Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
Quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente.
Commentario • 1
- 1. Art. 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2006, n. 9277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9277 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 813
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 040624/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZE SI, N. IL 19/01/1957;
avverso ORDINANZA del 30/06/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo O. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 30.6.2005 la Corte d'Appello di Firenze ha respinto l'incidente di esecuzione promosso dal condannato IO SS contro il provvedimento di cumulo n. 194/2004 in data 19.10.2004 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, che, a seguito della elaborazione di cinque cumuli parziali, ciascuno dei quali inglobava le pena inflitte per i reati commessi prima di ogni esecuzione e sommava quindi la pena residua di ogni cumulo parziale con quella relativa al cumulo successivo, dopo avere applicato il criterio più favorevole al reo fra cumulo materiale, cumulo giuridico e semplice pena, era pervenuto, detratto il presofferto ed applicato il criterio moderatore di cui all'art. 87 c.p., ad una pena finale di anni 10, mesi 6 e giorni 15 di reclusione e L. 13.650.000 di multa e mesi 4 e giorni 15 di arresto e L. 150.000 di ammenda.
La Corte d'Appello ha ritenuto che la richiesta del condannato - per cui, dopo il primo cumulo (comprendente le pene per i reati commessi fino al 17.11.1980), tutte le altre pene avrebbero dovuto essere comprese in un unico cumulo comprendente i reati commessi fino al 7.3.1996, da cui doveva poi essere detratto il presofferto e cui andava applicato il limite prescritto dall'art. 78 c.p., con conseguente determinazione della pena residua in anni 3, mesi 1 e giorni 16 di reclusione, peraltro già scontata alla data del 2.9.2002 - non fosse condivisibile poiché in contrasto con i due principi giurisprudenziali pacifici della materia, in virtù dei quali: 1) ciascun periodo di detenzione per custodia cautelare o espiazione della pena sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si procede alla unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi;
ed inoltre 2), qualora si tratti di reati commessi e periodi di carcerazione commessi in tempi diversi, devono essere ordinati cronologicamente da una parte i reati e dall'altra i periodi di carcerazione per poi procedere ad operazione successive, detraendo ogni periodo dal cumulo parziale delle pene relative ai reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l'ultima di dette operazioni, la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto.
In applicazione dei suddetti criteri ha Corte d'Appello ha quindi ritenuto corretto il provvedimento di cumulo poiché aveva ritenuto che, nel caso di successive carcerazioni che si innestavano su quella in atto, doveva operarsi un nuovo cumulo, in applicazione del principio per cui la pena sofferta non può essere riferita a reati commessi successivamente a tale periodo.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di IO SS lamentando violazione dell'art. 78 c.p. e difetto di motivazione del provvedimento impugnato poiché il giudice dell'esecuzione, dopo avere enunciato corretti principi dal punto di vista giuridico, aveva poi erroneamente ritenuto che integrassero l'inizio di nuovi periodo di carcerazione quelli che erano invece soltanto inizi formali di nuovi periodi di esecuzione per fatti pregressi, senza alcuna interruzione reale della carcerazione che era proseguita ininterrottamente nonostante i nuovi provvedimenti di esecuzione i quali, non avrebbero potuto quindi determinare nuovi cumuli parziali. Il Procuratore Generale preso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
La soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione è ineccepibile e conforme al dettato normativo, anche alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte che è nel senso che non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto all'unitaria detrazione del presofferto, altrimenti periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena per reati commessi successivamente, in violazione del principio di cui all'art. 657 c.p.p., comma 4, che consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (cfr. per tutte Cass. 19.4.1998 Marinkovic ). Il legislatore invero, pur avendo riconosciuto l'istituto della fungibilità, lo ha assoggettato a certi limiti e condizioni e ciò comporta che non sempre la fungibilità porti ad una riduzione concreta della pena finale in espiazione, avendo il legislatore operato un contemperamento fra diversi principi, del tutto logico e coerente, che nel caso in esame determina che il presofferto ed il criteriomoderatore di cui all'art. 78 c.p., debbano essere applicati in relazione ai cumuli parziali e non su un unico cumulo globale, come vorrebbe il ricorrente, poiché la operazione richiesta si risolverebbe in una sostanziale impunità per i reati futuri. È infatti pacifico, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che in caso di pene inflitte con plurime sentenze per reati commessi in parte prima dell'inizio della espiazione ed in parte nel corso di questa, occorre unificare prima quelle relative a tutti i reati del primo gruppo e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi nel corso della espiazione secondo il loro ordine cronologico, comprendendo in ciascuno dei cumuli parziali la porzione di pena determinata con il cumulo precedente, che doveva ancora essere espiata alla data di commissione del nuovo reato, unitamente alla pena residua a quest'ultimo, e così via fino all'ultimo dei reati per cui è intervenuta condanna.
E sotto tale profilo non rileva la circostanza che al provvedimento di scarcerazione per fine pena non sia eventualmente seguita la scarcerazione in senso sostanziale, mentre la circostanza che nel corso della esecuzione siano stati commessi dal condannato dei nuovi reati o siano stati eseguiti dei nuovi provvedimenti di carcerazione determina la decorrenza di nuovi cumuli a partire dall'ultimo reato o dall'ultimo provvedimento di carcerazione, indipendentemente dalla esecuzione formale o sostanziale del provvedimento. Il ricorso deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2006