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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 260/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Giancristofaro
Alessandra e Dalla Chiesa Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio CP_1 Persona_1
di Ancona del 27.11.2018, rep. n. 1862 e racc. n. 1503, dall'avv. Roberta Bruni ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 25 marzo 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 , premettendo di svolgere, sin dal 1975, Parte_1
attività manuale in ambito edile e di produzione e posa di pavimentazioni industriali, utilizzando levigatrici, seghe, con esposizione a vibrazioni e rumori, e movimentando carichi, esponeva di aver denunciato all' il 20 maggio 2021, malattie di sindrome da sovraccarico biomeccanico del CP_1
gomito: epicondilite bilaterale e tendinite del sovraspinoso - o tendenite cuffia rotatori, domandando l'accertamento di un correlato danno biologico rispettivamente del 5% e dell'8%, e che l'istituto assicuratore aveva rigettato, anche all'esito del procedimento di opposizione, per insussistenza di rischio lavorativo.
Si doleva, altresì, del fatto che analogo diniego era stato esternato dall' anche con riguardo CP_1
alle denunce, rispettivamente del 22 e del 29 dicembre 2022, per malattie di ipoacusia da rumore, per cui era richiesto un danno biologico dell'8%, e di sindrome del tunnel carpale bilaterale, per cui era domandato un danno biologico del 6%.
Nel ritenere che le patologie denunciate fossero incluse nelle tabelle relative a specifiche lavorazioni da lui svolte, con conseguente esonero dalla prova sull'esposizione del rischio lavorativo, e nel richiamarsi ai referti ed alle consulenze in atti, ritenendo ingiusto il diniego espresso dall' CP_1 insisteva per l'accertamento di un complessivo danno biologico conseguente alle malattie professionali denunciate, nella misura del 26% e per la condanna di controparte a versare il correlato indennizzo in rendita.
Con memoria difensiva depositata il 21 maggio 2024 si costituiva l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso.
A tal fine evidenziava che era mancato il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ed era assente il dato fonometrico oggettivo.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni delle parti e con le prove testimoniali sui capitoli ammessi, previa ammissione di c.t.u. medico-legale sul nesso di causalità tra malattie denunciate e mansioni lavorative e sulla quantificazione eventuale del danno biologico all'odierna udienza del 20 marzo 2025 viene discussa in forma orale e, all'esito della camera di consiglio, decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Risulta dalle produzioni di parte che le denunce di malattie di sindrome da sovraccarico meccanico biomeccanico del gomito: epicondilite, sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso o della cuffia dei rotatori, ipoacusia da rumore e sindrome del tunnel carpale bilaterale presentate all' da a maggio del 2021 ed a CP_1 Parte_1
dicembre del 2022 sono state rigettate, anche all'esito del procedimento di opposizione, per insussistenza di esposizione a rischio lavorativo.
Nel caso in esame dalle prove testi è stata accertata la prova dell'esposizione a rischio.
In particolare il testimone , socio dell'impresa Pavicem S.n.c., ha riferito in merito Testimone_1
all'attività svolta dal ricorrente come socio lavoratore della predetta società dal 2012.
Questi si occupava di realizzazione di pavimentazioni industriali, preparazione dei pavimenti, gestione e direzione dei cantieri, sovrintendere e seguire le varie fasi lavorative - preparazione, definizione del piano quotato, posa in opera di rete elettrosaldata a singolo e doppio foglio, sollevamento rete, getto calcestruzzo, staggiatura e livellatura del calcestruzzo, realizzazione della finitura con spolvero al quarzo movimentando manualmente i carichi (sacchetti di cemento e sabbia di quarzo che andavano miscelati manualmente con il badile) e posa sulla superficie della pavimentazione -.
Il ricorrente usava frattazzatrici per la lavorazione della superficie e raggiungimento della finitura desiderata, effettuava tagli per i giunti di dilatazione con la sega per i pavimenti, portava sacchi di cemento e sabbia che pesavano sui 25 kg e, nella fase della lavorazione manuale lungo il perimetro della pavimentazione, teneva una postura con schiena ricurva in avanti verso il basso.
L'attività era svolta dal a tempo pieno e per più ore nel periodo invernale. Pt_1
Non risultando rilevante la testimonianza di , che quale amico del ricorrente era Testimone_2
passato a trovarlo solo saltuariamente nel luogo di lavoro, anche perché fino al 2010 era occupato alle dipendenze di un'azienda alimentare a tempo pieno, e l'aveva visto genericamente spostare sacchetti e fare a mano impasti per intonaci e successivamente posare pavimenti industriali, appare invece incidente la deposizione del teste fornitore delle società in cui operava il Testimone_3
ricorrente sin dal 1990 e presso le quali si recava regolarmente.
Ha ricordato che il era intento a lavorare nelle varie fasi il calcestruzzo. Tale materiale era Pt_1
pompato da rumorose autobetoniere motorizzate, il cui terminale andava tirato manualmente, ed era successivamente lisciato con un macchinario chiamato elicottero, dotato di pale grandi e di motore e condotto dall'operatore seduto su un seggiolino ed esposto a vibrazioni. La fase successiva alla lisciatura era il taglio con sega circolare.
Così riscostruita l'esposizione a rischio, sotto il profilo del nesso di causalità e della quantificazione condivisibili appaiono le conclusioni analitiche e precise elaborate dal nominato c.t.u. dott. Persona_2
A tal riguardo il consulente, nel rilevare che il ricorrente aveva svolto mansione manuale nelle varie fasi di realizzazione e posa di pavimentazione di tipo industriale, aveva usato strumenti vibranti, aveva tenuto posture incongrue, aveva movimentato carichi ed era soggetto a rumore otolesivo, ha valorizzato il lungo e costante periodo di esposizione ai rischi ed ha diagnosticato esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, quantificandoli al 2%, esiti di lesione delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, quantificandoli al 2%, deficit uditivo bilaterale parziale, quantificandolo al 3%, ed esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, quantificandoli al 3%.
Il danno complessivo era stimabile, a detta del c.t.u. al 9%, con la precusazione che l'indagine per le prime due patologie era effettuato per via clinica, ovvero per esame clinico diretto del periziato. Le ripercussioni dell'attività lavorativa manuale sulla funzionalità del gomito, della spalla e dell'apparato auricolare supportano il giudizio del c.t.u., effettuato in via clinica per le prime due patologie e dunque in concreto e sulla base anche di evidenze strumentali quanto alle ulteriori malattie, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra mansioni lavorative e malattie denunciate, che va parametrato alla regola probatoria del più probabile che non.
Alla luce dell'assenza di fattori causali alternativi idonei di per sé stessi a determinare le denunciate malattie, dell'attività manuale incidente su spalle, gomiti, mani e dell'esposizione a rumore appare conclamata l'eziologia professionale.
Non risulta decisiva la valutazione del d.v.r., superabile dall'accertamento in concreto delle mansioni e della loro incidenza sull'integrità psicofisica, come emerso dall'istruttoria.
Ne discende declaratoria di accertamento di un danno biologico del 9% per le menzionate denunciate patologie e condanna dell' al versamento dell'indennizzo in capitale, oltre a rivalutazione CP_1
monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla domanda amministrativa al saldo effettivo.
In ordine alle spese di lite, alla luce dell'accoglimento del ricorso in misura più limitata a quanto richiesto, visto l'art. 92 c.p.c. va disposta la compensazione per un terzo e la condanna dell' alla rifusione della restante parte di spese, liquidata in base al d.m. n. 55/2014 avuto CP_1
riguardo a natura giuslavoristica e valore della controversia, operandone la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., agli avv.ti M. Dalla Chiesa ed A. Giancristofaro dichiaratisi antistatari..
Le spese di c.t.u., avuto riguardo all'esito del giudizio ed al criterio della parte che con il proprio contegno ha dato causa all'ammissione, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'eziologia lavorativa delle malattie professionali denunciate da all il 20 Parte_1 CP_1
maggio 2021 ed il 22 e 29 dicembre 2022 (sindrome da sovraccarico meccanico biomeccanico del gomito: epicondilite; sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso o della cuffia dei rotatori; ipoacusia da rumore e sindrome del tunnel carpale bilaterale) e l'esistenza di una correlata menomazione all'integrità psicofisica pari al 9 %, condanna l' al versamento del correlato indennizzo in capitale, oltre a rivalutazione monetaria CP_1 secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalle singole domande amministrative al saldo effettivo.
Visto l'art. 92 c.p.c. compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' alla rifusione a CP_1
della restante parte delle spese di lite, liquidata già ridotta in complessivi € 2.040,00, Parte_1 oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.c. ed i.v.a., da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. agli avv.ti M. Dalla Chiesa ed A. Giancristofaro dichiaratisi antistatari.
Pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Fermo, 20/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan