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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 1807/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di SA SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 13/02/2025 nella causa n. 1807/2023 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to SECHI PAOLO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to Controparte_1 C.F._2
CASSARÀ MARIA GABRIELLA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 del resistente senza soluzione di continuità dal 25/11/91 al 31/8/23, data in cui è scaduto il preavviso di licenziamento intimato con lettera del 20/4/23; che il rapporto non è sempre stato regolarizzato;
di aver svolto mansioni di igienista dentale e assistente alla poltrona, inquadrata nel 2° livello CCNL studi professionali;
di essere stata licenziata per cessazione dell'attività nello studio di SA, Viale Italia n. 74; che il licenziamento è illegittimo poiché non è certo che lo studio in parola sia stato effettivamente chiuso e, comunque, poiché la stessa poteva essere impiegata negli altri studi del resistente;
ha chiesto:
“
1. Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2. accertarsi e dichiararsi per le ragione in espositiva la illegittimità del licenziamento di cui trattasi, e per l'effetto
3. annullare il licenziamento per cui è causa, condannando il convenuto al pagamento della indennità ex art. 8 L. 604 del 1966 nella misura da determinarsi secondo il prudente apprezzamento di codesto Tribunale tenendo
1 conto della retribuzione globale di fatto si cui sopra e avuto riguardo ai 30 anni di servizio,
4. Con vittoria di compensi professionali, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”;
− parte convenuta si è costituita Controparte_1 contestando che il rapporto di lavoro subordinato oggetto di causa si sia protratto continuativamente ed ininterrottamente dal 25/11/91 al 31/08/23 e che il medesimo non sia sempre stato regolare;
che la chiusura dello studio in SA è effettiva dal 31/8/23 ed è stata motivata dall'intenzione di ridurre l'attività in vista del proprio pensionamento;
che nello studio di SA, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, erano impiegate 4 dipendenti, di cui 3 assistenti alla poltrona (la ricorrente, e e un'amministrativa addetta a Persona_1 Testimone_1 mansioni di segreteria ( ); che la ricorrente svolgeva Persona_2 principalmente le mansioni di igienista dentale nelle giornate di martedì e giovedì e in via residuale quelle di assistente alla poltrona;
che una volta al mese era presente anche una collaboratrice professionale ( ) Persona_3 che si occupava della parte ortodontica;
di avere altro studio in OR, aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, in cui sono impiegate 2 dipendenti con mansioni di assistente alla poltrona ( e Persona_4 [...]
); che una volta a settimana è presente in studio una collaboratrice Per_5 professionale per l'igiene dentale ( ) ed una volta al mese interviene Persona_6 una collaboratrice professionale per la parte ortodontica ( Testimone_2
); che, avendo la necessità di ridurre i propri ritmi lavorativi, già dal
[...] mese di dicembre del 2022 e poi nel mese di febbraio 2023, ha proposto ai dipendenti dello studio di SA una riduzione dell'orario di lavoro, accettata solo da mentre ha concordato una risoluzione Testimone_1 Persona_1 consensuale del rapporto;
di avere deciso di chiudere lo studio di SA ed aver licenziato le dipendenti, tranne che già parzialmente si Persona_2 occupava degli aspetti amministrativi anche dello studio di OR;
che lo studio è stato messo in vendita;
che l'organico nello studio di OR è al completo, essendovi già due dipendenti con mansioni di assistenti di poltrona e un'igienista dentale (mansione prevalente della ) che presta la propria Pt_1 opera con contratto di lavoro autonomo da anni con maggiore vantaggio sotto il profilo economico, gestionale e dell'assunzione di responsabilità; che, dopo la chiusura, a SA ha ricevuto ancora qualche cliente presso lo studio Dentalpiù, ove collabora come lavoratore autonomo, pagato a percentuale;
ha chiesto:
“a) rigettare l'avversa domanda;
b) con vittoria di spese e competenze di causa.”;
− tentata inutilmente la conciliazione, è stata svolta l'istruttoria orale richiesta dalle parti;
2 − parte ricorrente, con note autorizzate del 12/12/24, ha prodotto atto di vendita dello studio;
− la causa è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa così come espressamente previsto dall'art. 3 L. n. 604/66 e la sua sussistenza deve essere valutata, in sede giudiziale, sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, gravando sul datore di lavoro, ex art. 5 L. n. 604/66, l'onere di provare: 1) l'effettività della dedotta crisi aziendale (fatto storico reale); 2) la sua incidenza sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore licenziato (nesso di causalità); 3) la non utilizzabilità di quest'ultimo in analoghe mansioni o anche in mansioni inferiori, qualora queste vengano accettate dal dipendente, e in concreto - riguardando l'onere probatorio un fatto negativo - deve dimostrare quest'ultimo fatto, prescindendo da un rigido e prefissato schema di prova, mediante idonei fatti positivi, come la circostanza che non vi fossero altri posti di analogo livello o che i residui posti di lavoro al tempo del licenziamento fossero stabilmente occupati da altri lavoratori, presso tutte le sedi dell'attività aziendale, salvo il caso di preliminare rifiuto del lavoratore di trasferirsi altrove, o, ancora, che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato (cfr. Cass. n. 7706/09);
2. sempreché risulti l'oggettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato e della scelta del dipendente da licenziare, consolidata giurisprudenza circoscrive, poi, l'ambito dell'onere probatorio gravante sul datore di lavoro ritenendo non sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto cui era addetto il dipendente licenziato, trattandosi di espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. (cfr. Cass. n. 8237/10, 2874/12, 18416/13); ferma quindi la necessità della prova dell'effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, le ragioni inerenti all'attività produttiva rilevanti ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966 possono sorgere, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali che ne siano le finalità, quindi anche quelle dirette a un risparmio di costi o all'incremento dei profitti, quale che ne sia l'entità (Cass. n. 10672/07);
3. nel caso di specie, ritenuto di non poter -in ogni caso- sindacare né la scelta di ridurre l'attività né di quale studio chiudere a tal fine, il datore di lavoro deve dimostrare l'effettiva chiusura della sede di SA cui era addetta la ricorrente e l'impossibilità di assegnare quest'ultima all'altra sede rimasta aperta (OR), ovvero il rifiuto della lavoratrice al trasferimento;
3 4. sotto il primo profilo, tutti i testi escussi hanno confermato che lo studio è stato chiuso dal 31/08/23 o poco dopo (cfr. testi , ) e ciò non è Per_2 Tes_1 Per_4 contraddetto da quanto affermato dal teste di parte ricorrente (“Nella Tes_3 primavera 2023 il dott. mi ha estratto una radice e poi bisognava CP_1 impiantare il perno una volta guarita la ferita, mi ha detto di tornare dopo le ferie. Mi pare di avere chiamato a inizio settembre ma nessuno ha risposto, allora ho chiamato il dottore sul cellulare che mi ha dato appuntamento. Sono andato all'appuntamento e ho suonato perché la porta era chiusa ed era una cosa diversa dal solito. Mi hanno aperto e dentro c'era la sig.ra con Per_2 un'infermiera che mi pare si chiamasse . Il dott. mi ha Tes_1 CP_1 accompagnato nello studio e ha verificato che bisognava ancora aspettare per fare l'impianto, forse fino al periodo natalizio. Mi ha detto che loro non ci sarebbero stati e gli ho chiesto consiglio su un altro dentista che conosco a cui poi mi sono rivolto. il quale ha dichiarato di essere stato visitato presso lo studio a inizio settembre 2023 […] ADR Giudice: non ho visto scatoloni nello studio, mi pareva tutto normale salvo il fatto che nei giorni precedenti non rispondeva nessuno al telefono e la porta era chiusa. Non c'erano altri pazienti nello studio.”) poiché lo stesso, da un lato, ha riferito di una visita effettuata un periodo contiguo alla dedotta chiusura e, dall'altro, ha affermato l'assenza di risposta al telefono dello studio, la chiusura della porta di ingresso e, soprattutto, il reindirizzamento per le visite future da parte del resistente, confermando quindi una chiusura dello studio se non già definitiva comunque in corso;
5. inoltre, anche la teste di parte ricorrente ha riferito che, ad una visita di CP_2 luglio 2023, il resistente le ha comunicato la prossima chiusura dello studio e la teste di parte ricorrente EC ha dichiarato: “io andavo nello studio di SA;
l'ultima volta sono andata quando ho fatto gli impianti;
consultando l'agenda del telefono posso dire che l'ultimo appuntamento l'ho avuto il 4/4/23; ho ricevuto un messaggio whatsapp da “Studio Rocca” e, guardando il telefono, posso dire che era il 16/11/23; il messaggio diceva che il Dottore riceve ogni mercoledì da Dentalpiù; ho chiesto via mail la cartella clinica e mi è stata mandata;
mi è stato anche detto che se volevo potevo andare a OR;
io mi fido del dott. e sono andata da Dentalpiù da poco, mi pare ad ottobre CP_1
2024; sul capo b): come detto io non sono stata visitata nello studio di Viale Italia dopo agosto 2023, ma la ricorrente mi ha riferito con un messaggio vocale di aver incontrato un paziente per caso che usciva dallo studio ad ottobre 2023;”, con ciò avallando la tesi dell'avvenuta chiusura dello studio;
6. è poi pacifico, oltre che dimostrato, sia il contestuale licenziamento delle altre dipendenti dello studio di SA (doc. 4 resistente e teste -ad Tes_1 eccezione di di cui poi si dirà- sia la messa in vendita Persona_2 dell'immobile in cui aveva sede lo studio (doc. 8 resistente) e, da ultimo, la sua vendita in data 31/10/24 (doc. resistente depositato con note del 12/12/24); parte resistente ha inoltre comunicato la chiusura in data 31/8/23 all'agenzia delle entrate (doc.7);
4 7. infine, le eventuali visite eseguite dal resistente presso Dentalpiù a SA risultano irrilevanti ai fini di causa, trattandosi di attività prestata quale collaboratore e non come titolare di studio, come dimostrato dal contratto prodotto sub doc. 9 resistente;
8. in assenza di allegazione circa una proposta alla ricorrente di trasferimento nella sede di OR e del suo ipotetico rifiuto, resta quindi da dimostrare la dedotta impossibilità di reimpiegare la lavoratrice presso lo studio di OR in mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte a SA, ovvero quelle di assistente alla poltrona;
9. l'istruttoria ha consentito di dimostrare l'organico dello studio di OR dedotto dal resistente e la sua risalenza anche per quanto attiene alle assistenti alla poltrona (cfr. teste : “a OR lavorano due assistenti: da Per_2 Persona_5 circa 6 anni e da più di 30 anni;
” e teste “lavoro nello Persona_7 Per_4 studio di OR;
conosco la sig.ra perché capitava che venisse a lavorare Pt_1
a OR. Lavoro per il dottore da circa 30 anni, sempre a OR. Sono assistente alla poltrona.); è poi pacifico che non vi sia alcuna dipendente che si occupa dell'igiene dentale, attività delegata alla dott.ssa che opera in Persona_6 regime di collaborazione autonoma con lo studio;
10.non è, inoltre, emersa alcuna nuova assunzione ovvero la permanenza di personale precedentemente impiegato a SA con profilo professionale analogo a quello della ricorrente;
le colleghe assistenti alla poltrona in SA sono, infatti, state licenziate contestualmente alla ricorrente (cfr. doc. 4 resistente e teste;
Tes_1
11.l'unica integrazione del personale di OR, infatti, è relativa a Persona_2 già dipendente presso lo studio di SA, ma con mansioni di impiegata amministrativa e, che, peraltro, già si occupava anche delle incombenze contabili dello studio OR (cfr. teste ); Per_2
12.infine, quanto ai criteri di scelta della lavoratrice con mansioni omogenee da licenziare, pacifico il necessario rispetto di criteri di correttezza e buona fede (cfr. Cass. n. 7046/11), la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che
“In materia di licenziamento determinato da motivo oggettivo, qualora la ristrutturazione aziendale sia riferita ad una specifica unità produttiva, contestualmente soppressa, non è contraria a buona fede la decisione aziendale di limitare agli addetti della predetta unità la platea dei lavoratori da licenziare, ove risulti l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa, non sussistendo alcun automatismo nell'applicazione dei criteri di scelta previsti dall'art. 5 della l. n 223/91, utilizzabili invece nell'ipotesi di recesso motivato da generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile.” (Cass. n. 22672/18);
13. pertanto, in assenza di specifiche contestazioni di parte ricorrente, deve ritenersi incensurabile la scelta di parte resistente di licenziare (tutto) il
5 personale in servizio presso lo studio effettivamente poi chiuso piuttosto che incrinare la squadra di dipendenti da anni in stabile servizio presso lo studio di OR;
14. parte resistente ha quindi assolto all'onere della prova che sulla stessa gravava e il ricorso deve essere respinto;
15. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.700, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
SA, 13/02/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di SA SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 13/02/2025 nella causa n. 1807/2023 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to SECHI PAOLO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to Controparte_1 C.F._2
CASSARÀ MARIA GABRIELLA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 del resistente senza soluzione di continuità dal 25/11/91 al 31/8/23, data in cui è scaduto il preavviso di licenziamento intimato con lettera del 20/4/23; che il rapporto non è sempre stato regolarizzato;
di aver svolto mansioni di igienista dentale e assistente alla poltrona, inquadrata nel 2° livello CCNL studi professionali;
di essere stata licenziata per cessazione dell'attività nello studio di SA, Viale Italia n. 74; che il licenziamento è illegittimo poiché non è certo che lo studio in parola sia stato effettivamente chiuso e, comunque, poiché la stessa poteva essere impiegata negli altri studi del resistente;
ha chiesto:
“
1. Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2. accertarsi e dichiararsi per le ragione in espositiva la illegittimità del licenziamento di cui trattasi, e per l'effetto
3. annullare il licenziamento per cui è causa, condannando il convenuto al pagamento della indennità ex art. 8 L. 604 del 1966 nella misura da determinarsi secondo il prudente apprezzamento di codesto Tribunale tenendo
1 conto della retribuzione globale di fatto si cui sopra e avuto riguardo ai 30 anni di servizio,
4. Con vittoria di compensi professionali, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”;
− parte convenuta si è costituita Controparte_1 contestando che il rapporto di lavoro subordinato oggetto di causa si sia protratto continuativamente ed ininterrottamente dal 25/11/91 al 31/08/23 e che il medesimo non sia sempre stato regolare;
che la chiusura dello studio in SA è effettiva dal 31/8/23 ed è stata motivata dall'intenzione di ridurre l'attività in vista del proprio pensionamento;
che nello studio di SA, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, erano impiegate 4 dipendenti, di cui 3 assistenti alla poltrona (la ricorrente, e e un'amministrativa addetta a Persona_1 Testimone_1 mansioni di segreteria ( ); che la ricorrente svolgeva Persona_2 principalmente le mansioni di igienista dentale nelle giornate di martedì e giovedì e in via residuale quelle di assistente alla poltrona;
che una volta al mese era presente anche una collaboratrice professionale ( ) Persona_3 che si occupava della parte ortodontica;
di avere altro studio in OR, aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, in cui sono impiegate 2 dipendenti con mansioni di assistente alla poltrona ( e Persona_4 [...]
); che una volta a settimana è presente in studio una collaboratrice Per_5 professionale per l'igiene dentale ( ) ed una volta al mese interviene Persona_6 una collaboratrice professionale per la parte ortodontica ( Testimone_2
); che, avendo la necessità di ridurre i propri ritmi lavorativi, già dal
[...] mese di dicembre del 2022 e poi nel mese di febbraio 2023, ha proposto ai dipendenti dello studio di SA una riduzione dell'orario di lavoro, accettata solo da mentre ha concordato una risoluzione Testimone_1 Persona_1 consensuale del rapporto;
di avere deciso di chiudere lo studio di SA ed aver licenziato le dipendenti, tranne che già parzialmente si Persona_2 occupava degli aspetti amministrativi anche dello studio di OR;
che lo studio è stato messo in vendita;
che l'organico nello studio di OR è al completo, essendovi già due dipendenti con mansioni di assistenti di poltrona e un'igienista dentale (mansione prevalente della ) che presta la propria Pt_1 opera con contratto di lavoro autonomo da anni con maggiore vantaggio sotto il profilo economico, gestionale e dell'assunzione di responsabilità; che, dopo la chiusura, a SA ha ricevuto ancora qualche cliente presso lo studio Dentalpiù, ove collabora come lavoratore autonomo, pagato a percentuale;
ha chiesto:
“a) rigettare l'avversa domanda;
b) con vittoria di spese e competenze di causa.”;
− tentata inutilmente la conciliazione, è stata svolta l'istruttoria orale richiesta dalle parti;
2 − parte ricorrente, con note autorizzate del 12/12/24, ha prodotto atto di vendita dello studio;
− la causa è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa così come espressamente previsto dall'art. 3 L. n. 604/66 e la sua sussistenza deve essere valutata, in sede giudiziale, sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, gravando sul datore di lavoro, ex art. 5 L. n. 604/66, l'onere di provare: 1) l'effettività della dedotta crisi aziendale (fatto storico reale); 2) la sua incidenza sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore licenziato (nesso di causalità); 3) la non utilizzabilità di quest'ultimo in analoghe mansioni o anche in mansioni inferiori, qualora queste vengano accettate dal dipendente, e in concreto - riguardando l'onere probatorio un fatto negativo - deve dimostrare quest'ultimo fatto, prescindendo da un rigido e prefissato schema di prova, mediante idonei fatti positivi, come la circostanza che non vi fossero altri posti di analogo livello o che i residui posti di lavoro al tempo del licenziamento fossero stabilmente occupati da altri lavoratori, presso tutte le sedi dell'attività aziendale, salvo il caso di preliminare rifiuto del lavoratore di trasferirsi altrove, o, ancora, che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato (cfr. Cass. n. 7706/09);
2. sempreché risulti l'oggettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato e della scelta del dipendente da licenziare, consolidata giurisprudenza circoscrive, poi, l'ambito dell'onere probatorio gravante sul datore di lavoro ritenendo non sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto cui era addetto il dipendente licenziato, trattandosi di espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. (cfr. Cass. n. 8237/10, 2874/12, 18416/13); ferma quindi la necessità della prova dell'effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, le ragioni inerenti all'attività produttiva rilevanti ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966 possono sorgere, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali che ne siano le finalità, quindi anche quelle dirette a un risparmio di costi o all'incremento dei profitti, quale che ne sia l'entità (Cass. n. 10672/07);
3. nel caso di specie, ritenuto di non poter -in ogni caso- sindacare né la scelta di ridurre l'attività né di quale studio chiudere a tal fine, il datore di lavoro deve dimostrare l'effettiva chiusura della sede di SA cui era addetta la ricorrente e l'impossibilità di assegnare quest'ultima all'altra sede rimasta aperta (OR), ovvero il rifiuto della lavoratrice al trasferimento;
3 4. sotto il primo profilo, tutti i testi escussi hanno confermato che lo studio è stato chiuso dal 31/08/23 o poco dopo (cfr. testi , ) e ciò non è Per_2 Tes_1 Per_4 contraddetto da quanto affermato dal teste di parte ricorrente (“Nella Tes_3 primavera 2023 il dott. mi ha estratto una radice e poi bisognava CP_1 impiantare il perno una volta guarita la ferita, mi ha detto di tornare dopo le ferie. Mi pare di avere chiamato a inizio settembre ma nessuno ha risposto, allora ho chiamato il dottore sul cellulare che mi ha dato appuntamento. Sono andato all'appuntamento e ho suonato perché la porta era chiusa ed era una cosa diversa dal solito. Mi hanno aperto e dentro c'era la sig.ra con Per_2 un'infermiera che mi pare si chiamasse . Il dott. mi ha Tes_1 CP_1 accompagnato nello studio e ha verificato che bisognava ancora aspettare per fare l'impianto, forse fino al periodo natalizio. Mi ha detto che loro non ci sarebbero stati e gli ho chiesto consiglio su un altro dentista che conosco a cui poi mi sono rivolto. il quale ha dichiarato di essere stato visitato presso lo studio a inizio settembre 2023 […] ADR Giudice: non ho visto scatoloni nello studio, mi pareva tutto normale salvo il fatto che nei giorni precedenti non rispondeva nessuno al telefono e la porta era chiusa. Non c'erano altri pazienti nello studio.”) poiché lo stesso, da un lato, ha riferito di una visita effettuata un periodo contiguo alla dedotta chiusura e, dall'altro, ha affermato l'assenza di risposta al telefono dello studio, la chiusura della porta di ingresso e, soprattutto, il reindirizzamento per le visite future da parte del resistente, confermando quindi una chiusura dello studio se non già definitiva comunque in corso;
5. inoltre, anche la teste di parte ricorrente ha riferito che, ad una visita di CP_2 luglio 2023, il resistente le ha comunicato la prossima chiusura dello studio e la teste di parte ricorrente EC ha dichiarato: “io andavo nello studio di SA;
l'ultima volta sono andata quando ho fatto gli impianti;
consultando l'agenda del telefono posso dire che l'ultimo appuntamento l'ho avuto il 4/4/23; ho ricevuto un messaggio whatsapp da “Studio Rocca” e, guardando il telefono, posso dire che era il 16/11/23; il messaggio diceva che il Dottore riceve ogni mercoledì da Dentalpiù; ho chiesto via mail la cartella clinica e mi è stata mandata;
mi è stato anche detto che se volevo potevo andare a OR;
io mi fido del dott. e sono andata da Dentalpiù da poco, mi pare ad ottobre CP_1
2024; sul capo b): come detto io non sono stata visitata nello studio di Viale Italia dopo agosto 2023, ma la ricorrente mi ha riferito con un messaggio vocale di aver incontrato un paziente per caso che usciva dallo studio ad ottobre 2023;”, con ciò avallando la tesi dell'avvenuta chiusura dello studio;
6. è poi pacifico, oltre che dimostrato, sia il contestuale licenziamento delle altre dipendenti dello studio di SA (doc. 4 resistente e teste -ad Tes_1 eccezione di di cui poi si dirà- sia la messa in vendita Persona_2 dell'immobile in cui aveva sede lo studio (doc. 8 resistente) e, da ultimo, la sua vendita in data 31/10/24 (doc. resistente depositato con note del 12/12/24); parte resistente ha inoltre comunicato la chiusura in data 31/8/23 all'agenzia delle entrate (doc.7);
4 7. infine, le eventuali visite eseguite dal resistente presso Dentalpiù a SA risultano irrilevanti ai fini di causa, trattandosi di attività prestata quale collaboratore e non come titolare di studio, come dimostrato dal contratto prodotto sub doc. 9 resistente;
8. in assenza di allegazione circa una proposta alla ricorrente di trasferimento nella sede di OR e del suo ipotetico rifiuto, resta quindi da dimostrare la dedotta impossibilità di reimpiegare la lavoratrice presso lo studio di OR in mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte a SA, ovvero quelle di assistente alla poltrona;
9. l'istruttoria ha consentito di dimostrare l'organico dello studio di OR dedotto dal resistente e la sua risalenza anche per quanto attiene alle assistenti alla poltrona (cfr. teste : “a OR lavorano due assistenti: da Per_2 Persona_5 circa 6 anni e da più di 30 anni;
” e teste “lavoro nello Persona_7 Per_4 studio di OR;
conosco la sig.ra perché capitava che venisse a lavorare Pt_1
a OR. Lavoro per il dottore da circa 30 anni, sempre a OR. Sono assistente alla poltrona.); è poi pacifico che non vi sia alcuna dipendente che si occupa dell'igiene dentale, attività delegata alla dott.ssa che opera in Persona_6 regime di collaborazione autonoma con lo studio;
10.non è, inoltre, emersa alcuna nuova assunzione ovvero la permanenza di personale precedentemente impiegato a SA con profilo professionale analogo a quello della ricorrente;
le colleghe assistenti alla poltrona in SA sono, infatti, state licenziate contestualmente alla ricorrente (cfr. doc. 4 resistente e teste;
Tes_1
11.l'unica integrazione del personale di OR, infatti, è relativa a Persona_2 già dipendente presso lo studio di SA, ma con mansioni di impiegata amministrativa e, che, peraltro, già si occupava anche delle incombenze contabili dello studio OR (cfr. teste ); Per_2
12.infine, quanto ai criteri di scelta della lavoratrice con mansioni omogenee da licenziare, pacifico il necessario rispetto di criteri di correttezza e buona fede (cfr. Cass. n. 7046/11), la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che
“In materia di licenziamento determinato da motivo oggettivo, qualora la ristrutturazione aziendale sia riferita ad una specifica unità produttiva, contestualmente soppressa, non è contraria a buona fede la decisione aziendale di limitare agli addetti della predetta unità la platea dei lavoratori da licenziare, ove risulti l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa, non sussistendo alcun automatismo nell'applicazione dei criteri di scelta previsti dall'art. 5 della l. n 223/91, utilizzabili invece nell'ipotesi di recesso motivato da generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile.” (Cass. n. 22672/18);
13. pertanto, in assenza di specifiche contestazioni di parte ricorrente, deve ritenersi incensurabile la scelta di parte resistente di licenziare (tutto) il
5 personale in servizio presso lo studio effettivamente poi chiuso piuttosto che incrinare la squadra di dipendenti da anni in stabile servizio presso lo studio di OR;
14. parte resistente ha quindi assolto all'onere della prova che sulla stessa gravava e il ricorso deve essere respinto;
15. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.700, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
SA, 13/02/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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