Improcedibile
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02371/2026REG.PROV.COLL.
N. 01828/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Amedeo Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione depositata dall’appellante;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. AR SS e udito per l’appellante l’avvocato Marinelli Vittorio Amedeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’oggetto del giudizio è il diniego dell’istanza presentata, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, dal primo graduato -OMISSIS- per il trasferimento dalla sede di servizio (-OMISSIS-) a una delle sedi di servizio richieste e insistenti nelle province di Napoli e Caserta al fine di assistere la madre disabile.
2. Con sentenza -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , respingeva il ricorso evidenziando che l’amministrazione non ha disconosciuto le necessità assistenziali gravanti sul ricorrente, ma ha negato (allo stato) la fruizione del beneficio in considerazione della situazione dell’organico degli enti di auspicata destinazione.
3. Il ricorrente ha interposto appello, articolando un unico e complesso motivo di gravame con cui deduce:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 33 LEGGE 104/92 – ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA – ECCESSIVA E NON GIUSTIFICATA SFERA DISCREZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PER OMISSIONE DELL’ONERE PROBATORIO FONDATO SU MERE RASSICURAZIONI - OMESSA VALUTAZIONE DELLA GRAVE SITUAZIONE DI SALUTE IN CUI VERSA LA MADRE DELL’APPELLANTE, OMESSA VALUTAZIONE DEL LASSO TEMPORALE DI OLTRE 3 ANNI, DALLA DOMANDA, CHE NON PUO’ ESSERE GIUSTIFICATO SU MERE RASSICURAZIONI - VIOLAZIONE ART. 3, CO. 2 DELLA COST., DELL'ART. 26 DELLA CARTA DI NIZZA E DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE DEL 13 DICEMBRE 2006 SUI DIRITTI DEI DISABILI, RATIFICATA CON LEGGE N. 18 DEL 2009.
4. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
5. In data 11 marzo 2026, ore 12,07, l’appellante ha depositato la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
6. All’udienza di smaltimento del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell’appellante e della mancata opposizione del Ministero appellato e dichiara l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
8. Sussistono giustificati motivi, in ragione dell’evoluzione processuale della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
AR SS, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR SS | IO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.