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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO –
n.463/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Elvira Palma Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 -bis c.p.c. nella causa di lavoro iscritta al n. 463 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Geronimo
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bari al Lungomare CP_1
Starita n. 6;
Appellata non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23 giugno 2024 dinnanzi al Tribunale di
Bari in funzione di giudice del lavoro dipendente della Parte_1 Pt_2
a far data dal 5 febbraio 2007 con profilo professionale di infermiere categoria D del
[...]
CCNL Comparto Sanità Pubblica, in servizio presso lo Stabilimento Ospedaliero San Paolo e con attività lavorativa articolata su due turni giornalieri, asseriva che nel corso del periodo lavorativo aveva prestato servizio per tutti i sette giorni della settimana senza godere del riposo settimanale.
In particolare, deduceva di non aver goduto del riposo settimanale nelle seguenti settimane:
Anno 2014: 1) 27 Ottobre – 2 Novembre;
2) 8-14 Dicembre;
Anno 2015: 1) 16-22 Marzo;
2) 11-17 Maggio;
3) 9-15 Novembre;
Anno 2016: 1) 11-17 Aprile;
Anno 2017: 1) 30 Gennaio – 5 Febbraio;
2) 17-23 Luglio;
3) 7-13 Agosto;
4) 21-27 Agosto;
5) 23-29 Ottobre;
Anno 2018: 1) 24-30 Settembre;
Anno 2019: 1) 15-21 Aprile;
2) 3-9 Giugno;
Anno 2020: 1) 17-23 Febbraio;
2) 2-8 Novembre;
Anno 2021: 1) 8-14 Marzo;
2) 14-20 Giugno;
3) 28 Giugno – 4 Luglio;
4) 26 Luglio – 1
Agosto;
Anno 2022: 1) 25 Aprile – 1 Maggio;
2) 4-10 Luglio;
3) 5-11 Settembre.
Parte ricorrente richiamava la normativa contrattuale relativa all'istituto della pronta disponibilità di cui all'art.7 del CCNL 20.9.2001, menzionava altresì l'art. 5 della direttiva
2003/88/CE e l'art.9 del d.lgs. n.66/2003 in tema di riposo settimanale e citava la giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva affermato che l'inosservanza dell'obbligo del riposo settimanale dava luogo al risarcimento del danno da usura psicofisica in favore del lavoratore.
Ribadito, quindi, di aver prestato servizio nei periodi indicati per sette giorni consecutivi senza usufruire di riposo ed asserendo di aver subito un danno da usura psicofisica, conveniva in giudizio la chiedendo: “1)Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato Parte_2 attività lavorativa in pronta disponibilità attiva nel giorno di riposo, ovvero oltre il sesto giorno consecutivo senza fruizione del corrispondente giorno di riposo compensativo;
2)
Condannare, per l'effetto, l' persona del Direttore Generale- legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, ovvero in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia o di equità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ciascun riposo perduto;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
2.Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza della domanda. Parte_2
Sosteneva che la lavoratrice non aveva maturato alcun diritto al risarcimento avendo fruito del riposo compensativo secondo quanto risultante dai cartellini marcatempo allegati dalla stessa parte ricorrente.
Deduceva in particolare che: relativamente all'anno 2014 il riposo riferito alla settimana 27 ottobre-2 novembre era stato fruito in data 6 novembre;
relativamente all'anno 2015: il riposo riferito alla settimana 16-22 marzo era stato fruito in data 23 marzo;
il riposo riferito alla settimana 11-17 maggio era stato fruito in data 18 maggio;
relativamente all'anno 2017: il riposo riferito alla settimana 30 gennaio-5 febbraio era stato fruito in data 6 febbraio;
relativamente all'anno 2019: il riposo riferito alla settimana 15-21 aprile era stato fruito in data 22 aprile;
il riposo riferito alla settimana 3-9 giugno era stato fruito in data 10 giugno;
relativamente all'anno 2020: il riposo riferito alla settimana 17-23 febbraio era stato fruito in 2 data 25 febbraio;
il riposo riferito alla settimana 2-8 novembre era stato fruito in data 13 novembre;
relativamente all'anno 2021: il riposo riferito alla settimana 8-14 marzo era stato fruito in data 15 marzo;
il riposo riferito alla settimana 28 giugno-4 luglio era stato fruito in data 6 luglio;
il riposo riferito alla settimana 26 luglio-1 agosto era stato fruito in data 6 agosto;
relativamente all'anno 2022: il riposo riferito alla settimana 25 aprile-1 maggio era stato fruito in data 7 maggio;
il riposo riferito alla settimana 4-10 luglio era stato fruito in data 11 luglio;
il riposo riferito alla settimana 5-11 settembre era stato fruito in data 14 settembre.
Concludeva chiedendo rigettare il ricorso e dichiarare non dovuto alcun risarcimento nelle giornate e per i turni indicati in narrativa con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3.Con sentenza n. 1774/2025 resa in data 2 maggio 2025 il Tribunale accoglieva in parte la domanda e, per l'effetto, condannava l' resistente al risarcimento del danno da usura CP_3 psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, relativamente alle settimane:
8-14 dicembre 2014; 9-15 novembre 2015; 11-17 aprile
2016; 17-23 luglio, 7-13 agosto, 21-27 agosto, 23-29 ottobre 2017; 24-30 settembre 2018; 14-
20 giugno 2021, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannava la al Pt_2 pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquidava in euro 750,00, oltre accessori come per legge.
Il giudice di primo grado, facendo applicazione dei principi di cui all''art. 9, d.lgs. n. 66 del
2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, nonché dell'art. 7, comma 1, Parte C.C.N.L. integrativo 20.09.2001 e tenuto conto che la costituendosi non aveva contestato il diritto al risarcimento relativamente alle settimane:
8-14 dicembre 2014; 9-15 novembre
2015; 11-17 aprile 2016; per il 2017 le settimane 17-23 luglio, 7-13 agosto, 21-27 agosto, 23-
29 ottobre;
per il 2018 la settimana del 24-30 settembre;
per il 2021 la settimana dal 14-20 giugno, sulla scorta del principio di non contestazione, riconosceva alla ricorrente, il diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo compensativo per le settimane e le annualità come sopra riportate.
Con riferimento, poi, ai periodi per cui vi era stata contestazione, non riteneva sussiste il diritto della al risarcimento, in quanto la ricorrente o aveva goduto del riposo Pt_1 compensativo ovvero non aveva totalizzato le sette giornate di lavoro consecutive.
Riconosceva pertanto alla il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata Pt_1 lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto limitatamente alle settimane:
8-14 dicembre 2014; 9-15 novembre 2015; 11-
17 aprile 2016; per il 2017 le settimane 17-23 luglio, 7-13 agosto, 21-27 agosto, 23-29 ottobre;
per il 2018 la settimana del 24-30 settembre;
per il 2021 la settimana dal 14-20 giugno.
4.Con ricorso in data 31 maggio 2025 la lavoratrice ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendo la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda di risarcimento, per mancata fruizione del riposo settimanale, relativamente a tutte le settimane rivendicate in ricorso introduttivo.
5. La non si è costituita in giudizio. Pt_2
3 6. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'odierna udienza del 22 settembre 2025 è comparso il difensore di parte appellante che ha dichiarato di non aver notificato il ricorso in appello e di non avere più interesse alla prosecuzione della causa, sicché, la causa è stata decisa allo stato degli atti con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023
(cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
7. Come accennato, all'udienza di discussione il difensore di parte appellante è comparso ed ha dichiarato di non aver notificato il ricorso in appello e di non aver interesse a proseguire il giudizio.
Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità dell'appello (giusta Cass., n. 17368/2018, alla cui motivazione si rinvia ricettiziamente).
Al riguardo occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n.
9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento va definito con una pronunzia di mero rito (Cass., Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577/2022).
E' solo il caso di aggiungere che neppure occorre nel caso in esame disporre un rinvio della causa ad una prossima udienza ex art. 348 co. 2 c.p.c. (giusta Cass., sez. L, 19/12/2024, n.
4 33353), poiché nella specie l'appellante è comparso in udienza riportandosi agli atti e dichiarando espressamente di non aver notificato il gravame a controparte.
8. Nulla va disposto per le spese di questo grado, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
9. Deve, invece, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2013, n. 228 (c.d. Legge di stabilità per l'anno 2013), della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 31 maggio 2025, Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari n. 1774/2025 in data 2.05.2025, nei confronti della così provvede: Pt_2 dichiara improcedibile l'appello nulla per le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 22 settembre 2025 Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
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