Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/01/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03251/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3251 del 2024, proposto da
MO VA, RI VA, ME IT e NT CH, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Bianchini e Francesco Giglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valmontone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carola Ferdinandi e Alfredo Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990, nota prot. n. 39843 del 22/12/2023, con cui il Comune di Valmontone ha comunicato agli odierni ricorrenti: “ che in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 796/2021, e in relazione e in esecuzione, altresì, a quanto statuito nella sentenza del medesimo TAR n. 15827/2023 procederà all’adozione di provvedimento ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 237/2001 per gli immobili in oggetto delle sentenze di cui innanzi. ”;
- della relazione di stima prodotta dal Settore 2.2. del Comune di Valmontone nella persona dell’Ing. Massimiliano Petrassi del 12/02/2024 allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale, Atto n. 2 del 20/02/2024, quale parte integrante e sostanziale;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Valmontone, atto n. 2 del 20/02/2024, avente ad oggetto: “ Ottemperanza alla sentenza n. 796/2021 e successiva sentenza n. 15827/2023. Acquisizione sanante ex art. 42bis D.P.R. n. 327/2001, delle porzioni immobiliari di proprietà privata utilizzate per la realizzazione degli interventi di recupero del Palazzo Doria Pamphilj, e contestualmente riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 ”, quantificando l’indennizzo conseguentemente dovuto agli odierni ricorrenti nella somma complessiva di € 141.166,26, e riconoscendo il debito fuori bilancio discendente dall’ottemperanza alle suddette sentenze per complessivi € 5.415,49 per spese legali a favore degli Avvocati Giglioni e Bianchini dichiaratisi antistatari;
- del decreto di acquisizione “sanante” prot. 6018 del 22/02/2024, notificato in pari data alla Signor IN AR IA, con cui il Comune di Valmontone, in esecuzione della su richiamata Deliberazione consiliare n. 2 del 20/02/2024, ha disposto di acquisire ai sensi e per gli effetti dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 al proprio patrimonio indisponibile i seguenti beni immobili: proprietà LL NA ed eredi MU. Part. 148 sub 507/508, Cat. A/5, Cantina/Abitazione, 468 mq.; CH OM ed eredi MU. Part. 149 e 623, Autorimessa, 27,56 mq, e di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, l’indennizzo patrimoniale e non patrimoniale attribuito ai prefati proprietari in euro 141.166,26, per come descritto nella relazione di stima allegata alla suddetta Deliberazione consiliare;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono, anche se non conosciuti, anche emanato nel corso dell’ iter procedimentale;
nonché per il risarcimento dei danni
ex art. 2043 c.c. per la perpetrata occupazione sine titulo delle porzioni immobiliari del Palazzo Doria Pamphilj di cui è causa, nonché ex art. 112 commi 3 c.p.a., connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione nei confronti delle sentenze n. 796/2021 e n. 15827/2023 emesse dal T.A.R. del Lazio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valmontone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa NC LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 I ricorrenti – due dei quali, i signori VA, in qualità di eredi della Sig.ra IT SI – con atto di gravame notificato alle controparti in data 22/03/2024 e depositato in giudizio in pari data hanno impugnato gli atti meglio specificati in oggetto, deducendo le domande e censure di seguito indicate.
2. Con il primo mezzo di gravame, rubricato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 comma 3 c.p.a. - violazione ed elusione del giudicato per carenza di esercizio dell’opzione nel termine di 60 giorni previsto dalla sentenza – violazione e falsa applicazione dell'art. 8 lett. c) bis della Legge n. 241/1990 carenza di indicazione dei rimedi esperibili in caso di inerzia della p.a. – erronei dei presupposti ”, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la nullità dei gravati provvedimenti, che sarebbero stati adottati in violazione/elusione del giudicato formatosi sulle sentenze di questo T.A.R. n. 796/2021 e n. 15827/2023, in quanto intervenuti in epoca successiva alla scadenza del termine (di 60 più 60 giorni) concesso alla resistente A.C. dalla sentenza n. 15827/2023 per l’ottemperanza del dictum di condanna di cui alla sentenza n. 796/2021 del 19/01/2021.
Con tale ultima sentenza, infatti, questo Tribunale - adito dalle Sig.re NA LL e NT CH, già proprietarie di una porzione del Palazzo Doria Pamphilj in Valmontone, la prima dell’immobile iscritto in catasto al foglio 500, particella 148, sub 53, per mq.335,64, la seconda dell’immobile iscritto in catasto al foglio 500, particella 149, sub 623, per mq.27,56, per sentire condannare il Comune di Valmontone: “ al risarcimento del danno per la perdita dei suddetti beni, a seguito della procedura espropriativa di cui alla delibera c.c. n.154 del 9 ottobre 1992, di approvazione del progetto di recupero, restauro e valorizzazione del Palazzo, con dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ” -, dopo avere convertito, in applicazione dell’art. 32 c.p.a., la domanda proposta in domanda ex art. 42- bis del DdP.R. n. 327/2001, ha accertato l’obbligo incombente sul Comune di Valmontone: “ di procedere all’acquisizione sanante degli immobili, ex art. 42 bis del D.P.R. n.327 del 2001, oppure di restituire i medesimi, con il riconoscimento delle correlate somme spettanti agli interessati, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza (cfr., in ultimo, TAR Lazio, II bis, n.13326 del 2020). ”
Stante la mancata ottemperanza da parte del Comune intimato al predetto giudicato, questo Tribunale, su ricorso delle parti interessate, ha emesso la sentenza n. 15827/2023 del 25/10/2023 con cui ha condannato: “ il Comune di Valmontone ad eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 796/21 21 attraverso l’esercizio, con atto formale da emanarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, dell’opzione imposta dalla sentenza stessa e il compiuto espletamento, nei successivi sessanta giorni, degli adempimenti necessari per il perfezionamento della scelta esercitata; ” e nominato: “ nel caso di perdurante inerzia dell’ente, [..] quale commissario ad acta, il Responsabile della competente Agenzia delle entrate – territorio il quale, anche a mezzo di un funzionario delegato con atto formale, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni; ”.
I ricorrenti, pertanto, lamentano che, essendo stati adottati i provvedimenti impugnati oltre i predetti termini, sarebbero affetti da nullità per violazione del giudicato.
2.1 Inoltre, con questo primo mezzo di gravame – la cui formulazione, peraltro, è tutt’altro che chiara – i ricorrenti lamentano che la comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione “sanante”, prot. n. 39843 del 22/12/2023: “ è carente dell'indicazione dei rimedi esperibili in caso di inerzia del Comune di Valmontone, oltre che dei suindicati fondamentali requisiti,”, cioè quelli disciplinati dall’art. 8 della Legge n. 241/1990, “pertanto, per il principio di invalidità ed illegittimità derivata dei provvedimenti amministrativi, secondo cui un provvedimento in sé valido ed efficacie è comunque illegittimo in presenza di vizi formali dell'atto presupposto ad esso collegato, deve ritenersi che il provvedimento finale espresso dal Comune di Valmontone con Decreto di Acquisizione prot. 6018 del 22.02.2024 sia viziato sotto questo punto di vista. ”
2.2 Violazione dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004 – carenza di autorizzazione da parte del ministero della cultura – difetto di competenza.
Con questa seconda serie di motivi di censura, i ricorrenti lamentano la mancata richiesta di autorizzazione al Ministero della Cultura ex art. 95 comma 2 cit., con conseguente carenza di competenza in capo al Comune per la deliberazione dell’acquisizione sanante ex art. 42- bis .
2.3 Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, dell’art. 42- bis del D. Lgs n. 327/2001 e dell’art. 95, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 – carenza di c.d. “motivazione rafforzata” e mancato rinnovo della valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione sanante – sviamento di potere.
Con questo terzo gruppo di motivi di gravame, le parti ricorrenti si dolgono che gli atti impugnati mancherebbero della motivazione “rafforzata” richiesta dall’art. 42- bis , nell’interpretazione datane dalla costante giurisprudenza, secondo la quale, nel provvedere in ordine alla c.d. acquisizione “sanante”, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad indicare le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, con un percorso motivazionale rafforzato ed assistito da garanzie partecipative rigorose, che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si pone come una scelta estrema laddove non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative.
Inoltre, le parti ricorrenti lamentano che il Comune intimato non avrebbe preso in considerazione il contributo partecipativo da esse fornito a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione “sanante” né avrebbe vagliato la possibilità di soluzioni concordate in alternativa all’acquisizione disposta.
2.4 Violazione dell’art. 99 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 42- bis del D. Lgs n. 327/2001 - eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia e manifesta iniquità dell’atto nella individuazione dei criteri di calcolo del valore venale – violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Con questo quarto fascio di motivi di censura, i ricorrenti deducono che i provvedimenti impugnati: “ appaiono, altresì, viziati per violazione delle disposizioni rubricate e per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia dei criteri utilizzati per la determinazione dell'indennizzo, atteso che esso deve essere determinato tenendo in considerazione il valore del bene stimato all'attualità, nell'ottica, dunque, del valore commerciale del bene. ”
2.5 Azione di risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. per equivalente al valore di mercato del bene e risarcimento del danno ex art. 112 comma 3 c.p.a.
Con quest’ultimo mezzo di gravame, le parti ricorrenti, sull’assunto della illegittimità dell’avversato decreto di acquisizione sanante, prot. 6018 del 22/02/2024, e degli atti a esso presupposti, hanno chiesto il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima parametrato ai criteri enucleati dall’art. 42- bis .
3. Il 31/10/2025 il Comune di Valmontone, già costituitosi in giudizio in data 19/06/2025, ha depositato una memoria difensiva con cui ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza nel merito in parte qua del ricorso ex adverso proposto, e per la restante parte - segnatamente quella volta a contestare l’importo dell’indennizzo, come quantificato negli atti impugnati -, ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’adito G.A, a favore dell’A.G.O.
4. L’11/11/2025 i ricorrenti hanno depositato un’istanza di rinvio dell’odierna udienza pubblica, con la quale dopo avere premesso che:
“• avverso i medesimi atti, i ricorrenti hanno introdotto, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, un autonomo giudizio di opposizione alla stima, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 150/2011 (R.G.N. 1647/2024 – All. 01;
• nell’ambito di tale giudizio, pendente dinanzi alla I Sezione Civile della Corte di Appello di Roma, il Collegio, all'esito della camera di consiglio del 29 ottobre 2025, ha riservato la decisione, come da ordinanza del 30.10.2025 (all. 02);
CONSIDERATO CHE:
• l'esito del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma riveste un'evidente rilevanza ai fini del presente procedimento, in quanto il suo esito potrebbe far venire meno l’interesse dei ricorrenti a coltivare il presente giudizio;
• appare, pertanto, conforme ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, attendere il provvedimento della Corte di Appello di Roma nel predetto giudizio civile che sarà imminente, considerato che il Collegio ha riservato la decisione all’esito della camera di consiglio del 29.10.2025 (all. 02); ”,
hanno chiesto all’adito G.A. di: “ disporre il rinvio dell'udienza pubblica del 18 novembre 2025 a data da destinarsi, in attesa del provvedimento della Corte di Appello di Roma nel giudizio R.G.N. 1647/2024. ”
5. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, rileva il Collegio che l’istanza di rinvio non può essere accolta per le seguenti autonome ragioni:
a) la natura eccezionale delle circostanze di fatto che, in base all’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., consentono il differimento della trattazione della causa (da ultimo Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 2024; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5872 del 2022 e n. 2108 del 2022), circostanze straordinarie - supportate da gravi ragioni che possano influenzare l’esercizio del diritto di difesa - non ricorrenti nel caso di specie (in termini: “ Ai sensi dell'art. 73 comma 1-bis c.p.a. la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo compete al giudice, che è tenuto a rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti; in tale prospettiva le parti hanno la facoltà di illustrare e dimostrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza, cioè i motivi che consentono di qualificare la situazione come eccezionale; tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite. ”, cfr. Consiglio di Stato Sezione V, 21/11/2023, n. 9964);
b) l’obbligo delle parti (sancito dall’art. 2, comma 2, c.p.a.) di cooperare per la ragionevole durata del processo amministrativo, il quale, anche se regolato dal principio dispositivo, non riguarda solo interessi privati, ma comprende anche interessi pubblici che devono essere considerati e soddisfatti;
c) la dirimente circostanza per la quale è l’esito del presente giudizio a rivestire carattere “pregiudiziale” rispetto a quello pendente dinanzi alla I Sezione Civile della Corte di Appello di Roma e non già il contrario, come ritenuto dai ricorrenti, evidente essendo che la questione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto ex art. 42- bis si colloca necessariamente a valle del positivo accertamento circa la valida adozione del provvedimento di acquisizione sanante al patrimonio comunale degli immobili di che trattasi.
7. Tanto chiarito, il ricorso è in parte infondato nel merito e, pertanto, deve essere parzialmente respinto, mentre per la restante parte deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
8. Infondato è il primo mezzo di gravame.
9. Sotto il primo profilo, osserva il Collegio che, secondo consolidata giurisprudenza, la scadenza del termine perentorio – nella specie complessivamente pari a centoventi (120) giorni - non esclude la potestà dell’Amministrazione di provvedere anche in epoca successiva (cfr. Consiglio di Stato n. 5858/2016): giurisprudenza rafforzata dall’importante arresto dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 25/05/2021, la quale, con riferimento ai poteri decisori in capo all’Amministrazione comunale, ha chiarito che neppure la nomina ed il conseguente insediamento del Commissario ad acta rende nullo l’eventuale provvedimento adottato nelle more dall’Amministrazione. Tale provvedimento tardivo, infatti, spiega la sua efficacia nei confronti del privato istante, poiché emanato dall’organo che, ab origine , è titolare del relativo potere decisorio in materia di procedimento amministrativo, in nome del perseguimento dell’interesse pubblico, ed è proprio per la indisponibilità di tale interesse che l’Ente pubblico (nella specie territoriale) giammai potrebbe essere, sia pure provvisoriamente, privato dell’esercizio delle sue funzioni.
Ed, infatti, sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sovvertendo tutta la giurisprudenza contraria sino a quel momento formatasi, con la sentenza n. 8 del 25/05/2021, ha rilevato che: “ gli atti emanati dall’amministrazione, pur in presenza della nomina e dell’insediamento del Commissario ad acta, non possono essere considerati affetti da nullità, poiché essi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l'insediamento del Commissario medesimo. Tali atti potranno essere, ricorrendone le condizioni, dichiarati nulli dal giudice per la diversa ipotesi di violazione o elusione del giudicato (art. 21-septies l. n. 241/1990), ovvero annullati perché ritenuti illegittimi all'esito di domanda di annullamento in un ordinario giudizio di cognizione, ma non possono in ogni caso essere considerati emanati in difetto assoluto di attribuzione e, per questa ragione, ritenuti affetti da nullità; ”.
Ne deriva, pertanto, che a fortiori un provvedimento emanato dopo la scadenza del termine per ottemperare, ma prima dell’insediamento del Commissario ad acta , non possa essere considerato per ciò solo nullo.
9.1 Sotto il secondo profilo, con cui le parti ricorrenti lamentano il vizio di violazione dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione “sanante”, rileva il Collegio che tale censura è radicalmente infondata, in fatto ancora prima che in diritto, posto che la mera lettura della nota, prot. n. 39843 del 22/12/2023, mostra come essa, in realtà, contiene tutte le indicazioni di cui all’art. 8 cit., fatta eccezione per la mera mancata indicazione dei: “ rimedi esperibili in caso di inerzia ”, la quale non è idonea, di per sé, a tradursi in un vizio del provvedimento finale, ma consiste in una mera irregolarità del procedimento.
9.2 Inoltre, nel caso di specie, può trovare applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui: “ L'atto ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 va preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di consentire al privato di interloquire attivamente con l'Autorità pubblica per l'esercizio dei propri diritti partecipativi; peraltro tale presidio partecipativo non è necessario allorchè la possibilità di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del cit. d.P.R. n. 327 del 2001 sia stata già stata prefigurata in sede giudiziale, atteso che in questa ipotesi il privato è reso edotto dell'eventuale avvio del relativo iter, con conseguente possibilità di attivarsi facendo constare all'Amministrazione gli elementi che, a suo dire, condizionerebbero negativamente l'esercizio di tale facoltà, ovvero i parametri cui l'Amministrazione (sempre ad avviso del privato) dovrebbe conformarsi. ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione IV, 13/04/2016, n. 1465).
10. Del pari destituito di fondamento è il secondo mezzo di gravame.
10.1 Rileva il Collegio che l’art. 95, rubricato “Espropriazione di beni culturali”, Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, evocato dai ricorrenti, detta una disciplina speciale per l’espropriazione dei cc.dd. beni culturali, ratione temporis non applicabile alla fattispecie de qua , che ha preso le mosse nel lontano 1992, come agevolmente evincibile dalle premesse della gravata Deliberazione consiliare n. 2 del 20/02/2024, laddove si legge:
“ che con Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 695/89 e 107/92 è stato approvato il Progetto di recupero del Palazzo Doria Pamphilj;
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 22.06.1992 è stata disposta l'occupazione d'urgenza di porzioni immobiliari private all'interno del Palazzo Doria Pamphilj;
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 09.10.1992 è stato autorizzato il procedimento espropriativo per il recupero del Palazzo Doria, dichiarata la pubblica utilità, nonché fissato il termine di cinque (5) anni per la definizione dello stesso; ”.
La disposizione invocata dai ricorrenti, a sua volta, dispone che: “ 1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento. ”
10.2 Nella specie, tuttavia, ancorchè l’immobile di cui è causa sia un bene culturale sottoposto a vincolo ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 (c.d. Legge Bottai), giusta l’esibito Decreto del Ministero per i Beni culturali a ambientali adottato in data 21 ottobre 1978, non è possibile invocare l’autorizzazione del Ministero della Cultura per disporre l’acquisizione sanante di un bene la cui procedura espropriativa è stata avviata in epoca anteriore all’entrata in vigore della prefata disposizione del D. Lgs. n. 42/2004, benchè non ancora definita con un provvedimento formale di esproprio.
10.3 Sul fronte giurisprudenziale, infatti, quanto ai rapporti tra l’art. 95 cit. del codice dei beni culturali e l’art. 42- bis , è stato esclusivamente affermato che non vi sono motivi ostativi all’applicazione dell’art. 42- bis a definizione di una procedura espropriativa avviata, ma non conclusa, ai sensi dell’art. 95.
Valorizzando, in particolare, i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 18/02/2020, n. 5, secondo cui l’art. 42- bis si applica: “ a tutte le ipotesi in cui un bene immobile altrui sia utilizzato e modificato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, e dunque quale che sia la ragione che abbia determinato l’assenza di titolo che legittima alla disponibilità del bene ”, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l’acquisizione al patrimonio indisponibile di cui all’art. 42- bis possa trovare applicazione anche rispetto ai beni, già sottoposti a vincolo storico-artistico, che siano stati altresì interessati da una procedura espropriativa ex art. 95 del D. Lgs. n. 42/2004 non regolarmente conclusa dall’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, 2/11/2022, n. 948).
In quest’ultimo caso: “ l’autorità che ha emanato la d.p.u. - nel caso di specie il Ministero per i beni e le attività culturali, dopo avere valutato l’interesse pubblico alla migliore fruizione del bene culturale - è certamente tenuta a verificare che la procedura si concluda de iure ed a stabilire (nel caso di specie in una col comune ex art. 95 del codice dei beni culturali), se esercitare i poteri eccezionali ex art. 42-bis ovvero restituire il bene, anche nel caso in cui, al riguardo, sia stata rilasciata una delega di funzioni. ”
10.4 Nella specie, invece, come visto, la procedura ablatoria è stata avviata e il bene trasformato, salvo la mancata emanazione di un provvedimento formale di definizione della medesima procedura, in epoca anteriore all’introduzione dall’art. 95 del D. Lgs. n. 42/2004, il quale, quindi, non può essere invocato per “sanare” una procedura avviata sulla base di presupposti normativi diversi.
11. Del pari non suscettibile di positiva delibazione è il terzo fascio di motivi di doglianza, posto che dalla lettura dei gravati provvedimenti si evince che il procedimento espropriativo di che trattasi è stato avviato nel 1992 proprio allo scopo di attuare un piano di recupero dal Palazzo de quo , poi concretamente realizzato, come si legge nelle premesse della Deliberazione consiliare n. 2/2024: “ premesso: che il procedimento di esproprio non è stato portato mai a compimento, nonostante i beni in oggetto, posti all'interno del Palazzo Doria Pamphilj, siano a tutt'oggi utilizzati dal Comune e irreversibilmente trasformati negli anni con consistenti interventi di consolidamento, ristrutturazione, recupero e restauro avvenuti ad opera del Comune di Valmontone attraverso l'utilizzo di fondi pubblici; ”.
Dal che discende che la restituzione delle parti del bene rivendicate dai ricorrenti, comportando l’obbligo di riconsegnarle nelle condizioni originarie, avrebbe condotto alla inaccettabile e antieconomica conseguenza di nuocere al bene stesso, con conseguente frustrazione sia delle finalità per le quali il procedimento espropriativo era stato promosso (ancorchè non tempestivamente e correttamente concluso) sia dell’interesse generale alla fruizione di un bene di sicura attrattiva per la collettività.
Correttamente, pertanto, il Comune di Valmontone ha ritenuto di dover: “ disporre che detto bene sia acquisito al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art.42 bis del DPR 327/2001, quale unica alternativa possibile alla restituzione, in primo luogo perché bisognerebbe ripristinare lo status quo ante ” delle porzioni immobiliari di proprietà dei ricorrenti, “ ed in secondo luogo perché queste porzioni che costituiscono una minima parte dell'intero fabbricato, se fossero separate dall'intero perderebbero di valore fino a diventare completamente inutilizzabili in maniera autonoma; ”.
È evidente, dunque, che la resistente A.C. ha avuto riguardo anche all’interesse degli odierni ricorrenti, nella considerazione che essi non avrebbero tratto alcun giovamento dalla restituzione delle parti di rispettiva proprietà, peraltro riportate allo stato originario, trattandosi di porzioni prive di autonomia funzionale rispetto all’immobile nel suo insieme.
11.1 Il Comune, inoltre, ha valutato che i costi, non solo economici, che avrebbe dovuto sostenere in caso di restituzione delle aree de quibus ai relativi proprietari sarebbero stati notevolmente superiori ai costi di acquisizione delle stesse calcolati ai sensi dell’art. 42- bis (e la cui corretta quantificazione esula dalla cognitio di questo Giudice), con conseguente pregiudizio alle finanze comunali commisurato al pagamento del risarcimento del danno dovuto per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima: “ nonché agli onerosi costi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, sommati ai costi progettuali ed amministrativi; ”.
11.2 Pertanto, non è dato ravvisare alcun difetto di ragionevolezza nelle conclusioni cui approda il Comune di Valmontone laddove afferma: “ che la trasformazione nei termini descritti in premessa ha comportato il consolidarsi dell'interesse pubblico perseguito, oggettivamente irreversibile per la concreta impossibilità di restituire i beni all'originaria funzione senza il sacrificio grave, e non altrimenti riparabile, delle funzioni pubbliche e servizi soddisfatti; ”.
11.3 In definitiva, dunque, il Collegio ritiene che la volontà perseguita dalla resistente A.C. di: “salvaguardare l'opera realizzata attraverso il recupero del Palazzo Doria Pamphilj in assenza di un valido ed efficace procedimento di esproprio, nell'ambito dell'intervento, ” di recupero e valorizzazione del medesimo Palazzo, costituisce, per tutte le ragioni sopra rappresentate, una motivazione sufficiente ed adeguata degli avversati atti.
11.4 E a quest’ultimo riguardo si legge nella memoria difensiva depositata dal Comune di Valmontone (e non contestata dalle parti ricorrenti) che:
“ negli atti impugnati:
- si effettua all’uopo un’articolata valutazione comparativa tra interesse pubblico all’acquisizione e interesse privato alla restituzione, concludendo per la prevalenza del primo sul secondo per le motivazioni indicate in atti, che solo incidentalmente fanno cenno a questioni erariali, ma che si concentrano, correttamente, sui vantaggi (esigui) che deriverebbero ai ricorrenti in caso di restituzione, a fronte degli interessi pubblici significativi a conservare in capo al Comune nella sua interezza un edificio storico, che da rudere quale era stato ridotto dai proprietari (tra cui i ricorrenti), è stato recuperato e valorizzato dal Comune con interventi radicali ammontanti a oltre 14 milioni di euro, così da essere oggi un riferimento imprescindibile per le funzioni e le attività istituzionali del Comune nell’ambito socio-culturale, universitario, civile, con vantaggi per la cittadinanza e, quindi, rilevanza determinante ai fini della valutazione concreta della prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione;
[…];
- si tiene conto degli interventi effettuati nel tempo dal Comune e dell’aumento di valore che ne è conseguito per l’immobile: l’edificio, quando è stato occupato dal Comune, era divenuto poco più di un rudere e soltanto dopo l’occupazione comunale e gli investimenti che il Comune vi ha effettuato per oltre 14 milioni di euro è stato restituito all’originario pregio architettonico e storico ;
[..]”
11.5 Del pari priva di pregio è l’ulteriore censura articolata con il terzo mezzo di gravame, secondo la quale il Comune di Valmontone avrebbe ignorato che: “ con missiva a mezzo pec del 25.01.2024, gli odierni ricorrenti hanno manifestato la volontà di partecipare all'istruttoria procedimentale, altresì depositando perizia giurata a firma dell’Arch. MO Felice ”.
In realtà, come correttamente eccepito dalla resistente A. C. (e confermato dalla produzione documentale delle stesse parti ricorrenti): “ la pec del 25/1/2024, richiamata dai ricorrenti e dagli stessi depositata in atti (all. n. 7), altro non è che l’istanza di attivazione del commissario ad acta per presunto ritardo da parte del Comune a eseguire le sentenze dell’adito TAR; istanza poi superata dall’intervenuta adozione degli atti acquisitivi da parte del Comune, come riconosciuto dallo stesso TAR Lazio con sentenza n. 8510/2024.
Allo stesso modo, la perizia giurata dell’Arch. Felice (allegata all’anzidetta pec del 25/1/2024) risale al 2022, era stata già depositata agli atti dei giudizi tra le parti vertenti sulla medesima vicenda e, quindi, già valutata dal Comune anche antecedentemente all’invio della comunicazione di avvio del procedimento del 22/12/2023. ”
Non solo, ma, a ben vedere, la predetta perizia riguarda esclusivamente la quantificazione (che i ricorrenti liquidano in una somma di poco inferiore a sei milioni di euro) dell’indennità a essi dovuta ex art. 42- bis , mentre nulla dice relativamente al merito della scelta tipicamente amministrativa, cioè quella imposta dalle prefate sentenze tra restituzione degli immobili di che trattasi ai relativi proprietari ovvero acquisizione degli stessi al patrimonio indisponibile del Comune resistente.
11.6 Quanto, infine, alla dedotta mancata conclusione di un accordo traslativo-transattivo inter partes , osserva il Collegio che – in disparte il rilievo per cui non vi è alcuna prova che le parti ricorrenti abbiano proposto al Comune una simile alternativa all’acquisizione unilaterale dei loro immobili – si tratta, in ogni caso, di profilo, all’evidenza, non in grado di inficiare la legittimità delle gravate determinazioni.
12. Il quarto fascio di motivi di gravame è, invece, inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., alla stregua del chiaro tenore dell’art. 133, comma 1., lett. g), c.p.a., che mantiene ferma la giurisdizione del Giudice Ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità - comprese le somme dovute per il periodo di occupazione illegittima - in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, quali sono sicuramente quelli di cui è causa.
12.1 Al riguardo, infatti, non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale ( ex multis , Cass. Civ., S.U., n. 20691/2021; n. 15912/2021; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6074/2019; n. 1917/2021 e n. 4550/2017; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II-bis, n. 103/2026; T.A.R. Campania, Salerno, n. 2465/2022), secondo cui la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto per l’acquisizione sanante di cui all’art. 42- bis è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario (e, segnatamente, alla competenza funzionale in unico grado della Corte d’Appello) e costituisce la regola generale prevista dall’ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato.
Tale indirizzo è stato confermato, di recente, anche da Cassazione Civile, Sezione I, 15/01/2025, n. 1000, ove è stato ribadito il seguente principio di diritto: “ sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42bis t. u. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un "unicum" non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse; di conseguenza, l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a "titolo risarcitorio" (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma dell'art. 42bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato "senza titolo" dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un "indennizzo" (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un "risarcimento" di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell'amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione ”.
13. L’infondatezza delle domande di nullità/annullamento proposte con il ricorso all’esame comporta, altresì, la reiezione della domanda risarcitoria, non essendosi inverata la relativa fattispecie disciplinata dall’art. 2043 c.c. in assenza di un provvedimento illegittimo.
13.1 Del pari, deve essere dichiarata inammissibile la domanda volta a ottenere il pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 796/2021, la quale avrebbe dovuto essere tempestivamente azionata in sede di ricorso di ottemperanza proposto avverso il comportamento inerte tenuto dalla resistente A.C. a fronte dell’obbligo su di essa gravante di eseguire la medesima sentenza.
13.2 Mentre, con riferimento alla sentenza n. 15827/2025, si tratta di pretesa infondata, come si evince dalla sentenza n. 8510/2024 del 29/04/2024, rimasta inoppugnata, la quale ha dato atto che le determinazioni in questa sede gravate: “ costituiscono esatta e completa esecuzione del giudicato ” discendente dalla sentenza n. 796/2021, “ dal momento che la sentenza n. 15827/23 di questo Tribunale, in attuazione della precedente sentenza n. 796/21, ha imposto al Comune di procedere all’acquisizione degli immobili ex art. 42 bis d.p.r. n. 380/01 o, in alternativa, di restituire gli immobili stessi; ”.
14. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso all’esame va, in parte, respinto, segnatamente con riguardo alla domanda di nullità/annullamento dei provvedimenti gravati e, di conseguenza, con riguardo alla domanda risarcitoria, e per la restante parte va dichiarato inammissibile.
9. Le spese processuali del presente giudizio, ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dei ricorrenti, e sono liquidate come da dispositivo in complessivi € 3.000,00 (Tremila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- lo respinge in parte, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione;
- lo dichiara, nella restante parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e individua quale Giudice munito di giurisdizione quello Ordinario, innanzi alla quale le parti ricorrenti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del Comune di Valmontone, della somma complessiva di € 3.000,00 (Tremila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente
NC LA, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LA | EL LL |
IL SEGRETARIO