Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- in persona del G.M., Dott.ssa Francesca
Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12422 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: diritti reali e risarcimento e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Bacoli alla Parte_1 C.F._1
Via Carannante, 18/A, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Carannante che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTORE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al CP_1 C.F._2
C.so Meridionale, 7 presso lo studio dell'Avv. Ciro Gagliardi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante esponeva che in data 24/2/1994 era stato stipulato tra (venditore) e e (acquirenti) un Persona_1 CP_2 Parte_1
accordo preliminare privato di compravendita di un terreno indivisibile di 1373 mq (are 13,73) in agro di Giugliano in Campania contrada Pagliarone riportato all'epoca nel N.C.T. al foglio 81, particella 516/a (oggi foglio 81, particella 764) e attualmente registrata nel Comune di Giugliano
come Via Vicinale Masseria Vecchia n.108.102k1; che successivamente veniva stipulato il contratto definitivo di compravendita del terreno tra e essendo il CP_2 CP_1
sposato in comunione dei beni ed avendo intestato la proprietà di sua spettanza Parte_1 alla sig.ra (all'epoca sua moglie); che in data 5 aprile 2016 il notaio CP_1 Per_2
formalizzava la vendita di a della quota di comproprietà
[...] CP_2 CP_1
½ (un mezzo) del terreno agricolo della superficie di 1373 mq;
che, pertanto, CP_1
1
risultava l'unica proprietaria della consistenza immobiliare;
che in seguito quest'ultima aveva impedito all'attore l'accesso e qualsivoglia attività sui luoghi.
Deducendo di aver acquistato il predetto terreno in regime di comunione dei beni e con denaro proprio, esponeva, altresì, che sul totale di 1373 mq del richiamato terreno 120 mq erano stati riservati alla strada condominiale;
il restante della comproprietà si estende su una superficie larga
40m. (recinzione) e larga 31,325; che nella recinzione esterna erano stati creati tre cancelli di accesso e l'attore per accedere alla comproprietà disponeva delle chiavi del cancello centrale e di quello pedonale;
che dal gennaio 2018 aveva eliminato il cancello carrabile CP_1
centrale e quello pedonale impedendo, quindi, all'attore l'accesso alla comproprietà non avendo egli le chiavi dell'unico cancello chiuso con catena e lucchetto, rifiutandosi la di CP_1
consegnarle e di ripristinare lo stato dei luoghi;
che per tali fatti il aveva sporto denuncia CP_2
presso i Carabinieri di Bacoli e, dopo pochi giorni, i Carabinieri di Varcaturo avevano provveduto a fotografare lo stato dei luoghi del lotto di terreno;
che, l'attore aveva assistito inerme alla distruzione della recinzione divisoria, della linea dell'acqua in PVC , all'estirpazione delle piante di limoni, e di arance, riservando l'area derivata alla coltivazione di verdure, al deterioramento della sua barca non essendo possibile accedere per la sua manutenzione;
che tali manomissioni e trasformazioni eseguite dalla non erano state concordate con l'attore al CP_1 quale dal gennaio 2018 al dicembre 2021 era stato impedito l'accesso, in quanto non in possesso delle chiavi per l'apertura dell'unico cancello rimasto nel 2018, mai consegnate dalla CP_1 all'attore, né di quelle dell'altro cancello, ripristinato nel 2021.
Su tali premesse agiva in giudizio chiedendo al Tribunale adito di accertare, in virtù dei predetti
motivi, il diritto del sig. di una quota pari al 25% della comproprietà, avente Parte_1 ad oggetto il lotto di terreno risulta regolarmente denunciato all' al ex N.C.T. al CP_3
foglio 81, particella 516/a (oggi foglio 81 particella 764) e oggi registrata al Comune di
Giugliano come Via Vicinale Masseria Vecchia n. 108.102K1, e per l'effetto condannare la sig.ra
alla restituzione di una quota pari al 25% del lotto di terreno di cui prima, CP_1
al fine di permettere al sig. di esercitare su di esso il diritto reale di godimento Parte_1
nella qualità di comproprietario;
condannare la sig.ra al risarcimento dei CP_1
danni in virtù dei predetti motivi;
condannare la sig.ra alla refusione delle CP_1
spese processuali e dei compensi ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a.,
con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione mancando dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. ed essendo comunque affetto da incongruenza 2 R.G. n. 12422/2022
tra dedotto e petito;
non contestava il diritto di comproprietà dell'attore sul terreno;
deduceva, tuttavia, di non aver mai impedito all'attore l'esercizio del suo diritto dominicale sul fondo comune, di non aver provveduto all'estirpazione di piante, o quant'altro, essendosi limitata semplicemente ad esperire opere di manutenzione ordinaria indispensabile anche a fini di conformità a norme sanitarie.
Eccepiva, in caso di accoglimento di domanda condannatoria, attesa la nullità dell'atto di citazione, la compensazione di quella eventuale somma con quelle di cui la convenuta è creditrice per essere l'attore inadempiente nel pagamento degli assegni di mantenimento in favore dei figli sin dalla sentenza di divorzio.
All'udienza di trattazione del 30/3/2023 il precedente Giudice istruttore (dott. Di Leone) considerato che non era stata esperita la mediazione, ritenendo la controversia rientrante tra quelle soggette al procedimento di mediazione obbligatoria, disponeva l'esperimento della procedura nei termini di legge, rinviando in prosieguo all'udienza del 29/9/2023.
Con ordinanza del 20.9.2023, su istanza del procuratore di parte attrice di svolgimento in modalità cartolare dell'udienza già fissata per il 29.9.2023 , il GI rinviava al 13.10.2023.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/11/2024.
Con istanza ex art. 274 c.p.c. depositata il 23.11.2024 il procuratore dell'attore chiedeva la riunione di procedimenti relativi a cause connesse, essendo stato incardinato dalla convenuta,
innanzi al Tribunale di Napoli Nord, il giudizio di divisione avente ad oggetto il lotto di terreno richiamato nell'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza comunicata il
26-11-2024).
In via preliminare la domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione del 7.9.2023).
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione.
La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art.163
c.p.c. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati sia che la nullità della domanda deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della
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domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese ( cfr. Cass. n..11751 del 15/5/2013).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, "la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum, postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati,
dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), in modo da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa (cfr.
Cass. 12.11.2003, n. 17023).
Si evidenzia, altresì, che secondo la Suprema Corte "la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto,
e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva" (cfr. Cass. sez. lav. 19.3.2001, n. 3911).
Tanto premesso, considerato che, nel caso di specie, la convenuta ha, comunque, contro dedotto nel merito alle avverse prospettazioni, deve ritenersi che la predetta abbia "inteso" l'oggetto e la ragione dell'avversa pretesa (cfr. Corte appello Lecce, sez. II, sentenza 27.1.2016 n. 60;
Cassazione civile, sez. II, sentenza 29.1.2015, n. 1681), ragion per cui l'eccezione di nullità della citazione non è meritevole di accoglimento.
Sempre in via preliminare va disattesa la richiesta di rimessione della causa sul ruolo (trattandosi di procedimenti in stato diverso, non sussistendo, in ogni caso i presupposti per una riunione dei giudizi ed essendo, peraltro, la richiesta pervenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni).
Venendo al merito, va in primo luogo chiarito che, l'attore ha proposto una domanda afferente all'accertamento del diritto della quota di comproprietà pari al 25% dell'appezzamento di terreno,
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come specificato nell'atto introduttivo del giudizio, con conseguente domanda di condanna alla restituzione della medesima quota.
Nel caso di specie, oltre alla non contestazione sul punto da parte della difesa della convenuta,
risulta provato dalla documentazione depositata in atti che, con atto di compravendita per notar dell'11marzo 1994 , la convenuta, in costanza di matrimonio contratto Persona_3 nell'ottobre del 1990 con l'attore ed in regime di comunione legale con lo stesso (cfr. estratto di matrimonio in atti) ha acquistato unitamente a con pari diritti, il lotto di terreno CP_2
di are tredici e settantatré centiare, confinante con proprietà con strada condominiale Per_4
e con proprietà , riportato nel N.C.T. al foglio 81, particella 516/a (attualmente Persona_5
foglio 81, particella 764) , in agro di Giugliano in Campania Contrada Pagliarone ed oggi registrato nel richiamato Comune di Giugliano in Campania alla Via Vicinale Masseria Vecchia
n.108.102k 1.
In tale atto di compravendita espressamente la convenuta ha dichiarato di essere in regime di comunione legale dei beni, pertanto, l'attore è comproprietario della quota pari al 25% dell'intero appezzamento di terreno innanzi descritto.
La convenuta, altresì, non ha contestato ma, anzi, ha esplicitamente riconosciuto il diritto di comproprietà in capo all'attore della quota sul richiamato terreno (cfr. comparsa di costituzione depositata il 27.2.2023 pag. 1 e 2).
Tale domanda di accertamento, pertanto, è fondata.
Infondata è, invece, la domanda tendente alla restituzione della richiamata quota.
Con l'azione restitutoria si intende una tutela fornita dall'ordinamento giuridico con la quale si ristabilisce lo status quo ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico.
L'azione restitutoria presuppone, quindi, che l'attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione, il quale può nascere da un rapporto contrattuale;
dalla risoluzione del rapporto;
dalla sua scadenza.
Nella fattispecie in esame difettano tali presupposti (peraltro pende tra le parti il giudizio di divisione sul cespite per cui è causa).
La domanda, pertanto, va rigettata.
Ne consegue che deve ritenersi assorbita la domanda di compensazione dei crediti per omesso pagamento degli assegni di mantenimento in favore dei figli sin dalla sentenza di divorzio,
azionata in via subordinata dalla convenuta.
La domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore deve essere, parimenti, rigettata.
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Nel caso di specie parte attrice si è limitata a dedurre l'esistenza di un danno, ma senza allegare alcunché in ordine al pregiudizio o alla perdita del godimento del bene neppure tramite presunzioni.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza,
danno correlato alla normale utilità del bene, basato sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene ne è oggetto, sicché una volta soppresse o limitate tali facoltà, l'esistenza di un danno risarcibile può fondarsi su presunzioni (Cassazione Civile,
Sez. II, 23.6.2023, n.18108).
Ai fini della risarcibilità, il danneggiato deve infatti allegare e provare l'esistenza di una lesione,
cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile,
configurabile come un quid pluris rispetto alla condotta illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.
La riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi , da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile (patrimoniale e non ) non può essere colmata ricorrendo all'equità che, infatti, non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice;
l'equità
soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza stessa del lamentato danno (del resto che la convenuta abbia impedito all'attore l'accesso sui luoghi è sconfessato proprio dalla circostanza ammessa dall'attore di aver ivi allocato la sua imbarcazione).
Le citate carenze assertive degli atti difensivi e la mancanza di ogni elemento probatorio o documentale comportano, in definitiva, il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D,M, 55/2014, come integrato dal
D.M.147/2022 per i giudizi dinnanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione indeterminabile) dell'esito della stessa, in relazione alle fasi di introduttiva del giudizio (€ 602,00), di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1453,00).
I compensi spettanti al difensore dell'istante ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese
dello Stato giusta delibera del 26.7.2022 prot. n. 1061/2022 saranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione con relativa documentazione
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P.Q.M.
pronunciando, nella causa iscritta al n. 12422/22 del R.G.A.C. avente ad oggetto diritti reali e risarcimento pendente tra contro ogni contraria istanza Parte_1 CP_1
disattesa, così provvede:
a) Dichiara che è proprietario della quota pro indiviso pari ad ¼ dell'intero Parte_1
appezzamento di terreno di 1373 mq (are 13,73) in agro di Giugliano in Campania Contrada
Pagliarone , riportato nel CT particella 516/a, foglio 81 (attualmente foglio 81, particella 764) e oggi registrato nel Comune di Giugliano in Campania alla via Vicinale Masseria Vecchia
n.108.102k 1;
b) Rigetta la domanda avanzata dall'attore di restituzione della quota;
c) Rigetta la domanda avanzata dall'attore di risarcimento dei danni;
d) Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi € 2.958,00 ( duemilanovecentocinquantotto,00) oltre IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa il 17 marzo 2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Francesca Sequino
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