TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dalla parte resistente il 29 Maggio 2025 in sostituzione dell'udienza del 30 Maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 721 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1
in via Angelo Greco n. 5, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1
presente giudizio, ad Agrigento, nella via Mazzini n. 12, presso lo studio dell'Avv.to Calogero
Sferrazza, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. depositato l'11/03/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, presso la sua sede provinciale sita in via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D. L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, nonché ai sensi del DPCM n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario Dott.ssa a ciò designato con ordine di servizio del direttore di sede n. CP_2
2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
1 - resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato l'11 Marzo 2024 il signor Parte_1
premetteva di avere presentato il 10 Ottobre 2022 apposita domanda per avere riconosciuta una percentuale di invalidità pari, o superiore al 74%, al fine di usufruire, in presenza dei requisiti richiesti, dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo
1971. Esponendo che, la Commissione Medica dell'Invalidità Civile, a seguito della visita alla quale era stato sottoposto il 17 Febbraio 2024, l'aveva riconosciuto invalido nella misura del
67%. Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare CP_3
che era in possesso di tutti i requisiti prescritti per legge sia per essere riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa in percentuale pari, o superiore al 74%; sia per avere diritto al pagamento della citata prestazione economica a decorrere dalla data della domanda amministrativa, nonché alla corresponsione dei relativi ratei arretrati.
L'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 29 Aprile 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta.
In tale scritto difensivo, innanzitutto, eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Ciò in quanto, era titolare nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda amministrativa di un reddito maggiore rispetto al limite reddituale stabilito per legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità. Per il resto,
contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo non veniva espletata la C.T.U. medico-legale disposta dal Giudice Onorario designato alla sua trattazione con decreto emesso il 18 Marzo 2024. In
data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30
Maggio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall'ente resistente il 29 Maggio
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Nella ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'accoglibilità l'eccezione formulata in via preliminare dall' nella propria memoria CP_3
di costituzione e risposta. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, la carenza di interesse ad agire del signor ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Evidenziando che, nell'anno Parte_1
2 antecedente a quello di presentazione della domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento della sussistenza a suo favore di una invalidità civile pari, o superiore al 74% per ottenere la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n.
118 del 30 Marzo 1971, il ricorrente è stato titolare di un reddito maggiore rispetto al limite reddituale stabilito ex lege per averne diritto.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare ammissibile la doglianza testé esposta è necessario fornire delle indispensabili delucidazioni. Invero, dall'esame del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. che ha incoato il procedimento de quo emerge chiaramente una significativa ed emblematica circostanza. Segnatamente che, la sua proposizione è finalizzata ad accertare la sussistenza in capo al signor del requisito sanitario per avere diritto Parte_1 all'assegno mensile di assistenza previsto dal suddetto art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo
1971. Quindi, non può revocarsi in dubbio che, mediante l'enunciato scritto l'istante ha inteso espletare la procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.
esclusivamente per verificare la ricorrenza del requisito sanitario per essere riconosciuto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari, o superiore al 74%. Or
dunque, il nominato art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 stabilisce che: “Agli invalidi
civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia
accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento,
che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso,
a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di euro 242,84 per tredici CP_3
mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”. Per l'anno 2023 il limite di reddito personale annuo per potere accedere alla ricordata prestazione economica è stato fissato in € 5.391,88. Ebbene, sulla scorta di quanto opportunamente rilevato dall' nella richiamata memoria di costituzione e risposta, provato CP_3 dall'esame della documentazione concernente i redditi prodotti dal signor Parte_1 nell'arco temporale in argomento, allegata nel proprio fascicolo di parte, è agevole constatare un dirimente aspetto. Nello specifico che, nel corso dell'anno 2023, antecedente a quello nel quale ha presentato la domanda amministrativa in dibattito, egli ha percepito un reddito superiore al citato limite reddituale. Tant'è vero che, nelle note scritte depositate dal legale del ricorrente il 14 Ottobre 2024 viene esplicitamente ammesso tale fatto. Di guisa che, nel caso di specie non risulta affatto soddisfatto il requisito di carattere reddituale prescritto per legge per avere riconosciuto il diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità, oggetto della domanda
3 espressamente avanzata dall'istante attraverso il predetto ricorso ex art. 445bis c.p.c. Il che comporta la carenza di interesse ad agire di quest'ultimo ai sensi dell'art. 100 c.p.c., stante che, mancando il menzionato presupposto, pur in presenza di quello sanitario, l'espletamento della
C.T.U. richiesta dal signor comporterebbe soltanto una inutile spesa a carico Parte_1
dello Stato, priva del conseguimento di qualsivoglia utilità di tipo economico a suo vantaggio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la pretesa spiegata dal ricorrente instaurando il presente giudizio non è ammissibile e, di conseguenza, non può trovare accoglimento.
L'odierno istante, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo della controversia in esame;
- infine, dichiara, per le argomentazioni sopra illustrate, irripetibili le spese di lite del presente procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.
Così deciso in Agrigento in data 30 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
4 5