Art. 2.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, e autorizzato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire le modalita' ed i termini per la denuncia, il limite di indennizzabilita' le prestazioni sanitarie, il periodo di carenza, la decorrenza del pagamento dell'indennita', l'esercizio del diritto di revisione, la prescrizione e la decadenza, nonche' altre norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonche' per la formulazione in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, di tutte le disposizioni che regolano la materia.
Le norme predette saranno ispirate ai seguenti criteri:
A) Modalita' della denuncia.
Fermi restando i criteri di massima stabiliti per la denuncia-certificato di cui al regolamento per l'assicurazione infortuni in agricoltura, con le varianti rese necessarie dalle caratteristiche della specifica tutela, sara' fissato il termine di quindici giorni per la denuncia al medico da parte del lavoratore affetto dalla malattia, sotto pena di decadenza dal diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia stessa.
La denuncia-certificato dovra' contenere, tra l'altro, la descrizione particolareggiata della sintomatologia riferita dal soggetto e di quella rilevata dal medico, nonche' ogni possibile indicazione sulle cause e circostanze che possono avere determinato la malattia.
B) Limiti di indennizzabilita'. Decorrenza del pagamento della indennita'. Prescrizione.
La manifestazione della malattia professionale dovra' intendersi verificata normalmente nel primo giorno di astensione totale dal lavoro a causa di essa.
Se si tratta di malattia che non determina immediatamente e necessariamente astensione dal lavoro, essa dovra' considerarsi iniziata a tutti gli effetti, escluso quello della corresponsione della indennita' di temporanea o della rendita, al momento della denuncia.
I termini utili per la denuncia e conseguente richiesta di prestazioni saranno stabiliti in relazione al periodo massimo di indennizzabilita' fissato dalla legge per le singole malattie.
C) Tipo e durata delle prestazioni.
1. Prestazioni sanitarie. - Per quanto attiene al tipo ed alla estensione, dovranno essere concesse in conformita' a quanto gia attuato nel settore industriale.
Nel settore delle malattie professionali in agricoltura non sara' applicabile la condizione dello stato di bisogno richiesta dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85 .
Sara' inoltre effettuato il coordinamento con la legge sulla assicurazione di malattia dei coltivatori diretti.
2. Prestazioni economiche:
a) Indennita' di inabilita' temporanea. - Mantenendo ferme le esclusioni previste dalle norme sulla assicurazione contro gli infortuni agricoli, si provvedera' ad uniformare il periodo di carenza a quello vigente per questi (giorni 6), e si precisera', in caso di riapertura del periodo di inabilita' temporanea, se sia opportuno riconoscere il diritto alla indennita' anche nella ipotesi di ricaduta che colpisca il lavoratore agricolo in una fase di disoccupazione.
b) Indennita' di inabilita' permanente. - Sara' stabilito il principio che la malattia da' luogo a rendita qualora produca una inabilita' permanente superiore al 20 per cento.
Si applicheranno i criteri vigenti che tendono alla separazione dell'indennizzo dovuto per eventi verificatisi in costanza di lavoro agricolo da quelli determinati da lavorazioni industriali.
c) Assegno per assistenza personale continuativa. - Dovra' essere esteso anche alle menomazioni conseguenti a malattia professionale, nella misura, stabilita per i grandi invalidi della gestione infortuni in agricoltura.
d) Rendita ai superstiti ed assegno speciale per morte. - Le modalita' per il conseguimento, la ripartizione tra le varie categorie di superstiti e cosi' pure i massimali saranno gli stessi che per gli infortuni agricoli.
Dovra' essere ampliato, invece, opportunamente il termine concesso agli aventi diritto per la presentazione della domanda di indennizzo.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, e autorizzato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire le modalita' ed i termini per la denuncia, il limite di indennizzabilita' le prestazioni sanitarie, il periodo di carenza, la decorrenza del pagamento dell'indennita', l'esercizio del diritto di revisione, la prescrizione e la decadenza, nonche' altre norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonche' per la formulazione in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, di tutte le disposizioni che regolano la materia.
Le norme predette saranno ispirate ai seguenti criteri:
A) Modalita' della denuncia.
Fermi restando i criteri di massima stabiliti per la denuncia-certificato di cui al regolamento per l'assicurazione infortuni in agricoltura, con le varianti rese necessarie dalle caratteristiche della specifica tutela, sara' fissato il termine di quindici giorni per la denuncia al medico da parte del lavoratore affetto dalla malattia, sotto pena di decadenza dal diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia stessa.
La denuncia-certificato dovra' contenere, tra l'altro, la descrizione particolareggiata della sintomatologia riferita dal soggetto e di quella rilevata dal medico, nonche' ogni possibile indicazione sulle cause e circostanze che possono avere determinato la malattia.
B) Limiti di indennizzabilita'. Decorrenza del pagamento della indennita'. Prescrizione.
La manifestazione della malattia professionale dovra' intendersi verificata normalmente nel primo giorno di astensione totale dal lavoro a causa di essa.
Se si tratta di malattia che non determina immediatamente e necessariamente astensione dal lavoro, essa dovra' considerarsi iniziata a tutti gli effetti, escluso quello della corresponsione della indennita' di temporanea o della rendita, al momento della denuncia.
I termini utili per la denuncia e conseguente richiesta di prestazioni saranno stabiliti in relazione al periodo massimo di indennizzabilita' fissato dalla legge per le singole malattie.
C) Tipo e durata delle prestazioni.
1. Prestazioni sanitarie. - Per quanto attiene al tipo ed alla estensione, dovranno essere concesse in conformita' a quanto gia attuato nel settore industriale.
Nel settore delle malattie professionali in agricoltura non sara' applicabile la condizione dello stato di bisogno richiesta dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85 .
Sara' inoltre effettuato il coordinamento con la legge sulla assicurazione di malattia dei coltivatori diretti.
2. Prestazioni economiche:
a) Indennita' di inabilita' temporanea. - Mantenendo ferme le esclusioni previste dalle norme sulla assicurazione contro gli infortuni agricoli, si provvedera' ad uniformare il periodo di carenza a quello vigente per questi (giorni 6), e si precisera', in caso di riapertura del periodo di inabilita' temporanea, se sia opportuno riconoscere il diritto alla indennita' anche nella ipotesi di ricaduta che colpisca il lavoratore agricolo in una fase di disoccupazione.
b) Indennita' di inabilita' permanente. - Sara' stabilito il principio che la malattia da' luogo a rendita qualora produca una inabilita' permanente superiore al 20 per cento.
Si applicheranno i criteri vigenti che tendono alla separazione dell'indennizzo dovuto per eventi verificatisi in costanza di lavoro agricolo da quelli determinati da lavorazioni industriali.
c) Assegno per assistenza personale continuativa. - Dovra' essere esteso anche alle menomazioni conseguenti a malattia professionale, nella misura, stabilita per i grandi invalidi della gestione infortuni in agricoltura.
d) Rendita ai superstiti ed assegno speciale per morte. - Le modalita' per il conseguimento, la ripartizione tra le varie categorie di superstiti e cosi' pure i massimali saranno gli stessi che per gli infortuni agricoli.
Dovra' essere ampliato, invece, opportunamente il termine concesso agli aventi diritto per la presentazione della domanda di indennizzo.