Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 750
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche sia avvenuta regolarmente, come comprovato dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza produce l'irretrattabilità del credito, precludendo eccezioni relative alla prescrizione maturata prima della notifica di atti divenuti definitivi. La notifica delle cartelle e degli atti interruttivi è stata ritenuta regolare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 750
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 750
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo