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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/09/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
n. 761 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 761 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 con la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Savona (SV), Parte_1 C.F._1
Via dei Mille n. 3/1, presso lo studio dell'Avv. Gerolamo Astengo (pec:
e dell'Avv. Francesco Giusto (pec: Email_1
, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e Email_2 difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Torino (TO), Piazza Carlo Emanuele II
n. 13, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Petito (pec: ) e Email_3 dell'Avv. Riccardo Scalisi (pec: , dai quali, anche Email_4 disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
Oggetto: Responsabilità sanitaria.
1 Conclusioni: all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e alle proprie difese in atti.
In particolare, i difensori di parte attrice hanno concluso come segue: “Richiamato l'atto introduttivo, e le memorie concesse oltre alla CTU licenziata Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le domande attici anche per quanto riguarda la quantificazione del danno determinato in CTU nell'ammontare di € 78.654,50 o nella misura meglio vista e determinata oltre a spese di CTU e CTP.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di giudizio”.
I difensori di parte convenuta hanno precisato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale;
Contrariis reiectis;
Respingere le domande attrici.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 15 marzo 2022, Pt_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
[...] Controparte_2
(d'ora in avanti, per brevità, ), lamentando la lesione del proprio diritto alla
[...] CP_3 salute in dipendenza di un asserito episodio di malpratice posto in essere dai sanitari dipendenti della medesima in occasione di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale, dal quale era derivato un peggioramento delle proprie condizioni cliniche con insorgenza di una
“FBSS – Failed Back Surgery Syndrome”.
Parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) che, in data 22 marzo 2018, si era recata presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'ospedale poiché affetta da alcuni giorni da lombalgia in fase di CP_3 peggioramento;
b) che, dimessa con diagnosi di “lombalgia acuta e sciatalgia bilaterale senza deficit di forza e sensibilità” il giorno seguente la stessa era stata sottoposta a Risonanza
2 Magnetica lombo-sacrale con cui le era stato riscontrato un “deficit dell'EPA” e un'ernia del disco, senza alcuna occlusione o restringimento del canale vertebrale;
c) che la consulenza neurochirurgica, effettuata in pari data, aveva escluso la necessità di un qualsiasi intervento chirurgico, sia alla luce del quadro clinico che degli esiti della risonanza appena effettuata (... “Non indicazioni chirurgiche al momento visti i sintomi
e il quadro RMN. Può essere dimessa dal mio punto di vista");
d) che la paziente era stata, quindi, dimessa con prescrizione di terapie mediche e con la semplice diagnosi di "lombosciatalgia dx da ernia discale";
e) che, a causa della persistenza dei disturbi, in data 23 maggio 2018, la paziente si era sottoposta a consulenza neurochirurgica all'Istituto Humanitas di Rozzano (MI) venendo qui visitata dal dott. che aveva escluso anche questa volta la Per_1 necessità di un intervento, riscontrando una normale discopatia alle vertebre lombari, priva di indicazioni chirurgiche;
f) che, in data 11 agosto 2018, la sig.ra aveva eseguito, quindi, una ulteriore Pt_1
RM di controllo, comparativa con quella del 23 maggio 2018 che non aveva rilevato sostanziali modificazioni del quadro clinico, non riscontrando, anche questa volta, alcun restringimento del canale rachideo lombare “..Regolare nel complesso il calibro del canale rachideo lombare.. In sostanza l'esame RM odierno non dimostra significativi segni di evolutività...":
g) che, in data 13 ottobre 2018, a causa della permanenza di lombalgie e sensazione di cedimento degli arti inferiori, la SI.ra veva, infine, consultato lo specialista Pt_1 neurochirurgo dott.ssa , la quale, valutando gli esiti delle risonanze Persona_2 precedentemente eseguite, aveva diagnosticato, contrariamente ai colleghi che l'avevano preceduta, "a livello L4-L5 discopatia associata a bulging discale ad ampio raggio ai limiti dell' ernia contenuta in stenosi di canale”, ovvero un restringimento dello spazio che contiene il midollo spinale e le radici nervose, concludendo la visita senza alcuna indicazione terapeutica;
h) che, solo due mesi dopo, la stessa Dott.ssa aveva sottoposto la paziente ad un Per_2 impegnativo intervento chirurgico, che veniva eseguito presso la struttura “
[...]
”; Controparte_2
3 i) che la SI.ra era stata, allo scopo, ricoverata il 2 dicembre 2018 presso la Pt_1 suddetta Casa di Cura con diagnosi di “LIF L4-L5, discopatia e stenosi L4-L5”, redatta dal suo medico curante il 18 ottobre 2018;
j) che erano state emesse due certificazioni in pari data e del tutto identiche tranne che per la presenza di un'ultima parte in quella contenuta nella cartella clinica, nella quale era stato aggiunto l'inciso: ”omissis….Conclusioni : indicato intervento di decompressione ed artrodesi circonferenziale L4-L5”;
k) che, in data 3 dicembre 2018, la paziente era stata sottoposta a un “intervento chirurgico di decompressione L4-L5 mediante lamino-artrectomia in tecnica microchirurgica e successiva artrodesi circonferenziale XLIF +PL strumentata con viti peduncolari e con barre al medesimo livello (sistema Armada + gabbia Co-Roent XL
Nuvasive) con impianto di materiale RM compatibile";
l) che, in altri termini, la Dott.ssa aveva eseguito un delicato intervento per Per_2 allargare il canale spinale, andando a rimuovere parte della lamina interna della vertebra per decomprimere, in tal modo, il midollo e i nervi che passano al suo interno;
m) che, dopo un periodo iniziale di parziale miglioramento successivo alla dimissione, la paziente aveva presentato una rapida recrudescenza della sintomatologia dolorosa, associata a “deficit stenico (contrazioni involontarie) e sensitivo ad entrambi gli arti inferiori”, con un quadro clinico decisamente peggiorativo rispetto a quello precedente l'operazione; Per_ n) che alla paziente, la quale aveva chiesto una consulenza specialistica al dott. della , era stata quindi diagnosticata una diminuzione della Controparte_2 forza muscolare con impossibilità di mantenere la posizione eretta, nonché un aumentato riflesso dei tendini alla percussione col martelletto, sintomo di possibile lesione neurologica;
o) che, allo stato attuale, nonostante gli accertamenti e le terapie farmacologiche, i cicli di riabilitazione e fisioterapia intrapresi, la sig.ra non aveva riportato alcun Pt_1 miglioramento clinico, e l'ultimo esame neurologico effettuato aveva documentato anzi una “intensa lombalgia associata ad algie al fianco sinistro in corrispondenza di ferita chirurgica, oltre a franca ipostenia F4 della flessione dorsale di dita e piede a destra,
4 con pur se con certa componente di risparmio antalgico, evidente limitazione alla flessione di coscia su bacino bilateralmente”;
p) che la paziente aveva continuato a lamentare intensi dolori alla schiena in corrispondenza della ferita, perdita di forza nella flessione delle dita e del piede destro e una evidente limitazione nel sollevare la coscia, da entrambi i lati, partendo da una posizione eretta, e, per l'effetto, a deambulare con estrema difficoltà, solo con appoggio per brevi tratti, oltre a presentare difficoltà a sollevare la gamba per accavallarla quando seduta;
q) che, sottoposta a visita medico-legale successivamente all'intervento, era stato rilevato un “chiaro caso di FBSS - Failed Back Surgery Syndrome” conseguente ad un intervento chirurgico che aveva determinato un peggioramento delle condizioni cliniche della paziente e che tanto era dipeso dall'intervento consigliato ed eseguito dalla dott.ssa , risultato molto impegnativo sia dal punto di vista chirurgico sia Per_2 anestesiologico, nonché gravato da rischi non trascurabili;
r) che l'intervento eseguito dalla Dott.ssa costituiva un chiaro episodio di Per_2
“malpractice” medica, caratterizzato da elementi di imprudenza e imperizia, dovuto al fatto che le presumibili considerazioni cliniche della stessa (che avevano portato alla rapida decisione di effettuare l'intervento chirurgico, per l'allargamento del canale vertebrale) poggiavano prevalentemente su una inesistente stenosi lombare, diagnosticata dalla sola Dott.ssa , smentita non solo dagli esami strumentali (le Per_2 due Risonanze Magnetiche effettuate il 23 marzo 2018 e l'11 agosto 2018) ma anche dalla valutazione neurochirurgica del Dott. effettuata presso l'Istituto Per_1
Humanitas di Rozzano (MI) il 23 maggio 2018;
s) che l'indicazione al trattamento chirurgico della discopatia era stata inoltre fornita dalla dott.ssa senza indugio e senza prima avere messo in pratica alcun tentativo di Per_2 trattamento conservativo, divergendo in questo da quanto espresso da due diversi neurochirurghi, senza prima avere richiesto un approfondimento diagnostico;
t) che la paziente era stata dimessa in data 7 dicembre 2018 con la persistenza
(riportata nel diario clinico) di lombosciatalgia associata e deficit sensitivo lungo il territorio di L5 a destra, nonostante la consistente analgesia eseguita durante la degenza;
5 u) che, dopo un periodo di iniziale e parziale miglioramento, la sig.ra aveva Pt_1 iniziato a manifestare una rapida recrudescenza della sintomatologia algica, associata al deficit sia stenico sia sensitivo ad entrambi gli arti inferiori, con un quadro clinico peggiorativo rispetto a quello preoperatorio;
v) che il danno conseguente all'intervento effettuato dalla Dott.ssa , presso la Per_2 [...]
, subito dalla sig.ra era quantificabile in 10 mesi di inabilità CP_2 Pt_1 temporanea biologica dal 2 dicembre 2018, da ripartire in un mese di totale, tre mesi al
75%, tre mesi al 50% e tre mesi al 25%;
w) che il danno permanente biologico, comprensivo delle ripercussioni negative sulla attività lavorativa, poteva essere quantificato nella misura di 20 punti percentuali.
Tanto premesso, parte attrice, ritenuta sussistere una responsabilità di natura contrattuale della convenuta azienda ospedaliera, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “- accertata l'esistenza dell'episodio di “malpractice” medica descritto dalla SI.ra
, con riferimento all'intervento chirurgico alla colonna vertebrale eseguito dalla Parte_1 dott.ssa (fu) il 03.12.2018, presso la;
Persona_2 Controparte_2
- accertato il nesso di causalità tra l'intervento in questione e i postumi invalidanti lamentati dalla paziente;
- quantificata, anche previo licenziamento di CTU, l'esatta entità del conseguente danno patito dalla SI.ra , Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità della Struttura “ ” per Controparte_2 fatto del sanitario ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, o altro applicabile al caso di specie e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla SI.ra Pt_1
indicati nel presente atto nell'ammontare di € 106.698, salvo migliore e/o diversa
[...] quantificazione a seguito di licenzianda CTU.
Vinte le spese ed onorari di causa oltre accessori”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta struttura sanitaria la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, impugnava e contestava integralmente quanto dedotto da parte attrice, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta domanda poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto e, comunque, non corroborata da adeguato supporto probatorio. In particolare, difesasi nel merito, parte convenuta contestava la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed i
6 danni lamentati dall'attrice sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, in concreto non assolto non potendosi attribuire alcun rilievo a tal fine alla consulenza di parte prodotta. Nel contestare, poi, tutte le avverse allegazioni, rilevava che la sig.ra ra affetta da una Pt_1 sindrome lombo sciatalgica irritativa deficitaria in quadro RNN LS congruo caratterizzato da spondilo discoartrosi lombare diffusa con versamento articolare zigo apofisério bilaterale LI-
S1, con associato Modic di grado I a livello L4-LS, degenerazione discale L4-LS con protrusione e impegno foraminale bilaterale e conflitto radicolare e che le alterazioni Modic erano un fenomeno comune alla risonanza magnetica nelle malattie degenerative della colonna vertebrate e fortemente legate alla lombalgia;
assumeva che, nel caso in oggetto, il
Modic di tipo I era distribuito inizialmente sul terzo anteriore della limitante somatica inferiore di
L4 e superiore di L5 e la paziente era stata sottoposta a intervento chirurgico dopo trattamento conservativo con idrokinesiterapia e ozonoterapia sia paravertebrale sia intradiscale.
Rappresentava, altresì, che l'esame RMN di agosto 2018 rispetto a quello di marzo documentava un incremento del Modic I a livello L4-L5. Pur convenendo che la sintomatologia post operatoria comparsa dopo alcuni mesi dall'intervento rientrasse in una FBSS, evidenziava come, alla RMN LS preoperatoria, non vi era presenza di stenosi canalare ma vi era una riduzione del diametro foraminale bilaterale secondario alla protusione discale, non ravvisandosi pertanto una condotta errata dei sanitari che avevano avuto in cura ed operato la paziente, la quale era affetta da una sindrome irritativa deficitaria non rispondente alla terapia conservativa, con successivo peggioramento clinico e strumentale. Osservava che l'alterazione del carico biomeccanico sintomatologicamente attivo con clinica positiva e non rispondente al trattamento conservativo rappresentavano dei fattori validi all'indicazione chirurgica e che, in ogni caso, l'intervento era stato correttamente eseguito, avendo la paziente presentato una complicanza prevedibile ma non prevenibile. Contestava, infine, la quantificazione del danno operata dall'attrice.
All'udienza del 23 novembre 2022 di prima comparizione e trattazione, verificata la regolarità del contradditorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; con il deposito della prima memoria istruttoria, nel precisare le proprie allegazioni, parte attrice lamentava, altresì, la lesione del proprio diritto di autodeterminazione in dipendenza dell'erronea valutazione di presenza di stenosi canalare ed avendo i sanitari omesso qualsivoglia informativa alla paziente in merito agli esiti dell'intervento, con conseguente invalidità del
7 consenso prestato, concludendo pertanto come segue: “- accertata l'esistenza dell'episodio di
“malpractice” medica subito dalla SI.ra , con riferimento all'intervento Parte_1 chirurgico alla colonna vertebrale eseguito dalla dott.ssa (fu) il 03.12.2018, presso Persona_2 la;
Controparte_2
- accertato il nesso di causalità tra l'intervento in questione e i postumi invalidanti lamentati dalla paziente;
- accertata l'erroneità della diagnosi formulata dalla Dott.ssa e del percorso terapeutico Per_2 da questa indicato, e in ogni caso la lesione del diritto della paziente al consenso informato circa i rischi dell'intervento;
- quantificata, anche previo licenziamento di CTU, l'esatta entità del danno biologico e morale patito dalla SI.ra , l'entità dei postumi permanenti e il conseguente danno Parte_1 alla vita di relazione, accertare e dichiarare la responsabilità della Struttura “ ” per Controparte_2 fatto del sanitario ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, o altro applicabile al caso di specie e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla SI.ra Pt_1
indicati nell'ammontare di € 106.698, salvo migliore e/o diversa quantificazione a
[...] seguito di licenzianda CTU.
Vinte le spese ed onorari di causa oltre accessori”.
All'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, ritenutane la necessità, veniva disposta consulenza tecnica medico-legale (affidata al collegio peritale composto dal dott.
e dal dott. ). Persona_4 Persona_5
Esaurito l'incarico peritale mediante deposito del relativo elaborato, su richiesta delle parti la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, ove, sulle conclusioni delle parti, era pertanto introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali.
• Sulla responsabilità medica in generale.
La domanda proposta da parte attrice è risultata fondata e può, pertanto, trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito meglio precisate.
Nella controversia in esame, invero, lamenta la lesione dei propri diritti alla Parte_1 salute e alla libertà di autodeterminazione in dipendenza della condotta tenuta dai sanitari
8 della (e, nello specifico, della dott.ssa ), meglio descritta in Controparte_2 Persona_2 premessa, la quale avrebbe causato l'irreversibile peggioramento delle proprie condizioni cliniche in relazione alla colonna vertebrale, con insorgenza di una “FBSS – Failed Back
Surgery Syndrome”.
Parte attrice, in particolare, assume la riconducibilità dei lamentati pregiudizi alla negligenza, imprudenza ed imperizia del personale sanitario dipendente dell'Azienda Ospedaliera che, a partire da una certificazione di “lombo sciatalgia dx da ernia discale” priva di “indicazioni chirurgiche” con diametri canalari “nella norma”, avrebbe diagnosticato una inesistente stenosi lombare, errando conseguentemente nel dare l'indicazione di un trattamento chirurgico della discopatia, poi effettivamente eseguito per quanto non correttamente, causando l'insorgenza e l'aggravamento di una intensa sindrome dolorosa alla colonna vertebrale e alla zona lombare.
Alla luce di quanto dedotto, l'attrice chiede, previo accertamento di responsabilità, condannarsi la convenuta : Controparte_2
a) al risarcimento dei danni non patrimoniali alla medesima occorsi in dipendenza di erronea diagnosi e conseguente trattamento sanitario oggetto di causa che vengono dalla stessa liquidati nella somma di euro 106.698,00 (o in altra diversa somma accertata in corso di giudizio) – poi ridotta all'importo di euro 78.654,50 in sede di precisazione delle conclusioni – oltre interessi e rivalutazione;
b) al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
La fattispecie in esame e, in particolare, l'accertamento di responsabilità della convenuta azienda ospedaliera, in ragione delle prestazioni rese dai sanitari dipendenti della stessa, che funge da presupposto delle domande proposte da parte attrice, impone di meglio precisare i contorni di una categoria ampia, quale è la “responsabilità sanitaria”.
Ed invero, la letteratura tradizionale e moderna riconduce all'interno di tale generica definizione non solo la responsabilità degli operatori sanitari nell'esercizio dell'attività professionale medica, ma anche la responsabilità delle strutture nelle quali i primi operano a vario titolo.
Appare opportuno premettere che alla presente controversia è applicabile la Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco).
9 Ed invero, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge Gelli, era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che la struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione, e risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli "ausiliari" (sanitari).
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è prevalso anche in questo caso l'orientamento secondo cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. “contatto sociale qualificato”. Nemmeno la successiva legge 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (cfr. Cass. civ. n. 08940 del 17 aprile 2014).
Solo con l'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore ha provveduto ad una revisione complessiva della materia, così introducendo un sistema binario e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed invero, la norma di cui all'art. 7 della legge n. 24/2017 ha provveduto ad inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria nella categoria della responsabilità contrattuale, ai sensi delle norme di cui agli artt. 1218 c.c. e 1228 c.c., a fronte della stipulazione del contratto
10 atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso (anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Pertanto, la menzionata disposizione normativa, rubricata Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria ha previsto che "1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo
590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138
e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".
In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di sanitari, anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
11 Va, peraltro, rilevato che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo
590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non ha efficacia retroattiva, attesa l'assenza di una norma transitoria che disponga in tal senso (cfr. Cass.
28994 del 2019); pertanto, essendo le lamentate condotte di inadempimento verificatesi in data successiva all'entrata in vigore della novella legislativa, la stessa ben può trovare applicazione alla fattispecie che ivi ne occupa.
Avuto riguardo, dunque, il riparto dell'onere della prova nelle controversie concernenti la responsabilità professionale del medico, un risalente orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte distingueva tra intervento di semplice esecuzione (in cui la dimostrazione, da parte del paziente, dell'aggravamento della propria situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie era ritenuta idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando al medico fornire la prova che la prestazione professionale era stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile) e interventi di difficile esecuzione
(in cui spettava al paziente allegare dimostrare quali erano state le inidonee modalità di esecuzione: cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 21 dicembre 1978, n. 6141).
Dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30 ottobre 2001, n.
13533, in tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto, tuttavia, tre pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III,
19 maggio 2004, n. 9471; Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297; Cass., sez. III, 21 giugno
2004, n. 11488) hanno chiarito che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
12 Precipitato di tale impostazione metodologica nell'ambito della responsabilità professionale del medico è che la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. sul punto
Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno altresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire,
“qualificato”, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, del nesso di causalità tra condotta del medico
(ovvero della struttura sanitaria) ed evento (danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario), va premesso, sul piano generale, che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra
13 responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige, infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n.
10741; si veda anche Corte di Appello di Bari, sez. III, 13 marzo 2012, n. 274).
In sede civile, in particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione
(causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica)
l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato
"controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr.
Cass., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709), il tutto secondo un criterio di “credibilità razionale” o
“probabilità logica”, in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. IV,
12 novembre 2013, n. 8073).
La giurisprudenza più recente, in particolare, ha valorizzato, rispetto al criterio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, quello del “più probabile che non”, quale regola che presiede il giudizio qualificatorio del nesso eziologico (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez. Un.,
11 gennaio 2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.;
Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
Conseguentemente, con specifico riguardo alla responsabilità del medico, essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr.
Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
Avuto riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di causalità materiale, appare opportuno evidenziare come la Suprema Corte di Cassazione abbia ribadito, anche di recente, il principio secondo cui nell'ambito della responsabilità medica, incombe sul paziente che agisca per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno
14 (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr. in tal senso Cass. Ordinanza n. 20812 del 2018).
In particolare, con la sentenza n. 28991 del 2019 si è affermato il condivisibile principio secondo cui, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute,
è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
• Sul merito della controversia.
Fatte queste necessarie premesse, è possibile esaminare nel merito le domande proposte dall'attrice, . Parte_1
Orbene, nel caso in esame, parte attrice, ha senz'altro soddisfatto (anche in ragione dell'assenza di contestazione) l'onere probatorio in ordine al titolo posto a fondamento della propria pretesa, depositando al fascicolo telematico la documentazione sanitaria attestante l'esecuzione delle prestazioni mediche dedotte nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. al riguardo documenti da n. 7 a n. 9 allegati alla produzione di parte attrice).
Appare necessario, dunque, passare alla valutazione degli ulteriori elementi della fattispecie risarcitoria invocata. Orbene, l'attività deduttiva di parte attrice è stata, altresì, corredata dalla produzione di due consulenze tecniche di parte con la finalità di meglio argomentare le affermazioni presenti in citazione (profili di inadempimento qualificato, individuazione dei postumi permanenti – cfr. al riguardo documenti nn. 1 e 2 allegati alla produzione di parte attrice).
15 L'attrice, mediante il richiamo alle menzionate consulenze tecniche, redatte a cura del dott.
e del dott. ha lamentato l'omessa disposizione – da parte del Persona_6 Persona_7 medico operante nella struttura convenuta – di una serie di doverosi approfondimenti diagnostici e di necessarie indagini specialistiche, alla luce del complessivo quadro sintomatologico e clinico, tali che se tempestivamente effettuati avrebbero ragionevolmente consentito di evitare l'intervento chirurgico di tipo invasivo ed il conseguente aggravamento dei pregiudizi dalla stessa lamentati.
In particolare, il consulente di parte, specialista in neurochirurgia, dott. ha Persona_7 evidenziato che: “In data 13.10.2018, infatti, la signora è valutata dalla Dott.ssa Pt_1
, che riscontra “deficit stenico medio-grave di estensione della gamba bilateralmente, Per_2 sensibilità nella norma, riferita cruralgia L4 e sciatalgia bilaterale quest'ultima in particolare a livello di dorso e I dito del piede senza deficit stenico. Lombalgia esacerbata da flessione ed estensione della colonna in egual misura”; la dottoressa aggiunge, nel suo referto, “a livello L4-
L5 discopatia associata (Modic I) a bulging discale ad ampio raggio ai limiti dell'ernia contenuta in stenosi di canale”. La valutazione si conclude senza alcuna indicazione terapeutica, tuttavia, meno di due mesi dopo, la paziente sarà sottoposta dalla dottoressa ad un impegnativo Per_2 intervento chirurgico.
Siamo qui di fronte al primo episodio di malpractice nella vicenda della signora le Pt_1 considerazioni cliniche della dottoressa (che possiamo inizialmente solo desumere Per_2 dalla documentazione, dato che non ritenne utile esprimerle in forma scritta, se non aggiungendole in un secondo momento in una copia del suo referto del 13.10 allegata alla cartella clinica successivamente decritta) poggiano sulla base di una inesistente stenosi lombare, smentita da ben due RM lombosacrali, refertate da due diversi neuroradiologi, che hanno espressamente e chiaramente descritto un regolare calibro del canale lombare. Non si può quindi non considerare tale assunto come dettato da imperizia.
Nella cartella clinica della “ ”, presso la quale la paziente sarà Controparte_2 ricoverata dal 02.12 al 07.12.2018, compare la richiesta regionale del medico curante della signora dottoressa , datata 18.10.2018, che richiede “Ricovero in Pt_1 Persona_8 ortopedia per intervento di LIF L4-L5 in discopatia e stenosi L4-L5”. Possiamo quindi desumere che, nel corso della sua visita, la dottoressa abbia senza indugio posto Per_2 indicazione al trattamento chirurgico della discopatia, senza aver prima messo in
16 pratica alcun tentativo di trattamento conservativo, e divergendo in questo da quanto espresso da due diversi Neurochirurgi appartenenti a due diversi Istituti. Stupisce, inoltre, la disinvoltura con la quale ad una paziente 41enne sia stato consigliato un intervento tanto pericoloso ed invasivo, senza aver prima suggerito alcun provvedimento conservativo e, soprattutto, senza aver richiesto alcun approfondimento diagnostico.
I sintomi lamentati dalla paziente, infatti, sarebbero potuti derivare da molteplici cause, che un corretto approccio terapeutico avrebbe richiesto di escludere, prima di sottoporre la paziente a qualsivoglia procedura invasiva; a tal proposito, ad esempio, nulla
è stato messo in pratica per escludere una possibile infiltrazione endometriostica del plesso lombare, nonostante l'anamnesi patologica remota della paziente, correttamente riportata nella lettera di dimissione, fosse positiva per pregressa diagnosi di endometriosi diaframmatica.
Alla paziente è stato proposto un trattamento di artrodesi circonferenziale, consistente in un doppio approccio chirurgico: inizialmente è stata eseguita una cosiddetta “XLIF” (eXtreme
Lateral Interbody Fusion), che prevede l'inserimento di una gabbia metallica tra i corpi vertebrati che vengono raggiunti, passando dal fianco, accedendo allo spazio retroperitoneale ed attraversando il muscolo Psoas, il cui rischio di lesioni rende indispensabile, durante la procedura, il monitoraggio elettromiografico continuo;
conclusa questa fase la paziente, in posizione prona, è stata sottoposta ad una lamino-artrectomia completa L4-L5 con artrodesi per via posteriore degli stessi livelli (cioè con posizionamento di quattro viti nei peduncoli vertebrali di L4 e di L5 fissate a due barre). L'intera procedura, eseguita in data 03.12.2018, ha reso necessaria una anestesia generale della durata di 4 ore e 25 minuti. La paziente sarà quindi dimessa in data 07.12.2018 con la persistenza, riportata in diario clinico dal Dott.
nei giorni 6 e 7.12, di lombosciatalgia associata a deficit sensitivo lungo il territorio Per_9 di L5 a destra, nonostante la consistente analgesia eseguita durante la degenza.
Dopo un periodo di iniziale parziale miglioramento, la signora resenterà una rapida Pt_1 recrudescenza della sintomatologia algica, associata a deficit sia stenico sia sensitivo ad entrambi gli arti inferiori, con un quadro clinico decisamente peggiorativo rispetto al preoperatorio” (cfr. documento n. 2 allegato alla produzione di parte attrice).
Tali conclusioni sono ribadite anche dall'ulteriore tecnico di parte, specialista in medicina legale, dott. , nel proprio elaborato, il quale ha osservato che: “La storia clinica Persona_10 della paziente depone per un chiaro caso di FBSS (Failed Back Surgery Syndrome)
17 conseguente ad un intervento chirurgico che ha determinato un peggioramento delle condizioni cliniche. L'intervento consigliato dalla dott.ssa risultava impegnativo sia dal Per_2 punto di vista chirurgico sia anestesiologico, gravato da rischi non trascurabili. Tale tipo di intervento poteva trovare indicazione in caso di grave quadro di mielopatiaspondilogenetica.
Trattasi di un episodio di malpractice in quanto le presumibili considerazioni cliniche della dott.ssa che hanno portato alla rapida decisione di intervenire poggiavano Per_2 prevalentemente su una inesistente stenosi lombare, smentita da ben due RM (23.3.18 e
11.8.18) facendo emergere elementi di imperizia oltre che di imprudenza” (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice).
Avuto riguardo ai danni di cui si è chiesto il ristoro, la parte ha richiamato i contenuti di tale ultima relazione che, previa individuazione dei postumi permanenti (cui si rinvia), li ha quantificati complessivamente in misura pari al 20%; anche il danno biologico di natura temporanea è stato quantificato in 30 giorni di ITT ed ulteriori 270 giorni di ITP, di cui 90 giorni nella misura del 75%, 90 giorni nella misura del 50% e 90 giorni nella misura del 25% (cfr. documento n. 1 allegato alla produzione di parte attrice).
A fronte di tale attività deduttiva svolta dalla parte attrice, occorre dar conto delle difese svolte dalla convenuta struttura sanitaria, la quale ha evidenziato il corretto e completo trattamento della paziente sia in fase preoperatoria, sia nel corso dell'intervento ed anche in fase postoperatoria.
In particolare, la stessa, pur riconoscendo che la sintomatologia presentata dalla paziente alcuni mesi dopo l'intervento rientrasse in una FBSS, ha osservato che la paziente era affetta da una sindrome irritativa deficitaria non rispondente alla terapia conservativa, essendosi verificato nel corso dei controlli un progressivo peggioramento clinico e strumentale con incremento dell'area di Modic I a livello L4-L5, e, conseguentemente, l'alterazione del carico biomeccanico sintomatologicamente attivo con clinica positiva e non rispondente al trattamento conservativo (idrokinesiterapia e ozonoterapia) rappresentavano dei fattori validi all'indicazione chirurgica. Ha rilevato, dunque, che l'intervento era stato correttamente eseguito e la paziente aveva presentato una complicanza prevedibile ma non prevenibile.
Tanto premesso, appare, a questo punto, opportuno valutare il menzionato quadro prospettato dalle parti alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa ed affidata al collegio peritale composto dal dott. e dal dott. . Persona_4 Persona_5
18 Orbene, i consulenti designati, dopo avere fornito una ricostruzione della vicenda clinica dell'attrice quale emergente dagli atti di causa nonché dall'esame clinico della stessa – contenuti cui integralmente si rinvia (cfr. pagine da 7 a 33 della relazione peritale) – hanno operato, in primo luogo, una puntuale ricostruzione della patologia dalla quale è risultata essere affetta , ovvero una Failed Back Surgery Sindrome in soggetto con Parte_1 preesistente lombalgia renitente ai comuni trattamenti con sciatalgia L4-L5 e con problematiche endometriosiche.
In particolare, il collegio ha evidenziato quanto segue: “Dai dati sopra riportati risulta come la signora in un quadro caratterizzato da lombalgia e cedimenti agli arti Parte_1 inferiori si sottoponesse a visita specialistica neurochirurgica dalla Dott.ssa con Per_2 accertamenti RMN a cui la stessa si era sottoposta dopo l'accesso al DEA dell'Ospedale
Santa Corona di Pietra Ligure il 22 marzo 2018.
La visita neurochirurgica effettuata presso la stessa sede non poneva indicazioni chirurgiche consigliando farmaci antinfiammatori, fisioterapia ed ossigeno-ozonoterapia.
Il 23 maggio 2018 un nuovo controllo neurochirurgico del Dott. presso Humanitas di Per_1
Rozzano si concludeva senza indicazioni neurochirurgiche.
Nuova risonanza magnetica dell'11 agosto 2018 sostanzialmente senza modificazioni del quadro clinico.
Il 13 ottobre 2018 si dava indicazione da parte della Dott.ssa ad intervento chirurgico Per_2 che veniva effettuato presso la , intervento di decompressione ed Controparte_2 artrodesi circonferenziale L4-L5.
A seguito dell'intervento la certificazione del 19 marzo 2019 attesta un quadro di deficit stenico
e sensitivo ad entrambi gli arti interiori” (cfr. pagg. 33 e 34 della relazione).
E ancora, i consulenti hanno proseguito, osservando che: “Un approccio specialistico neurochirurgico alla vicenda permette di indicare come la fusione intervertebrale è un intervento chirurgico comunemente eseguito per il trattamento di diverse patologie del rachide ma soprattutto per l'ampliamento del canale spinale ristretto su base degenerativa e per la cura dell'instabilità vertebrale.
La procedura può essere eseguita con diversi approcci, anteriore, laterale posteriore o combinati.
19 Nel caso in questione è stato adottato quello laterale retroperitoneale attraverso il muscolo Per_1 psoas introdotto da e (1) per evitare le frequenti complicanze vascolari e Per_12 viscerali dell'approccio anteriore. La tecnica mininvasiva riduce i tempi di recupero, le perdite ematiche ed il danno tessutale. Il paziente è posizionato in decubito laterale con un sostegno sotto il fianco controlaterale al fine di aumentare lo spazio tra la XII costa e la cresta iliaca. Si pratica quindi una piccola incisione cutanea di circa 5 cm e dopo la dissezione dei muscoli obliqui, esterno ed interno, e trasversi si dividono le fibre del muscolo psoas sotto controllo radiologico e con l'utilizzo del monitoraggio neurofisiologico fino allo spazio discale.
Si posizionano poi specifici retrattori e con tubi di dilatazione di diametro progressivamente crescente creando una camera di lavoro attraverso la quale si opera la discectomia e la preparazione delle limitanti somatiche su cui viene inserito lo spaziatore intervertebrale. La tecnica consente di utilizzare cages di maggiori dimensioni rispetto a quelle che possono essere inserite con l'approccio posteriore ma non è possibile impiegarla al livello L5-S1 per la presenza della cresta iliaca.
La procedura è correntemente eseguita e gli studi mostrano una bassa incidenza di complicanze rappresentate soprattutto da transitori deficit neurologici nel 2,2% dei casi(2, 3, 5,
6) anche se danni viscerali e vascolari sono descritti e vanno attentamente soppesati rispetto ai vantaggi nel porre le indicazioni(4).
L'artrodesi intersomatica viene poi completata dalla fissazione vertebrale con viti transpeduncolari e barre per via posteriore che può essere eseguita con tecnica mini invasiva per via percutanea o a cielo aperto a seconda della necessità di completare la decompressione delle strutture nervose.
La procedura chirurgica cui è stata sottoposta la paziente è pertanto da ritenersi routinaria con consenso informato esaustivo” (cfr. pagg. da 36 a 38 della relazione).
Nell'ambito degli accertamenti medico-legali il collegio peritale ha, poi, svolto le seguenti considerazioni: “Per quanto attiene il tipo di trattamento è presumibile sia stato scelto supponendo che la causa del dolore lombare potesse essere una alterata dinamica della colonna vertebrale senza che peraltro mai fosse stato eseguito uno studio radiografico diretto del rachide in ortostatismo con prove funzionali per documentare una instabilità vertebrale. Neppure erano state escluse possibili patologie concomitanti che potessero contribuire alla sintomatologia dolorosa: come emerge anche dall'anamnesi sarebbe
20 stato opportuno escludere una possibile localizzazione endometriosica prima di procedere alla cura chirurgica.
La sintomatologica dolorosa a livello del rachide lombosacrale con irradiazione agli arti inferiori insorta acutamente nel marzo '18 non appare essere stata esaurientemente indagata. Le linee guida per il trattamento del dolore cronico lombare inoltre raccomandano di non intraprendere un trattamento chirurgo prima di un anno di cure fisiokinesiterapiche ed antalgiche(9)” (cfr. pagg. 38 e 39 della relazione).
Peraltro, a parere del collegio il comportamento dei sanitari della struttura ospedaliera è apparso evidentemente inadeguato. Al riguardo hanno rilevato che: “I ravvicinati studi con
Risonanza Magnetica del rachide lombosacrale non avevano documentato significative riduzioni dei diametri del canale spinale. Erano state evidenziate una modesta protrusione del disco a livello L4-L5 a sede intraforaminale sinistra e moderate alterazioni di segnale di aspetto fibroessudativo a carico della spongiosa ossea subcondrale corrispondente alle limitanti somatiche L4-L5 sul versante destro (MODIC I)(7) mentre il disco intersomatico si mostrava iperintenso nelle sequenza T2 pesate ad indicare ancora un buon grado di idratazione Non si osservavano modificazioni della morfologia e del segnale dei restanti dischi intervertebrali. Il segno di Modic è fortemente associato con il dolore lombare(7) ma il tipo I è suggestivo unicamente di una reazione infiammatoria del midollo osseo di tipo edematoso che può contribuire a un minore nutrimento della cartilagine discale(8). Nel caso in discussione il disco intersomatico rimosso nel corso dell'intervento era ancora idratato e quindi funzionale e pertanto se ne poteva evitare l'asportazione.
Sulla modalità di esecuzione dell'intervento è discutibile la necessità di ricorrere ad una fissazione posteriore a cielo aperto quando, non essendo stata documentata una stenosi del canale spinale, la laminectomia e l'artrectomia non erano necessarie” (cfr. pagg. 39 e 40 della relazione).
Quanto, poi, alla sussistenza del nesso causale, i nominati consulenti hanno evidenziato che
“Quanto obiettivato alla visita odierna di CTU caratterizzato dalla persistenza del dolore lombare con limitazione funzionale è ascrivibile ad una Failed Back Surgery Syndrome”
(cfr. pag. 40 della relazione), precisando che “Il quadro algico-disfunzionale lombosacrale, sicuramente preesistente all'intervento alla luce del ciclo di accertamenti, visite, controlli strumentali effettuati, è verosimile sia stato mantenuto tale o sfumatamente aggravato
21 dall'intervento chirurgico di cui, in base a quanto più sopra indicato, non vi era una cogente indicazione” (cfr. pag. 42 della relazione); i consulenti nominati hanno attribuito, dunque, efficacia eziologica sub-specie di aggravamento della complessiva funzionalità organica, alla condotta dei sanitari.
Peraltro, i consulenti hanno avuto cura di replicare compiutamente ai rilievi critici formulati alle proprie conclusioni dai consulenti di parte convenuta, rilevando che “la paziente si sottopose
“a diversi controlli specialistici”, in verità due in cui non si avanzarono indicazioni all'intervento,
e “a lungo trattamento conservativo”, consistito però in una seduta di infiltrazione intraforaminale di cortisonico e tre sedute di ozonoterapia ma mai ad un continuativo trattamento di rieducazione posturale.
Le cure antalgiche sono finalizzate ad una più efficace partecipazione al programma riabilitativo cosa che non avvenne.
Inoltre nelle linee guida si suggerisce che la cura chirurgica, in assenza di chiari deficit neurologici, non dovrebbe essere intrapresa a meno di un anno di trattamento conservativo inteso non solo come terapia antalgica” (cfr. pag. 49 della relazione).
Il collegio ha, altresì, evidenziato, ancora in replica alle osservazioni dei consulenti di parte che
“L'affermazione che nello studio RM eseguito nell'agosto '18 vi sia una progressione del segno di MODIC I rispetto all'esame del marzo '18 è contraddetta dal referto neuroradiologico: “non si osservano significative modificazioni della morfologia e del segnale delle vertebre esaminate;
in particolare appaiono invariate le moderate alterazioni di segnale di aspetto fibroessudativo a carico della spongiosa ossea subcondrale corrispondente alle limitanti somatiche di L4-L5 sul versante destro. Analogamente non si osservano significative modificazioni della morfologia e del segnale dei dischi intervertebrali dorsali inferiori esaminati e dei cinque dischi lombari”.
Si concorda che il segno di va considerato come precursore della Per_13 degenerazione discale ma questo non implica una sua ineluttabilità: al momento dell'esecuzione della RM nell'agosto '18 il disco appariva iperintenso nelle sequenze T2 pesate e quindi funzionale.
Inoltre non si può trarre la conclusione che la semplice presenza del segno di MODIC I sia associata ad una più severa intensità del dolore lombare ed una maggiore limitazione funzionale rispetto ai pazienti in cui non è presente (3) riscontrandosi anche nel 6% di pazienti asintomatici” (cfr. pag. 50 della relazione).
22 Infine, i cc.tt.uu. hanno precisato che “L'affermazione esservi “una condizione di micro- instabilità” pare arbitraria.
Pur concordando che non sia sempre dimostrabile non si può per questo sostenerne la presenza soprattutto se non la si è neanche ricercata e giustificare un intervento di artrodesi vertebrale.
Si concorda che la LBFS non è prevedibile ma una generica e non personalizzata indicazione chirurgica e la complessità dell'intervento con la conseguente redistribuzione del carico contribuiscono ad aggravare la sintomatologia dolorosa lombare ed esporre a possibili sindromi giunzionali.
L'incidenza della FBSS che oscilla dal 30% al 46% per gli interventi di fissazione lombare mentre scende al 19%-25% per quelli di semplice microdiscectomia” (cfr. pagg. 50 e 51 della relazione).
Dunque, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa, i cui contenuti si intendono in questa sede integralmente richiamati, deve ritenersi la sussistenza del nesso eziologico tra i danni lamentati dall'attrice e la condotta tenuta dai sanitari della convenuta azienda ospedaliera (dott.ssa ), atteso Per_2 che l'indicazione all'intervento di artrodesi circonferenziale, in assenza di stenosi del canale spinale e di documentata instabilità vertebrale, non apparendo corretta, ha, di fatto, determinato l'aggravamento – secondo i canoni probabilistici dell'id quod plerumque accidit – della sintomatologia lombare della paziente.
Sul punto le conclusioni del collegio peritale appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità e della colpa in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
In definitiva, alla luce ed entro i limiti delle suesposte argomentazioni, in questa sede, deve ritenersi sussistente l'accertamento in punto di an debeatur della pretesa risarcitoria fatta valere da parte attrice.
• Danno risarcibile. Quantificazione.
Sulla scorta di tale accertamento, il danno iatrogeno patito dall'istante appare complessivamente quantificabile nella misura dell'15%, attese le risultanze della relazione di consulenza tecnica e di quanto esposto e ribadito dagli ausiliari del Tribunale.
23 Ed invero, quanto al danno stimato, sulla base delle suesposte argomentazioni – immuni da censure e vizi metodologici – il collegio peritale ha evidenziato che, trattandosi di danno biologico permanente differenziale – conseguente ad erronea indicazione terapeutica e chirurgica e, dunque, a malpractice della struttura sanitaria – relativo al peggioramento di una patologia congenita, cronica e degenerativa. In particolare, “Il quadro medico oggi residuato, in considerazione dello stato anteriore, dell'attuale quadro di artrodesi L4-L5, della presenza dei mezzi di sintesi e dell'attendibile sfumato peggioramento della sintomatologia lombare, comporta il riconoscimento di un danno biologico permanente in misura del 15% (quindici per cento)” (cfr. pag. 53 della relazione).
Tali conclusioni appaiono vieppiù apprezzabili e coerenti e possono essere poste a fondamento della decisione atteso che, sulla base degli accertamenti clinici esaminati in atti, della sintomatologia lamentata e degli esami strumentali riscontrati, la patologia di cui è affetta l'attrice, di tipo evolutivo, ha subito una recrudescenza a causa dell'erroneo trattamento terapeutico.
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata, inoltre, correttamente quantificata dai ctu nella misura di 180 giorni, di cui 30 giorni a titolo di inabilità temporanea totale al 100%, 30 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale quantificabile nella misura media del 75%, 60 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale quantificabile nella misura media del 50% e 60 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale quantificabile nella misura minima del 25%.
Pertanto, per la relativa liquidazione è opportuno, in conformità all'orientamento giurisprudenziale attualmente dominante, utilizzare equitativamente i parametri risultanti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, che trovano oramai applicazione diffusa sull'intero territorio nazionale (in tal senso, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408), secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024.
In base ai parametri indicati dalle menzionate tabelle va riconosciuta alla parte la somma di euro 50.485,00 che corrisponde al risarcimento – ritenuto equo – per le lesioni di carattere permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (41 anni) e della percentuale di invalidità (da ritenersi provata in misura del 15%).
A tale importo dev'essere aggiunta la somma di euro 11.212,50 per il periodo di invalidità temporanea, tenuto conto dell'importo giornaliero tabellare di euro 115,00 (euro 3.450,00 per
24 ITT;
euro 2.587,50 per ITP al 75%; euro 3.450,00 per ITP al 50%; euro 1.725,00 per ITP al
25%).
Quanto al danno morale, appare opportuno rilevare che le nuove tabelle di Milano, alle quali si
è fatto riferimento, prevedono un aumento standard (quantificato nel caso in esame in misura del 31%) per comprendere nel risarcimento anche la componente non patrimoniale diversa dal danno meramente fisico.
Tale previsione, tuttavia, non esclude la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi già considerati nell'elaborazione del punto base, laddove la parte danneggiata dimostri (anche in via presuntiva) la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali da imporre una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione (cfr., al riguardo,
Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25817, nonché Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2017, n.
9950). Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di merito e quella di legittimità hanno affermato il principio secondo cui “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (così,
Cass. sent. 27 maggio 2019 n. 14364).
Alla luce dei suesposti principi, nel caso in esame, l'attrice non ha allegato e dedotto, ancor prima che dimostrato, di aver subito un pregiudizio in termini relazionali e di sofferenza soggettiva superiore a quello normalmente scaturente in casi analoghi, né, men che meno, ha allegato e dedotto alcunché in ordine all'esistenza di pregiudizi correlati alla sofferenza interiore patita;
di conseguenza non può trovare accoglimento la pretesa risarcitoria né in punto di danno morale soggettivo né di personalizzazione. Pertanto, l'importo così come indicato, deve ritenersi adeguato a risarcire parte attrice del danno non patrimoniale complessivamente subito.
In definitiva, il danno subito da va, dunque, liquidato in complessivi euro Parte_1
61.697,50, il cui pagamento deve porsi, per le ragioni innanzi indicate, a carico della convenuta azienda ospedaliera, . Controparte_2
25 Appare, inoltre, opportuno rilevare che nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (3 dicembre 2018 – quale data dell'intervento e, dunque, della prima condotta rilevante) sull'importo di euro 61.697,50, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 3 dicembre 2018
– quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 3 dicembre 2019 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si tra-sforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
• Spese del giudizio.
26 Quanto alle determinazioni in ordine alla regolamentazione delle spese di lite tra l'attrice e la convenuta struttura sanitaria, le stesse seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui ha trovato concreto accoglimento la domanda (criterio del c.d. decisum, cfr. Cass. SS. UU., 11/9/2007, n. 19014), tenuto conto delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta.
In applicazione del medesimo principio di soccombenza, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta le spese Controparte_2 della espletata ctu, secondo la liquidazione intervenuta con decreto emesso in corso di lite. La convenuta va, conseguentemente, condannata a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo corrisposte agli ausiliari del Tribunale, previa esibizione di documentazione fiscale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede:
1. in accoglimento della domanda giudiziale proposta da , dichiara la Parte_1 responsabilità – nei limiti di cui alla parte motiva – della convenuta azienda ospedaliera,
nella produzione dell'evento dannoso indicato e Controparte_2 descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
2. condanna, nei limiti di cui alla parte motiva, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 somma complessiva di euro 61.697,50, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (3 dicembre 2018) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 3 dicembre 2018 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 3 dicembre 2019 e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
3. condanna parte convenuta, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., alla refusione in favore di parte attrice, , delle spese Parte_1 di lite che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi
27 professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
CPA come per legge;
4. pone definitivamente a carico di parte convenuta, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., le spese relative alla c.t.u., già liquidate in atti, con condanna a rivalere la controparte delle somme a tale titolo provvisoriamente ed eventualmente corrisposte ai nominati ccttuu, previa esibizione di documentazione fiscale.
Così deciso in Cuneo, il 21 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 761 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 con la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Savona (SV), Parte_1 C.F._1
Via dei Mille n. 3/1, presso lo studio dell'Avv. Gerolamo Astengo (pec:
e dell'Avv. Francesco Giusto (pec: Email_1
, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e Email_2 difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Torino (TO), Piazza Carlo Emanuele II
n. 13, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Petito (pec: ) e Email_3 dell'Avv. Riccardo Scalisi (pec: , dai quali, anche Email_4 disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
Oggetto: Responsabilità sanitaria.
1 Conclusioni: all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e alle proprie difese in atti.
In particolare, i difensori di parte attrice hanno concluso come segue: “Richiamato l'atto introduttivo, e le memorie concesse oltre alla CTU licenziata Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le domande attici anche per quanto riguarda la quantificazione del danno determinato in CTU nell'ammontare di € 78.654,50 o nella misura meglio vista e determinata oltre a spese di CTU e CTP.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di giudizio”.
I difensori di parte convenuta hanno precisato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale;
Contrariis reiectis;
Respingere le domande attrici.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 15 marzo 2022, Pt_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
[...] Controparte_2
(d'ora in avanti, per brevità, ), lamentando la lesione del proprio diritto alla
[...] CP_3 salute in dipendenza di un asserito episodio di malpratice posto in essere dai sanitari dipendenti della medesima in occasione di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale, dal quale era derivato un peggioramento delle proprie condizioni cliniche con insorgenza di una
“FBSS – Failed Back Surgery Syndrome”.
Parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) che, in data 22 marzo 2018, si era recata presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'ospedale poiché affetta da alcuni giorni da lombalgia in fase di CP_3 peggioramento;
b) che, dimessa con diagnosi di “lombalgia acuta e sciatalgia bilaterale senza deficit di forza e sensibilità” il giorno seguente la stessa era stata sottoposta a Risonanza
2 Magnetica lombo-sacrale con cui le era stato riscontrato un “deficit dell'EPA” e un'ernia del disco, senza alcuna occlusione o restringimento del canale vertebrale;
c) che la consulenza neurochirurgica, effettuata in pari data, aveva escluso la necessità di un qualsiasi intervento chirurgico, sia alla luce del quadro clinico che degli esiti della risonanza appena effettuata (... “Non indicazioni chirurgiche al momento visti i sintomi
e il quadro RMN. Può essere dimessa dal mio punto di vista");
d) che la paziente era stata, quindi, dimessa con prescrizione di terapie mediche e con la semplice diagnosi di "lombosciatalgia dx da ernia discale";
e) che, a causa della persistenza dei disturbi, in data 23 maggio 2018, la paziente si era sottoposta a consulenza neurochirurgica all'Istituto Humanitas di Rozzano (MI) venendo qui visitata dal dott. che aveva escluso anche questa volta la Per_1 necessità di un intervento, riscontrando una normale discopatia alle vertebre lombari, priva di indicazioni chirurgiche;
f) che, in data 11 agosto 2018, la sig.ra aveva eseguito, quindi, una ulteriore Pt_1
RM di controllo, comparativa con quella del 23 maggio 2018 che non aveva rilevato sostanziali modificazioni del quadro clinico, non riscontrando, anche questa volta, alcun restringimento del canale rachideo lombare “..Regolare nel complesso il calibro del canale rachideo lombare.. In sostanza l'esame RM odierno non dimostra significativi segni di evolutività...":
g) che, in data 13 ottobre 2018, a causa della permanenza di lombalgie e sensazione di cedimento degli arti inferiori, la SI.ra veva, infine, consultato lo specialista Pt_1 neurochirurgo dott.ssa , la quale, valutando gli esiti delle risonanze Persona_2 precedentemente eseguite, aveva diagnosticato, contrariamente ai colleghi che l'avevano preceduta, "a livello L4-L5 discopatia associata a bulging discale ad ampio raggio ai limiti dell' ernia contenuta in stenosi di canale”, ovvero un restringimento dello spazio che contiene il midollo spinale e le radici nervose, concludendo la visita senza alcuna indicazione terapeutica;
h) che, solo due mesi dopo, la stessa Dott.ssa aveva sottoposto la paziente ad un Per_2 impegnativo intervento chirurgico, che veniva eseguito presso la struttura “
[...]
”; Controparte_2
3 i) che la SI.ra era stata, allo scopo, ricoverata il 2 dicembre 2018 presso la Pt_1 suddetta Casa di Cura con diagnosi di “LIF L4-L5, discopatia e stenosi L4-L5”, redatta dal suo medico curante il 18 ottobre 2018;
j) che erano state emesse due certificazioni in pari data e del tutto identiche tranne che per la presenza di un'ultima parte in quella contenuta nella cartella clinica, nella quale era stato aggiunto l'inciso: ”omissis….Conclusioni : indicato intervento di decompressione ed artrodesi circonferenziale L4-L5”;
k) che, in data 3 dicembre 2018, la paziente era stata sottoposta a un “intervento chirurgico di decompressione L4-L5 mediante lamino-artrectomia in tecnica microchirurgica e successiva artrodesi circonferenziale XLIF +PL strumentata con viti peduncolari e con barre al medesimo livello (sistema Armada + gabbia Co-Roent XL
Nuvasive) con impianto di materiale RM compatibile";
l) che, in altri termini, la Dott.ssa aveva eseguito un delicato intervento per Per_2 allargare il canale spinale, andando a rimuovere parte della lamina interna della vertebra per decomprimere, in tal modo, il midollo e i nervi che passano al suo interno;
m) che, dopo un periodo iniziale di parziale miglioramento successivo alla dimissione, la paziente aveva presentato una rapida recrudescenza della sintomatologia dolorosa, associata a “deficit stenico (contrazioni involontarie) e sensitivo ad entrambi gli arti inferiori”, con un quadro clinico decisamente peggiorativo rispetto a quello precedente l'operazione; Per_ n) che alla paziente, la quale aveva chiesto una consulenza specialistica al dott. della , era stata quindi diagnosticata una diminuzione della Controparte_2 forza muscolare con impossibilità di mantenere la posizione eretta, nonché un aumentato riflesso dei tendini alla percussione col martelletto, sintomo di possibile lesione neurologica;
o) che, allo stato attuale, nonostante gli accertamenti e le terapie farmacologiche, i cicli di riabilitazione e fisioterapia intrapresi, la sig.ra non aveva riportato alcun Pt_1 miglioramento clinico, e l'ultimo esame neurologico effettuato aveva documentato anzi una “intensa lombalgia associata ad algie al fianco sinistro in corrispondenza di ferita chirurgica, oltre a franca ipostenia F4 della flessione dorsale di dita e piede a destra,
4 con pur se con certa componente di risparmio antalgico, evidente limitazione alla flessione di coscia su bacino bilateralmente”;
p) che la paziente aveva continuato a lamentare intensi dolori alla schiena in corrispondenza della ferita, perdita di forza nella flessione delle dita e del piede destro e una evidente limitazione nel sollevare la coscia, da entrambi i lati, partendo da una posizione eretta, e, per l'effetto, a deambulare con estrema difficoltà, solo con appoggio per brevi tratti, oltre a presentare difficoltà a sollevare la gamba per accavallarla quando seduta;
q) che, sottoposta a visita medico-legale successivamente all'intervento, era stato rilevato un “chiaro caso di FBSS - Failed Back Surgery Syndrome” conseguente ad un intervento chirurgico che aveva determinato un peggioramento delle condizioni cliniche della paziente e che tanto era dipeso dall'intervento consigliato ed eseguito dalla dott.ssa , risultato molto impegnativo sia dal punto di vista chirurgico sia Per_2 anestesiologico, nonché gravato da rischi non trascurabili;
r) che l'intervento eseguito dalla Dott.ssa costituiva un chiaro episodio di Per_2
“malpractice” medica, caratterizzato da elementi di imprudenza e imperizia, dovuto al fatto che le presumibili considerazioni cliniche della stessa (che avevano portato alla rapida decisione di effettuare l'intervento chirurgico, per l'allargamento del canale vertebrale) poggiavano prevalentemente su una inesistente stenosi lombare, diagnosticata dalla sola Dott.ssa , smentita non solo dagli esami strumentali (le Per_2 due Risonanze Magnetiche effettuate il 23 marzo 2018 e l'11 agosto 2018) ma anche dalla valutazione neurochirurgica del Dott. effettuata presso l'Istituto Per_1
Humanitas di Rozzano (MI) il 23 maggio 2018;
s) che l'indicazione al trattamento chirurgico della discopatia era stata inoltre fornita dalla dott.ssa senza indugio e senza prima avere messo in pratica alcun tentativo di Per_2 trattamento conservativo, divergendo in questo da quanto espresso da due diversi neurochirurghi, senza prima avere richiesto un approfondimento diagnostico;
t) che la paziente era stata dimessa in data 7 dicembre 2018 con la persistenza
(riportata nel diario clinico) di lombosciatalgia associata e deficit sensitivo lungo il territorio di L5 a destra, nonostante la consistente analgesia eseguita durante la degenza;
5 u) che, dopo un periodo di iniziale e parziale miglioramento, la sig.ra aveva Pt_1 iniziato a manifestare una rapida recrudescenza della sintomatologia algica, associata al deficit sia stenico sia sensitivo ad entrambi gli arti inferiori, con un quadro clinico peggiorativo rispetto a quello preoperatorio;
v) che il danno conseguente all'intervento effettuato dalla Dott.ssa , presso la Per_2 [...]
, subito dalla sig.ra era quantificabile in 10 mesi di inabilità CP_2 Pt_1 temporanea biologica dal 2 dicembre 2018, da ripartire in un mese di totale, tre mesi al
75%, tre mesi al 50% e tre mesi al 25%;
w) che il danno permanente biologico, comprensivo delle ripercussioni negative sulla attività lavorativa, poteva essere quantificato nella misura di 20 punti percentuali.
Tanto premesso, parte attrice, ritenuta sussistere una responsabilità di natura contrattuale della convenuta azienda ospedaliera, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “- accertata l'esistenza dell'episodio di “malpractice” medica descritto dalla SI.ra
, con riferimento all'intervento chirurgico alla colonna vertebrale eseguito dalla Parte_1 dott.ssa (fu) il 03.12.2018, presso la;
Persona_2 Controparte_2
- accertato il nesso di causalità tra l'intervento in questione e i postumi invalidanti lamentati dalla paziente;
- quantificata, anche previo licenziamento di CTU, l'esatta entità del conseguente danno patito dalla SI.ra , Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità della Struttura “ ” per Controparte_2 fatto del sanitario ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, o altro applicabile al caso di specie e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla SI.ra Pt_1
indicati nel presente atto nell'ammontare di € 106.698, salvo migliore e/o diversa
[...] quantificazione a seguito di licenzianda CTU.
Vinte le spese ed onorari di causa oltre accessori”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta struttura sanitaria la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, impugnava e contestava integralmente quanto dedotto da parte attrice, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta domanda poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto e, comunque, non corroborata da adeguato supporto probatorio. In particolare, difesasi nel merito, parte convenuta contestava la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed i
6 danni lamentati dall'attrice sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, in concreto non assolto non potendosi attribuire alcun rilievo a tal fine alla consulenza di parte prodotta. Nel contestare, poi, tutte le avverse allegazioni, rilevava che la sig.ra ra affetta da una Pt_1 sindrome lombo sciatalgica irritativa deficitaria in quadro RNN LS congruo caratterizzato da spondilo discoartrosi lombare diffusa con versamento articolare zigo apofisério bilaterale LI-
S1, con associato Modic di grado I a livello L4-LS, degenerazione discale L4-LS con protrusione e impegno foraminale bilaterale e conflitto radicolare e che le alterazioni Modic erano un fenomeno comune alla risonanza magnetica nelle malattie degenerative della colonna vertebrate e fortemente legate alla lombalgia;
assumeva che, nel caso in oggetto, il
Modic di tipo I era distribuito inizialmente sul terzo anteriore della limitante somatica inferiore di
L4 e superiore di L5 e la paziente era stata sottoposta a intervento chirurgico dopo trattamento conservativo con idrokinesiterapia e ozonoterapia sia paravertebrale sia intradiscale.
Rappresentava, altresì, che l'esame RMN di agosto 2018 rispetto a quello di marzo documentava un incremento del Modic I a livello L4-L5. Pur convenendo che la sintomatologia post operatoria comparsa dopo alcuni mesi dall'intervento rientrasse in una FBSS, evidenziava come, alla RMN LS preoperatoria, non vi era presenza di stenosi canalare ma vi era una riduzione del diametro foraminale bilaterale secondario alla protusione discale, non ravvisandosi pertanto una condotta errata dei sanitari che avevano avuto in cura ed operato la paziente, la quale era affetta da una sindrome irritativa deficitaria non rispondente alla terapia conservativa, con successivo peggioramento clinico e strumentale. Osservava che l'alterazione del carico biomeccanico sintomatologicamente attivo con clinica positiva e non rispondente al trattamento conservativo rappresentavano dei fattori validi all'indicazione chirurgica e che, in ogni caso, l'intervento era stato correttamente eseguito, avendo la paziente presentato una complicanza prevedibile ma non prevenibile. Contestava, infine, la quantificazione del danno operata dall'attrice.
All'udienza del 23 novembre 2022 di prima comparizione e trattazione, verificata la regolarità del contradditorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; con il deposito della prima memoria istruttoria, nel precisare le proprie allegazioni, parte attrice lamentava, altresì, la lesione del proprio diritto di autodeterminazione in dipendenza dell'erronea valutazione di presenza di stenosi canalare ed avendo i sanitari omesso qualsivoglia informativa alla paziente in merito agli esiti dell'intervento, con conseguente invalidità del
7 consenso prestato, concludendo pertanto come segue: “- accertata l'esistenza dell'episodio di
“malpractice” medica subito dalla SI.ra , con riferimento all'intervento Parte_1 chirurgico alla colonna vertebrale eseguito dalla dott.ssa (fu) il 03.12.2018, presso Persona_2 la;
Controparte_2
- accertato il nesso di causalità tra l'intervento in questione e i postumi invalidanti lamentati dalla paziente;
- accertata l'erroneità della diagnosi formulata dalla Dott.ssa e del percorso terapeutico Per_2 da questa indicato, e in ogni caso la lesione del diritto della paziente al consenso informato circa i rischi dell'intervento;
- quantificata, anche previo licenziamento di CTU, l'esatta entità del danno biologico e morale patito dalla SI.ra , l'entità dei postumi permanenti e il conseguente danno Parte_1 alla vita di relazione, accertare e dichiarare la responsabilità della Struttura “ ” per Controparte_2 fatto del sanitario ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, o altro applicabile al caso di specie e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla SI.ra Pt_1
indicati nell'ammontare di € 106.698, salvo migliore e/o diversa quantificazione a
[...] seguito di licenzianda CTU.
Vinte le spese ed onorari di causa oltre accessori”.
All'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, ritenutane la necessità, veniva disposta consulenza tecnica medico-legale (affidata al collegio peritale composto dal dott.
e dal dott. ). Persona_4 Persona_5
Esaurito l'incarico peritale mediante deposito del relativo elaborato, su richiesta delle parti la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, ove, sulle conclusioni delle parti, era pertanto introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali.
• Sulla responsabilità medica in generale.
La domanda proposta da parte attrice è risultata fondata e può, pertanto, trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito meglio precisate.
Nella controversia in esame, invero, lamenta la lesione dei propri diritti alla Parte_1 salute e alla libertà di autodeterminazione in dipendenza della condotta tenuta dai sanitari
8 della (e, nello specifico, della dott.ssa ), meglio descritta in Controparte_2 Persona_2 premessa, la quale avrebbe causato l'irreversibile peggioramento delle proprie condizioni cliniche in relazione alla colonna vertebrale, con insorgenza di una “FBSS – Failed Back
Surgery Syndrome”.
Parte attrice, in particolare, assume la riconducibilità dei lamentati pregiudizi alla negligenza, imprudenza ed imperizia del personale sanitario dipendente dell'Azienda Ospedaliera che, a partire da una certificazione di “lombo sciatalgia dx da ernia discale” priva di “indicazioni chirurgiche” con diametri canalari “nella norma”, avrebbe diagnosticato una inesistente stenosi lombare, errando conseguentemente nel dare l'indicazione di un trattamento chirurgico della discopatia, poi effettivamente eseguito per quanto non correttamente, causando l'insorgenza e l'aggravamento di una intensa sindrome dolorosa alla colonna vertebrale e alla zona lombare.
Alla luce di quanto dedotto, l'attrice chiede, previo accertamento di responsabilità, condannarsi la convenuta : Controparte_2
a) al risarcimento dei danni non patrimoniali alla medesima occorsi in dipendenza di erronea diagnosi e conseguente trattamento sanitario oggetto di causa che vengono dalla stessa liquidati nella somma di euro 106.698,00 (o in altra diversa somma accertata in corso di giudizio) – poi ridotta all'importo di euro 78.654,50 in sede di precisazione delle conclusioni – oltre interessi e rivalutazione;
b) al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
La fattispecie in esame e, in particolare, l'accertamento di responsabilità della convenuta azienda ospedaliera, in ragione delle prestazioni rese dai sanitari dipendenti della stessa, che funge da presupposto delle domande proposte da parte attrice, impone di meglio precisare i contorni di una categoria ampia, quale è la “responsabilità sanitaria”.
Ed invero, la letteratura tradizionale e moderna riconduce all'interno di tale generica definizione non solo la responsabilità degli operatori sanitari nell'esercizio dell'attività professionale medica, ma anche la responsabilità delle strutture nelle quali i primi operano a vario titolo.
Appare opportuno premettere che alla presente controversia è applicabile la Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco).
9 Ed invero, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge Gelli, era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che la struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione, e risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli "ausiliari" (sanitari).
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è prevalso anche in questo caso l'orientamento secondo cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. “contatto sociale qualificato”. Nemmeno la successiva legge 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (cfr. Cass. civ. n. 08940 del 17 aprile 2014).
Solo con l'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore ha provveduto ad una revisione complessiva della materia, così introducendo un sistema binario e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed invero, la norma di cui all'art. 7 della legge n. 24/2017 ha provveduto ad inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria nella categoria della responsabilità contrattuale, ai sensi delle norme di cui agli artt. 1218 c.c. e 1228 c.c., a fronte della stipulazione del contratto
10 atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso (anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Pertanto, la menzionata disposizione normativa, rubricata Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria ha previsto che "1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo
590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138
e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".
In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di sanitari, anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
11 Va, peraltro, rilevato che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo
590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non ha efficacia retroattiva, attesa l'assenza di una norma transitoria che disponga in tal senso (cfr. Cass.
28994 del 2019); pertanto, essendo le lamentate condotte di inadempimento verificatesi in data successiva all'entrata in vigore della novella legislativa, la stessa ben può trovare applicazione alla fattispecie che ivi ne occupa.
Avuto riguardo, dunque, il riparto dell'onere della prova nelle controversie concernenti la responsabilità professionale del medico, un risalente orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte distingueva tra intervento di semplice esecuzione (in cui la dimostrazione, da parte del paziente, dell'aggravamento della propria situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie era ritenuta idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando al medico fornire la prova che la prestazione professionale era stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile) e interventi di difficile esecuzione
(in cui spettava al paziente allegare dimostrare quali erano state le inidonee modalità di esecuzione: cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 21 dicembre 1978, n. 6141).
Dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30 ottobre 2001, n.
13533, in tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto, tuttavia, tre pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III,
19 maggio 2004, n. 9471; Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297; Cass., sez. III, 21 giugno
2004, n. 11488) hanno chiarito che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
12 Precipitato di tale impostazione metodologica nell'ambito della responsabilità professionale del medico è che la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. sul punto
Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno altresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire,
“qualificato”, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, del nesso di causalità tra condotta del medico
(ovvero della struttura sanitaria) ed evento (danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario), va premesso, sul piano generale, che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra
13 responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige, infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n.
10741; si veda anche Corte di Appello di Bari, sez. III, 13 marzo 2012, n. 274).
In sede civile, in particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione
(causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica)
l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato
"controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr.
Cass., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709), il tutto secondo un criterio di “credibilità razionale” o
“probabilità logica”, in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. IV,
12 novembre 2013, n. 8073).
La giurisprudenza più recente, in particolare, ha valorizzato, rispetto al criterio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, quello del “più probabile che non”, quale regola che presiede il giudizio qualificatorio del nesso eziologico (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez. Un.,
11 gennaio 2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.;
Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
Conseguentemente, con specifico riguardo alla responsabilità del medico, essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr.
Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
Avuto riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di causalità materiale, appare opportuno evidenziare come la Suprema Corte di Cassazione abbia ribadito, anche di recente, il principio secondo cui nell'ambito della responsabilità medica, incombe sul paziente che agisca per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno
14 (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr. in tal senso Cass. Ordinanza n. 20812 del 2018).
In particolare, con la sentenza n. 28991 del 2019 si è affermato il condivisibile principio secondo cui, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute,
è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
• Sul merito della controversia.
Fatte queste necessarie premesse, è possibile esaminare nel merito le domande proposte dall'attrice, . Parte_1
Orbene, nel caso in esame, parte attrice, ha senz'altro soddisfatto (anche in ragione dell'assenza di contestazione) l'onere probatorio in ordine al titolo posto a fondamento della propria pretesa, depositando al fascicolo telematico la documentazione sanitaria attestante l'esecuzione delle prestazioni mediche dedotte nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. al riguardo documenti da n. 7 a n. 9 allegati alla produzione di parte attrice).
Appare necessario, dunque, passare alla valutazione degli ulteriori elementi della fattispecie risarcitoria invocata. Orbene, l'attività deduttiva di parte attrice è stata, altresì, corredata dalla produzione di due consulenze tecniche di parte con la finalità di meglio argomentare le affermazioni presenti in citazione (profili di inadempimento qualificato, individuazione dei postumi permanenti – cfr. al riguardo documenti nn. 1 e 2 allegati alla produzione di parte attrice).
15 L'attrice, mediante il richiamo alle menzionate consulenze tecniche, redatte a cura del dott.
e del dott. ha lamentato l'omessa disposizione – da parte del Persona_6 Persona_7 medico operante nella struttura convenuta – di una serie di doverosi approfondimenti diagnostici e di necessarie indagini specialistiche, alla luce del complessivo quadro sintomatologico e clinico, tali che se tempestivamente effettuati avrebbero ragionevolmente consentito di evitare l'intervento chirurgico di tipo invasivo ed il conseguente aggravamento dei pregiudizi dalla stessa lamentati.
In particolare, il consulente di parte, specialista in neurochirurgia, dott. ha Persona_7 evidenziato che: “In data 13.10.2018, infatti, la signora è valutata dalla Dott.ssa Pt_1
, che riscontra “deficit stenico medio-grave di estensione della gamba bilateralmente, Per_2 sensibilità nella norma, riferita cruralgia L4 e sciatalgia bilaterale quest'ultima in particolare a livello di dorso e I dito del piede senza deficit stenico. Lombalgia esacerbata da flessione ed estensione della colonna in egual misura”; la dottoressa aggiunge, nel suo referto, “a livello L4-
L5 discopatia associata (Modic I) a bulging discale ad ampio raggio ai limiti dell'ernia contenuta in stenosi di canale”. La valutazione si conclude senza alcuna indicazione terapeutica, tuttavia, meno di due mesi dopo, la paziente sarà sottoposta dalla dottoressa ad un impegnativo Per_2 intervento chirurgico.
Siamo qui di fronte al primo episodio di malpractice nella vicenda della signora le Pt_1 considerazioni cliniche della dottoressa (che possiamo inizialmente solo desumere Per_2 dalla documentazione, dato che non ritenne utile esprimerle in forma scritta, se non aggiungendole in un secondo momento in una copia del suo referto del 13.10 allegata alla cartella clinica successivamente decritta) poggiano sulla base di una inesistente stenosi lombare, smentita da ben due RM lombosacrali, refertate da due diversi neuroradiologi, che hanno espressamente e chiaramente descritto un regolare calibro del canale lombare. Non si può quindi non considerare tale assunto come dettato da imperizia.
Nella cartella clinica della “ ”, presso la quale la paziente sarà Controparte_2 ricoverata dal 02.12 al 07.12.2018, compare la richiesta regionale del medico curante della signora dottoressa , datata 18.10.2018, che richiede “Ricovero in Pt_1 Persona_8 ortopedia per intervento di LIF L4-L5 in discopatia e stenosi L4-L5”. Possiamo quindi desumere che, nel corso della sua visita, la dottoressa abbia senza indugio posto Per_2 indicazione al trattamento chirurgico della discopatia, senza aver prima messo in
16 pratica alcun tentativo di trattamento conservativo, e divergendo in questo da quanto espresso da due diversi Neurochirurgi appartenenti a due diversi Istituti. Stupisce, inoltre, la disinvoltura con la quale ad una paziente 41enne sia stato consigliato un intervento tanto pericoloso ed invasivo, senza aver prima suggerito alcun provvedimento conservativo e, soprattutto, senza aver richiesto alcun approfondimento diagnostico.
I sintomi lamentati dalla paziente, infatti, sarebbero potuti derivare da molteplici cause, che un corretto approccio terapeutico avrebbe richiesto di escludere, prima di sottoporre la paziente a qualsivoglia procedura invasiva; a tal proposito, ad esempio, nulla
è stato messo in pratica per escludere una possibile infiltrazione endometriostica del plesso lombare, nonostante l'anamnesi patologica remota della paziente, correttamente riportata nella lettera di dimissione, fosse positiva per pregressa diagnosi di endometriosi diaframmatica.
Alla paziente è stato proposto un trattamento di artrodesi circonferenziale, consistente in un doppio approccio chirurgico: inizialmente è stata eseguita una cosiddetta “XLIF” (eXtreme
Lateral Interbody Fusion), che prevede l'inserimento di una gabbia metallica tra i corpi vertebrati che vengono raggiunti, passando dal fianco, accedendo allo spazio retroperitoneale ed attraversando il muscolo Psoas, il cui rischio di lesioni rende indispensabile, durante la procedura, il monitoraggio elettromiografico continuo;
conclusa questa fase la paziente, in posizione prona, è stata sottoposta ad una lamino-artrectomia completa L4-L5 con artrodesi per via posteriore degli stessi livelli (cioè con posizionamento di quattro viti nei peduncoli vertebrali di L4 e di L5 fissate a due barre). L'intera procedura, eseguita in data 03.12.2018, ha reso necessaria una anestesia generale della durata di 4 ore e 25 minuti. La paziente sarà quindi dimessa in data 07.12.2018 con la persistenza, riportata in diario clinico dal Dott.
nei giorni 6 e 7.12, di lombosciatalgia associata a deficit sensitivo lungo il territorio Per_9 di L5 a destra, nonostante la consistente analgesia eseguita durante la degenza.
Dopo un periodo di iniziale parziale miglioramento, la signora resenterà una rapida Pt_1 recrudescenza della sintomatologia algica, associata a deficit sia stenico sia sensitivo ad entrambi gli arti inferiori, con un quadro clinico decisamente peggiorativo rispetto al preoperatorio” (cfr. documento n. 2 allegato alla produzione di parte attrice).
Tali conclusioni sono ribadite anche dall'ulteriore tecnico di parte, specialista in medicina legale, dott. , nel proprio elaborato, il quale ha osservato che: “La storia clinica Persona_10 della paziente depone per un chiaro caso di FBSS (Failed Back Surgery Syndrome)
17 conseguente ad un intervento chirurgico che ha determinato un peggioramento delle condizioni cliniche. L'intervento consigliato dalla dott.ssa risultava impegnativo sia dal Per_2 punto di vista chirurgico sia anestesiologico, gravato da rischi non trascurabili. Tale tipo di intervento poteva trovare indicazione in caso di grave quadro di mielopatiaspondilogenetica.
Trattasi di un episodio di malpractice in quanto le presumibili considerazioni cliniche della dott.ssa che hanno portato alla rapida decisione di intervenire poggiavano Per_2 prevalentemente su una inesistente stenosi lombare, smentita da ben due RM (23.3.18 e
11.8.18) facendo emergere elementi di imperizia oltre che di imprudenza” (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice).
Avuto riguardo ai danni di cui si è chiesto il ristoro, la parte ha richiamato i contenuti di tale ultima relazione che, previa individuazione dei postumi permanenti (cui si rinvia), li ha quantificati complessivamente in misura pari al 20%; anche il danno biologico di natura temporanea è stato quantificato in 30 giorni di ITT ed ulteriori 270 giorni di ITP, di cui 90 giorni nella misura del 75%, 90 giorni nella misura del 50% e 90 giorni nella misura del 25% (cfr. documento n. 1 allegato alla produzione di parte attrice).
A fronte di tale attività deduttiva svolta dalla parte attrice, occorre dar conto delle difese svolte dalla convenuta struttura sanitaria, la quale ha evidenziato il corretto e completo trattamento della paziente sia in fase preoperatoria, sia nel corso dell'intervento ed anche in fase postoperatoria.
In particolare, la stessa, pur riconoscendo che la sintomatologia presentata dalla paziente alcuni mesi dopo l'intervento rientrasse in una FBSS, ha osservato che la paziente era affetta da una sindrome irritativa deficitaria non rispondente alla terapia conservativa, essendosi verificato nel corso dei controlli un progressivo peggioramento clinico e strumentale con incremento dell'area di Modic I a livello L4-L5, e, conseguentemente, l'alterazione del carico biomeccanico sintomatologicamente attivo con clinica positiva e non rispondente al trattamento conservativo (idrokinesiterapia e ozonoterapia) rappresentavano dei fattori validi all'indicazione chirurgica. Ha rilevato, dunque, che l'intervento era stato correttamente eseguito e la paziente aveva presentato una complicanza prevedibile ma non prevenibile.
Tanto premesso, appare, a questo punto, opportuno valutare il menzionato quadro prospettato dalle parti alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa ed affidata al collegio peritale composto dal dott. e dal dott. . Persona_4 Persona_5
18 Orbene, i consulenti designati, dopo avere fornito una ricostruzione della vicenda clinica dell'attrice quale emergente dagli atti di causa nonché dall'esame clinico della stessa – contenuti cui integralmente si rinvia (cfr. pagine da 7 a 33 della relazione peritale) – hanno operato, in primo luogo, una puntuale ricostruzione della patologia dalla quale è risultata essere affetta , ovvero una Failed Back Surgery Sindrome in soggetto con Parte_1 preesistente lombalgia renitente ai comuni trattamenti con sciatalgia L4-L5 e con problematiche endometriosiche.
In particolare, il collegio ha evidenziato quanto segue: “Dai dati sopra riportati risulta come la signora in un quadro caratterizzato da lombalgia e cedimenti agli arti Parte_1 inferiori si sottoponesse a visita specialistica neurochirurgica dalla Dott.ssa con Per_2 accertamenti RMN a cui la stessa si era sottoposta dopo l'accesso al DEA dell'Ospedale
Santa Corona di Pietra Ligure il 22 marzo 2018.
La visita neurochirurgica effettuata presso la stessa sede non poneva indicazioni chirurgiche consigliando farmaci antinfiammatori, fisioterapia ed ossigeno-ozonoterapia.
Il 23 maggio 2018 un nuovo controllo neurochirurgico del Dott. presso Humanitas di Per_1
Rozzano si concludeva senza indicazioni neurochirurgiche.
Nuova risonanza magnetica dell'11 agosto 2018 sostanzialmente senza modificazioni del quadro clinico.
Il 13 ottobre 2018 si dava indicazione da parte della Dott.ssa ad intervento chirurgico Per_2 che veniva effettuato presso la , intervento di decompressione ed Controparte_2 artrodesi circonferenziale L4-L5.
A seguito dell'intervento la certificazione del 19 marzo 2019 attesta un quadro di deficit stenico
e sensitivo ad entrambi gli arti interiori” (cfr. pagg. 33 e 34 della relazione).
E ancora, i consulenti hanno proseguito, osservando che: “Un approccio specialistico neurochirurgico alla vicenda permette di indicare come la fusione intervertebrale è un intervento chirurgico comunemente eseguito per il trattamento di diverse patologie del rachide ma soprattutto per l'ampliamento del canale spinale ristretto su base degenerativa e per la cura dell'instabilità vertebrale.
La procedura può essere eseguita con diversi approcci, anteriore, laterale posteriore o combinati.
19 Nel caso in questione è stato adottato quello laterale retroperitoneale attraverso il muscolo Per_1 psoas introdotto da e (1) per evitare le frequenti complicanze vascolari e Per_12 viscerali dell'approccio anteriore. La tecnica mininvasiva riduce i tempi di recupero, le perdite ematiche ed il danno tessutale. Il paziente è posizionato in decubito laterale con un sostegno sotto il fianco controlaterale al fine di aumentare lo spazio tra la XII costa e la cresta iliaca. Si pratica quindi una piccola incisione cutanea di circa 5 cm e dopo la dissezione dei muscoli obliqui, esterno ed interno, e trasversi si dividono le fibre del muscolo psoas sotto controllo radiologico e con l'utilizzo del monitoraggio neurofisiologico fino allo spazio discale.
Si posizionano poi specifici retrattori e con tubi di dilatazione di diametro progressivamente crescente creando una camera di lavoro attraverso la quale si opera la discectomia e la preparazione delle limitanti somatiche su cui viene inserito lo spaziatore intervertebrale. La tecnica consente di utilizzare cages di maggiori dimensioni rispetto a quelle che possono essere inserite con l'approccio posteriore ma non è possibile impiegarla al livello L5-S1 per la presenza della cresta iliaca.
La procedura è correntemente eseguita e gli studi mostrano una bassa incidenza di complicanze rappresentate soprattutto da transitori deficit neurologici nel 2,2% dei casi(2, 3, 5,
6) anche se danni viscerali e vascolari sono descritti e vanno attentamente soppesati rispetto ai vantaggi nel porre le indicazioni(4).
L'artrodesi intersomatica viene poi completata dalla fissazione vertebrale con viti transpeduncolari e barre per via posteriore che può essere eseguita con tecnica mini invasiva per via percutanea o a cielo aperto a seconda della necessità di completare la decompressione delle strutture nervose.
La procedura chirurgica cui è stata sottoposta la paziente è pertanto da ritenersi routinaria con consenso informato esaustivo” (cfr. pagg. da 36 a 38 della relazione).
Nell'ambito degli accertamenti medico-legali il collegio peritale ha, poi, svolto le seguenti considerazioni: “Per quanto attiene il tipo di trattamento è presumibile sia stato scelto supponendo che la causa del dolore lombare potesse essere una alterata dinamica della colonna vertebrale senza che peraltro mai fosse stato eseguito uno studio radiografico diretto del rachide in ortostatismo con prove funzionali per documentare una instabilità vertebrale. Neppure erano state escluse possibili patologie concomitanti che potessero contribuire alla sintomatologia dolorosa: come emerge anche dall'anamnesi sarebbe
20 stato opportuno escludere una possibile localizzazione endometriosica prima di procedere alla cura chirurgica.
La sintomatologica dolorosa a livello del rachide lombosacrale con irradiazione agli arti inferiori insorta acutamente nel marzo '18 non appare essere stata esaurientemente indagata. Le linee guida per il trattamento del dolore cronico lombare inoltre raccomandano di non intraprendere un trattamento chirurgo prima di un anno di cure fisiokinesiterapiche ed antalgiche(9)” (cfr. pagg. 38 e 39 della relazione).
Peraltro, a parere del collegio il comportamento dei sanitari della struttura ospedaliera è apparso evidentemente inadeguato. Al riguardo hanno rilevato che: “I ravvicinati studi con
Risonanza Magnetica del rachide lombosacrale non avevano documentato significative riduzioni dei diametri del canale spinale. Erano state evidenziate una modesta protrusione del disco a livello L4-L5 a sede intraforaminale sinistra e moderate alterazioni di segnale di aspetto fibroessudativo a carico della spongiosa ossea subcondrale corrispondente alle limitanti somatiche L4-L5 sul versante destro (MODIC I)(7) mentre il disco intersomatico si mostrava iperintenso nelle sequenza T2 pesate ad indicare ancora un buon grado di idratazione Non si osservavano modificazioni della morfologia e del segnale dei restanti dischi intervertebrali. Il segno di Modic è fortemente associato con il dolore lombare(7) ma il tipo I è suggestivo unicamente di una reazione infiammatoria del midollo osseo di tipo edematoso che può contribuire a un minore nutrimento della cartilagine discale(8). Nel caso in discussione il disco intersomatico rimosso nel corso dell'intervento era ancora idratato e quindi funzionale e pertanto se ne poteva evitare l'asportazione.
Sulla modalità di esecuzione dell'intervento è discutibile la necessità di ricorrere ad una fissazione posteriore a cielo aperto quando, non essendo stata documentata una stenosi del canale spinale, la laminectomia e l'artrectomia non erano necessarie” (cfr. pagg. 39 e 40 della relazione).
Quanto, poi, alla sussistenza del nesso causale, i nominati consulenti hanno evidenziato che
“Quanto obiettivato alla visita odierna di CTU caratterizzato dalla persistenza del dolore lombare con limitazione funzionale è ascrivibile ad una Failed Back Surgery Syndrome”
(cfr. pag. 40 della relazione), precisando che “Il quadro algico-disfunzionale lombosacrale, sicuramente preesistente all'intervento alla luce del ciclo di accertamenti, visite, controlli strumentali effettuati, è verosimile sia stato mantenuto tale o sfumatamente aggravato
21 dall'intervento chirurgico di cui, in base a quanto più sopra indicato, non vi era una cogente indicazione” (cfr. pag. 42 della relazione); i consulenti nominati hanno attribuito, dunque, efficacia eziologica sub-specie di aggravamento della complessiva funzionalità organica, alla condotta dei sanitari.
Peraltro, i consulenti hanno avuto cura di replicare compiutamente ai rilievi critici formulati alle proprie conclusioni dai consulenti di parte convenuta, rilevando che “la paziente si sottopose
“a diversi controlli specialistici”, in verità due in cui non si avanzarono indicazioni all'intervento,
e “a lungo trattamento conservativo”, consistito però in una seduta di infiltrazione intraforaminale di cortisonico e tre sedute di ozonoterapia ma mai ad un continuativo trattamento di rieducazione posturale.
Le cure antalgiche sono finalizzate ad una più efficace partecipazione al programma riabilitativo cosa che non avvenne.
Inoltre nelle linee guida si suggerisce che la cura chirurgica, in assenza di chiari deficit neurologici, non dovrebbe essere intrapresa a meno di un anno di trattamento conservativo inteso non solo come terapia antalgica” (cfr. pag. 49 della relazione).
Il collegio ha, altresì, evidenziato, ancora in replica alle osservazioni dei consulenti di parte che
“L'affermazione che nello studio RM eseguito nell'agosto '18 vi sia una progressione del segno di MODIC I rispetto all'esame del marzo '18 è contraddetta dal referto neuroradiologico: “non si osservano significative modificazioni della morfologia e del segnale delle vertebre esaminate;
in particolare appaiono invariate le moderate alterazioni di segnale di aspetto fibroessudativo a carico della spongiosa ossea subcondrale corrispondente alle limitanti somatiche di L4-L5 sul versante destro. Analogamente non si osservano significative modificazioni della morfologia e del segnale dei dischi intervertebrali dorsali inferiori esaminati e dei cinque dischi lombari”.
Si concorda che il segno di va considerato come precursore della Per_13 degenerazione discale ma questo non implica una sua ineluttabilità: al momento dell'esecuzione della RM nell'agosto '18 il disco appariva iperintenso nelle sequenze T2 pesate e quindi funzionale.
Inoltre non si può trarre la conclusione che la semplice presenza del segno di MODIC I sia associata ad una più severa intensità del dolore lombare ed una maggiore limitazione funzionale rispetto ai pazienti in cui non è presente (3) riscontrandosi anche nel 6% di pazienti asintomatici” (cfr. pag. 50 della relazione).
22 Infine, i cc.tt.uu. hanno precisato che “L'affermazione esservi “una condizione di micro- instabilità” pare arbitraria.
Pur concordando che non sia sempre dimostrabile non si può per questo sostenerne la presenza soprattutto se non la si è neanche ricercata e giustificare un intervento di artrodesi vertebrale.
Si concorda che la LBFS non è prevedibile ma una generica e non personalizzata indicazione chirurgica e la complessità dell'intervento con la conseguente redistribuzione del carico contribuiscono ad aggravare la sintomatologia dolorosa lombare ed esporre a possibili sindromi giunzionali.
L'incidenza della FBSS che oscilla dal 30% al 46% per gli interventi di fissazione lombare mentre scende al 19%-25% per quelli di semplice microdiscectomia” (cfr. pagg. 50 e 51 della relazione).
Dunque, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa, i cui contenuti si intendono in questa sede integralmente richiamati, deve ritenersi la sussistenza del nesso eziologico tra i danni lamentati dall'attrice e la condotta tenuta dai sanitari della convenuta azienda ospedaliera (dott.ssa ), atteso Per_2 che l'indicazione all'intervento di artrodesi circonferenziale, in assenza di stenosi del canale spinale e di documentata instabilità vertebrale, non apparendo corretta, ha, di fatto, determinato l'aggravamento – secondo i canoni probabilistici dell'id quod plerumque accidit – della sintomatologia lombare della paziente.
Sul punto le conclusioni del collegio peritale appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità e della colpa in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
In definitiva, alla luce ed entro i limiti delle suesposte argomentazioni, in questa sede, deve ritenersi sussistente l'accertamento in punto di an debeatur della pretesa risarcitoria fatta valere da parte attrice.
• Danno risarcibile. Quantificazione.
Sulla scorta di tale accertamento, il danno iatrogeno patito dall'istante appare complessivamente quantificabile nella misura dell'15%, attese le risultanze della relazione di consulenza tecnica e di quanto esposto e ribadito dagli ausiliari del Tribunale.
23 Ed invero, quanto al danno stimato, sulla base delle suesposte argomentazioni – immuni da censure e vizi metodologici – il collegio peritale ha evidenziato che, trattandosi di danno biologico permanente differenziale – conseguente ad erronea indicazione terapeutica e chirurgica e, dunque, a malpractice della struttura sanitaria – relativo al peggioramento di una patologia congenita, cronica e degenerativa. In particolare, “Il quadro medico oggi residuato, in considerazione dello stato anteriore, dell'attuale quadro di artrodesi L4-L5, della presenza dei mezzi di sintesi e dell'attendibile sfumato peggioramento della sintomatologia lombare, comporta il riconoscimento di un danno biologico permanente in misura del 15% (quindici per cento)” (cfr. pag. 53 della relazione).
Tali conclusioni appaiono vieppiù apprezzabili e coerenti e possono essere poste a fondamento della decisione atteso che, sulla base degli accertamenti clinici esaminati in atti, della sintomatologia lamentata e degli esami strumentali riscontrati, la patologia di cui è affetta l'attrice, di tipo evolutivo, ha subito una recrudescenza a causa dell'erroneo trattamento terapeutico.
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata, inoltre, correttamente quantificata dai ctu nella misura di 180 giorni, di cui 30 giorni a titolo di inabilità temporanea totale al 100%, 30 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale quantificabile nella misura media del 75%, 60 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale quantificabile nella misura media del 50% e 60 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale quantificabile nella misura minima del 25%.
Pertanto, per la relativa liquidazione è opportuno, in conformità all'orientamento giurisprudenziale attualmente dominante, utilizzare equitativamente i parametri risultanti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, che trovano oramai applicazione diffusa sull'intero territorio nazionale (in tal senso, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408), secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024.
In base ai parametri indicati dalle menzionate tabelle va riconosciuta alla parte la somma di euro 50.485,00 che corrisponde al risarcimento – ritenuto equo – per le lesioni di carattere permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (41 anni) e della percentuale di invalidità (da ritenersi provata in misura del 15%).
A tale importo dev'essere aggiunta la somma di euro 11.212,50 per il periodo di invalidità temporanea, tenuto conto dell'importo giornaliero tabellare di euro 115,00 (euro 3.450,00 per
24 ITT;
euro 2.587,50 per ITP al 75%; euro 3.450,00 per ITP al 50%; euro 1.725,00 per ITP al
25%).
Quanto al danno morale, appare opportuno rilevare che le nuove tabelle di Milano, alle quali si
è fatto riferimento, prevedono un aumento standard (quantificato nel caso in esame in misura del 31%) per comprendere nel risarcimento anche la componente non patrimoniale diversa dal danno meramente fisico.
Tale previsione, tuttavia, non esclude la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi già considerati nell'elaborazione del punto base, laddove la parte danneggiata dimostri (anche in via presuntiva) la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali da imporre una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione (cfr., al riguardo,
Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25817, nonché Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2017, n.
9950). Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di merito e quella di legittimità hanno affermato il principio secondo cui “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (così,
Cass. sent. 27 maggio 2019 n. 14364).
Alla luce dei suesposti principi, nel caso in esame, l'attrice non ha allegato e dedotto, ancor prima che dimostrato, di aver subito un pregiudizio in termini relazionali e di sofferenza soggettiva superiore a quello normalmente scaturente in casi analoghi, né, men che meno, ha allegato e dedotto alcunché in ordine all'esistenza di pregiudizi correlati alla sofferenza interiore patita;
di conseguenza non può trovare accoglimento la pretesa risarcitoria né in punto di danno morale soggettivo né di personalizzazione. Pertanto, l'importo così come indicato, deve ritenersi adeguato a risarcire parte attrice del danno non patrimoniale complessivamente subito.
In definitiva, il danno subito da va, dunque, liquidato in complessivi euro Parte_1
61.697,50, il cui pagamento deve porsi, per le ragioni innanzi indicate, a carico della convenuta azienda ospedaliera, . Controparte_2
25 Appare, inoltre, opportuno rilevare che nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (3 dicembre 2018 – quale data dell'intervento e, dunque, della prima condotta rilevante) sull'importo di euro 61.697,50, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 3 dicembre 2018
– quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 3 dicembre 2019 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si tra-sforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
• Spese del giudizio.
26 Quanto alle determinazioni in ordine alla regolamentazione delle spese di lite tra l'attrice e la convenuta struttura sanitaria, le stesse seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui ha trovato concreto accoglimento la domanda (criterio del c.d. decisum, cfr. Cass. SS. UU., 11/9/2007, n. 19014), tenuto conto delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta.
In applicazione del medesimo principio di soccombenza, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta le spese Controparte_2 della espletata ctu, secondo la liquidazione intervenuta con decreto emesso in corso di lite. La convenuta va, conseguentemente, condannata a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo corrisposte agli ausiliari del Tribunale, previa esibizione di documentazione fiscale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede:
1. in accoglimento della domanda giudiziale proposta da , dichiara la Parte_1 responsabilità – nei limiti di cui alla parte motiva – della convenuta azienda ospedaliera,
nella produzione dell'evento dannoso indicato e Controparte_2 descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
2. condanna, nei limiti di cui alla parte motiva, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 somma complessiva di euro 61.697,50, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (3 dicembre 2018) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 3 dicembre 2018 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 3 dicembre 2019 e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
3. condanna parte convenuta, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., alla refusione in favore di parte attrice, , delle spese Parte_1 di lite che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi
27 professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
CPA come per legge;
4. pone definitivamente a carico di parte convenuta, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., le spese relative alla c.t.u., già liquidate in atti, con condanna a rivalere la controparte delle somme a tale titolo provvisoriamente ed eventualmente corrisposte ai nominati ccttuu, previa esibizione di documentazione fiscale.
Così deciso in Cuneo, il 21 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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