Art. 1.
I primi tre commi dell'art. 14 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , sono sostituiti dal seguente: "La Cassa per il Mezzogiorno e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4".
((L'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e' composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro".
Le regioni provvederanno alla nomina dei rappresentanti di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal precedente comma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla nomina del nuovo comitato resta in carica quello esistente.
Il punto 4) dell'articolo 7 e l'articolo 146 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppressi.))
I primi tre commi dell'art. 14 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , sono sostituiti dal seguente: "La Cassa per il Mezzogiorno e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4".
((L'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e' composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro".
Le regioni provvederanno alla nomina dei rappresentanti di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal precedente comma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla nomina del nuovo comitato resta in carica quello esistente.
Il punto 4) dell'articolo 7 e l'articolo 146 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppressi.))