Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 24/03/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2026, proposto da
RI GR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI UM, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SA NO, FE AR GN, IU FE, SA DE, PA RI, ES AN, AN LO, RC AR, RI UC, AS IL, ET NS, LB CA, TI ZO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di approvazione degli atti del concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell’Istruzione e del Merito, relativamente ai posti da destinare agli Uffici scolastici regionali dell’Emilia-Romagna, nella parte in cui al ricorrente sono stati attribuiti 30,5 punti;
- della graduatoria pubblicata l’8 gennaio 2026 e della stessa graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato al posto n. 15 con 30,5 punti;
- del verbale n. 5 della Commissione esaminatrice nella parte in cui non è stato riconosciuto al ricorrente il possesso di 1,5 punti aggiuntivi per il possesso del Master universitario di II livello in “Governance e Management della P.A.”, conseguito in data 22 maggio 2025;
- di ogni altro atto e verbale presupposto, successivo e conseguenziale, ancorché allo stato ancora non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GI UM e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. PA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari dei ruoli del Ministero dell’Istruzione e del Merito, 11 dei quali da destinare agli Uffici scolastici regionali dell’Emilia-Romagna.
Avendo appreso, a seguito della pubblicazione, in data 23 dicembre 2025, dei risultati del concorso nella propria area personale, che la Commissione esaminatrice aveva attribuito complessivi punti 30,5 al ricorrente, quest’ultimo, con nota del 24 dicembre 2025, ha formulato istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia dei verbali della commissione relativi alla valutazione del proprio curriculum, chiedendo altresì che gli venisse riconosciuto il punteggio ulteriore per il Master di II livello, il cui possesso era stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e non riconosciuto.
L’8 gennaio 2026 è stata pubblicata la graduatoria di merito: il ricorrente risulta collocato alla posizione n. 15 della graduatoria concernente l’Emilia-Romagna, quindi, idoneo non vincitore.
Con nota del proprio difensore, in data 14 gennaio 2026, il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione di procedere in via di autotutela alla corretta valutazione del titolo di Master universitario di II livello in suo possesso, con conseguente attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti e rideterminazione della posizione in graduatoria, con ogni conseguenza di legge.
Atteso il mancato riscontro da parte del Ministero, il ricorrente ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato l’art. 7 del bando di concorso, non riconoscendo al ricorrente il punteggio relativo al titolo di Master di II livello in “Governance e Management della PA”, in quanto conseguito il 22 maggio 2025 e regolarmente dichiarato nell’ambito della procedura;
2. mancherebbe una specifica motivazione atta a giustificare l’omessa considerazione del punteggio che precede.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito per resistere al ricorso.
Il ricorrente risulta aver regolarmente notificato il ricorso a tutti i controinteressati che lo precedono in graduatoria, con notifica sia a mezzo posta, sia a mezzo pec.
Unica tra i cointrointeressati ad essersi costituita in giudizio è UM GI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’esito dell’udienza del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio della possibile decisione con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la decisione con sentenza in forma semplificata.
1. In via preliminare: sull’eccezione di incompetenza territoriale.
Il Ministero resistente ha eccepito l’incompetenza territoriale dell’epigrafato Tribunale, « essendo il contenzioso inerente a una procedura concorsuale indetta con bando della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) ».
In particolare, l’Amministrazione sottolinea che il concorso di cui si discute, « è stato avviato e gestito, in via esclusiva, nelle sue diverse fasi dall’anzidetta Commissione – costituita a livello nazionale – e da Formez PA, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva ».
Sussisterebbe, quindi, la competenza territoriale del TAR Lazio – Sede di Roma, tanto che anche l’art. 9, del bando di concorso precisa quanto segue: « Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data ».
Il Collegio ritiene l’eccezione infondata.
Va rammentato l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale « la competenza territoriale si radica - in rapporto alla concreta efficacia territoriale della graduatoria - presso il T.A.R. della Regione a cui la graduatoria è riferibile in via esclusiva ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2012, n. 1972; v. anche Id, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5485; Id., 4 febbraio 2003, n. 570) » ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5013)
Nel caso di specie, anzitutto, l’art. 1 del bando di concorso precisa che il concorso pubblico in esame è indetto “su base territoriale”, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali, secondo una precisa ripartizione per aree territoriali, assegnando, in particolare, all’Emilia Romagna solo 11 posti e, come per le altre regioni, uno specifico “codice concorso”.
L’art. 3 prevede, poi, che la commissione esaminatrice nominata, provveda a redigere le “graduatorie finali di merito”.
In particolare, l’art. 7, comma 4, precisa che « Ultimata la prova scritta di cui al precedente articolo 6, le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso di cui all’articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo ».
Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM, la quale, ai sensi del comma 9, provvede a “validarle”.
Infine, l’art. 10, comma 2, precisa che i candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando potranno scegliere la sede “ secondo l’ordine della rispettiva graduatoria per ciascuno dei codici di concorso di cui all’articolo 1 del presente bando ”; il comma 3, consente all’amministrazione di coprire i posti non assegnati “ in ciascun ambito territoriale” mediante “scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei ”.
È evidente, quindi, che la graduatoria per la quale è causa assume un rilievo limitato al solo ambito territoriale della Regione Emilia Romagna.
Gli effetti diretti dei provvedimenti impugnati sono quindi limitati all’ambito territoriale della regione del TAR adito. A norma dell’art. 13 c.p.a., pertanto, la competenza territoriale del TAR adito è stata correttamente individuata dal ricorrente.
L’eccezione, pertanto, deve essere respinta.
2. Nel merito.
I motivi di merito possono essere esaminati congiuntamente.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Bando di concorso (recante “ Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito ”), la valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
Il comma 3 prevede che ai titoli sia attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, sulla base dei seguenti criteri, per quanto in questa sede di interesse: «…. - 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili ».
La prova scritta, ai sensi dell’art. 6 del bando, riguardava le seguenti materie: - diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici (almeno dieci quesiti); - diritto costituzionale; - diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; - diritto dell’Unione europea; - elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; - disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; - elementi di diritto processuale civile e del lavoro; - contabilità di Stato e degli enti pubblici; - elementi di organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche; - lingua inglese (livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue); - conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.
È pacifico che, nel presentare la domanda, il ricorrente ha dichiarato di aver conseguito, in data 22 maggio 2025, il Master universitario di II livello in “Governance e Management della P.A.”.
È altresì pacifico che l’Amministrazione non ha attribuito al ricorrente il punteggio di 1,5 per il suddetto titolo, senza che, d’altronde, nemmeno nel presente giudizio siano state chiarite le ragioni di tale esclusione.
Non può, peraltro, condividersi l’assunto della controinteressata secondo la quale si dovrebbe considerare la data di rilascio del documento recante il “diploma del master”: è, infatti, con il superamento della prova finale del master che si conclude il percorso specializzante e si ottiene anche il relativo titolo.
In tal senso, quindi, per quanto consta nel presente giudizio, l’Amministrazione ha errato nel non tener conto del suddetto master, il cui oggetto è certamente correlato alle materie sopra ricordate indicate dall’art. 6 del bando, e il cui superamento, in data 22 maggio 2025, è avvenuto in termine ai fini della partecipazione al concorso.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto per le ragioni che precedono, e, per l’effetto, gli atti impugnati devono essere annullati in conformità e nei limiti indicati dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il punteggio finale del ricorrente tenendo conto del punteggio relativo al Master controverso e, conseguentemente, a riformulare la graduatoria, adottando i successivi atti necessari a tutelare in modo specifico l’interesse vantato dal ricorrente.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati in conformità e nei limiti che precedono dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il punteggio del ricorrente tenendo conto del punteggio relativo al Master e, conseguentemente, a riformulare la graduatoria, adottando i successivi atti necessari a tutelare in modo specifico l’interesse vantato dal ricorrente
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA CA, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA IN | PA CA |
IL SEGRETARIO