nell'elaborato peritale dall'arch. , è pari ad € 783.751,75 così Per_1 ripartito tra:
Valore del compendio immobiliare € 740.571,00;
Importo conto corrente MPS nr. 2474 611520 (al 30.06.2023): €
38.828,47;
Importo libretto postale nr. 000030407000: € 69,04;
Importo libretto postale nr. 000044020472: € 43,24;
Valore complessivo beni mobili rilevati: € 4240,00.
I beni in comunione sono pervenuti alle odierne parti in causa in forza dei seguenti atti:
1) testamento pubblico del 22.1.2009 e disposizioni testamentarie di di cui alla richiesta di registrazione in data Persona_2
14.7.2014 a rogito notaio rep 11722 racc. 7754; Per_4
2) successione ereditaria in morte di Persona_5
( ) reg. a Roma il 27.12.2015 al nr. 4909 vol.9990 Persona_6
3) Compravendita di quota ereditaria indivisa da CP_6
di cui al verbale di deposito a rogito notaio del
[...] Per_4
11.6.2019 rep 15694 racc. 10761;
4) Compravendita di quota ereditaria indivisa da CP_7 di cui al verbale di deposito a rogito notaio del 06.02.2020
[...] Per_4
Pag. 6 di 17 rep 16249 racc. 11193.
Anche per effetto della pacifica ammissione delle parti e per l'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto, le quote di compartecipazione alla comunione ereditaria in capo alle parti devono essere individuate nella seguente misura: 1/3 in capo all'odierna attrice e 2/3 in capo al
Ciò determina la ripartizione dell'asse ereditario nella misura CP_1 di:
€ 522.501,14 per;
Controparte_1
€ 261.250,57 per Parte_1
Le parti hanno entrambe aderito, da ultimo anche con le comparse conclusionali, al progetto divisionale che il CTU ha contrassegnato con il n. 1 (pag. 33 CTU), insistendo per la divisione tramite assegnazione dei beni nello stato in cui si trovano.
Stante tale comune volontà deve essere pronunciato lo scioglimento della comunione costituitasi fra e Parte_1 Controparte_1
, disponendo l'assegnazione, alle parti, dei beni come segue:
[...]
A quota del valore del compendio pari a 1/3 Parte_1 comprendente:
1) Unità Immobiliare sita in Venezia Cannaregio civ. 3752°, appartamento piano 2 di immobile di complessivi piani 2 oltre sottotetto censito catastalmente al foglio 12 Comune di Venezia mappale 3145 sub.
5 cat. A/4 - classe 4 - consistenza vani 5 sup. catastale tot. 81 m2 - escluse aree scoperte 79 m2 rendita € 521,36, il cui valore, per lo stato attuale in cui si trova l'immobile, è stato stimato dal CTU in €
278.391,00.
In ragione del valore immobiliare attribuito all'attrice superiore al valore della quota alla medesima spettante, dovrà Parte_1
conguagliare il convenuto con la somma di € 17.140,42.
Quanto invece al convenuto , è attribuita Controparte_1 allo stesso la quota del valore pari a 2/3 del compendio de quo comprendente:
1) Unità Immobiliare sita in Venezia Cannaregio civ. 3752°,
Pag. 7 di 17 appartamento piano 1 di immobile di complessivi piani 2 oltre sottotetto con affaccio su calle della Racheta censito catastalmente al foglio 12
Comune di Venezia mappale 3145 sub. 3 cat. A/4 - classe 4 - consistenza vani 6 sup. catastale tot. 84 m2 - escluse aree scoperte 84 m2 rendita €
625,64. L'immobile, nello stato in cui si trova, è stato stimato dal CTU in € 250.848,00.
2) Unità Immobiliare sita in Venezia Cannaregio civ. 3752°, appartamento al piano 1 di immobile di complessivi piani 2 oltre sottotetto con affaccio su corte interna censito catastalmente al foglio
12 Comune di Venezia mappale 3145 sub. 4 cat. A/4 - classe 4 - consistenza vani 3,5 sup. catastale tot. 63 m2 - escluse aree scoperte 60
m2 rendita € 364,95. L'immobile, nello stato in cui si trova, è stato stimato in € 211.332,00.
3) Intero Compendio mobiliare costituito da: Mobili, quadri, vasi e oggettistica in vetro come definito al punto 9) dell'elaborato peritale del valore complessivo di € 4.240,00 dettagliatamente riportato nell'all. 1 pag.12/13;
4) Importo depositato presso banca MPS, libretto poste, pari ad €
38.940,75;
5) importo dovuto da parte di di € 17.140,42 a Parte_1 titolo di conguaglio.
Per un totale di € 522.501,17 pari all'importo della quota complessivamente spettante al convenuto sul valore dell'asse.
Quanto ai beni mobili, si precisa che, condivisibilmente, in sede di operazioni peritali, all'abbigliamento e agli elettrodomestici della de cuius presenti nei locali è stato dato valore nullo perché privi di commerciabilità; stesso valore è stato assegnato alla maggior parte dei mobili di scarsa fattura il cui costo di smaltimento o di restauro risulterebbe superiore al loro valore commerciale, o i quali, a causa della povertà dei materiali e delle lavorazioni non possono essere oggetto di recupero (cfr. CTU, pag. 29). Tali beni relitti, presenti negli immobili assegnati al dovranno essere rimossi a cura e spese delle parti, CP_1
Pag. 8 di 17 in proporzione alle rispettive quote.
In ordine invece all'assegnazione dei c.d. “magazzini” ovvero il vano scala e il vano contatori per i quali le parti hanno formulato la richiesta di assegnazione, deve evidenziarsi che il CTU ha escluso che dette porzioni possano essere considerate divisibili, attesa la loro specifica funzione di beni comuni asserviti allo stabile condominiale, come meglio e condivisibilmente indicato nella consulenza a cui si rinvia. Tale condizione comporta che non debba procedersi all'assegnazione in via esclusiva alle parti ed impone che detti locali rimangano quali beni condominiali insuscettibili di specifica attribuzione. Si consideri che, pur avendo le parti formulato sul punto delle proposte apparentemente congiunte, deve escludersi che in verità le medesime parti abbiano raggiunto alcun accordo, in quanto la ha ritenuto di poter Parte_1 aderire alla proposta del solo ove i predetti beni siano CP_1 considerati divisibili (circostanza esclusa dal CTU) proponendo in alternativa non l'assegnazione, ma l'uso esclusivo ove indivisibili
(ipotesi però non accolta dal convenuto).
Se le parti sono addivenute ad una pacifica intesa circa il progetto divisionale, come sopra riportato, lo stesso non può dirsi per ciò che concerne la domanda avanzata dal circa l'indennità di CP_1 occupazione per non aver potuto parimenti fruire dei beni immobili appartenenti all'asse.
Occorre specificare, quanto ai frutti civili prodotti dalla messa a reddito degli immobili ereditari, che le parti hanno accettato che tali frutti, al netto delle spese, come da rendiconto recepito dalla CTU, siano attribuiti esclusivamente al convenuto come da progetto divisionale a cui le parti hanno congiuntamente aderito (sul punto, in particolare, vedasi verbale di udienza del 27/06/2024: “Con riferimento alla pretesa indennità di occupazione relativamente agli altri immobili, le parti si richiamano al punto 4 del progetto divisionale n. 1 (pag. 34) della CTU al quale hanno già dichiarato di aderire”).
Va chiarito che il rendiconto depositato dalla in data Parte_1
Pag. 9 di 17 02.10.2023 non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto nel termine all'uopo assegnato, ed è stato altrettanto genericamente contestato dal convenuto alla prima udienza utile del
09.11.2023, sicché il richiesto ordine di esibizione non è stato disposto, in quanto generico ed esplorativo e in definitiva superfluo, proprio alla luce del rendiconto. Il compito demandato al CTU, diversamente da quanto opina il convenuto, non era quello di riaprire il contraddittorio tra le parti in ordine alle risultanze del rendiconto, da tempo ben note, bensì esclusivamente quello di prendere atto di tali risultanze, in quanto corrispondenti alla documentazione allegata al rendiconto stesso, per come per l'appunto previamente cristallizzatesi.
Ciò premesso, si è detto che il col proprio atto introduttivo CP_1 richiede altresì la corresponsione delle indennità di occupazione per gli anzidetti appartamenti a decorrere da quando gli stessi sono rimasti sfitti, ovvero dal 2019 per gli appartamenti sub 4 e sub 5 e dal 2020 per il sub 3, deducendo di essere stato dalla escluso dal Parte_1 godimento di tali beni comuni.
Orbene, non risulta provato che prima della sua costituzione in giudizio il abbia mai avanzato richiesta, apertis verbis, di CP_1 utilizzare gli immobili in discussione o di fruirne in maniera paritaria, turnaria, rispetto alla , accusandone il diniego da parte di Parte_1 questa né che abbia mai espresso il proprio dissenso all'uso esclusivo degli stessi da parte dell'attrice. La documentazione in atti non risulta conducente sul punto.
Si consideri che con orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza di legittimità afferma, quanto al contegno che legittima il diritto alla percezione dell'indennità di occupazione e alla relativa decorrenza, che “è necessaria la manifestazione dell'intenzione degli altri contitolari del diritto di fare a loro volta uso dell'immobile o, quantomeno, la manifestazione di un espresso dissenso rispetto all'uso esclusivo del medesimo
(Cass. n. 2423/2015).
Infatti, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei
Pag. 10 di 17 comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari “che siano rimasti inerti, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene e non gli sia stato concesso (Cass. 1738/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i comproprietari possono deliberare di utilizzare il bene congiuntamente in via diretta
(mediante uso contemporaneo o, se impossibile, turnario dello stesso) ovvero indiretta (concedendolo in locazione e incassando il relativo canone) e che, in assenza di tale deliberazione, "il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene" (Cass. 10264/2023, Trib. Padova 1039/2024).
Come detto tale manifestazione di volontà è inequivocabilmente estrinsecata dal convenuto solamente per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio (31.03.2022), pertanto l'indennità di occupazione è dovuta a decorrere da tale data. È rimasto inoltre indimostrato l'assunto dell'attrice – contestato dal convenuto, il quale ha pure dedotto che l'attrice avrebbe sostituito le serrature di accesso degli appartamenti, senza offrire al comproprietario le chiavi
(circostanza mai adeguatamente sconfessata dalla ) – secondo Parte_1 cui il abbia in realtà sempre avuto la disponibilità delle chiavi CP_1 degli appartamenti in questione. La , su cui incombeva il Parte_1 relativo onere della prova del fatto impeditivo dell'avversa pretesa, non si è proposta di dimostrare tale circostanza, nel rispetto delle preclusioni processuali (arg. ex Cass. 26574/2017), essendosi limitata a formulare sul punto – solamente e per la prima volta in seno alla
Pag. 11 di 17 memoria ex art. 183, co. 6, n. 3), c.p.c. – i relativi capitoli di prova
(comunque generici e dunque inconducenti rispetto al thema probandum) che, a ben vedere, sostanziano per la prima volta in tale sede una prova diretta a negare i fatti costitutivi dell'altrui pretesa, pur immediatamente dedotti dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta;
sicché il bisogno di prova dell'attrice già era insorto immediatamente dopo la costituzione del convenuto. Era dunque onere dell'attrice capitolare tale prova al più tardi con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. Si aggiunga che nemmeno la successiva offerta delle chiavi effettuata dall'attrice banco iudicis all'udienza del 27.06.2024 può considerarsi interruttiva del diritto all'indennità di occupazione, posto che tale offerta si iscriveva quale elemento non separabile di una più ampia proposta conciliativa proveniente dall'attrice che, insindacabilmente, è stata rifiutata dal L'offerta delle chiavi non CP_1 era quindi incondizionata e pertanto deve considerarsi inidonea, a fronte della mancata conciliazione nei complessivi termini dettati dall'attrice, ad interrompere il maturare dell'indennità di occupazione.
In punto di quantificazione dell'indennità vanno condivise le conclusioni rassegnate dal CTU (pag. 35 CTU) circa i criteri di calcolo del valore locativo al metro quadro, avuto riguardo alla decorrenza dalla domanda. Tali valori locativi sono pacifici tra le parti, non scalfiti neanche dalle contestazioni mosse dal CTP del che reclamava CP_1 un ben più alto importo (di 15 euro al mq), alle quali invero il CTU arch.
ha adeguatamente replicato, confermando i risultati esposti Per_1 nell'elaborato peritale, con motivazione coerente ed esaustiva, dalla quale non vi è motivo di discostarsi (pag. 46 CTU). Con riferimento al periodo successivo al 31/12/2023, ultima data considerata dalla CTU nei propri calcoli, si ritiene equo fare applicazione dell'ultimo parametro del valore m2/mese indicato dalla CTU medesima, pari ad € 12,87.
I parametri di riferimento sono dunque i seguenti: euro 11,39 al mq dal 31 marzo 2022 fino al 29 giugno 2022 (per giorni 90 e quindi mesi 3);
Pag. 12 di 17 euro 12,24 al mq dal 30 giugno 2022 fino al 29 giugno 2023 (per giorni 364 e quindi mesi 12,13); euro 12,87 al mq dal 30 giugno 2023 in poi, come a breve specificato.
Ora, quanto all'appartamento di cui al sub 5, ovvero quello occupato personalmente dalla , l'indennità di occupazione decorre dalla Parte_1 domanda giudiziale e fino al momento in cui le parti, congiuntamente, all'udienza del 27.06.2024, hanno accettato il progetto divisionale proposto dal CTU, in forza del quale, come visto, l'appartamento in questione viene definitivamente proposto in assegnazione alla
, con ciò venendo meno ogni dissenso del nel Parte_1 CP_1 consentire a questa la fruizione in via esclusiva di tale immobile. Sicché quanto a tale appartamento, considerata la superficie di 82 mq, il periodo di riferimento considerato, dal 31.03.2022 al 27.06.2024, accertata complessivamente la somma di euro 33.350,82 a titolo di indennità di occupazione, deve liquidarsi la somma di euro 22.233,88 quale quota (2/3) spettante al CP_1
Per quanto attiene all'appartamento al sub 4 deve invece rilevarsi che con provvedimento collegiale del Tribunale di Venezia del 01.10.2024
è stato nominato un amministratore dei beni comuni, con ampi poteri gestori, sostituendosi così alle parti (cfr. doc. 26 , pag. 3 r.g. Parte_1
2095/2022-1 V.G.). Come riconosciuto dal convenuto a pag. 7 della memoria di replica, la ha consegnato le chiavi Parte_1 dell'appartamento in questione all'amministratore il 26.02.2025. Ne deriva, quindi, che l'indennità di occupazione deve essere calcolata fino a tale data. Pertanto, adottando i superiori criteri, considerata la superficie di 66 mq dell'appartamento, va innanzitutto accertato che l'indennità di occupazione ammonta complessivamente ad euro
29.238,22 e per la quota del convenuto deve essere liquidata la somma di euro 19.492,15.
Infine, deve essere liquidata la somma di euro 22.855,87, quale quota parte del (sul totale dell'indennità di occupazione pari alla CP_1 maggior somma di euro 34.283,81) a titolo di indennità di occupazione
Pag. 13 di 17 relativa all'appartamento sub 3, (73 mq di superficie) fino alla data della sentenza, risultando ancora ad oggi l'immobile non nella disponibilità del Di tale appartamento la sostiene di non avere le CP_1 Parte_1 chiavi in quanto ancora in possesso dell'ex inquilina. Tale circostanza è rimasta indimostrata e, d'altro canto, l'attrice non ha mai dato atto di essersi attivata per il recupero delle chiavi, che non risultano quindi nemmeno nella disponibilità dell'amministratore nominato.
Alla luce delle superiori considerazioni va disposta la condanna della al pagamento in favore del della somma di euro Parte_1 CP_1
64.581,90 a titolo di indennità di occupazione per gli appartamenti oggetto della comunione, illegittimamente occupati in via esclusiva nei periodi sopra indicati, nonostante l'opposizione (dalla data del
31/03/2022) del convenuto.
Quanto invece al profilo della restituzione all'ex inquilina del deposito cauzionale (2.400,00 euro), relativamente alla locazione dell'appartamento di cui al sub. 3, si osservi che, trattandosi di un debito dell'asse e non essendovi alcuna prova che l'ammontare del deposito cauzionale sia stato indebitamente sottratto dalla , lo stesso Parte_1 va ripartito pro quota tra gli eredi. Peraltro, in virtù dell'assegnazione al dell'appartamento de quo, sarà proprio il a dover CP_1 CP_1 restituire all'ex inquilina tale deposito cauzionale, sulla scorta del principio, qui mutuabile, secondo cui “Nel contratto di locazione, il deposito cauzionale ha natura di pegno irregolare, ovvero, pegno che ha ad oggetto cose fungibili (denaro). Il deposito cauzionale è accessorio rispetto alle obbligazioni che garantisce ed è caratterizzato dal diritto di sequela, sicché si trasferisce unitamente all'immobile.” Cass. 23164/2013, pertanto: “L'acquirente di immobile locato, subentrando nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, agli effetti dell'art. 1602 cod. civ., è tenuto altresì alla restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore. Ne discende che il venditore del bene locato ha l'obbligo di trasferire il possesso della cauzione ricevuta” Cass. cit. L'attrice va dunque condannata a corrispondere al la propria quota del deposito cauzionale, pari ad € 800,00, sul CP_1
Pag. 14 di 17 quale incombe l'obbligo della restituzione all'avente diritto.
L'attrice va poi condannata alla restituzione al convenuto dell'importo di € 2.287,95 quale compensazione del prelievo eseguito in difformità della quota di spettanza, come correttamente evidenziato dal
CTU nell'esame delle risultanze del rendiconto (cfr. CTU, pag. 31).
Ulteriori questioni nel merito delle risultanze del rendiconto sollevate dal convenuto devono essere respinte, in quanto espressamente rinunciate all'udienza del 27.06.2024 ove le parti congiuntamente hanno dato atto del permanere della controversia esclusivamente in punto di indennità di occupazione. Ad ogni modo, valga quanto detto sopra, in ordine alla cristallizzazione delle risultanze del rendiconto in una fase processuale antecedente alle operazioni peritali.
Devono infine essere dichiarate irrituali le domande e le istanze istruttorie che il ha formulate dopo l'udienza di precisazione CP_1 delle conclusioni, in sede di memorie conclusive.
Le spese processuali, pur a fronte dell'adesione congiunta delle parti al progetto divisionale n. 1 formulato dal CTU (il che ne giustificherebbe l'integrale compensazione), debbono invero seguire la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ed essere parametrate con riferimento alla domanda su cui è rimasta contesa tra le parti, in ordine all'indennità di occupazione e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della riconosciuta indennità, nei minimi, tenuto conto, in ogni caso, del complessivo esito del giudizio, e poste quindi a carico dell'attrice.
Le spese di CTU, invece, per come liquidate con decreto dell'08/03/2024, dovranno essere definitivamente poste a carico solidale delle parti, con ripartizione interna dell'onere pro quota e cioè
1/3 in capo alla e 2/3 in capo al Parte_1 CP_1
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Pag. 15 di 17 1. DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi sui beni di cui in parte motiva tra l'attrice il convenuto in forza della successione mortis causa di Persona_2
2. ASSEGNA a:
a. in piena proprietà esclusiva per l'intero, l'unità Parte_1
Immobiliare sita in Venezia Cannaregio civ. 3752°, piano 2 di immobile di complessivi piani 2 oltre sottotetto censito catastalmente al foglio 12 Comune di Venezia mappale 3145 sub. 5 cat. A/4 - classe
4 - consistenza vani 5 sup. catastale tot. 81 m2 - escluse aree scoperte
79 m2 rendita € 521,36;
b. : Controparte_1
(1). in piena proprietà esclusiva per l'intero, l'Unità Immobiliare sita in
Venezia Cannaregio civ. 3752° piano 1 di immobile di complessivi piani 2 oltre sottotetto con affaccio su calle della Racheta censito catastalmente al foglio 12 Comune di Venezia mappale 3145 sub. 3 cat. A/4 - classe 4 - consistenza vani 6 sup. catastale tot. 84 m2 - escluse aree scoperte 84 m2 rendita € 625,64 che dovrà essergli immediatamente consegnata;
(2). in piena proprietà esclusiva per l'intero, l'Unità Immobiliare sita in
Venezia Cannaregio civ. 3752° piano 1 di immobile di complessivi piani 2 oltre sottotetto con affaccio su corte interna censito catastalmente al foglio 12 Comune di Venezia mappale 3145 sub. 4 cat. A/4 - classe 4 - consistenza vani 3,5 sup. catastale tot. 63 m2 - escluse aree scoperte 60 m2 rendita € 364,95 che dovrà essergli immediatamente consegnata;
(3). Compendio mobiliare costituito da Mobili, quadri, vasi e oggettistica in vetro come definito al punto 9) dell'elaborato peritale di cui all'all. 1 pag.12/13 della CTU a firma dell'arch. ; Per_1
(4). Importo pari ad € 38.940,75 depositato presso banca MPS, libretto poste come riportato nell'elaborato peritale;
3. PONE a carico di il conguaglio di € 17.140,42, Parte_1
oltre rivalutazione, in favore del convenuto;
Pag. 16 di 17 4. DA l'attrice a corrispondere al convenuto la somma di €
64.581,90 a titolo di indennità di occupazione, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
5. DA l'attrice a corrispondere al convenuto la propria quota del deposito cauzionale, pari ad € 800,00;
6. DA l'attrice a corrispondere al convenuto € 2.287,95 quale compensazione del prelievo eseguito in difformità della quota di spettanza, come indicato in parte motiva;
7. DA l'attrice a rifondere in favore del convenuto le spese processuali che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
8. PONE in via definitiva le spese di CTU, per come liquidate con decreto dell'08/03/2024, a carico solidale delle parti, con ripartizione interna pro quota del relativo onere e cioè 1/3 in capo alla e Parte_1
2/3 in capo al CP_1
9. DICHIARA che la presente sentenza è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente;
Provvedimento redatto con la collaborazione di Testimone_1
Addetto all'Ufficio del Processo.
[...]
Venezia, così deciso il 29/04/2025
IL GIUDICE Tobia Aceto
Pag. 17 di 17