Art. 1.
In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766 .
e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 , della legge 29 novembre 1957, n. 1224 , e della legge 25 marzo 1959, n. 176 , le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 4 del paragrafo stesso.
In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766 .
e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 , della legge 29 novembre 1957, n. 1224 , e della legge 25 marzo 1959, n. 176 , le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 4 del paragrafo stesso.