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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2024, n. 21638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21638 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25/1/2024 rigettava l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 6/12/2023, che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di NT SI. 2. L'indagato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Ritiene la difesa che — stante la privazione della libertà di numerosi coimputati, tra i quali IN LV e AN ZO (gli unici due con cui il SI avrebbe avuto contatti), la sospensione dell'odierno ricorrente dall'esercizio della professione disposta dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola e della circostanza per cui 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21638 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 08/05/2024 l'imputato non ha più una struttura professionale cui far capo - le esigenze cautelari non sarebbero più sussistenti o comunque dovrebbero essere considerate certamente affievolite;
che dagli atti non emergono elementi che possano far ritenere sussistenti le esigenze cautelari con i requisiti della concretezza e dell'attualità, sol che si consideri che i fatti risalgono a circa tre anni or sono;
che in ogni caso non vi è spazio per una presunzione assoluta di adeguatezza della misura intramuraria con riferimento al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, che è il reato ascritto al SI;
che in definitiva le esigenze cautelari possono essere salvaguardate anche con misure meno afflittive. 2.1 In data 26/4/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza delle esigenze cautelari (il discorso è analogo anche con riguardo al profilo della gravità indiziaria) consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. ovvero delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento dei giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, r Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 1.2 Orbene, venendo al caso che si sta scrutinando, osserva il Collegio che l'unico motivo su cui si fonda il ricorso è aspecifico, perché si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici. In particolare, non si misura con le argomentazioni del giudice della cautela, che ha ribadito le considerazioni già espresse in precedenti provvedimenti ed ha nuovamente ritenuto inadeguata a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, sia pure con lo strumento di controllo elettronico, sulla scorta dei seguenti elementi: i) la fitta rete di relazioni intessuta dal ricorrente, che gli consentirebbe in caso di attenuazione della misura cautelare di riprendere attività delittuose analoghe a quella per cui si procede, con l'ausilio di altri soggetti;
li) la mancata allegazione di qualsivoglia dato in grado di documentare la recisione dei legami con l'ambiente criminale di riferimento, tenuto conto che il SI non ha intrattenuto rapporti solo con IN LV e AN ZO iii) l'omesso deposito del provvedimento di sospensione, già sollecitato in precedenti provvedimenti, che non ha consentito di valutare i termini e l'oggetto di tale provvedimento;
iiii) l'essersi rivolto all'LV (quello del forno) per risolvere una sua questione personale, che si evince inequivocabilmente dal contenuto delle conversazioni intercettate, di cui il Tribunale del riesame ha riportato api stralci;
m,,) l'acquisizione di elementi successivi al deposito della richiesta di misura cautelare, che danno conto del contributo fondamentale apportato dall'imputato al sodalizio 'ndranghetistico operante in Roma, dettagliatamente descritti. Ebbene, su tutte queste circostanze di fatto il ricorso sorvola, confrontandosi solo in apparenza. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è 3 inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 8 maggio 2024.
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25/1/2024 rigettava l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 6/12/2023, che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di NT SI. 2. L'indagato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Ritiene la difesa che — stante la privazione della libertà di numerosi coimputati, tra i quali IN LV e AN ZO (gli unici due con cui il SI avrebbe avuto contatti), la sospensione dell'odierno ricorrente dall'esercizio della professione disposta dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola e della circostanza per cui 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21638 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 08/05/2024 l'imputato non ha più una struttura professionale cui far capo - le esigenze cautelari non sarebbero più sussistenti o comunque dovrebbero essere considerate certamente affievolite;
che dagli atti non emergono elementi che possano far ritenere sussistenti le esigenze cautelari con i requisiti della concretezza e dell'attualità, sol che si consideri che i fatti risalgono a circa tre anni or sono;
che in ogni caso non vi è spazio per una presunzione assoluta di adeguatezza della misura intramuraria con riferimento al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, che è il reato ascritto al SI;
che in definitiva le esigenze cautelari possono essere salvaguardate anche con misure meno afflittive. 2.1 In data 26/4/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza delle esigenze cautelari (il discorso è analogo anche con riguardo al profilo della gravità indiziaria) consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. ovvero delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento dei giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, r Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 1.2 Orbene, venendo al caso che si sta scrutinando, osserva il Collegio che l'unico motivo su cui si fonda il ricorso è aspecifico, perché si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici. In particolare, non si misura con le argomentazioni del giudice della cautela, che ha ribadito le considerazioni già espresse in precedenti provvedimenti ed ha nuovamente ritenuto inadeguata a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, sia pure con lo strumento di controllo elettronico, sulla scorta dei seguenti elementi: i) la fitta rete di relazioni intessuta dal ricorrente, che gli consentirebbe in caso di attenuazione della misura cautelare di riprendere attività delittuose analoghe a quella per cui si procede, con l'ausilio di altri soggetti;
li) la mancata allegazione di qualsivoglia dato in grado di documentare la recisione dei legami con l'ambiente criminale di riferimento, tenuto conto che il SI non ha intrattenuto rapporti solo con IN LV e AN ZO iii) l'omesso deposito del provvedimento di sospensione, già sollecitato in precedenti provvedimenti, che non ha consentito di valutare i termini e l'oggetto di tale provvedimento;
iiii) l'essersi rivolto all'LV (quello del forno) per risolvere una sua questione personale, che si evince inequivocabilmente dal contenuto delle conversazioni intercettate, di cui il Tribunale del riesame ha riportato api stralci;
m,,) l'acquisizione di elementi successivi al deposito della richiesta di misura cautelare, che danno conto del contributo fondamentale apportato dall'imputato al sodalizio 'ndranghetistico operante in Roma, dettagliatamente descritti. Ebbene, su tutte queste circostanze di fatto il ricorso sorvola, confrontandosi solo in apparenza. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è 3 inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 8 maggio 2024.