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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2440/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 17/12/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRILLO FRANCESCO, giusta procura in Parte_1 atti presso il cui studio, sito in Barletta alla via Mura Spirito Santo n. 74, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. GRILLO FRANCESCO, giusta procura in atti CP_1 presso il cui studio, sito in Barletta alla via Mura Spirito Santo n. 74, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Barletta il 31.7.1997 con rito concordatario (atto n. 298, parte
II, serie A, anno 1997) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 7.5.2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 27.12.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Barletta il 31.7.1997 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 298 parte II serie A anno 1997).
Così deciso in Trani, il 10.6.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 17/12/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRILLO FRANCESCO, giusta procura in Parte_1 atti presso il cui studio, sito in Barletta alla via Mura Spirito Santo n. 74, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. GRILLO FRANCESCO, giusta procura in atti CP_1 presso il cui studio, sito in Barletta alla via Mura Spirito Santo n. 74, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Barletta il 31.7.1997 con rito concordatario (atto n. 298, parte
II, serie A, anno 1997) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 7.5.2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 27.12.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Barletta il 31.7.1997 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 298 parte II serie A anno 1997).
Così deciso in Trani, il 10.6.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore