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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5663/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 5663/2020 R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , tutti rappresentati e difesi come da mandato in atti dall'Avv. Parte_6 Parte_7
GALEONE FRANCESCO;
ATTORI
CONTRO
in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avv. Controparte_1 CP_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_9
e hanno convenuto in giudizio il per ottenere il
[...] Parte_7 Controparte_1
risarcimento del danno derivante loro dalla perdita del congiunto , deceduto a causa di Per_1
un mesotelioma pleurico, insorto in ragione della prolungata esposizione all'amianto cui è stato costretto nei vent'anni in cui ha lavorato come frigorista sulle navi della Marina Militare.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il difesa chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda perché infondata.
A seguito del decesso degli attori e si sono costituiti, per Parte_9 Parte_8
entrambi, con separati atti di costituzione, gli eredi , , e Parte_2 Parte_3 Parte_6 Pt_7
[...]
1 La causa è stata istruita a mezzo di prova documentale e orale e, all'esito, rinviata per p.c..
All'esito di detto incombente, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
In punto di fatto, gli attori hanno dedotto:
- di essere legati al defunto da rapporti di parentela e affinità ( Per_1 Parte_1
moglie, e figlie, nipote ex filio, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
genero in quanto marito di , e quali
[...] Parte_2 Parte_8 Parte_9
genitori, e quali fratelli); Parte_6 Parte_7
- che il loro congiunto ha lavorato dal 1972 al 1992 alle dipendenze di e Per_1 CP_3
IM.COR. s.r.l., appaltatrici del;
Controparte_1
- che lo stesso aveva mansioni di frigorista, consistenti soprattutto nella manutenzione degli impianti di refrigeramento siti sulle navi della Marina Militare, ove, quindi, il lavoratore prestava prevalentemente la sua attività;
- che durante il detto periodo era costantemente a contatto con l'amianto, presente negli impianti che maneggiava come rivestimento e coibentante;
- che parte ponderante delle mansioni del era lo smontaggio dei suddetti impianti, Per_1
attività da cui derivavano polveri e fibre di amianto, che lo stesso respirava.
Gli attori hanno dedotto altresì che i fatti oggetto del presente giudizio erano già stati portati all'attenzione del Giudice del lavoro di Taranto, ove aveva intentato personalmente un Per_1
giudizio finalizzato a ottenere il risarcimento del danno per la malattia patita a causa della predetta esposizione. Nelle more del giudizio l'allora ricorrente decedeva e il giudizio proseguiva con la moglie e le figlie, che si costituivano quali eredi del ricorrente e si concludeva con sentenza di accoglimento.
Hanno precisato, quindi, gli attori che la domanda avanzata in questa sede è di risarcimento del danno maturato dagli attori iure proprio a causa della perdita del proprio congiunto, laddove, invece, oggetto del giudizio in sede lavoristica era il danno subìto direttamente dal , fatto poi Per_1
valere iure hereditatis dalle eredi.
Nella comparsa di costituzione il convenuto:
2 - ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non essendo il il diretto datore di CP_1
lavoro del , bensì il committente delle stesse e non essendo dunque tenuto a Per_1
garantire la sicurezza del lavoratore;
- ha sostenuto il difetto di nesso causale tra le mansioni svolte e la malattia insorta;
- ha rilevato la mancanza di prova in ordine al danno conseguenza patito dagli attori.
Ciò premesso in punto di fatto, va in primo luogo inquadrata giuridicamente la domanda degli attori.
La stessa, sulla scorta delle deduzioni svolte, rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
Come noto, infatti, l'asserito inadempimento contrattuale posto in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore (consistente nella mancata adozione delle misure di sicurezza) costituisce, nei confronti dei terzi, un illecito aquiliano, non essendo, peraltro, il rapporto di lavoro, un contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 32072/2024 e
2/2020).
Deriva da ciò che è onere degli attori fornire prova di tutti gli elementi della responsabilità, non ricorrendo alcuna delle presunzioni che caratterizzano l'onere probatorio in ambito contrattuale.
Sul punto occorre dare atto che, nelle more del giudizio, la sentenza emessa dal Tribunale di
Taranto è stata impugnata in appello da entrambe le parti: le ricorrenti hanno chiesto la rideterminazione dell'an debeatur e il resistente la riforma nel merito.
La Corte d'Appello di Taranto, in accoglimento dell'appello proposto dalle ricorrenti e rigettando quello del , ha rideterminato la misura del dovuto e confermato, nel resto, la sentenza di CP_1
primo grado.
Tale sentenza è stata poi oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'odierno convenuto, che l'ha impugnata, però, solo con riferimento al quantum.
Ne deriva che, per quanto concerne l'an della responsabilità, trattandosi di questione pregiudiziale a quella oggetto di impugnazione, la sentenza della Corte d'Appello può dirsi definitiva.
Deriva da ciò che l'accertamento ivi contenuto ha efficacia di giudicato esterno anche in questo giudizio.
Secondo la Suprema Corte, infatti: “In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore,
l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno
3 sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (Cass., sez. III,
10578/2018).
La sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Taranto afferma che:
- ha lavorato per la C.I.F.I. dal 1972 al 1978 (con una brevissima interruzione di Per_1
qualche mese) e, successivamente, dal 1978 al 1992 per la IM.COR. s.r.l.;
- le predette datrici di lavoro del erano legate al da appalto di Per_1 Controparte_1
lavori;
- svolgeva l'attività di frigorista, consistente nella manutenzione degli impianti di Per_1
refrigerazione, sulle navi della Marina Militare di Taranto;
- una delle mansioni principali cui il era adibito era lo smontaggio degli impianti Per_1
anzidetti;
- questi ultimi erano rivestiti di amianto, utilizzato come coibentante;
- pertanto, nel ventennio che va dal 1972 al 1992 è stato costantemente esposto Per_1
all'amianto;
- il mesotelioma pleurico è insorto a causa di tale esposizione.
Come rilevato, a fronte della definitività della sentenza in questione, gli elementi fattuali ivi contenuti hanno efficacia di giudicato nel presente giudizio, con l'ovvia conseguenza che non necessitano di ulteriori approfondimenti.
Al contrario, merita attenzione la circostanza (posta dagli attori a fondamento della domanda) che il loro congiunto sia deceduto a causa del mesotelioma pleurico di cui era affetto, sicché, essendo acclarato che tale malattia è stata causata dall'esposizione all'amianto, ne deriverebbe che tale esposizione è la causa della morte.
Premettendo quanto già rilevato circa la pacifica eziologia della malattia tumorale, occorre sul punto evidenziare che la C.T.U. disposta nel giudizio già celebrato (utilizzabile, ancorchè non specificamente oggetto di giudicato, quale prova liberamente valutabile, cfr., tra le altre, Cass. civ., sez I, 30/09/2021, n. 26593) ha accertato che il decesso del è certamente da attribuire al Per_1
4 mesotelioma (cfr. p. 14 all. 13 fasc. parte attrice), ciò che consente di affermare la riconducibilità della morte all'esposizione all'amianto.
Tanto chiarito, quanto alla responsabilità del convenuto per i fatti fin qui rappresentati, giova rilevare che era obbligo del datore di lavoro garantire la salubrità dell'ambiente, anche con particolare riferimento alle polveri di amianto (cfr., Cass. civ., sez. lav., 18503/2016: “In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del
1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere
l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte.”).
Che, poi, questo obbligo insistesse anche sul e non solo sulle dirette datrici di lavoro del CP_1
, è principio anch'esso diffusamente affermato in giurisprudenza, secondo la quale, in Per_1
particolare “L'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benchè da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire.” (Cass. civ., sez. lav., 11311/2017; in termini non dissimili, Cass. civ., sez. lav., 17092/2012 e 22818/2009).
Orbene, sul punto i testimoni e , colleghi del , escussi nel Testimone_1 Testimone_2 Per_1
giudizio celebratosi davanti al Tribunale di Taranto, hanno riferito che il esercitava, a CP_1
mezzo di suoi sottoufficiali, un costante controllo sul lavoro dei dipendenti delle committenti, tanto che questi ultimi accedevano alle navi previo loro assenso.
Nessun dubbio può allora nutrirsi circa la responsabilità del Ministero in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro ove il prestava la sua attività. Per_1
5 Provata, nei termini fin qui rappresentati, la fondatezza della domanda avanzata dagli attori, occorre a questo punto soffermarsi sul danno patito dagli stessi.
Emerge dagli atti (e comunque non è contestato) che era legato agli attori in quanto: Per_1
- marito di;
Parte_1
- padre di e;
Parte_2 Parte_3
- nonno (padre della madre, ) di;
Parte_2 Parte_4
- genero (padre della moglie, ) di;
Parte_2 Parte_5
- fratello di e di Parte_6 Parte_7
Come già rilevato, il presente giudizio era stato introdotto dagli appena menzionati soggetti unitamente a e , padre e madre di , che sono deceduti Parte_8 Parte_9 Per_1
nelle more del giudizio, con conseguente costituzione, in qualità di loro eredi, di , Parte_2 Pt_3
, e Nel costituirsi costoro hanno prodotto disposizioni
[...] Parte_6 Parte_7
testamentarie di identico tenore, facenti capo ai defunti attori nelle quali gli stessi disponevano di lasciare le somme eventualmente ottenute quale risarcimento per la perdita del figlio , Per_1
per il 50% a e a e per l'altro 50% a e a Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_7
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte: “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il venir meno di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione.” (Cass. civ., sez. III, 9010/2022).
In particolare, “Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello),
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza è, di norma, connaturale all'essere umano.” (Cass. civ., sez. VI, ord., 3767/2018).
Orbene, parte convenuta non ha offerto prova contraria del rapporto intercorrente tra Per_1
e , , , e ossia i soggetti che la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_7
citata giurisprudenza considera inclusi – quali familiari particolarmente prossimi – nella predetta presunzione, sicché, per quanto concerne gli stessi, il danno può dirsi provato.
6 Per altro verso, la teste vicina di casa e amica di famiglia, ascoltata nel presente Testimone_3
giudizio ha rappresentato che:
- i coniugi erano molto affiatati e ha assistito il marito per tutta la durata della Parte_1
malattia;
- , dopo la morte del marito, si è trasferita altrove;
Parte_1
- e frequentavano assiduamente l'abitazione dei genitori;
in Parte_2 Parte_3
particolare, usavano pranzare ivi tutti i giorni e vi si recavano per trascorrere insieme le occasioni di festa;
- , unitamente al marito e al figlio , si è Parte_2 Parte_5 Parte_4
trasferita presso l'abitazione dei genitori nel luglio del 2017 e vi ha abitato fino a giugno
2018;
- era solito aiutare la figlia nella gestione del figlio e della famiglia;
Per_1 Pt_2
- abitava nello stesso stabile in cui vivevano i suoi genitori;
Parte_3
- entrambe le figlie si occupavano del padre insieme alla madre;
- frequentava assiduamente i suoi genitori e aveva buoni rapporti con i suoi Per_1
fratelli;
Come è evidente, tale deposizione, oltre a fornire la prova del danno patito da Parte_5
e , costituisce altresì prova diretta del danno relativamente a quei
[...] Parte_4
congiunti così vicini che la Suprema Corte considera in via presuntiva.
Tanto chiarito e venendo alla quantificazione del danno, occorre premettere che il convenuto chiede di scomputare dall'eventuale risarcimento quanto già liquidato o liquidabile dall'INAIL a favore degli attori.
A tal proposito devesi rilevare che parte convenuta non fornisce la prova di alcuna elargizione da parte dell'INAIL a favore degli odierni attori, né può darsi rilevanza a quanto astrattamente (e peraltro non dettagliatamente rappresentato) gli attori potrebbero percepire.
La sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, d'altra parte, condanna il a Controparte_1
risarcire alle eredi di il danno patito dallo stesso, laddove, invece, l'oggetto del presente Per_1
giudizio è il danno non patrimoniale sofferto direttamente dai congiunti del defunto – che, quindi, rilevano in quanto congiunti, non in quanto eredi – a causa della perdita dello stesso.
In applicazione della tabella di Milano del 2024, il Tribunale ritiene di liquidare il danno patito dagli attori come segue:
7 - euro 301.147,00, derivanti dall'attribuzione di 77 punti base, così ottenuti: Parte_1
a) punti in base all'età del congiunto: 18;
b) punti in base all'età della vittima: 16;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 15, attribuiti in considerazione della penosità della causa della morte, dello stato in cui i coniugi hanno vissuto gli ultimi anni di vita della vittima (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016), dell'assistenza garantita dalla moglie in tale periodo, nonché della intollerabilità, per la stessa, della vita nella abitazione condivisa con il marito, che l'ha costretta a trasferirsi altrove dopo il decesso.
- euro 234.660,00, derivanti dall'attribuzione di 60 punti base, così ottenuti: Parte_2
a) punti in base all'età del congiunto: 22;
b) punti in base all'età della vittima: 16;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima:
0. La convivenza era infatti cessata al momento del decesso e la sig.ra non viveva nello stesso stabile o Parte_2
complesso condominiale, sebbene la sua abitazione fosse comunque vicina a quella dei genitori;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 10, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato, oltreché da una frequentazione assidua, anche da un periodo di convivenza che, sebbene fosse cessata al momento del decesso, ha comunque contribuito a rendere più dolorosa la perdita, nonché della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
- euro 246,393,00, derivanti dall'attribuzione di 63 punti base, così ottenuti: Parte_3
a) punti in base all'età del congiunto: 22;
b) punti in base all'età della vittima: 16;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 8, atteso che viveva nello stesso stabile della vittima;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12;
8 e) punti per qualità/intensità della relazione: 5, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato da una assidua frequentazione, nonché della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
- , euro 148.618,00, derivanti dall'attribuzione di 38 punti base, così ottenuti: Parte_9
a) punti in base all'età del congiunto: 8;
b) punti in base all'età della vittima: 16;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 0;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 5, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato da una assidua frequentazione, nonché della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
- , euro 148.618,00, derivanti dall'attribuzione di 38 punti base, così Parte_8
ottenuti:
a) punti in base all'età del congiunto: 8;
b) punti in base all'età della vittima: 16;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 0;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 5, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato da una assidua frequentazione, nonché della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
Le somme così riconosciute a e a , stante il loro Parte_9 Parte_8
sopraggiunto decesso e tenuto conto del lascito testamentario in atti, vanno corrisposte, per il 50% a e a (ripartito tra loro, in mancanza di specificazione Parte_2 Parte_3
testamentarie, in parti uguali) e per l'altro 50% a e a (ripartito Parte_6 Parte_7
tra loro, in mancanza di specificazione testamentarie, in parti uguali). La cifra riportata nella parte dispositiva a costoro, quindi, terrà conto dell'ammontare complessivo, comprensivo di quanto elargito iure proprio e iure hereditatis.
- euro 57.732,00, derivanti dall'attribuzione di 37 punti base, così ottenuti Parte_6
9 a) punti in base all'età del congiunto: 10;
b) punti in base all'età della vittima: 10;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 0;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:
9. Sul punto è doveroso precisare che tra i familiari del nucleo primario vanno inclusi anche i genitori di Pt_6
( e ), ancorché poi deceduti, atteso che la
[...] Parte_8 Parte_9
situazione che viene in rilievo, per tutti i parametri presi in considerazione, è quella sussistente nel momento in cui si è verificata la perdita.
e) punti per qualità/intensità della relazione: 5, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato da una assidua frequentazione, della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
- euro 57.732,00, derivanti dall'attribuzione di 34 punti base, così ottenuti Parte_7
a) punti in base all'età del congiunto: 10;
b) punti in base all'età della vittima: 10;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 0;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 5, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato da una assidua frequentazione, della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
- euro 44.148,00, derivanti, in mancanza di una indicazione Parte_5
specificamente riferita al rapporto con il genero, dall'applicazione della tabella relativa al rapporto fratello-nipote. È noto, infatti, che le tabelle di Milano costituiscono un parametro per il giudice teso a garantire una certa uniformità nella liquidazione del danno non patrimoniale;
di talché, la circostanza che manchino certe categorie parentali non impedisce di riconoscere tale danno, ove ritenuto sussistente nel caso specifico, ipotesi nella quale il giudice seleziona la tabella di riferimento più adatta.
Per tale via, il Tribunale ritiene di attribuire ad 26 punti, così ottenuti: Parte_5
a) punti in base all'età del congiunto: 14;
b) punti in base all'età della vittima: 10;
10 c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 0;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 0;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 2, attribuiti in considerazione della tipologia di rapporto parentale.
- euro 88.296,00, derivanti dall'attribuzione di 52 punti, così ottenuti: Parte_4
a) punti in base all'età del congiunto: 20;
b) punti in base all'età della vittima: 10;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 12;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 0;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 10, attribuiti in considerazione dell'assiduità della frequentazione, nonché della presenza del defunto nell'accudimento del nipote e della compartecipazione di quest'ultimo alla malattia del nonno, visto il periodo di convivenza tra i due, posto a ridosso dell'evento morte.
Su dette cifre, devalutate al momento del fatto e progressivamente rivalutate secondo gli indici
ISTAT fino alla decisione, sono dovuti gli interessi fino alla decisone;
con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri medi del DM
55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e delle attività processuali concretamente svolte, aumentate del 20% in ragione del numero di parti e ridotte del 50% in ragione della ridotta attività istruttoria effettuata in questo giudizio. L'ammontare, infine, è stato liquidato in favore del difensore, stante la dichiarazione resa in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 5663/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) accoglie la domanda risarcitoria avanzata dagli attori e per l'effetto, condanna il CP_1
difesa a pagare:
[...]
• euro 301.147,00 in favore di , oltre accessori come in motivazione;
Parte_1
• euro 308.968,50 in favore di , oltre accessori come in motivazione;
Parte_2
• euro 320.701,99 in favore di , oltre accessori come in motivazione;
Parte_3
11 • euro 148.618, 00 in favore di e (50%) e di e Parte_2 Parte_3 Parte_6
(50%), quali eredi di , oltre accessori come in Parte_7 Parte_8
motivazione;
• euro 132.040,00 in favore di , oltre accessori come in motivazione;
Parte_6
• euro 132.040,00 in favore di oltre accessori come in motivazione;
Parte_7
• euro 44.148,00 in favore di , oltre accessori come in Parte_5
motivazione;
• euro 88.296,00 in favore di , oltre accessori come in motivazione. Parte_4
b) condanna il convenuto della difesa a pagare le spese di lite in favore del CP_1
difensore degli attori, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 26.186,19, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 08/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta, con la supervisione del magistrato affidatario, dal magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Martina Manfreda.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 5663/2020 R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , tutti rappresentati e difesi come da mandato in atti dall'Avv. Parte_6 Parte_7
GALEONE FRANCESCO;
ATTORI
CONTRO
in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avv. Controparte_1 CP_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_9
e hanno convenuto in giudizio il per ottenere il
[...] Parte_7 Controparte_1
risarcimento del danno derivante loro dalla perdita del congiunto , deceduto a causa di Per_1
un mesotelioma pleurico, insorto in ragione della prolungata esposizione all'amianto cui è stato costretto nei vent'anni in cui ha lavorato come frigorista sulle navi della Marina Militare.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il difesa chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda perché infondata.
A seguito del decesso degli attori e si sono costituiti, per Parte_9 Parte_8
entrambi, con separati atti di costituzione, gli eredi , , e Parte_2 Parte_3 Parte_6 Pt_7
[...]
1 La causa è stata istruita a mezzo di prova documentale e orale e, all'esito, rinviata per p.c..
All'esito di detto incombente, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
In punto di fatto, gli attori hanno dedotto:
- di essere legati al defunto da rapporti di parentela e affinità ( Per_1 Parte_1
moglie, e figlie, nipote ex filio, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
genero in quanto marito di , e quali
[...] Parte_2 Parte_8 Parte_9
genitori, e quali fratelli); Parte_6 Parte_7
- che il loro congiunto ha lavorato dal 1972 al 1992 alle dipendenze di e Per_1 CP_3
IM.COR. s.r.l., appaltatrici del;
Controparte_1
- che lo stesso aveva mansioni di frigorista, consistenti soprattutto nella manutenzione degli impianti di refrigeramento siti sulle navi della Marina Militare, ove, quindi, il lavoratore prestava prevalentemente la sua attività;
- che durante il detto periodo era costantemente a contatto con l'amianto, presente negli impianti che maneggiava come rivestimento e coibentante;
- che parte ponderante delle mansioni del era lo smontaggio dei suddetti impianti, Per_1
attività da cui derivavano polveri e fibre di amianto, che lo stesso respirava.
Gli attori hanno dedotto altresì che i fatti oggetto del presente giudizio erano già stati portati all'attenzione del Giudice del lavoro di Taranto, ove aveva intentato personalmente un Per_1
giudizio finalizzato a ottenere il risarcimento del danno per la malattia patita a causa della predetta esposizione. Nelle more del giudizio l'allora ricorrente decedeva e il giudizio proseguiva con la moglie e le figlie, che si costituivano quali eredi del ricorrente e si concludeva con sentenza di accoglimento.
Hanno precisato, quindi, gli attori che la domanda avanzata in questa sede è di risarcimento del danno maturato dagli attori iure proprio a causa della perdita del proprio congiunto, laddove, invece, oggetto del giudizio in sede lavoristica era il danno subìto direttamente dal , fatto poi Per_1
valere iure hereditatis dalle eredi.
Nella comparsa di costituzione il convenuto:
2 - ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non essendo il il diretto datore di CP_1
lavoro del , bensì il committente delle stesse e non essendo dunque tenuto a Per_1
garantire la sicurezza del lavoratore;
- ha sostenuto il difetto di nesso causale tra le mansioni svolte e la malattia insorta;
- ha rilevato la mancanza di prova in ordine al danno conseguenza patito dagli attori.
Ciò premesso in punto di fatto, va in primo luogo inquadrata giuridicamente la domanda degli attori.
La stessa, sulla scorta delle deduzioni svolte, rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
Come noto, infatti, l'asserito inadempimento contrattuale posto in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore (consistente nella mancata adozione delle misure di sicurezza) costituisce, nei confronti dei terzi, un illecito aquiliano, non essendo, peraltro, il rapporto di lavoro, un contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 32072/2024 e
2/2020).
Deriva da ciò che è onere degli attori fornire prova di tutti gli elementi della responsabilità, non ricorrendo alcuna delle presunzioni che caratterizzano l'onere probatorio in ambito contrattuale.
Sul punto occorre dare atto che, nelle more del giudizio, la sentenza emessa dal Tribunale di
Taranto è stata impugnata in appello da entrambe le parti: le ricorrenti hanno chiesto la rideterminazione dell'an debeatur e il resistente la riforma nel merito.
La Corte d'Appello di Taranto, in accoglimento dell'appello proposto dalle ricorrenti e rigettando quello del , ha rideterminato la misura del dovuto e confermato, nel resto, la sentenza di CP_1
primo grado.
Tale sentenza è stata poi oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'odierno convenuto, che l'ha impugnata, però, solo con riferimento al quantum.
Ne deriva che, per quanto concerne l'an della responsabilità, trattandosi di questione pregiudiziale a quella oggetto di impugnazione, la sentenza della Corte d'Appello può dirsi definitiva.
Deriva da ciò che l'accertamento ivi contenuto ha efficacia di giudicato esterno anche in questo giudizio.
Secondo la Suprema Corte, infatti: “In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore,
l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno
3 sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (Cass., sez. III,
10578/2018).
La sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Taranto afferma che:
- ha lavorato per la C.I.F.I. dal 1972 al 1978 (con una brevissima interruzione di Per_1
qualche mese) e, successivamente, dal 1978 al 1992 per la IM.COR. s.r.l.;
- le predette datrici di lavoro del erano legate al da appalto di Per_1 Controparte_1
lavori;
- svolgeva l'attività di frigorista, consistente nella manutenzione degli impianti di Per_1
refrigerazione, sulle navi della Marina Militare di Taranto;
- una delle mansioni principali cui il era adibito era lo smontaggio degli impianti Per_1
anzidetti;
- questi ultimi erano rivestiti di amianto, utilizzato come coibentante;
- pertanto, nel ventennio che va dal 1972 al 1992 è stato costantemente esposto Per_1
all'amianto;
- il mesotelioma pleurico è insorto a causa di tale esposizione.
Come rilevato, a fronte della definitività della sentenza in questione, gli elementi fattuali ivi contenuti hanno efficacia di giudicato nel presente giudizio, con l'ovvia conseguenza che non necessitano di ulteriori approfondimenti.
Al contrario, merita attenzione la circostanza (posta dagli attori a fondamento della domanda) che il loro congiunto sia deceduto a causa del mesotelioma pleurico di cui era affetto, sicché, essendo acclarato che tale malattia è stata causata dall'esposizione all'amianto, ne deriverebbe che tale esposizione è la causa della morte.
Premettendo quanto già rilevato circa la pacifica eziologia della malattia tumorale, occorre sul punto evidenziare che la C.T.U. disposta nel giudizio già celebrato (utilizzabile, ancorchè non specificamente oggetto di giudicato, quale prova liberamente valutabile, cfr., tra le altre, Cass. civ., sez I, 30/09/2021, n. 26593) ha accertato che il decesso del è certamente da attribuire al Per_1
4 mesotelioma (cfr. p. 14 all. 13 fasc. parte attrice), ciò che consente di affermare la riconducibilità della morte all'esposizione all'amianto.
Tanto chiarito, quanto alla responsabilità del convenuto per i fatti fin qui rappresentati, giova rilevare che era obbligo del datore di lavoro garantire la salubrità dell'ambiente, anche con particolare riferimento alle polveri di amianto (cfr., Cass. civ., sez. lav., 18503/2016: “In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del
1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere
l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte.”).
Che, poi, questo obbligo insistesse anche sul e non solo sulle dirette datrici di lavoro del CP_1
, è principio anch'esso diffusamente affermato in giurisprudenza, secondo la quale, in Per_1
particolare “L'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benchè da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire.” (Cass. civ., sez. lav., 11311/2017; in termini non dissimili, Cass. civ., sez. lav., 17092/2012 e 22818/2009).
Orbene, sul punto i testimoni e , colleghi del , escussi nel Testimone_1 Testimone_2 Per_1
giudizio celebratosi davanti al Tribunale di Taranto, hanno riferito che il esercitava, a CP_1
mezzo di suoi sottoufficiali, un costante controllo sul lavoro dei dipendenti delle committenti, tanto che questi ultimi accedevano alle navi previo loro assenso.
Nessun dubbio può allora nutrirsi circa la responsabilità del Ministero in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro ove il prestava la sua attività. Per_1
5 Provata, nei termini fin qui rappresentati, la fondatezza della domanda avanzata dagli attori, occorre a questo punto soffermarsi sul danno patito dagli stessi.
Emerge dagli atti (e comunque non è contestato) che era legato agli attori in quanto: Per_1
- marito di;
Parte_1
- padre di e;
Parte_2 Parte_3
- nonno (padre della madre, ) di;
Parte_2 Parte_4
- genero (padre della moglie, ) di;
Parte_2 Parte_5
- fratello di e di Parte_6 Parte_7
Come già rilevato, il presente giudizio era stato introdotto dagli appena menzionati soggetti unitamente a e , padre e madre di , che sono deceduti Parte_8 Parte_9 Per_1
nelle more del giudizio, con conseguente costituzione, in qualità di loro eredi, di , Parte_2 Pt_3
, e Nel costituirsi costoro hanno prodotto disposizioni
[...] Parte_6 Parte_7
testamentarie di identico tenore, facenti capo ai defunti attori nelle quali gli stessi disponevano di lasciare le somme eventualmente ottenute quale risarcimento per la perdita del figlio , Per_1
per il 50% a e a e per l'altro 50% a e a Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_7
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte: “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il venir meno di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione.” (Cass. civ., sez. III, 9010/2022).
In particolare, “Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello),
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza è, di norma, connaturale all'essere umano.” (Cass. civ., sez. VI, ord., 3767/2018).
Orbene, parte convenuta non ha offerto prova contraria del rapporto intercorrente tra Per_1
e , , , e ossia i soggetti che la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_7
citata giurisprudenza considera inclusi – quali familiari particolarmente prossimi – nella predetta presunzione, sicché, per quanto concerne gli stessi, il danno può dirsi provato.
6 Per altro verso, la teste vicina di casa e amica di famiglia, ascoltata nel presente Testimone_3
giudizio ha rappresentato che:
- i coniugi erano molto affiatati e ha assistito il marito per tutta la durata della Parte_1
malattia;
- , dopo la morte del marito, si è trasferita altrove;
Parte_1
- e frequentavano assiduamente l'abitazione dei genitori;
in Parte_2 Parte_3
particolare, usavano pranzare ivi tutti i giorni e vi si recavano per trascorrere insieme le occasioni di festa;
- , unitamente al marito e al figlio , si è Parte_2 Parte_5 Parte_4
trasferita presso l'abitazione dei genitori nel luglio del 2017 e vi ha abitato fino a giugno
2018;
- era solito aiutare la figlia nella gestione del figlio e della famiglia;
Per_1 Pt_2
- abitava nello stesso stabile in cui vivevano i suoi genitori;
Parte_3
- entrambe le figlie si occupavano del padre insieme alla madre;
- frequentava assiduamente i suoi genitori e aveva buoni rapporti con i suoi Per_1
fratelli;
Come è evidente, tale deposizione, oltre a fornire la prova del danno patito da Parte_5
e , costituisce altresì prova diretta del danno relativamente a quei
[...] Parte_4
congiunti così vicini che la Suprema Corte considera in via presuntiva.
Tanto chiarito e venendo alla quantificazione del danno, occorre premettere che il convenuto chiede di scomputare dall'eventuale risarcimento quanto già liquidato o liquidabile dall'INAIL a favore degli attori.
A tal proposito devesi rilevare che parte convenuta non fornisce la prova di alcuna elargizione da parte dell'INAIL a favore degli odierni attori, né può darsi rilevanza a quanto astrattamente (e peraltro non dettagliatamente rappresentato) gli attori potrebbero percepire.
La sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, d'altra parte, condanna il a Controparte_1
risarcire alle eredi di il danno patito dallo stesso, laddove, invece, l'oggetto del presente Per_1
giudizio è il danno non patrimoniale sofferto direttamente dai congiunti del defunto – che, quindi, rilevano in quanto congiunti, non in quanto eredi – a causa della perdita dello stesso.
In applicazione della tabella di Milano del 2024, il Tribunale ritiene di liquidare il danno patito dagli attori come segue:
7 - euro 301.147,00, derivanti dall'attribuzione di 77 punti base, così ottenuti: Parte_1
a) punti in base all'età del congiunto: 18;
b) punti in base all'età della vittima: 16;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 15, attribuiti in considerazione della penosità della causa della morte, dello stato in cui i coniugi hanno vissuto gli ultimi anni di vita della vittima (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016), dell'assistenza garantita dalla moglie in tale periodo, nonché della intollerabilità, per la stessa, della vita nella abitazione condivisa con il marito, che l'ha costretta a trasferirsi altrove dopo il decesso.
- euro 234.660,00, derivanti dall'attribuzione di 60 punti base, così ottenuti: Parte_2
a) punti in base all'età del congiunto: 22;
b) punti in base all'età della vittima: 16;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima:
0. La convivenza era infatti cessata al momento del decesso e la sig.ra non viveva nello stesso stabile o Parte_2
complesso condominiale, sebbene la sua abitazione fosse comunque vicina a quella dei genitori;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 10, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato, oltreché da una frequentazione assidua, anche da un periodo di convivenza che, sebbene fosse cessata al momento del decesso, ha comunque contribuito a rendere più dolorosa la perdita, nonché della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
- euro 246,393,00, derivanti dall'attribuzione di 63 punti base, così ottenuti: Parte_3
a) punti in base all'età del congiunto: 22;
b) punti in base all'età della vittima: 16;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 8, atteso che viveva nello stesso stabile della vittima;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12;
8 e) punti per qualità/intensità della relazione: 5, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato da una assidua frequentazione, nonché della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
- , euro 148.618,00, derivanti dall'attribuzione di 38 punti base, così ottenuti: Parte_9
a) punti in base all'età del congiunto: 8;
b) punti in base all'età della vittima: 16;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 0;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 5, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato da una assidua frequentazione, nonché della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
- , euro 148.618,00, derivanti dall'attribuzione di 38 punti base, così Parte_8
ottenuti:
a) punti in base all'età del congiunto: 8;
b) punti in base all'età della vittima: 16;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 0;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 5, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato da una assidua frequentazione, nonché della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
Le somme così riconosciute a e a , stante il loro Parte_9 Parte_8
sopraggiunto decesso e tenuto conto del lascito testamentario in atti, vanno corrisposte, per il 50% a e a (ripartito tra loro, in mancanza di specificazione Parte_2 Parte_3
testamentarie, in parti uguali) e per l'altro 50% a e a (ripartito Parte_6 Parte_7
tra loro, in mancanza di specificazione testamentarie, in parti uguali). La cifra riportata nella parte dispositiva a costoro, quindi, terrà conto dell'ammontare complessivo, comprensivo di quanto elargito iure proprio e iure hereditatis.
- euro 57.732,00, derivanti dall'attribuzione di 37 punti base, così ottenuti Parte_6
9 a) punti in base all'età del congiunto: 10;
b) punti in base all'età della vittima: 10;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 0;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:
9. Sul punto è doveroso precisare che tra i familiari del nucleo primario vanno inclusi anche i genitori di Pt_6
( e ), ancorché poi deceduti, atteso che la
[...] Parte_8 Parte_9
situazione che viene in rilievo, per tutti i parametri presi in considerazione, è quella sussistente nel momento in cui si è verificata la perdita.
e) punti per qualità/intensità della relazione: 5, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato da una assidua frequentazione, della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
- euro 57.732,00, derivanti dall'attribuzione di 34 punti base, così ottenuti Parte_7
a) punti in base all'età del congiunto: 10;
b) punti in base all'età della vittima: 10;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 0;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 5, attribuiti in considerazione dell'intensità del rapporto, caratterizzato da una assidua frequentazione, della penosità della causa della morte e dello stato in cui la famiglia ha vissuto gli ultimi anni di vita dell'uomo (i sintomi della malattia sono insorti già nel 2016).
- euro 44.148,00, derivanti, in mancanza di una indicazione Parte_5
specificamente riferita al rapporto con il genero, dall'applicazione della tabella relativa al rapporto fratello-nipote. È noto, infatti, che le tabelle di Milano costituiscono un parametro per il giudice teso a garantire una certa uniformità nella liquidazione del danno non patrimoniale;
di talché, la circostanza che manchino certe categorie parentali non impedisce di riconoscere tale danno, ove ritenuto sussistente nel caso specifico, ipotesi nella quale il giudice seleziona la tabella di riferimento più adatta.
Per tale via, il Tribunale ritiene di attribuire ad 26 punti, così ottenuti: Parte_5
a) punti in base all'età del congiunto: 14;
b) punti in base all'età della vittima: 10;
10 c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 0;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 0;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 2, attribuiti in considerazione della tipologia di rapporto parentale.
- euro 88.296,00, derivanti dall'attribuzione di 52 punti, così ottenuti: Parte_4
a) punti in base all'età del congiunto: 20;
b) punti in base all'età della vittima: 10;
c) punti per convivenza tra congiunto e vittima: 12;
d) punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 0;
e) punti per qualità/intensità della relazione: 10, attribuiti in considerazione dell'assiduità della frequentazione, nonché della presenza del defunto nell'accudimento del nipote e della compartecipazione di quest'ultimo alla malattia del nonno, visto il periodo di convivenza tra i due, posto a ridosso dell'evento morte.
Su dette cifre, devalutate al momento del fatto e progressivamente rivalutate secondo gli indici
ISTAT fino alla decisione, sono dovuti gli interessi fino alla decisone;
con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri medi del DM
55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e delle attività processuali concretamente svolte, aumentate del 20% in ragione del numero di parti e ridotte del 50% in ragione della ridotta attività istruttoria effettuata in questo giudizio. L'ammontare, infine, è stato liquidato in favore del difensore, stante la dichiarazione resa in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 5663/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) accoglie la domanda risarcitoria avanzata dagli attori e per l'effetto, condanna il CP_1
difesa a pagare:
[...]
• euro 301.147,00 in favore di , oltre accessori come in motivazione;
Parte_1
• euro 308.968,50 in favore di , oltre accessori come in motivazione;
Parte_2
• euro 320.701,99 in favore di , oltre accessori come in motivazione;
Parte_3
11 • euro 148.618, 00 in favore di e (50%) e di e Parte_2 Parte_3 Parte_6
(50%), quali eredi di , oltre accessori come in Parte_7 Parte_8
motivazione;
• euro 132.040,00 in favore di , oltre accessori come in motivazione;
Parte_6
• euro 132.040,00 in favore di oltre accessori come in motivazione;
Parte_7
• euro 44.148,00 in favore di , oltre accessori come in Parte_5
motivazione;
• euro 88.296,00 in favore di , oltre accessori come in motivazione. Parte_4
b) condanna il convenuto della difesa a pagare le spese di lite in favore del CP_1
difensore degli attori, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 26.186,19, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 08/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta, con la supervisione del magistrato affidatario, dal magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Martina Manfreda.
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