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Sentenza 17 novembre 2022
Sentenza 17 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2022, n. 43640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43640 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LZ AR GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore della ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Cerroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza ' impugnata nonché, per la parte civile, l'Avv. Alfonso Polto, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese. Penale Sent. Sez. 5 Num. 43640 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI AR Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 13/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 05/04/2019, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 13/10/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina aveva dichiarato IA GI ZE responsabile del reato di diffamazione, perché, nell'esposto depositato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, aveva offeso la reputazione dell'Avv. Gaetano RC, nel suo ruolo di difensore di PA ZE nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina di un amministratore di sostegno a beneficio di AN ZE, affermando che il legale, membro dello studio legale AN ZE, aveva agito in conflitto di interessi, accusandolo di aver dolosamente pretermesso il valore dei beni facenti parte della successione di AN ZE, di aver utilizzato in giudizio informazioni acquisite presso lo studio di appartenenza, agendo di concerto con altri legali dello studio allo scopo di avvantaggiare PA e GI ZE a danno del loro padre. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione IA GI ZE, attraverso i difensori Avv.ti AN ZO e NC CO D'AS, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 51 e 595 cod. pen., nonché dell'art. 21 Cost., dell'art. 10 Cedu e dell'art. 11 CDFUE, nonché vizi di motivazione. La sentenza impugnata attribuisce rilievo centrale alla "sede" in cui le espressioni ritenute diffamatorie sono state manifestate (ossia l'esposto al consiglio dell'ordine) e sottolinea che l'imputata avrebbe dovuto limitarsi a esporre i soli fatti da cui il denunciato conflitto d'interesse sarebbe derivato, ma tali fatti sono arbitrariamente limitati dalla Corte di appello alla circostanza che RC non avrebbe dovuto assumere l'incarico di difendere uno dei figli del Prof. ZE, in quanto socio del medesimo studio, mentre viene censurato il fatto che la ricorrente sarebbe andata al di là dei limiti della legittima critica di RC come legale, descrivendo un intreccio oggettivo di interessi a danno del Prof. ZE ordito dallo studio legale con la spinta a una nomina di un amministratore di sostegno gradito. Al di là del fatto che la sentenza fa riferimento a termini non presenti nell'esposto (il termine "regista", la descrizione di RC come autore di un disegno teso a sottrarre l'eredità utilizzandone gli utili), il criterio imperniato sulla "sede" rivela un'erronea interpretazione dell'art. 595 cod. pen. e, comunque, avrebbe dovuto condurre a escludere la sussistenza del fatto. 2 E' assodato che non vi è alcun dubbio sul nucleo di veridicità inerente ai dati fattuali, il che già impedisce di considerare incerto o labile il confine tra diritto di critica e l'offesa, laddove il criterio della "sede" in cui sono state espresse le affermazioni contestate non trova riscontro nella casistica giurisprudenziale, essendo necessario verificare se i toni "aspri" o "forti" siano o meno "gratuiti" in quanto non pertinenti al tema oggetto di discussione;
nel caso di specie, tutte le espressioni utilizzate dalla ricorrente nel proprio esposto sono pienamente pertinenti al tema devoluto all'attenzione dell'organo disciplinare, mentre erroneamente la sentenza impugnata afferma che le accuse vanno al di là del conflitto di interessi e si sostanziano in accuse gratuite e non pertinenti al tema in questione. I riferimenti dell'esposto all'avere RC agito nella propria qualità professionale per agevolare un disegno volto a sottrarre al Prof. ZE l'eredità non mirava a censurare la persona dello stesso RC, ma la sua condotta lavorativa quale avvocato dello studio legale dello stesso Prof. ZE. In modo del tutto illogico, la sentenza impugnata considera non pertinenti alla procedura le affermazioni relative alla candidatura dell'Avv. Scaffidi, associato allo studio ZE, ad amministratore di sostegno del Prof. ZE, dopo avere però riconosciuto detta pertinenza con riguardo ad altri addebiti del tutto analoghi (l'accusa di aver agito in violazione della lealtà processuale affermando fatti contrari al vero in ordine ai beni compresi nell'asse ereditario di AN ZE;
quella di aver allegato alla memoria di costituzione nel procedimento di volontaria giurisdizione una tabella con i redditi mensili del Prof. ZE conosciuti perché gli estratti conto venivano inviati all'indirizzo dello studio). Erroneamente la sentenza impugnata afferma che la ricorrente avrebbe rivolto a RC un'accusa che va al di là del mero potenziale conflitto di interessi, tanto più che i medesimi rilievi erano stati già portati all'attenzione del giudice tutelare nella memoria di costituzione dell'imputata nel procedimento di volontaria giurisdizione. 2.2. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata, violazione degli artt. 595, 43 e 59 cod. pen. e vizi di motivazione. Escluso che l'esposto fosse un mero pretesto per veicolare delle offese a RC, la ricorrente ha affermato in dibattimento di non voler offendere la persona dell'Avv. RC, laddove il motivo di appello era teso all'esclusione del dolo, mentre non faceva alcun riferimento all'eccesso colposo ex art. 55 cod. pen. 3. Il difensore della parte civile Avv. Alfonso Polto ha trasmesso una memoria, con vari allegati, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 1.1. In premessa, mette conto ribadire che «il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti» (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534); di conseguenza, il rilievo del requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all'«oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711). Il diritto di critica, dunque, «presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362), sicché, ai fini della scriminante in esame non si richiede perciò che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali «purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato» (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, Rv. 227754; conf. Sez. 1, n. 4496 del 14/01/2008, Pansa, Rv. 239158). 2. Ciò premesso, per una migliore disamina delle censure articolate con il ricorso, è opportuna una sintetica esposizione dei principali passaggi argomentativi della sentenza impugnata. La vicenda trae origine dall'iniziativa di VI Di LA, moglie di AN ZE (prestigioso docente universitario e avvocato), di investire il giudice tutelare della richiesta di nomina di un amministratore di sostegno a favore del marito, al fine di accettare l'eredità del figlio AN premorto. Nel procedimento di volontaria giurisdizione si costituivano i figli di AN ZE, PA, assistito dell'Avv. Gaetano RC, e GI e, successivamente, la ricorrente IA GI ZE, nipote (figlia di un fratello) del Professore, che depositava poi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'esposto contenente le espressioni nei confronti di RC ritenute diffamatorie dai giudici di merito. La Corte distrettuale ritiene legittimo che l'imputata abbia sollecitato una censura nei confronti di RC all'Ordine professionale, limitandosi però all'oggettiva esposizione dei soli fatti da cui il denunciato conflitto di interessi sarebbe derivato, ossia che RC, socio dello studio ZE, non avrebbe dovuto assumere l'incarico di rappresentare uno dei figli (socio anch'egli dello 71' ) 4 studio) del Professor ZE, posto che il ruolo di associato del querelante «rendeva plausibili interessi propri in gioco e consentiva al difensore di valersi di conoscenze personali acquisite per effetto dei rapporti con il Prof. ZE». Ritiene inoltre la sentenza impugnata non censurabili le critiche rivolte nell'esposto in merito a un uso insidioso di argomentazioni e alla violazione del dovere di lealtà processuale, con l'affermazione di fatti contrari al vero, nonché la denuncia di un aspetto aberrante del comportamento di RC e di PA ZE, ossia l'uso di una tabella con i redditi mensili del prof. ZE conosciuti grazie all'attività dello studio. Al contrario, la Corte distrettuale ha ritenuto rilevanti sul piano dell'integrazione del reato di diffamazione l'aver indicato RC, unitamente al suo assistito, come il regista di un attacco più ampio al patrimonio del Prof. ZE, evocando un oggettivo intreccio di interessi a danno di quest'ultimo creatosi all'interno dello studio e volto e utilizzare il patrimonio di AN ZE in modo da sostenere gli interessi di un determinato gruppo di soggetti. I limiti della legittima censura, osserva ancora la sentenza impugnata, sono travalicati quando, in una sede deputata ad altri fini, si accusa il difensore di aver agito di concerto con l'assistito agevolando un disegno volto, nell'immediato, a sottrarre al Prof. ZE l'eredità del figlio che gli spettava per legge, così agevolando gli altri figli, e, nel medio periodo, grazie alla nomina quale amministratore di sostegno dell'Avv. Maurilio Scaffidi (marito dell'Avv. Chindemi, anche lei associato allo studio ZE), a gestire il patrimonio del Professore in modo conforme agli interessi dei figli e degli avvocati dello studio. 3. Nei termini in sintesi indicati, la sentenza impugnata non è immune dai vizi denunciati. In primo luogo è necessario puntualizzare che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, l'esposto era rivolto nei confronti non solo dell'Avv. RC, ma anche dell'Avv. Chindenni. Il rilievo sottolinea ulteriormente l'erronea impostazione della sentenza impugnata, che "isola" una parte della vicenda (l'assistenza legale fornita da RC a PA ZE) dal segmento di essa relativo all'indicazione, quale amministratore di sostegno, dell'Avv. Scaffidi, marito dell'Avv. Chindemi, socio - come RC e PA ZE - del medesimo studio. Nel suo complesso, dunque, la vicenda ha visto una pluralità di associati allo studio (e loro congiunti) impegnati o, comunque, coinvolti nella procedura volta alla nomina di un amministratore di sostegno a favore dell'anziano Professore, procedura nata su iniziativa della moglie (che propendeva per l'accettazione dell'eredità del figlio deceduto) alla quale si contrapponeva - con opposta prospettiva in ordine a 5 detta accettazione - quella dei figli, con il ruolo degli altri soci dello studio in sintesi richiamato. D'altra parte, come si è visto, la stessa Corte distrettuale ritiene non censurabili una serie di affermazioni dell'esposto relative a fatti di obiettiva rilevanza (il che priva di consistenza i vari riferimenti della memoria della parte civile all'archiviazione dell'esposto intervenuta in sede disciplinare), mentre il rilievo del giudice di appello sul superamento dei limiti della legittima censura a proposito dell'ulteriore affermazione che chiama in causa la gestione del patrimonio del Professore a favore dello studio professionale, oblitera il dato, obiettivamente incontrovertibile, che la proposta di nomina dell'amministratore di sostegno riguardava il coniuge di un altro legale dello studio (pure destinatario dell'esposto). Del resto, la stessa sentenza impugnata rileva che, al riguardo, poteva venire in gioco una violazione del codice deontologico più lieve di quella del conflitto di interessi;
il che, all'evidenza, rende ragione, per un verso, della riconoscibilità del requisito della continenza, che richiede una stretta funzionalità dell'esposizione critica alla finalità di disapprovazione, senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133) e, per altro verso, dell'insussistenza, nell'esposto, di strumentalizzazioni e manipolazioni del nucleo di verità rappresentato dal coinvolgimento nella vicenda - in varie vesti - di una pluralità di avvocati (o loro stretti congiunti). 4. Pertanto, rileva il Collegio che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emerge la sussistenza dei requisiti della scriminante del diritto di critica, che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 13/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore della ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Cerroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza ' impugnata nonché, per la parte civile, l'Avv. Alfonso Polto, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese. Penale Sent. Sez. 5 Num. 43640 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI AR Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 13/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 05/04/2019, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 13/10/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina aveva dichiarato IA GI ZE responsabile del reato di diffamazione, perché, nell'esposto depositato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, aveva offeso la reputazione dell'Avv. Gaetano RC, nel suo ruolo di difensore di PA ZE nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina di un amministratore di sostegno a beneficio di AN ZE, affermando che il legale, membro dello studio legale AN ZE, aveva agito in conflitto di interessi, accusandolo di aver dolosamente pretermesso il valore dei beni facenti parte della successione di AN ZE, di aver utilizzato in giudizio informazioni acquisite presso lo studio di appartenenza, agendo di concerto con altri legali dello studio allo scopo di avvantaggiare PA e GI ZE a danno del loro padre. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione IA GI ZE, attraverso i difensori Avv.ti AN ZO e NC CO D'AS, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 51 e 595 cod. pen., nonché dell'art. 21 Cost., dell'art. 10 Cedu e dell'art. 11 CDFUE, nonché vizi di motivazione. La sentenza impugnata attribuisce rilievo centrale alla "sede" in cui le espressioni ritenute diffamatorie sono state manifestate (ossia l'esposto al consiglio dell'ordine) e sottolinea che l'imputata avrebbe dovuto limitarsi a esporre i soli fatti da cui il denunciato conflitto d'interesse sarebbe derivato, ma tali fatti sono arbitrariamente limitati dalla Corte di appello alla circostanza che RC non avrebbe dovuto assumere l'incarico di difendere uno dei figli del Prof. ZE, in quanto socio del medesimo studio, mentre viene censurato il fatto che la ricorrente sarebbe andata al di là dei limiti della legittima critica di RC come legale, descrivendo un intreccio oggettivo di interessi a danno del Prof. ZE ordito dallo studio legale con la spinta a una nomina di un amministratore di sostegno gradito. Al di là del fatto che la sentenza fa riferimento a termini non presenti nell'esposto (il termine "regista", la descrizione di RC come autore di un disegno teso a sottrarre l'eredità utilizzandone gli utili), il criterio imperniato sulla "sede" rivela un'erronea interpretazione dell'art. 595 cod. pen. e, comunque, avrebbe dovuto condurre a escludere la sussistenza del fatto. 2 E' assodato che non vi è alcun dubbio sul nucleo di veridicità inerente ai dati fattuali, il che già impedisce di considerare incerto o labile il confine tra diritto di critica e l'offesa, laddove il criterio della "sede" in cui sono state espresse le affermazioni contestate non trova riscontro nella casistica giurisprudenziale, essendo necessario verificare se i toni "aspri" o "forti" siano o meno "gratuiti" in quanto non pertinenti al tema oggetto di discussione;
nel caso di specie, tutte le espressioni utilizzate dalla ricorrente nel proprio esposto sono pienamente pertinenti al tema devoluto all'attenzione dell'organo disciplinare, mentre erroneamente la sentenza impugnata afferma che le accuse vanno al di là del conflitto di interessi e si sostanziano in accuse gratuite e non pertinenti al tema in questione. I riferimenti dell'esposto all'avere RC agito nella propria qualità professionale per agevolare un disegno volto a sottrarre al Prof. ZE l'eredità non mirava a censurare la persona dello stesso RC, ma la sua condotta lavorativa quale avvocato dello studio legale dello stesso Prof. ZE. In modo del tutto illogico, la sentenza impugnata considera non pertinenti alla procedura le affermazioni relative alla candidatura dell'Avv. Scaffidi, associato allo studio ZE, ad amministratore di sostegno del Prof. ZE, dopo avere però riconosciuto detta pertinenza con riguardo ad altri addebiti del tutto analoghi (l'accusa di aver agito in violazione della lealtà processuale affermando fatti contrari al vero in ordine ai beni compresi nell'asse ereditario di AN ZE;
quella di aver allegato alla memoria di costituzione nel procedimento di volontaria giurisdizione una tabella con i redditi mensili del Prof. ZE conosciuti perché gli estratti conto venivano inviati all'indirizzo dello studio). Erroneamente la sentenza impugnata afferma che la ricorrente avrebbe rivolto a RC un'accusa che va al di là del mero potenziale conflitto di interessi, tanto più che i medesimi rilievi erano stati già portati all'attenzione del giudice tutelare nella memoria di costituzione dell'imputata nel procedimento di volontaria giurisdizione. 2.2. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata, violazione degli artt. 595, 43 e 59 cod. pen. e vizi di motivazione. Escluso che l'esposto fosse un mero pretesto per veicolare delle offese a RC, la ricorrente ha affermato in dibattimento di non voler offendere la persona dell'Avv. RC, laddove il motivo di appello era teso all'esclusione del dolo, mentre non faceva alcun riferimento all'eccesso colposo ex art. 55 cod. pen. 3. Il difensore della parte civile Avv. Alfonso Polto ha trasmesso una memoria, con vari allegati, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 1.1. In premessa, mette conto ribadire che «il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti» (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534); di conseguenza, il rilievo del requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all'«oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711). Il diritto di critica, dunque, «presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362), sicché, ai fini della scriminante in esame non si richiede perciò che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali «purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato» (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, Rv. 227754; conf. Sez. 1, n. 4496 del 14/01/2008, Pansa, Rv. 239158). 2. Ciò premesso, per una migliore disamina delle censure articolate con il ricorso, è opportuna una sintetica esposizione dei principali passaggi argomentativi della sentenza impugnata. La vicenda trae origine dall'iniziativa di VI Di LA, moglie di AN ZE (prestigioso docente universitario e avvocato), di investire il giudice tutelare della richiesta di nomina di un amministratore di sostegno a favore del marito, al fine di accettare l'eredità del figlio AN premorto. Nel procedimento di volontaria giurisdizione si costituivano i figli di AN ZE, PA, assistito dell'Avv. Gaetano RC, e GI e, successivamente, la ricorrente IA GI ZE, nipote (figlia di un fratello) del Professore, che depositava poi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'esposto contenente le espressioni nei confronti di RC ritenute diffamatorie dai giudici di merito. La Corte distrettuale ritiene legittimo che l'imputata abbia sollecitato una censura nei confronti di RC all'Ordine professionale, limitandosi però all'oggettiva esposizione dei soli fatti da cui il denunciato conflitto di interessi sarebbe derivato, ossia che RC, socio dello studio ZE, non avrebbe dovuto assumere l'incarico di rappresentare uno dei figli (socio anch'egli dello 71' ) 4 studio) del Professor ZE, posto che il ruolo di associato del querelante «rendeva plausibili interessi propri in gioco e consentiva al difensore di valersi di conoscenze personali acquisite per effetto dei rapporti con il Prof. ZE». Ritiene inoltre la sentenza impugnata non censurabili le critiche rivolte nell'esposto in merito a un uso insidioso di argomentazioni e alla violazione del dovere di lealtà processuale, con l'affermazione di fatti contrari al vero, nonché la denuncia di un aspetto aberrante del comportamento di RC e di PA ZE, ossia l'uso di una tabella con i redditi mensili del prof. ZE conosciuti grazie all'attività dello studio. Al contrario, la Corte distrettuale ha ritenuto rilevanti sul piano dell'integrazione del reato di diffamazione l'aver indicato RC, unitamente al suo assistito, come il regista di un attacco più ampio al patrimonio del Prof. ZE, evocando un oggettivo intreccio di interessi a danno di quest'ultimo creatosi all'interno dello studio e volto e utilizzare il patrimonio di AN ZE in modo da sostenere gli interessi di un determinato gruppo di soggetti. I limiti della legittima censura, osserva ancora la sentenza impugnata, sono travalicati quando, in una sede deputata ad altri fini, si accusa il difensore di aver agito di concerto con l'assistito agevolando un disegno volto, nell'immediato, a sottrarre al Prof. ZE l'eredità del figlio che gli spettava per legge, così agevolando gli altri figli, e, nel medio periodo, grazie alla nomina quale amministratore di sostegno dell'Avv. Maurilio Scaffidi (marito dell'Avv. Chindemi, anche lei associato allo studio ZE), a gestire il patrimonio del Professore in modo conforme agli interessi dei figli e degli avvocati dello studio. 3. Nei termini in sintesi indicati, la sentenza impugnata non è immune dai vizi denunciati. In primo luogo è necessario puntualizzare che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, l'esposto era rivolto nei confronti non solo dell'Avv. RC, ma anche dell'Avv. Chindenni. Il rilievo sottolinea ulteriormente l'erronea impostazione della sentenza impugnata, che "isola" una parte della vicenda (l'assistenza legale fornita da RC a PA ZE) dal segmento di essa relativo all'indicazione, quale amministratore di sostegno, dell'Avv. Scaffidi, marito dell'Avv. Chindemi, socio - come RC e PA ZE - del medesimo studio. Nel suo complesso, dunque, la vicenda ha visto una pluralità di associati allo studio (e loro congiunti) impegnati o, comunque, coinvolti nella procedura volta alla nomina di un amministratore di sostegno a favore dell'anziano Professore, procedura nata su iniziativa della moglie (che propendeva per l'accettazione dell'eredità del figlio deceduto) alla quale si contrapponeva - con opposta prospettiva in ordine a 5 detta accettazione - quella dei figli, con il ruolo degli altri soci dello studio in sintesi richiamato. D'altra parte, come si è visto, la stessa Corte distrettuale ritiene non censurabili una serie di affermazioni dell'esposto relative a fatti di obiettiva rilevanza (il che priva di consistenza i vari riferimenti della memoria della parte civile all'archiviazione dell'esposto intervenuta in sede disciplinare), mentre il rilievo del giudice di appello sul superamento dei limiti della legittima censura a proposito dell'ulteriore affermazione che chiama in causa la gestione del patrimonio del Professore a favore dello studio professionale, oblitera il dato, obiettivamente incontrovertibile, che la proposta di nomina dell'amministratore di sostegno riguardava il coniuge di un altro legale dello studio (pure destinatario dell'esposto). Del resto, la stessa sentenza impugnata rileva che, al riguardo, poteva venire in gioco una violazione del codice deontologico più lieve di quella del conflitto di interessi;
il che, all'evidenza, rende ragione, per un verso, della riconoscibilità del requisito della continenza, che richiede una stretta funzionalità dell'esposizione critica alla finalità di disapprovazione, senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133) e, per altro verso, dell'insussistenza, nell'esposto, di strumentalizzazioni e manipolazioni del nucleo di verità rappresentato dal coinvolgimento nella vicenda - in varie vesti - di una pluralità di avvocati (o loro stretti congiunti). 4. Pertanto, rileva il Collegio che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emerge la sussistenza dei requisiti della scriminante del diritto di critica, che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 13/09/2022.