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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12187 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG.10994\2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10994/2023 promossa da:
(C.F. ), elett.te domiciliato sito in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
NE NI n.36 presso lo studio dell'avv. Luca Ammaturo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t. OPPOSTA Controparte_1
E
in personale del l.r.p.t. e per essa quale procuratrice e servicer la Controparte_2 CP_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino e con la stessa elettivamente domiciliata presso
[...] lo studio dell'Avv. Teresa Di Rosa, Viale Campania 16/A 80059 Torre del Greco (NA) giusta procura alle liti in atti OPPOSTA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta richiamate nel verbale cartolare dell'udienza del 30.09.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 02.05.2023,
conveniva in giudizio la l fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
n. 7813/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.10.2022, con il quale veniva gli ingiunto il pagamento di € 20.013,30, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate in decreto, quale debito residuo scaturente dal contratto di finanziamento personale nr.
20110563441113 concessogli da IC CA.
Aggiungeva, poi, che il contratto di finanziamento de quo diveniva oggetto di plurime cessioni, l'ultima delle quali attribuiva la titolarità del credito alla la quale otteneva, così, decreto Controparte_1 ingiuntivo nei confronti del , il quale opponendosi istaurava il presente giudizio. Parte_1
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della CP_1 per omessa prova sia della sussistenza in capo a sé della titolarità del diritto al pagamento delle somme portate ad ingiunzione, “non v'è alcun elemento che possa inequivocabilmente dimostrare la corrispondenza tra
l'originario contratto di finanziamento (esibito dalla controparte al n.3 della sua produzione) e le avvenute cessioni”, che della notifica e\o pubblicazione in G.U. delle diverse cessioni del credito de quo.
Eccepiva, altresì, l'opponente:
- l'illegittimità del credito presuntivamente a suo debito in quanto frutto dell'applicazione di clausole vessatorie e di tassi usurari;
- la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo stante l'inadeguatezza della documentazione contabile prodotta;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
Si costituiva la quale avente causa di in forza di un contratto di cessione di crediti CP_2 CP_1 in blocco intercorso tra le stesse in data 30.06.2023 (nelle more del presente giudizio), nei quali sarebbe ricompreso altresì il credito oggetto della presente controversia.
La contestava le eccezioni sollevate da parte opponente ed in particolare sosteneva la Controparte_2 propria titolarità del credito oggetto di ingiunzione ed evidenziava che il credito avrebbe subito le seguenti vicende traslative: in data 01.12.2015, la IC CA S.p.A. con contratto di cessione del credito avrebbe ceduto a l credito vantato nei confronti di in virtù del finanziamento posto Controparte_4 Parte_1
a corredo del decreto ingiuntivo opposto e tale cessione sarebbe stata regolarmente notificata al debitore ex art. 1264 c.c. con lettera raccomandata nr. 64951831778-2 dell'11.12.2015; in data 13.12.2016, cedeva il credito vantato nei confronti dell'odierno debitore in favore Controparte_4 della in virtù di una operazione di cartolarizzazione notificata anche personalmente a mezzo CP_1 raccomandata (All. n. 8 del fascicolo monitorio) e pubblicata sulla G.U. n. 150 del 22.12.2016, il cui avviso costituirebbe, a parere dell'opposta, un'ulteriore prova della (prima) cessione del 01.12.2015 da
IC a poiché la conterrebbe de relato, e nello specifico in detto avviso nei crediti ceduti CP_4 da a venivano indicati “ i crediti acquistati da mediante i seguenti contratti CP_4 CP_1 Controparte_4 di cessione: […]IC CA 11/12/2015”.
Ed ancora parte opposta evidenziava che il credito sarebbe pervenuto nella propria titolarità in data
30.06.2023 nell'ambito di una ulteriore operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla G.U. n. 83 del
15/7/2023: “ (l'“Acquirente”) comunica che in data 30 giugno 2023 ha sottoscritto con: (i) Controparte_2 CP_1
(cartolarizzazione 2016 – comparto 1),….. un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco …….
[...] ha acquistato pro soluto da tutti i crediti …….. vantati da nei confronti dei relativi obbligati, purché detti CP_5 CP_5
CP_ CP_ Crediti 1, alla data del 1 maggio 2023, soddisfacessero i seguenti criteri: ((1) crediti la cui cessione a favore di da parte di è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Controparte_4
Seconda, n. 150 del 22 dicembre 2016”.
Rappresentava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte opponente relativamente all'efficacia probatoria della documentazione contabile e contrattuale prodotta, ritenendola ampiamente comprovante il diritto di credito azionato in monitorio e nello specifico evidenziava di aver prodotto il contratto di finanziamento in discussione e l'estratto conto IC certificato ex art. 50 TUB.
Sulla eccepita vessatorietà delle clausole, riteneva l'opposta che il debitore espressamente aveva visionato, accettato e sottoscritto le condizioni generali di contratto in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1341 co.2
c.c. e, in ordine alla contestata usurarietà degli interessi di mora, ne sosteneva l'infondatezza della relativa eccezione ritenendo di aver dimostrato con l'indicazione del tasso soglia applicato nel trimestre di riferimento l'assenza di qualsiasi violazione.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648
c.p.c. dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 7813/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.10.2022; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice in favore di della somma di € 20.013,30 e CP_2 condannare la stessa al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta;
condannare parte opponente al pagamento in favore di di una somma CP_2 equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96 co.3 cpc, con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
Nel corso del giudizio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione seppur con esito negativo, in data
30.09.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che l'opponente impropriamente contesta la legittimazione attiva della e della sua successiva avente causa la quale a ben vedere attenendo Controparte_1 Controparte_2 alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che egli in realtà eccepisce è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria perché non esiste o non è provata la cessione in blocco dei crediti. Ebbene passando all'esame della predetta eccezione, l'opposta deduce l'esistenza di tre vicende circolatorie, la prima in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato da IC CA S.p.a. con in data 11.12.2015; la seconda in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato Controparte_4 tra e in data 13.12.2016; la terza in seguito a contratto di cessione in Controparte_4 Controparte_1 blocco stipulato tra e in data 30.06.2023. Controparte_1 Controparte_2
L'opponente contesta la riconducibilità del credito azionato in via monitoria alle categorie generali indicate nella Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto la seconda operazione di cessione in blocco prodotta agli atti del giudizio, in particolare deduce che “non v'è alcun elemento che possa inequivocabilmente dimostrare la corrispondenza tra l'originario contratto di finanziamento (esibito dalla controparte al n.3 della sua produzione) e le avvenute cessioni”, (v. atto di citazione in opposizione pag. 3 e memoria n.1 ex art.183 6° co. c.p.c. pag.2).
Ebbene se è vero che “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una NC ( laddove non sia contestata
l'esistenza della cessione come nel caso di specie) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019) e dunque non è necessario che l'avviso rechi una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano l'individuazione senza incertezze dei crediti ricompresi nella cessione
(cfr. la sopra citata Cass. sent. n. 15884/2019), è altresì vero che laddove il debitore ceduto contesti tale inclusione è onere della cessionaria dimostrare la riconducibilità del credito a quello oggetto di cessione in blocco.
Ciò premesso in diritto, nel caso de quo l'opposta ai fini della prova della titolarità del credito e della inclusione del credito ceduto nelle categorie generali indicate in Gazzetta ufficiale ha depositato sia il contratto di cessione intervenuto con in data 13.12.2016 ( seconda cessione) , sia la Controparte_4
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 150 del 22.12.2016, sia la lista dei debitori ceduti (omissata); ciò non di meno non può ritenersi raggiunta la prova che il credito azionato in via monitoria rientri tra quelli oggetto di tale cessione difettando ogni elemento per valutare il perimetro dei crediti oggetto della prima cessione in favore di CP_4
E' vero che l'opposta in relazione alla prima vicenda circolatoria, da IC NC a , CP_4 ha depositato un estratto del contratto di cessione ma lo stesso è totalmente omissato e nella parte relativa alla individuazione dei crediti oggetto di cessione non specifica nemmeno i criteri generali, né a tale mancanza (che di fatto non consente di verificare quali sia stato l'oggetto della prima cessione) è possibile sopperire con la produzione della lista dei debitori ceduti oggetto della seconda cessione.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie tanto il contratto di cessione del 13.12.2016 ( ovvero la seconda cessione in blocco) quanto la Gazzetta Ufficiale inerente la stessa ai fini della individuazione della categoria dei crediti oggetto di tale vicenda circolatoria adopera quale categoria generale la seguente specificazione “ b) crediti acquistati da mediante i seguenti contratti di cessione: … IC Controparte_4
CA: 30/03/2015, 25/06/2015, 25/09/2015, 11/12/2015…”, ebbene la mancata produzione dei predetti contratti di cessione, ovvero, anche solo della Gazzetta Ufficiale che di tali cessioni in blocco ha recato la pubblicazione per estratto, non consente di verificare se il credito derivante dal contratto di finanziamento del 27.09.2007 effettivamente stipulato dall'opponente con la IC CA PA (v. contratto All.03 fascicolo monitorio) sia ricompreso nelle cessioni richiamate in Gazzetta Ufficiale come criterio generale di identificazione dei crediti acquistati da e poi successivamente ceduti dalla CP_4 stessa ad Controparte_1
Lo stessa dicasi per la terza vicenda circolatoria – da , atteso che sia CP_1 CP_2 il relativo contratto di cessione del 30.06.2023 che l'avviso in GU n. 83 del 15/7/2023 individuano quale CP_ categoria generale dei crediti oggetto della stessa “ i crediti la cui cessione a favore di da parte di CP_4
è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 150 del 22
[...] dicembre 2016”, adoperando dunque un mero rinvio e\o richiamo alla precedente vicenda circolatoria, che per quanto detto non consente di individuare l'inclusione del finanziamento de quo nell'acquisto dei crediti da parte dei precedenti danti causa.
Dunque non solo non vi è prova che il credito azionato dalla cessionaria e per esso dalla CP_1 sua avente causa rientri nel patrimonio della stessa in virtù delle dedotte vicende CP_2 circolatorie richiamate (contratto di cessione in blocco del 13.1202016 e del 30.06.2023), ma non vi è nemmeno prova che il predetto finanziamento (id est il rapporto di credito da esso derivante) fosse nel patrimonio della cedente in virtù di uno dei contratti di cessione in blocco (30/03/2015, Controparte_4
25/06/2015, 25/09/2015, 11/12/2015) richiamati nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 150 del
22.12.2016.
Ritiene questo giudice di dover altresì evidenziare che nel caso di specie, sebbene l'opposta abbia depositato la comunicazione ex art. 1264 c.c. della prima cessione del credito al debitore ceduto a mezzo racc. A\R 64951831778-2 dell'11.12.2015 (All.7 fasc opposta) - non andata a buon fine e restituita al mittente con la dicitura “destinatario trasferito” -, la stessa costituirebbe laddove entrata nella sfera di conoscenza e\o conoscibilità del debitore solo la prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria contraente, ma non dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione al difetto di titolarità del credito fatto valere dalla CP_1
e dall'avente causa con il decreto ingiuntivo n. 7813/2022.
[...] Controparte_2
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta.
Risultano assorbite le ulteriori questioni. Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico della parte opposta ed in favore di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
7813/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.10.2022;
2. Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente Controparte_2 Parte_1
che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA se
[...] dovuti e spese generali.
Napoli, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10994/2023 promossa da:
(C.F. ), elett.te domiciliato sito in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
NE NI n.36 presso lo studio dell'avv. Luca Ammaturo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t. OPPOSTA Controparte_1
E
in personale del l.r.p.t. e per essa quale procuratrice e servicer la Controparte_2 CP_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino e con la stessa elettivamente domiciliata presso
[...] lo studio dell'Avv. Teresa Di Rosa, Viale Campania 16/A 80059 Torre del Greco (NA) giusta procura alle liti in atti OPPOSTA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta richiamate nel verbale cartolare dell'udienza del 30.09.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 02.05.2023,
conveniva in giudizio la l fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
n. 7813/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.10.2022, con il quale veniva gli ingiunto il pagamento di € 20.013,30, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate in decreto, quale debito residuo scaturente dal contratto di finanziamento personale nr.
20110563441113 concessogli da IC CA.
Aggiungeva, poi, che il contratto di finanziamento de quo diveniva oggetto di plurime cessioni, l'ultima delle quali attribuiva la titolarità del credito alla la quale otteneva, così, decreto Controparte_1 ingiuntivo nei confronti del , il quale opponendosi istaurava il presente giudizio. Parte_1
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della CP_1 per omessa prova sia della sussistenza in capo a sé della titolarità del diritto al pagamento delle somme portate ad ingiunzione, “non v'è alcun elemento che possa inequivocabilmente dimostrare la corrispondenza tra
l'originario contratto di finanziamento (esibito dalla controparte al n.3 della sua produzione) e le avvenute cessioni”, che della notifica e\o pubblicazione in G.U. delle diverse cessioni del credito de quo.
Eccepiva, altresì, l'opponente:
- l'illegittimità del credito presuntivamente a suo debito in quanto frutto dell'applicazione di clausole vessatorie e di tassi usurari;
- la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo stante l'inadeguatezza della documentazione contabile prodotta;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
Si costituiva la quale avente causa di in forza di un contratto di cessione di crediti CP_2 CP_1 in blocco intercorso tra le stesse in data 30.06.2023 (nelle more del presente giudizio), nei quali sarebbe ricompreso altresì il credito oggetto della presente controversia.
La contestava le eccezioni sollevate da parte opponente ed in particolare sosteneva la Controparte_2 propria titolarità del credito oggetto di ingiunzione ed evidenziava che il credito avrebbe subito le seguenti vicende traslative: in data 01.12.2015, la IC CA S.p.A. con contratto di cessione del credito avrebbe ceduto a l credito vantato nei confronti di in virtù del finanziamento posto Controparte_4 Parte_1
a corredo del decreto ingiuntivo opposto e tale cessione sarebbe stata regolarmente notificata al debitore ex art. 1264 c.c. con lettera raccomandata nr. 64951831778-2 dell'11.12.2015; in data 13.12.2016, cedeva il credito vantato nei confronti dell'odierno debitore in favore Controparte_4 della in virtù di una operazione di cartolarizzazione notificata anche personalmente a mezzo CP_1 raccomandata (All. n. 8 del fascicolo monitorio) e pubblicata sulla G.U. n. 150 del 22.12.2016, il cui avviso costituirebbe, a parere dell'opposta, un'ulteriore prova della (prima) cessione del 01.12.2015 da
IC a poiché la conterrebbe de relato, e nello specifico in detto avviso nei crediti ceduti CP_4 da a venivano indicati “ i crediti acquistati da mediante i seguenti contratti CP_4 CP_1 Controparte_4 di cessione: […]IC CA 11/12/2015”.
Ed ancora parte opposta evidenziava che il credito sarebbe pervenuto nella propria titolarità in data
30.06.2023 nell'ambito di una ulteriore operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla G.U. n. 83 del
15/7/2023: “ (l'“Acquirente”) comunica che in data 30 giugno 2023 ha sottoscritto con: (i) Controparte_2 CP_1
(cartolarizzazione 2016 – comparto 1),….. un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco …….
[...] ha acquistato pro soluto da tutti i crediti …….. vantati da nei confronti dei relativi obbligati, purché detti CP_5 CP_5
CP_ CP_ Crediti 1, alla data del 1 maggio 2023, soddisfacessero i seguenti criteri: ((1) crediti la cui cessione a favore di da parte di è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Controparte_4
Seconda, n. 150 del 22 dicembre 2016”.
Rappresentava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte opponente relativamente all'efficacia probatoria della documentazione contabile e contrattuale prodotta, ritenendola ampiamente comprovante il diritto di credito azionato in monitorio e nello specifico evidenziava di aver prodotto il contratto di finanziamento in discussione e l'estratto conto IC certificato ex art. 50 TUB.
Sulla eccepita vessatorietà delle clausole, riteneva l'opposta che il debitore espressamente aveva visionato, accettato e sottoscritto le condizioni generali di contratto in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1341 co.2
c.c. e, in ordine alla contestata usurarietà degli interessi di mora, ne sosteneva l'infondatezza della relativa eccezione ritenendo di aver dimostrato con l'indicazione del tasso soglia applicato nel trimestre di riferimento l'assenza di qualsiasi violazione.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648
c.p.c. dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 7813/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.10.2022; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice in favore di della somma di € 20.013,30 e CP_2 condannare la stessa al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta;
condannare parte opponente al pagamento in favore di di una somma CP_2 equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96 co.3 cpc, con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
Nel corso del giudizio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione seppur con esito negativo, in data
30.09.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che l'opponente impropriamente contesta la legittimazione attiva della e della sua successiva avente causa la quale a ben vedere attenendo Controparte_1 Controparte_2 alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che egli in realtà eccepisce è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria perché non esiste o non è provata la cessione in blocco dei crediti. Ebbene passando all'esame della predetta eccezione, l'opposta deduce l'esistenza di tre vicende circolatorie, la prima in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato da IC CA S.p.a. con in data 11.12.2015; la seconda in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato Controparte_4 tra e in data 13.12.2016; la terza in seguito a contratto di cessione in Controparte_4 Controparte_1 blocco stipulato tra e in data 30.06.2023. Controparte_1 Controparte_2
L'opponente contesta la riconducibilità del credito azionato in via monitoria alle categorie generali indicate nella Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto la seconda operazione di cessione in blocco prodotta agli atti del giudizio, in particolare deduce che “non v'è alcun elemento che possa inequivocabilmente dimostrare la corrispondenza tra l'originario contratto di finanziamento (esibito dalla controparte al n.3 della sua produzione) e le avvenute cessioni”, (v. atto di citazione in opposizione pag. 3 e memoria n.1 ex art.183 6° co. c.p.c. pag.2).
Ebbene se è vero che “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una NC ( laddove non sia contestata
l'esistenza della cessione come nel caso di specie) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019) e dunque non è necessario che l'avviso rechi una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano l'individuazione senza incertezze dei crediti ricompresi nella cessione
(cfr. la sopra citata Cass. sent. n. 15884/2019), è altresì vero che laddove il debitore ceduto contesti tale inclusione è onere della cessionaria dimostrare la riconducibilità del credito a quello oggetto di cessione in blocco.
Ciò premesso in diritto, nel caso de quo l'opposta ai fini della prova della titolarità del credito e della inclusione del credito ceduto nelle categorie generali indicate in Gazzetta ufficiale ha depositato sia il contratto di cessione intervenuto con in data 13.12.2016 ( seconda cessione) , sia la Controparte_4
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 150 del 22.12.2016, sia la lista dei debitori ceduti (omissata); ciò non di meno non può ritenersi raggiunta la prova che il credito azionato in via monitoria rientri tra quelli oggetto di tale cessione difettando ogni elemento per valutare il perimetro dei crediti oggetto della prima cessione in favore di CP_4
E' vero che l'opposta in relazione alla prima vicenda circolatoria, da IC NC a , CP_4 ha depositato un estratto del contratto di cessione ma lo stesso è totalmente omissato e nella parte relativa alla individuazione dei crediti oggetto di cessione non specifica nemmeno i criteri generali, né a tale mancanza (che di fatto non consente di verificare quali sia stato l'oggetto della prima cessione) è possibile sopperire con la produzione della lista dei debitori ceduti oggetto della seconda cessione.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie tanto il contratto di cessione del 13.12.2016 ( ovvero la seconda cessione in blocco) quanto la Gazzetta Ufficiale inerente la stessa ai fini della individuazione della categoria dei crediti oggetto di tale vicenda circolatoria adopera quale categoria generale la seguente specificazione “ b) crediti acquistati da mediante i seguenti contratti di cessione: … IC Controparte_4
CA: 30/03/2015, 25/06/2015, 25/09/2015, 11/12/2015…”, ebbene la mancata produzione dei predetti contratti di cessione, ovvero, anche solo della Gazzetta Ufficiale che di tali cessioni in blocco ha recato la pubblicazione per estratto, non consente di verificare se il credito derivante dal contratto di finanziamento del 27.09.2007 effettivamente stipulato dall'opponente con la IC CA PA (v. contratto All.03 fascicolo monitorio) sia ricompreso nelle cessioni richiamate in Gazzetta Ufficiale come criterio generale di identificazione dei crediti acquistati da e poi successivamente ceduti dalla CP_4 stessa ad Controparte_1
Lo stessa dicasi per la terza vicenda circolatoria – da , atteso che sia CP_1 CP_2 il relativo contratto di cessione del 30.06.2023 che l'avviso in GU n. 83 del 15/7/2023 individuano quale CP_ categoria generale dei crediti oggetto della stessa “ i crediti la cui cessione a favore di da parte di CP_4
è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 150 del 22
[...] dicembre 2016”, adoperando dunque un mero rinvio e\o richiamo alla precedente vicenda circolatoria, che per quanto detto non consente di individuare l'inclusione del finanziamento de quo nell'acquisto dei crediti da parte dei precedenti danti causa.
Dunque non solo non vi è prova che il credito azionato dalla cessionaria e per esso dalla CP_1 sua avente causa rientri nel patrimonio della stessa in virtù delle dedotte vicende CP_2 circolatorie richiamate (contratto di cessione in blocco del 13.1202016 e del 30.06.2023), ma non vi è nemmeno prova che il predetto finanziamento (id est il rapporto di credito da esso derivante) fosse nel patrimonio della cedente in virtù di uno dei contratti di cessione in blocco (30/03/2015, Controparte_4
25/06/2015, 25/09/2015, 11/12/2015) richiamati nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 150 del
22.12.2016.
Ritiene questo giudice di dover altresì evidenziare che nel caso di specie, sebbene l'opposta abbia depositato la comunicazione ex art. 1264 c.c. della prima cessione del credito al debitore ceduto a mezzo racc. A\R 64951831778-2 dell'11.12.2015 (All.7 fasc opposta) - non andata a buon fine e restituita al mittente con la dicitura “destinatario trasferito” -, la stessa costituirebbe laddove entrata nella sfera di conoscenza e\o conoscibilità del debitore solo la prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria contraente, ma non dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione al difetto di titolarità del credito fatto valere dalla CP_1
e dall'avente causa con il decreto ingiuntivo n. 7813/2022.
[...] Controparte_2
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta.
Risultano assorbite le ulteriori questioni. Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico della parte opposta ed in favore di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
7813/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.10.2022;
2. Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente Controparte_2 Parte_1
che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA se
[...] dovuti e spese generali.
Napoli, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole