Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Nettuno, via Romana, 100;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il -OMISSIS-, con conseguente ordine di provvedere con un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 il dott. LU IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- il ricorrente ha richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno; il -OMISSIS- è stato convocato dalla Questura per il fotosegnalamento ma l’amministrazione procedente non ha mai concluso il procedimento.
2. Con ricorso, notificato e depositato il 15 gennaio 2026, il ricorrente ha esperito un’azione ex art. 117 c.p.a. per veder accertata l’illegittimità del silenzio serbato dell’Autorità procedente e ottenere la sua condanna a provvedere.
3. Il ricorso è fondato.
Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. 289/98 il « permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ».
Si tratta di un termine la cui violazione non comporta l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato ma determina « la formazione di un silenzio inadempimento avverso il quale il privato può esercitare l'azione di cui agli artt. 31 e 117 d.lgs. n. 104/2010 » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 9 febbraio 2022, n. 300).
4. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il silenzio dell’amministrazione procedente sia illegittimo alla stregua dei richiamati parametri, con conseguente condanna dell’amministrazione procedente alla conclusione del relativo procedimento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, con riserva di successiva nomina di un commissario ad acta su istanza del ricorrente nell’ipotesi di perdurare dell’inerzia.
5. In virtù delle peculiarità della vicenda il Collegio reputa equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE OS, Presidente
LU IA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IA | LE OS |
IL SEGRETARIO