TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12715/2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOLINARI SANDRA, elettivamente domiciliato in VICOLO GIOVAN BATTISTA BRICCI 2 41034
FINALE EMILIA presso il difensore avv. MOLINARI SANDRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINARI Parte_2 C.F._2
SANDRA elettivamente domiciliato in VICOLO G. B. BRICCI 2 41034 FINALE EMILIA presso il difensore avv. MOLINARI SANDRA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 24/10/2024 dai coniugi ricorrenti;
considerato che
con separato decreto, a firma del Giudice Dott.ssa Francesca
Neri, datato 23.11.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza, fissata per il giorno 27 febbraio
2025, con il deposito telematico di note scritte, contenenti la comunicazione di rinuncia alla partecipazione all'udienza, sottoscritta dai ricorrenti nonché le ulteriori dichiarazioni indicate dall'art pagina 1 di 3 23 comma 6 D.L. 137/2020, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal D.L. 10/10/2022 n. 149 e art. 473 bis. 51 c. 2 c.p.c.; dato atto che le parti hanno depositato, nel termine assegnato, dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stata resa edotta della possibilità di rinunciare alla presenza fisica in udienza, come consentito dagli artt. 127 ter e 473-bis. 51,
c. 2 c.p.c., e di avervi, liberamente e scientemente, aderito, di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale di Bologna, intervenuta il 20.07.2022, nella procedura di separazione consensuale n. 6502/2022 R.G., definita con decreto di omologa del Tribunale di Bologna n. Cronol. 2556/2022 del
07/09/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione ed alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito per iscritto la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che dall'unione sono nati due figli e precisamente -C.F.: - nato a [...] il [...], oggi Persona_1 C.F._3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e -C.F.: nato a CP_1 CodiceFiscale_4
Foggia (FG) il 18.01.2007, divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, non economicamente autosufficiente, entrambi residenti con la madre;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni e rispondendo agli interessi morali e materiali della prole;
che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia (FG) in data
16.09.2002, fra – C.F. - nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
– C.F. – nato a San Marco in [...] il Pt_1 Parte_1 C.F._1
28.11.1975, matrimonio registrato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia al n. 565 parte 2, serie A, Anno 2002;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia (FG) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza, nei registri degli atti di matrimonio di detto comune ed alle ulteriori incombenze di legge;
3. Dà atto che per accordo delle parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno CP_1
l'istruzione, l'educazione, il mantenimento e, con pari dignità ed importanza, eserciteranno, paritariamente, la responsabilità genitoriale.
pagina 2 di 3 Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative a salute, istruzione, educazione, impegni ricreativi, ecc.. dovranno essere, sempre, assunte dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle effettive capacità, dell'inclinazione, delle aspirazioni ed i desideri del figlio medesimo.
2) Il figlio continuerà a convivere con entrambi i genitori in forza del collocamento paritario- CP_1 alternato e conserverà la residenza anagrafica presso la madre in Sasso Marconi (BO) via Della
Sorgente n. 5.
Il calendario afferente i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, in ragione dell'età e maturità del figlio (diciassettenne), verrà elaborato dai ricorrenti, unitamente al ragazzo, in un'ottica di massima considerazione delle reciproche esigenze ed impegni.
3) In ragione dell'equilibrio esistente fra le situazioni economico-reddituali e patrimoniali delle parti nonché dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno genitore, i ricorrenti provvederanno al mantenimento del figlio in via diretta, senza previsione di assegni di mantenimento indiretto.
Le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno regolate dal protocollo del Tribunale di Bologna, già noto alle parti.
4) L'assegno unico verrà percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
5) I ricorrenti dichiarano, reciprocamente, di avere situazioni reddituali similari, di essere entrambi economicamente autosufficienti, di poter rispondere autonomamente alle proprie esigenze di vita, con i rispettivi adeguati mezzi e rinunciano a richiedere l'uno dall'altro somme a titolo di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile;
6) I ricorrenti dichiarano di avere già risolto, fra loro, a parte, ogni questione di carattere economico- patrimoniale sorta prima o in costanza di matrimonio e/o afferente la casa coniugale e dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente domanda congiunta, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
7) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12715/2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOLINARI SANDRA, elettivamente domiciliato in VICOLO GIOVAN BATTISTA BRICCI 2 41034
FINALE EMILIA presso il difensore avv. MOLINARI SANDRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINARI Parte_2 C.F._2
SANDRA elettivamente domiciliato in VICOLO G. B. BRICCI 2 41034 FINALE EMILIA presso il difensore avv. MOLINARI SANDRA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 24/10/2024 dai coniugi ricorrenti;
considerato che
con separato decreto, a firma del Giudice Dott.ssa Francesca
Neri, datato 23.11.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza, fissata per il giorno 27 febbraio
2025, con il deposito telematico di note scritte, contenenti la comunicazione di rinuncia alla partecipazione all'udienza, sottoscritta dai ricorrenti nonché le ulteriori dichiarazioni indicate dall'art pagina 1 di 3 23 comma 6 D.L. 137/2020, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal D.L. 10/10/2022 n. 149 e art. 473 bis. 51 c. 2 c.p.c.; dato atto che le parti hanno depositato, nel termine assegnato, dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stata resa edotta della possibilità di rinunciare alla presenza fisica in udienza, come consentito dagli artt. 127 ter e 473-bis. 51,
c. 2 c.p.c., e di avervi, liberamente e scientemente, aderito, di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale di Bologna, intervenuta il 20.07.2022, nella procedura di separazione consensuale n. 6502/2022 R.G., definita con decreto di omologa del Tribunale di Bologna n. Cronol. 2556/2022 del
07/09/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione ed alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito per iscritto la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che dall'unione sono nati due figli e precisamente -C.F.: - nato a [...] il [...], oggi Persona_1 C.F._3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e -C.F.: nato a CP_1 CodiceFiscale_4
Foggia (FG) il 18.01.2007, divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, non economicamente autosufficiente, entrambi residenti con la madre;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni e rispondendo agli interessi morali e materiali della prole;
che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia (FG) in data
16.09.2002, fra – C.F. - nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
– C.F. – nato a San Marco in [...] il Pt_1 Parte_1 C.F._1
28.11.1975, matrimonio registrato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia al n. 565 parte 2, serie A, Anno 2002;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia (FG) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza, nei registri degli atti di matrimonio di detto comune ed alle ulteriori incombenze di legge;
3. Dà atto che per accordo delle parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno CP_1
l'istruzione, l'educazione, il mantenimento e, con pari dignità ed importanza, eserciteranno, paritariamente, la responsabilità genitoriale.
pagina 2 di 3 Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative a salute, istruzione, educazione, impegni ricreativi, ecc.. dovranno essere, sempre, assunte dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle effettive capacità, dell'inclinazione, delle aspirazioni ed i desideri del figlio medesimo.
2) Il figlio continuerà a convivere con entrambi i genitori in forza del collocamento paritario- CP_1 alternato e conserverà la residenza anagrafica presso la madre in Sasso Marconi (BO) via Della
Sorgente n. 5.
Il calendario afferente i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, in ragione dell'età e maturità del figlio (diciassettenne), verrà elaborato dai ricorrenti, unitamente al ragazzo, in un'ottica di massima considerazione delle reciproche esigenze ed impegni.
3) In ragione dell'equilibrio esistente fra le situazioni economico-reddituali e patrimoniali delle parti nonché dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno genitore, i ricorrenti provvederanno al mantenimento del figlio in via diretta, senza previsione di assegni di mantenimento indiretto.
Le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno regolate dal protocollo del Tribunale di Bologna, già noto alle parti.
4) L'assegno unico verrà percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
5) I ricorrenti dichiarano, reciprocamente, di avere situazioni reddituali similari, di essere entrambi economicamente autosufficienti, di poter rispondere autonomamente alle proprie esigenze di vita, con i rispettivi adeguati mezzi e rinunciano a richiedere l'uno dall'altro somme a titolo di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile;
6) I ricorrenti dichiarano di avere già risolto, fra loro, a parte, ogni questione di carattere economico- patrimoniale sorta prima o in costanza di matrimonio e/o afferente la casa coniugale e dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente domanda congiunta, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
7) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3