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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei consiglieri:
GO OS NT NT Presidente
NN NÌ Consigliere relatore
Elena Gelato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2790/25, pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN LL, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ),
[...] P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
NEI CONFRONTI DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
NONCHE'
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
avente ad OGGETTO: ricorso ex art. 26 d. lgs. 150/2011 avverso il provvedimento cautelare della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Lazio in data
17.04.2025, depositato il 13.05.2025, notificata il 20.05.2025.
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Roma, previa
1 acquisizione del fascicolo contenente originali di atti e dei documenti depositati nel procedimento dinanzi alla Commissione Controparte_2
nel procedimento n. 35/2025 del ruolo dei procedimenti cautelari, in
[...] riforma della decisione impugnata: in via preliminare, sospendere - anche inaudita altera parte - l'esecutorietà della decisione emessa dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina-
CO.RE.DI Lazio, resa in data 17.4.2025, depositata in data 13.5.2025 e notificata in data 20.5.2025; in via preliminare ed in accoglimento delle eccezioni preliminari, dichiarare la nullità
e/o l'illegittimità della decisione della Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina del Lazio per i motivi espressi nel presente gravame;
in via principale e nel merito, disporre l'annullamento della decisione, resa in data
17.4.2025 e depositata in data 13.5.2025 con conseguente revoca della sanzione cautelare ivi adottata.
Vinte le spese di lite, da determinare applicando i parametri di cui al DM 55/2014 e
147/2022.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies cpc, 26 d lgs 150/2011 e 158 novies L.89/2013, depositato in data 21.05.2025, il Notaio ha impugnato la decisione Parte_1 resa nei suoi confronti dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del
Lazio (di seguito, in data 17.04.2025, notificata il 20.05.2025, a definizione del CP_2 procedimento disciplinare n. 35/2025, con la quale gli era stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio delle proprie funzioni per sei mesi, ai sensi dell'art. 147, comma 1, lettera a), della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Con la domanda, la parte insta preliminarmente per la sospensione della esecutorietà del provvedimento, adducendo l'evidenza del pericolo di un “danno grave e irreparabile”, costituendo la funzione di Notaio l'unica fonte di reddito.
Quanto invece al merito, così conclude:
“in via preliminare ed in accoglimento delle eccezioni preliminari, dichiarare la nullità
e/o l'illegittimità della decisione della Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina del Lazio per i motivi espressi nel presente gravame;
in via principale e nel merito, disporre l'annullamento della decisione, resa in data
17.4.2025 e depositata in data 13.5.2025 con conseguente revoca della sanzione cautelare ivi adottata.
2 Vinte le spese di lite, da determinare applicando i parametri di cui al DM 55/2014 e
147/2022”
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, effettuate a mezzo pec, nessuna delle controparti si è costituita, indi ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
All'udienza del 10.09.2025, il Collegio si è riservato di provvedere.
Ritiene la Corte, preliminarmente, di esprimersi direttamente sul merito del ricorso, la cui disamina assorbe la domanda cautelare.
Il procedimento disciplinare da cui scaturisce il presente reclamo era stato attivato dal
Consiglio Notarile con istanza del 3.04.2025 in ragione delle condotte ascritte al Notaio
conseguenti alla mancata trasmissione, da parte del Notaio al Parte_1
Consiglio Notarile, di atti compresi tra il Rep. 22881/18139 del 23.09.2024 e
23792/18919 del 13.02.2025.
La fattispecie è linearmente sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 147, lettera a) della
Legge Notarile.
Ed invero, “costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria. E da tempo ha specificato che l'art. A.4.1, lettera b), dei "Principi di deontologia professionale dei notai" - che costituiscono regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme dell'etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all'autonomia del
Consiglio notarile, ai sensi della L. 27 giugno 1991, n. 220 - espressamente prescrive tale dovere di collaborazione, stabilendo, in particolare, che il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio i dati e le informazioni in genere che gli sono richieste, riguardanti la propria attività professionale, e ad esibire o trasmettere copie, estratti del repertorio ed atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale. Cosicché il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza
e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia
3 oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile e, come tale, sanzionabile ai sensi dell'art. 147 della legge notarile” (in questi termini, Cass., 18 maggio 2022, n. 15930; nello stesso senso, tra le molte, Cass., 30.7.2020, n. 16433; Cass., 15.7.1998, n. 6908).
A fondamento del ricorso, la parte adduce, in primo luogo, la illegittimità del provvedimento subito in quanto (primo motivo) affetto, in tesi, da nullità per avere la
Commissione operato una indebita modifica sostanziale della “misura cautelare atipica disposta dalla adita Corte di Appello di Roma con la nota sentenza n. 4349/2024 del
19.06.2024 in palese difetto di competenza”. Con tale censura, la parte adduce la contraddittorietà tra la parte motiva e il dispositivo della decisione impugnata, nella parte in cui Commissione ha comminato al la sospensione dalle funzioni per Pt_1
“sei mesi a partire dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che passati i sei mesi e qualora non siano intervenute ulteriori evenienze, riprenderà vigore la sanzione alternativa dell'obbligo di consegna dei documenti al Consiglio
Notarile di cui alla Sentenza della Corte di Appello di Roma 4349/2024, pubblicata il
19 giugno 2024”.
Tale essendo la decisione della Corte, la parte assume che, con il provvedimento oggi impugnato, il Collegio di disciplina avrebbe così operato una sostanziale revoca della sanzione atipica inflitta dalla Corte e determinandone la sostanziale riforma in pejus.
Inoltre, la decisione non sarebbe conforme ai primi due commi dell'art. 158 septies
Legge Notarile secondo cui "Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta definitiva.
Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'Appello od alla Corte di Cassazione, per
l'adozione di tali misure è competente la Corte d'Appello".
La censura è infondata.
Nell'ipotizzare, con la doglianza, una sorta di indebito accavallamento di provvedimenti, il secondo dei quali (la decisione qui impugnata) avrebbe in tesi operato come revoca di una decisione giudiziale adottata con sentenza, la parte omette di considerare come, con la decisione qui in esame, la Commissione non sia affatto intervenuta sulla precedente decisione della Corte di Appello, avendo anzi adottato un provvedimento cautelare per fatti del tutto diversi da quelli giudicati dalla Corte di
Appello nella richiamata sentenza 4349/2024; tanto ciò è vero che, al primo punto del
4 dispositivo, la Commissione Regionale ha espressamente declinato la propria competenza sulla richiesta di revoca della misura “atipica” irrogata dalla Corte di
Appello, respingendo la relativa richiesta del Consiglio Notarile.
Da ultimo, nessuna incompetenza ex art. 158 septies L.N. è ravvisabile in capo all'organo disciplinare in favore della Corte d'Appello, giusto il rilievo, appena svolto della oggettiva eterogeneità, sul piano storico e oggettivo, dei fatti giudicati dalla Corte
d'Appello nel procedimento anteriore e quelli di cui all'odierno esame.
Sotto autonomo profilo (secondo motivo) la parte adduce come, in “violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 241/1990”, nonché “del diritto di difesa ex art. 24 Cost e dei principi che regolano il contraddittorio ed giusto procedimento ex art. 97 Cost.”, la decisione assunta sarebbe “nulla” in quanto fondata solo su un elenco di atti depositato dalla controparte solo all' udienza cautelare, diversi e ulteriori rispetto a quelli forniti in sede di avvio del procedimento, senza l'assegnazione di un termine alla difesa del per un doveroso esame ed eventuali controdeduzioni. Tale acquisizione era Pt_1 dunque avvenuta in spregio al principio del contraddittorio procedimentale, di difesa e del giusto procedimento, lamentandosi la parte di non aver potuto replicare alla predetta integrazione documentale, avvenuta tardivamente, ovvero solo in sede di udienza cautelare.
Anche tale rilievo è infondato.
Come risulta nel corpo della decisione relativa allo svolgimento del procedimento, e così come ammesso dalla stessa parte deducente, la difesa del si era sì opposta Pt_1 al deposito in udienza dell'elenco integrativo dei nuovi documenti, ma non risulta che la stessa avesse anche instato per un rinvio per l'esame degli stessi, adducendo unicamente, a presidio della contestazione, unicamente la tardività della relativa produzione.
Ad ogni modo, e nel merito, la produzione documentale avversaria, per quanto tardiva, non avrebbe potuto assumere, nella prospettiva difensiva del alcuna rilevanza Pt_1 dirimente poiché spettava semmai allo stesso incolpato fornire la prova positiva di aver provveduto all'invio degli atti mancanti dal 23.09.2024 al 13.02.2025, come da contestazione dettagliata.
Con una terza doglianza, la parte assume la insussistenza dei fatti contestati, eccependo, in relazione ad alcuni atti assunti come mancanti, di aver trasmesso periodicamente al Consiglio Notariale la documentazione attinente all'attività svolta
(come da relative pec che produceva).
5 Su questo, la parte adduce come l'invio di “molti atti” al Consiglio Notarile possa essere dipesa da “probabili e anacronistici limiti dimensionali di allegazione del server-mail del Consiglio, con conseguente mancata ricezione di talune missive”.
La censura è priva di consistenza.
A parte la genericità della formulazione del motivo, non supportato dalla indicazione dettagliata degli atti in tesi inviati, lo stesso non vale a superare quanto appena rilevato supra circa il dato definitivo della mancata produzione degli atti indicati nella contestazione.
Non dirimente, del pari, l'ulteriore doglianza circa l'erronea menzione, nel corpo del provvedimento, dei numerosi precedenti disciplinari del Notaio come fatti indicativi del fumus boni juris, osservando la parte come gli stessi fossero ancora non definiti e pendenti o in Corte di Appello o in Cassazione.
Trattasi, anche qui, di rilievo infondato, dato che il richiamo alle precedenti vicende disciplinari assume chiaramente, nel contesto, una mera portata descrittiva di una condotta sistematicamente antagonista rispetto ai fondamentali doveri deontologici di
“collaborazione con il Consiglio”.
Non può, altresì, il Notaio invocare fondatamente il principio del c.d. “soccorso amministrativo” di cui all'art. 6 lett. b) L 241/90 per avere il Consiglio adottato la sanzione senza sollecitare il Notaio alla rettifica di dichiarazioni o istanze: la difesa si traduce nella sostanziale pretermissione del principio dell'onere della prova in subjecta materia.
Da ultimo, del tutto infondatamente la parte torna ad insistere sulla improcedibilità o inammissibilità dell'odierna azione cautelare in relazione ai fatti di cui al procedimento disciplinare n. 214/2024, definito con la sanzione di due mesi di sospensione, senza considerare che i fatti ascritti nei due procedimenti sono del tutto diversi.
I rilievi che precedono fondano una sicura decisione di rigetto della domanda.
Nulla per le spese, stante la contumacia dei resistenti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti del di e , Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1 contro la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del
Lazio del 17.04.2025, notificata il 20.05.2025 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto dal Notaio Pt_1
6 - nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7.10.2025.
Il Consigliere est.
NN NÌ
Il Presidente
GO OS NT NT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei consiglieri:
GO OS NT NT Presidente
NN NÌ Consigliere relatore
Elena Gelato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2790/25, pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN LL, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ),
[...] P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
NEI CONFRONTI DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
NONCHE'
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
avente ad OGGETTO: ricorso ex art. 26 d. lgs. 150/2011 avverso il provvedimento cautelare della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Lazio in data
17.04.2025, depositato il 13.05.2025, notificata il 20.05.2025.
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Roma, previa
1 acquisizione del fascicolo contenente originali di atti e dei documenti depositati nel procedimento dinanzi alla Commissione Controparte_2
nel procedimento n. 35/2025 del ruolo dei procedimenti cautelari, in
[...] riforma della decisione impugnata: in via preliminare, sospendere - anche inaudita altera parte - l'esecutorietà della decisione emessa dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina-
CO.RE.DI Lazio, resa in data 17.4.2025, depositata in data 13.5.2025 e notificata in data 20.5.2025; in via preliminare ed in accoglimento delle eccezioni preliminari, dichiarare la nullità
e/o l'illegittimità della decisione della Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina del Lazio per i motivi espressi nel presente gravame;
in via principale e nel merito, disporre l'annullamento della decisione, resa in data
17.4.2025 e depositata in data 13.5.2025 con conseguente revoca della sanzione cautelare ivi adottata.
Vinte le spese di lite, da determinare applicando i parametri di cui al DM 55/2014 e
147/2022.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies cpc, 26 d lgs 150/2011 e 158 novies L.89/2013, depositato in data 21.05.2025, il Notaio ha impugnato la decisione Parte_1 resa nei suoi confronti dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del
Lazio (di seguito, in data 17.04.2025, notificata il 20.05.2025, a definizione del CP_2 procedimento disciplinare n. 35/2025, con la quale gli era stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio delle proprie funzioni per sei mesi, ai sensi dell'art. 147, comma 1, lettera a), della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Con la domanda, la parte insta preliminarmente per la sospensione della esecutorietà del provvedimento, adducendo l'evidenza del pericolo di un “danno grave e irreparabile”, costituendo la funzione di Notaio l'unica fonte di reddito.
Quanto invece al merito, così conclude:
“in via preliminare ed in accoglimento delle eccezioni preliminari, dichiarare la nullità
e/o l'illegittimità della decisione della Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina del Lazio per i motivi espressi nel presente gravame;
in via principale e nel merito, disporre l'annullamento della decisione, resa in data
17.4.2025 e depositata in data 13.5.2025 con conseguente revoca della sanzione cautelare ivi adottata.
2 Vinte le spese di lite, da determinare applicando i parametri di cui al DM 55/2014 e
147/2022”
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, effettuate a mezzo pec, nessuna delle controparti si è costituita, indi ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
All'udienza del 10.09.2025, il Collegio si è riservato di provvedere.
Ritiene la Corte, preliminarmente, di esprimersi direttamente sul merito del ricorso, la cui disamina assorbe la domanda cautelare.
Il procedimento disciplinare da cui scaturisce il presente reclamo era stato attivato dal
Consiglio Notarile con istanza del 3.04.2025 in ragione delle condotte ascritte al Notaio
conseguenti alla mancata trasmissione, da parte del Notaio al Parte_1
Consiglio Notarile, di atti compresi tra il Rep. 22881/18139 del 23.09.2024 e
23792/18919 del 13.02.2025.
La fattispecie è linearmente sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 147, lettera a) della
Legge Notarile.
Ed invero, “costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria. E da tempo ha specificato che l'art. A.4.1, lettera b), dei "Principi di deontologia professionale dei notai" - che costituiscono regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme dell'etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all'autonomia del
Consiglio notarile, ai sensi della L. 27 giugno 1991, n. 220 - espressamente prescrive tale dovere di collaborazione, stabilendo, in particolare, che il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio i dati e le informazioni in genere che gli sono richieste, riguardanti la propria attività professionale, e ad esibire o trasmettere copie, estratti del repertorio ed atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale. Cosicché il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza
e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia
3 oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile e, come tale, sanzionabile ai sensi dell'art. 147 della legge notarile” (in questi termini, Cass., 18 maggio 2022, n. 15930; nello stesso senso, tra le molte, Cass., 30.7.2020, n. 16433; Cass., 15.7.1998, n. 6908).
A fondamento del ricorso, la parte adduce, in primo luogo, la illegittimità del provvedimento subito in quanto (primo motivo) affetto, in tesi, da nullità per avere la
Commissione operato una indebita modifica sostanziale della “misura cautelare atipica disposta dalla adita Corte di Appello di Roma con la nota sentenza n. 4349/2024 del
19.06.2024 in palese difetto di competenza”. Con tale censura, la parte adduce la contraddittorietà tra la parte motiva e il dispositivo della decisione impugnata, nella parte in cui Commissione ha comminato al la sospensione dalle funzioni per Pt_1
“sei mesi a partire dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che passati i sei mesi e qualora non siano intervenute ulteriori evenienze, riprenderà vigore la sanzione alternativa dell'obbligo di consegna dei documenti al Consiglio
Notarile di cui alla Sentenza della Corte di Appello di Roma 4349/2024, pubblicata il
19 giugno 2024”.
Tale essendo la decisione della Corte, la parte assume che, con il provvedimento oggi impugnato, il Collegio di disciplina avrebbe così operato una sostanziale revoca della sanzione atipica inflitta dalla Corte e determinandone la sostanziale riforma in pejus.
Inoltre, la decisione non sarebbe conforme ai primi due commi dell'art. 158 septies
Legge Notarile secondo cui "Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta definitiva.
Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'Appello od alla Corte di Cassazione, per
l'adozione di tali misure è competente la Corte d'Appello".
La censura è infondata.
Nell'ipotizzare, con la doglianza, una sorta di indebito accavallamento di provvedimenti, il secondo dei quali (la decisione qui impugnata) avrebbe in tesi operato come revoca di una decisione giudiziale adottata con sentenza, la parte omette di considerare come, con la decisione qui in esame, la Commissione non sia affatto intervenuta sulla precedente decisione della Corte di Appello, avendo anzi adottato un provvedimento cautelare per fatti del tutto diversi da quelli giudicati dalla Corte di
Appello nella richiamata sentenza 4349/2024; tanto ciò è vero che, al primo punto del
4 dispositivo, la Commissione Regionale ha espressamente declinato la propria competenza sulla richiesta di revoca della misura “atipica” irrogata dalla Corte di
Appello, respingendo la relativa richiesta del Consiglio Notarile.
Da ultimo, nessuna incompetenza ex art. 158 septies L.N. è ravvisabile in capo all'organo disciplinare in favore della Corte d'Appello, giusto il rilievo, appena svolto della oggettiva eterogeneità, sul piano storico e oggettivo, dei fatti giudicati dalla Corte
d'Appello nel procedimento anteriore e quelli di cui all'odierno esame.
Sotto autonomo profilo (secondo motivo) la parte adduce come, in “violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 241/1990”, nonché “del diritto di difesa ex art. 24 Cost e dei principi che regolano il contraddittorio ed giusto procedimento ex art. 97 Cost.”, la decisione assunta sarebbe “nulla” in quanto fondata solo su un elenco di atti depositato dalla controparte solo all' udienza cautelare, diversi e ulteriori rispetto a quelli forniti in sede di avvio del procedimento, senza l'assegnazione di un termine alla difesa del per un doveroso esame ed eventuali controdeduzioni. Tale acquisizione era Pt_1 dunque avvenuta in spregio al principio del contraddittorio procedimentale, di difesa e del giusto procedimento, lamentandosi la parte di non aver potuto replicare alla predetta integrazione documentale, avvenuta tardivamente, ovvero solo in sede di udienza cautelare.
Anche tale rilievo è infondato.
Come risulta nel corpo della decisione relativa allo svolgimento del procedimento, e così come ammesso dalla stessa parte deducente, la difesa del si era sì opposta Pt_1 al deposito in udienza dell'elenco integrativo dei nuovi documenti, ma non risulta che la stessa avesse anche instato per un rinvio per l'esame degli stessi, adducendo unicamente, a presidio della contestazione, unicamente la tardività della relativa produzione.
Ad ogni modo, e nel merito, la produzione documentale avversaria, per quanto tardiva, non avrebbe potuto assumere, nella prospettiva difensiva del alcuna rilevanza Pt_1 dirimente poiché spettava semmai allo stesso incolpato fornire la prova positiva di aver provveduto all'invio degli atti mancanti dal 23.09.2024 al 13.02.2025, come da contestazione dettagliata.
Con una terza doglianza, la parte assume la insussistenza dei fatti contestati, eccependo, in relazione ad alcuni atti assunti come mancanti, di aver trasmesso periodicamente al Consiglio Notariale la documentazione attinente all'attività svolta
(come da relative pec che produceva).
5 Su questo, la parte adduce come l'invio di “molti atti” al Consiglio Notarile possa essere dipesa da “probabili e anacronistici limiti dimensionali di allegazione del server-mail del Consiglio, con conseguente mancata ricezione di talune missive”.
La censura è priva di consistenza.
A parte la genericità della formulazione del motivo, non supportato dalla indicazione dettagliata degli atti in tesi inviati, lo stesso non vale a superare quanto appena rilevato supra circa il dato definitivo della mancata produzione degli atti indicati nella contestazione.
Non dirimente, del pari, l'ulteriore doglianza circa l'erronea menzione, nel corpo del provvedimento, dei numerosi precedenti disciplinari del Notaio come fatti indicativi del fumus boni juris, osservando la parte come gli stessi fossero ancora non definiti e pendenti o in Corte di Appello o in Cassazione.
Trattasi, anche qui, di rilievo infondato, dato che il richiamo alle precedenti vicende disciplinari assume chiaramente, nel contesto, una mera portata descrittiva di una condotta sistematicamente antagonista rispetto ai fondamentali doveri deontologici di
“collaborazione con il Consiglio”.
Non può, altresì, il Notaio invocare fondatamente il principio del c.d. “soccorso amministrativo” di cui all'art. 6 lett. b) L 241/90 per avere il Consiglio adottato la sanzione senza sollecitare il Notaio alla rettifica di dichiarazioni o istanze: la difesa si traduce nella sostanziale pretermissione del principio dell'onere della prova in subjecta materia.
Da ultimo, del tutto infondatamente la parte torna ad insistere sulla improcedibilità o inammissibilità dell'odierna azione cautelare in relazione ai fatti di cui al procedimento disciplinare n. 214/2024, definito con la sanzione di due mesi di sospensione, senza considerare che i fatti ascritti nei due procedimenti sono del tutto diversi.
I rilievi che precedono fondano una sicura decisione di rigetto della domanda.
Nulla per le spese, stante la contumacia dei resistenti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti del di e , Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1 contro la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del
Lazio del 17.04.2025, notificata il 20.05.2025 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto dal Notaio Pt_1
6 - nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7.10.2025.
Il Consigliere est.
NN NÌ
Il Presidente
GO OS NT NT
7