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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5708 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ER TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 5684/2024 R.G. promossa da:
SOCIETA' TRA (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANTONOCITO ANTONIO FRANCESCO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato nel suo studio in CORSO ITALIA 85 CATANIA.
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ARENA Controparte_1 C.F._1
SA DA e PA MA ELENA;
elettivamente domiciliata in Cso delle Province 95128
CATANIA presso il difensore avv. ARENA SA DA
APPELLATA
Rimessa in decisione all'udienza del 3 novembre 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società tra professionisti
[...]
in persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio, innanzi il Parte_2 Pt_1
Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della sentenza n. 942/2024 depositata Controparte_1 il 26.4.2024 nel giudizio R.G. n.9789/2023 e notificata in data 29.4.2024, con la quale il Giudice di
Pace di Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 6781/2021, accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.2680/2023 emesso dal Giudice di Pace di Controparte_1
Catania in data 20.7.2023, notificato il 01.08.2023 (R.G. n. 5608/2023), con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.000,00, per il mancato pagamento del saldo del prezzo (€3.500,00) di una protesi dentaria.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel revocare il Decreto ingiuntivo n.2680/2023, in particolare nella valutazione del quadro probatorio scaturente all'esito dell'istruttoria, violando ed errando nell'applicazione dell'art.115
e 116 cpc in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c. 2 e condannando l'appellante alle spese del giudizio di primo grado.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “ voglia il Tribunale adito: - accogliere l'appello proposto e, conseguentemente, riformare/annullare la sentenza n. 942/2024 depositata il 26.4.2024 nel giudizio
R.G. n.9789/2023 e notificata in data 29.4.2024; - nel merito accertare e dichiarare che in data
13.7.2022 la società appellante ha applicato nell'arcata dentaria inferiore di una Controparte_1 protesi dentaria in ceramica del prezzo di € 3.500,00; - accertare e dichiarare che Controparte_1 non ha pagato la somma di € 3.000,00, quale saldo del prezzo di € 3.500,00 dovuto alla società
[...] appellante per la protesi in ceramica applicata nell'arcata dentaria inferiore, come meglio allegato in punto di fatto e, conseguentemente, condannarla al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 3000,00, oltre interessi di mora dal 29.11.2022, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n.2680/2023 emesso dal Giudice di Pace di Catania il 20.7.2023 e notificato il 1.8.2023
(R.G. n. 5608/2023); -condannare alle spese ed ai compensi di entrambi i gradi Controparte_1 del giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestava in fatto e in diritto il fondamento del proposto appello e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 13.11.2024, il G.I. rinviava all'udienza del 03.11.2025 per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art.189 cpc.
Indi all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
pagina 2 di 9 Giova premettere che, con ricorso per ingiunzione di pagamento - n° 2680/2023 di cui al R.G. n.
5608/2023, la società tra professionisti adiva il Giudice di Parte_2 Pt_1 pace di Catania per chiedere alla il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
3.000,00, quale saldo del prezzo (€3.500) di una protesi dentaria fissa in ceramica applicata nell'arcata dentaria inferiore dell'appellata, su impianti dentari già esistenti. proponeva opposizione con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Catania, chiedendo di dichiarare nullo, revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo.
La società tra professionisti del Prof. dott. . si costituiva in quel giudizio Parte_2 Pt_1 chiedendo il rigetto delle pretese attoree e l'accoglimento delle richieste istruttorie versate in atti nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 942/2024, oggetto di appello, ritenendo infondato ab origine il decreto ingiuntivo opposto, ha accolto l'opposizione proposta da e per Controparte_1 gli effetti ha revocato il predetto D.I., condannando, altresì l'opposta alla refusione delle spese legali in favore ed entrando nel merito della debenza ha concluso per “l'inesistenza del diritto di credito della società opposta al pagamento dei compensi infondatamente richiesti in relazione alle prestazioni eseguite in favore della paziente Parte_3
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente occorre trattare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Parte appellata eccepisce che l'appello proposto dalla società tra professionisti Parte_2 Parte_2 risulta redatto in violazione della norma sopra citata, in quanto generico, e pertanto
[...] Pt_1 vada dichiarato inammissibile.
In particolare, l'appellata sostiene che emergerebbe ictu oculi come le doglianze avversarie non dialoghino del tutto con la motivazione del Giudice di Pace, il quale ha reso la sentenza impugnata e non censura in quali passaggi difetterebbe di logica giuridica la motivazione e la pronuncia stessa, risultando così l'appello inammissibile.
Ebbene, tale eccezione preliminare va rigettata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Già la Suprema Corte, con la sentenza n. 2143/2015, aveva assunto un atteggiamento meno rigoroso, ritenendo che l'art. 342 c.p.c. non imponga che le deduzioni della parte appellante assumano una forma determinata o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, bensì che il ricorrente in appello individui in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum“. pagina 3 di 9 Successivamente, l'intervento delle Sezioni Unite nel 2017 ha cancellato l'onere di formulare a pena di inammissibilità un progetto di sentenza. Con ordinanza n. 8845/2017 la Terza Sezione Civile ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Dello stesso avviso Cass. n. 21336/2017 e Cass. n. 4541/2017.
Nel solco tracciato dalle Sezioni unite nel 2017 si inserisce un'altra importante pronuncia: l'ordinanza della Cassazione n. 13535/2018 che a proposito della portata del 342 c.p.c., ha dettato chiare indicazioni per il difensore chiamato a redigere l'atto introduttivo del giudizio di appello.
Secondo le precisazioni fornite nella decisione a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
La Cassazione perviene a tali conclusioni sulla base di un presupposto fondante il processo civile, cioè che la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
Nel caso in oggetto l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, nel suo atto di gravame, indica specificatamente le parti contestate della sentenza impugnata e le modifiche richieste nella ricostruzione dei fatti, nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza.
Prima di esaminare le ulteriori censure mosse dall'appellante occorre ricostruire i fatti della controversia.
In data 17.5.2021, si è rivolta allo studio del prof. successivamente ad un Controparte_1 Pt_2 ciclo di terapie implantologiche e protesiche eseguite nell'anno 2017 in altro studio odontoiatrico, del cui esito non era soddisfatta. Dopo la valutazione del caso il proponeva a parte appellata un piano Pt_2 di trattamento che prevedeva il riutilizzo degli impianti già precedentemente inseriti in arcata dentaria pagina 4 di 9 inferiore e la realizzazione di una nuova protesi sugli stessi (per il prezzo, a dire dell'appellante, di €
3.500,00), nonché il posizionamento di nuovi impianti nell'arcata dentaria superiore con la realizzazione di una nuova protesi su questi (sempre a dire dell'appellante, per il prezzo € 8.000,00).
In data 15.6.2021 veniva eseguito il primo intervento di implantologia nell'arcata superiore in occasione del quale l'appellata firmava il questionario anamnestico odontoiatrico ed i consensi informati all'anestesia e all'intervento di terapia implantare osteointegrata.
In data 21.10.2021 veniva eseguito il secondo l'intervento di implantologia nell'arcata superiore per eseguire gli ultimi due impianti, in occasione del quale l'appellata firmava i consensi informati all'anestesia, all'intervento di terapia chirurgica implantare osteointegrata e all'intervento di terapia protesica complessa.
In data 13.7.2022 veniva realizzata nell'arcata inferiore la protesi fissa in ceramica sugli impianti esistenti. Nel periodo intercorso dal 21.10.2021 al 12.7.2022 l'appellata non aveva eccepito alcunché con riferimento agli impianti ed alle protesi applicate ed anzi aveva corrisposto l'intero prezzo dell'intervento pari ad € 8.000,00.
Con riferimento all'arcata inferiore, parte appellata aveva corrisposto, in data 13.07.2022, a dire dell'appellante, solo l'acconto di € 500,00 sul saldo del prezzo di € 3.500,00, rinviando il pagamento del saldo del prezzo al giorno successivo.
Successivamente, a dire dell'appellante, non avrebbe proceduto al pagamento del Controparte_1 saldo e parte appellante, previa formale diffida- rimasta disattesa- decideva così di agire in via monitoria, sulla scorta della fattura n. 156 del 19.4.2023 di € 3.000,00.
Ricostruita brevemente la vicenda, l'appellante lamenta, come principale motivo di gravame, che il
Giudice di Pace di Catania avrebbe errato nell'applicazione della normativa processualistica sulla valutazione delle prove e segnatamente degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. ed in particolare della normativa concernente l'onere della prova, segnatamente l'art. 2697 e 1218 c.c., nonché con gli orientamenti giurisprudenziali.
A dire dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare, con un'indagine unitaria, organica e complessiva tutti gli elementi probatori acquisiti;
quindi, sia i documenti in atti (scheda lavoro e fattura) unitamente alle dichiarazioni del teste escusso, mentre nella sentenza impugnata ha valorizzato solo parzialmente ed erroneamente dei documenti per affermare l'insussistenza del credito, giungendo così ad una conclusione incoerente ed errata.
A dire dell'appellante, quindi il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto correttamente del principio dell'onere della prova gravante sulle parti.
pagina 5 di 9 Ciò che emerge, a parere di questo G.I., a seguito dell'analisi della documentazione in atti e all'istruttoria eseguita è che, innanzitutto, sia nel procedimento monitorio e sia nel giudizio di opposizione, non è stata fornita, da parte dell'appellante-creditore, alcuna prova documentale dell'esistenza del credito, né sotto il profilo dell'an, né sotto il profilo del quantum.
Agli atti non si rinviene, infatti, alcun documento idoneo a fondare la pretesa creditoria ed a legittimare l'ingiunzione di pagamento, non avendo il dott. allegato né un contratto, contenente gli importi Pt_2 pattuiti e i relativi termini di pagamento, firmato dalle parti, né un preventivo sottoscritto per accettazione dall'odierna appellata, peraltro obbligatorio.
A seguito della Legge Concorrenza (L. n. 1/2012) il preventivo, infatti, per gli studi medici ed odontoiatrici è divenuto obbligatorio in forma scritta o digitale e assume le stesse caratteristiche di un contratto tra le parti, in quanto consiste in una proposta contrattuale da parte dello studio medico- odontoioatrico, o del professionista sanitario, nei confronti del paziente, che accetta la proposta.
L'accettazione della proposta fa sì che il contratto sia legalmente concluso, e quindi per considerare un preventivo accettato è necessario che il paziente firmi il contratto.
Contratto che nel caso specifico non è stato prodotto.
L'appellante, poi, in particolare, censura la sentenza nella parte in cui, il Giudice di Pace avrebbe indicato erroneamente in € 8.000,00 il prezzo complessivo dei trattamenti odontoiatrici, asserendo che tale affermazione è errata poiché, in primo grado invece, avrebbe dimostrato che l'importo complessivo dei trattamenti era pari ad € 11.500,00 (di cui € 8.000,00 per arcata superiore ed € 3.500,00 per arcata inferiore).
Ciò troverebbe conferma, a suo dire, sia nell'annotazione a pagina 2 della “scheda di lavoro” allegata al proprio fascicolo di primo grado e sia nelle dichiarazioni rese dalla teste, , escussa Testimone_1 in primo grado.
Orbene il Giudice di Pace, per come risulta dagli atti, nella sentenza appellata, ha fatto riferimento alle fatture complessivamente pagate dalla per un importo complessivo delle stesse pari ad € CP_1
8.000,00. Nella sentenza si legge che“L'avvenuto pagamento emerge, in primis, proprio dalla fattura
n. 156 del 19.04.2023 posta a base del D.I. che risulta quietanzata al pari di tutte le altre emesse dall'opposta ed allegate in atti dall'opponente per l'importo complessivo di € 8.000,00, le cui date e icui importi coincidono con le date e gli importi annotati nel diario dell'opposta” (cfr. pagina 4 della sentenza).
Il valore probatorio della “scheda lavoro”, che a dire del creditore, dimostrerebbe l'importo complessivamente dovuto pari ad euro 11.500,00, è molto debole.
pagina 6 di 9 Invero, innanzitutto si tratta di un documento di provenienza unilaterale, che è stato prontamente contestato in primo grado dalla;
inoltre dalla lettura del documento emerge che il contenuto CP_1 di detta scheda smentisce l'assunto dell'appellante, atteso che nella stessa risulta indicata la somma di €
7.500,00 come dovuta per l'arcata superiore e ciò a fronte sia di quanto dallo stessa asserito, sia della documentazione in atti (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di primo grado) da cui risulta che la ha CP_1 pagato la maggiore somma di € 8.000,00.
Circostanza questa confermata anche dalle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
Sempre nella scheda/diario di lavoro non risulta annotata neanche la somma di € 500,00 pagata in contanti dalla in data 12.07.2022. CP_1
In definitiva, tale scheda, peraltro redatta in maniera molto imprecisa, non può assurgere a dimostrazione né degli accordi tra le parti, né della determinazione del credito richiesto.
L'attendibilità del teste inoltre, è limitata, considerando che è una dipendente contabile Tes_1 dell'appellante.
Le sue dichiarazioni sull'esistenza di un accordo per la cifra di euro 11.500,00, nonché sull'acconto versato in contanti, non trovano alcun riscontro documentale in atti.
Difatti, nessun riscontro probatorio è stato offerto in primo grado dall'appellante in relazione al presunto (rimasto tale non essendo stato provato) mancato pagamento della somma di € 3.000,00 portata dal D.I.; inoltre parte appellante non ha allegato e neanche provato che l'importo complessivo dei trattamenti cui si è sottoposta la fosse pari ad € 11.500,00. CP_1
Sotto altro profilo, l'appellante asserisce l'erroneità della sentenza per avere, il Primo Giudice ritenuto quietanzata la fattura n. 156 posta a base del D.I., non tenendo conto delle dichiarazioni rese dalla teste sull'errore materiale compiuto dall'appellante nella sottoscrizione della stessa e richiama a tal fine le risposte in relazione ai capitoli 16 e 17 dell'articolato di prova.
Giova rilevare sul punto che la quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore, assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, in sede di interrogatorio formale, di non avere corrisposto la somma quietanzata (cfr. Cass. civ. n. 19283/2022).
Inoltre, la prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 c.c., ove diretta a provare il mancato pagamento (cfr. tra le tante Cass. civ.
n. 25213/2014); pertanto la dichiarazione della così come fatto dal giudice di prime cure, non Tes_1 poteva essere utilizzata ai fini della decisone, perché in contrasto con il precitato art. 2726 c.c.
Peraltro, secondo il principio dell'onere della prova: < grado) infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la pagina 7 di 9 fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006).
Ed ancora: << La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n.
21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. n. 17371 del 2003, Cassazione, civile, terza sez., nella sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
L'appellata, opponente in primo grado, contestando come suo onere, il credito e la documentazione allegata al D.I. opposto, ha dimostrato di aver estinto il debito oggetto del D.I. opposto.
In definitiva, non essendo stato provato il contratto tra le parti relativo agli accordi economici ed essendo stato dimostrato, invece, da parte appellata il fatto estintivo della pretesa, ciò il pagamento del prezzo richiesto, il credito non può ritenersi provato.
Dalle argomentazioni esposte ne deriva che l'odierno appello vada rigettato integralmente con consequenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata
Non sembrano profilarsi nella fattispecie i presupposti per disporre la condanna ex art.96, comma 3 cpc, per responsabilità processuale aggravata, non essendo connotata da colpa grave la difesa dell'appellante.
Si ritengono invece sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1- quater D.p.r. 115/2002.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa ER TA, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n. pagina 8 di 9 5684/2024 R.G., proposto da società tra professionisti . Parte_2 Pt_1 avverso la sentenza n. 942/2024 depositata il 26.4.2024 nel giudizio R.G. n.9789/2023 -Giudice di pace di Catania, notificata in data 29.4.2024, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 942/2024 depositata il 26.4.2024 dal Giudice di pace di Catania.
2. Condanna parte appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite che si liquidano in
€ 1.500,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002
Così deciso in Catania, il 25 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. ER TA
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ER TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 5684/2024 R.G. promossa da:
SOCIETA' TRA (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANTONOCITO ANTONIO FRANCESCO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato nel suo studio in CORSO ITALIA 85 CATANIA.
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ARENA Controparte_1 C.F._1
SA DA e PA MA ELENA;
elettivamente domiciliata in Cso delle Province 95128
CATANIA presso il difensore avv. ARENA SA DA
APPELLATA
Rimessa in decisione all'udienza del 3 novembre 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società tra professionisti
[...]
in persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio, innanzi il Parte_2 Pt_1
Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della sentenza n. 942/2024 depositata Controparte_1 il 26.4.2024 nel giudizio R.G. n.9789/2023 e notificata in data 29.4.2024, con la quale il Giudice di
Pace di Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 6781/2021, accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.2680/2023 emesso dal Giudice di Pace di Controparte_1
Catania in data 20.7.2023, notificato il 01.08.2023 (R.G. n. 5608/2023), con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.000,00, per il mancato pagamento del saldo del prezzo (€3.500,00) di una protesi dentaria.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel revocare il Decreto ingiuntivo n.2680/2023, in particolare nella valutazione del quadro probatorio scaturente all'esito dell'istruttoria, violando ed errando nell'applicazione dell'art.115
e 116 cpc in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c. 2 e condannando l'appellante alle spese del giudizio di primo grado.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “ voglia il Tribunale adito: - accogliere l'appello proposto e, conseguentemente, riformare/annullare la sentenza n. 942/2024 depositata il 26.4.2024 nel giudizio
R.G. n.9789/2023 e notificata in data 29.4.2024; - nel merito accertare e dichiarare che in data
13.7.2022 la società appellante ha applicato nell'arcata dentaria inferiore di una Controparte_1 protesi dentaria in ceramica del prezzo di € 3.500,00; - accertare e dichiarare che Controparte_1 non ha pagato la somma di € 3.000,00, quale saldo del prezzo di € 3.500,00 dovuto alla società
[...] appellante per la protesi in ceramica applicata nell'arcata dentaria inferiore, come meglio allegato in punto di fatto e, conseguentemente, condannarla al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 3000,00, oltre interessi di mora dal 29.11.2022, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n.2680/2023 emesso dal Giudice di Pace di Catania il 20.7.2023 e notificato il 1.8.2023
(R.G. n. 5608/2023); -condannare alle spese ed ai compensi di entrambi i gradi Controparte_1 del giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestava in fatto e in diritto il fondamento del proposto appello e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 13.11.2024, il G.I. rinviava all'udienza del 03.11.2025 per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art.189 cpc.
Indi all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
pagina 2 di 9 Giova premettere che, con ricorso per ingiunzione di pagamento - n° 2680/2023 di cui al R.G. n.
5608/2023, la società tra professionisti adiva il Giudice di Parte_2 Pt_1 pace di Catania per chiedere alla il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
3.000,00, quale saldo del prezzo (€3.500) di una protesi dentaria fissa in ceramica applicata nell'arcata dentaria inferiore dell'appellata, su impianti dentari già esistenti. proponeva opposizione con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Catania, chiedendo di dichiarare nullo, revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo.
La società tra professionisti del Prof. dott. . si costituiva in quel giudizio Parte_2 Pt_1 chiedendo il rigetto delle pretese attoree e l'accoglimento delle richieste istruttorie versate in atti nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 942/2024, oggetto di appello, ritenendo infondato ab origine il decreto ingiuntivo opposto, ha accolto l'opposizione proposta da e per Controparte_1 gli effetti ha revocato il predetto D.I., condannando, altresì l'opposta alla refusione delle spese legali in favore ed entrando nel merito della debenza ha concluso per “l'inesistenza del diritto di credito della società opposta al pagamento dei compensi infondatamente richiesti in relazione alle prestazioni eseguite in favore della paziente Parte_3
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente occorre trattare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Parte appellata eccepisce che l'appello proposto dalla società tra professionisti Parte_2 Parte_2 risulta redatto in violazione della norma sopra citata, in quanto generico, e pertanto
[...] Pt_1 vada dichiarato inammissibile.
In particolare, l'appellata sostiene che emergerebbe ictu oculi come le doglianze avversarie non dialoghino del tutto con la motivazione del Giudice di Pace, il quale ha reso la sentenza impugnata e non censura in quali passaggi difetterebbe di logica giuridica la motivazione e la pronuncia stessa, risultando così l'appello inammissibile.
Ebbene, tale eccezione preliminare va rigettata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Già la Suprema Corte, con la sentenza n. 2143/2015, aveva assunto un atteggiamento meno rigoroso, ritenendo che l'art. 342 c.p.c. non imponga che le deduzioni della parte appellante assumano una forma determinata o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, bensì che il ricorrente in appello individui in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum“. pagina 3 di 9 Successivamente, l'intervento delle Sezioni Unite nel 2017 ha cancellato l'onere di formulare a pena di inammissibilità un progetto di sentenza. Con ordinanza n. 8845/2017 la Terza Sezione Civile ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Dello stesso avviso Cass. n. 21336/2017 e Cass. n. 4541/2017.
Nel solco tracciato dalle Sezioni unite nel 2017 si inserisce un'altra importante pronuncia: l'ordinanza della Cassazione n. 13535/2018 che a proposito della portata del 342 c.p.c., ha dettato chiare indicazioni per il difensore chiamato a redigere l'atto introduttivo del giudizio di appello.
Secondo le precisazioni fornite nella decisione a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
La Cassazione perviene a tali conclusioni sulla base di un presupposto fondante il processo civile, cioè che la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
Nel caso in oggetto l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, nel suo atto di gravame, indica specificatamente le parti contestate della sentenza impugnata e le modifiche richieste nella ricostruzione dei fatti, nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza.
Prima di esaminare le ulteriori censure mosse dall'appellante occorre ricostruire i fatti della controversia.
In data 17.5.2021, si è rivolta allo studio del prof. successivamente ad un Controparte_1 Pt_2 ciclo di terapie implantologiche e protesiche eseguite nell'anno 2017 in altro studio odontoiatrico, del cui esito non era soddisfatta. Dopo la valutazione del caso il proponeva a parte appellata un piano Pt_2 di trattamento che prevedeva il riutilizzo degli impianti già precedentemente inseriti in arcata dentaria pagina 4 di 9 inferiore e la realizzazione di una nuova protesi sugli stessi (per il prezzo, a dire dell'appellante, di €
3.500,00), nonché il posizionamento di nuovi impianti nell'arcata dentaria superiore con la realizzazione di una nuova protesi su questi (sempre a dire dell'appellante, per il prezzo € 8.000,00).
In data 15.6.2021 veniva eseguito il primo intervento di implantologia nell'arcata superiore in occasione del quale l'appellata firmava il questionario anamnestico odontoiatrico ed i consensi informati all'anestesia e all'intervento di terapia implantare osteointegrata.
In data 21.10.2021 veniva eseguito il secondo l'intervento di implantologia nell'arcata superiore per eseguire gli ultimi due impianti, in occasione del quale l'appellata firmava i consensi informati all'anestesia, all'intervento di terapia chirurgica implantare osteointegrata e all'intervento di terapia protesica complessa.
In data 13.7.2022 veniva realizzata nell'arcata inferiore la protesi fissa in ceramica sugli impianti esistenti. Nel periodo intercorso dal 21.10.2021 al 12.7.2022 l'appellata non aveva eccepito alcunché con riferimento agli impianti ed alle protesi applicate ed anzi aveva corrisposto l'intero prezzo dell'intervento pari ad € 8.000,00.
Con riferimento all'arcata inferiore, parte appellata aveva corrisposto, in data 13.07.2022, a dire dell'appellante, solo l'acconto di € 500,00 sul saldo del prezzo di € 3.500,00, rinviando il pagamento del saldo del prezzo al giorno successivo.
Successivamente, a dire dell'appellante, non avrebbe proceduto al pagamento del Controparte_1 saldo e parte appellante, previa formale diffida- rimasta disattesa- decideva così di agire in via monitoria, sulla scorta della fattura n. 156 del 19.4.2023 di € 3.000,00.
Ricostruita brevemente la vicenda, l'appellante lamenta, come principale motivo di gravame, che il
Giudice di Pace di Catania avrebbe errato nell'applicazione della normativa processualistica sulla valutazione delle prove e segnatamente degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. ed in particolare della normativa concernente l'onere della prova, segnatamente l'art. 2697 e 1218 c.c., nonché con gli orientamenti giurisprudenziali.
A dire dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare, con un'indagine unitaria, organica e complessiva tutti gli elementi probatori acquisiti;
quindi, sia i documenti in atti (scheda lavoro e fattura) unitamente alle dichiarazioni del teste escusso, mentre nella sentenza impugnata ha valorizzato solo parzialmente ed erroneamente dei documenti per affermare l'insussistenza del credito, giungendo così ad una conclusione incoerente ed errata.
A dire dell'appellante, quindi il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto correttamente del principio dell'onere della prova gravante sulle parti.
pagina 5 di 9 Ciò che emerge, a parere di questo G.I., a seguito dell'analisi della documentazione in atti e all'istruttoria eseguita è che, innanzitutto, sia nel procedimento monitorio e sia nel giudizio di opposizione, non è stata fornita, da parte dell'appellante-creditore, alcuna prova documentale dell'esistenza del credito, né sotto il profilo dell'an, né sotto il profilo del quantum.
Agli atti non si rinviene, infatti, alcun documento idoneo a fondare la pretesa creditoria ed a legittimare l'ingiunzione di pagamento, non avendo il dott. allegato né un contratto, contenente gli importi Pt_2 pattuiti e i relativi termini di pagamento, firmato dalle parti, né un preventivo sottoscritto per accettazione dall'odierna appellata, peraltro obbligatorio.
A seguito della Legge Concorrenza (L. n. 1/2012) il preventivo, infatti, per gli studi medici ed odontoiatrici è divenuto obbligatorio in forma scritta o digitale e assume le stesse caratteristiche di un contratto tra le parti, in quanto consiste in una proposta contrattuale da parte dello studio medico- odontoioatrico, o del professionista sanitario, nei confronti del paziente, che accetta la proposta.
L'accettazione della proposta fa sì che il contratto sia legalmente concluso, e quindi per considerare un preventivo accettato è necessario che il paziente firmi il contratto.
Contratto che nel caso specifico non è stato prodotto.
L'appellante, poi, in particolare, censura la sentenza nella parte in cui, il Giudice di Pace avrebbe indicato erroneamente in € 8.000,00 il prezzo complessivo dei trattamenti odontoiatrici, asserendo che tale affermazione è errata poiché, in primo grado invece, avrebbe dimostrato che l'importo complessivo dei trattamenti era pari ad € 11.500,00 (di cui € 8.000,00 per arcata superiore ed € 3.500,00 per arcata inferiore).
Ciò troverebbe conferma, a suo dire, sia nell'annotazione a pagina 2 della “scheda di lavoro” allegata al proprio fascicolo di primo grado e sia nelle dichiarazioni rese dalla teste, , escussa Testimone_1 in primo grado.
Orbene il Giudice di Pace, per come risulta dagli atti, nella sentenza appellata, ha fatto riferimento alle fatture complessivamente pagate dalla per un importo complessivo delle stesse pari ad € CP_1
8.000,00. Nella sentenza si legge che“L'avvenuto pagamento emerge, in primis, proprio dalla fattura
n. 156 del 19.04.2023 posta a base del D.I. che risulta quietanzata al pari di tutte le altre emesse dall'opposta ed allegate in atti dall'opponente per l'importo complessivo di € 8.000,00, le cui date e icui importi coincidono con le date e gli importi annotati nel diario dell'opposta” (cfr. pagina 4 della sentenza).
Il valore probatorio della “scheda lavoro”, che a dire del creditore, dimostrerebbe l'importo complessivamente dovuto pari ad euro 11.500,00, è molto debole.
pagina 6 di 9 Invero, innanzitutto si tratta di un documento di provenienza unilaterale, che è stato prontamente contestato in primo grado dalla;
inoltre dalla lettura del documento emerge che il contenuto CP_1 di detta scheda smentisce l'assunto dell'appellante, atteso che nella stessa risulta indicata la somma di €
7.500,00 come dovuta per l'arcata superiore e ciò a fronte sia di quanto dallo stessa asserito, sia della documentazione in atti (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di primo grado) da cui risulta che la ha CP_1 pagato la maggiore somma di € 8.000,00.
Circostanza questa confermata anche dalle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
Sempre nella scheda/diario di lavoro non risulta annotata neanche la somma di € 500,00 pagata in contanti dalla in data 12.07.2022. CP_1
In definitiva, tale scheda, peraltro redatta in maniera molto imprecisa, non può assurgere a dimostrazione né degli accordi tra le parti, né della determinazione del credito richiesto.
L'attendibilità del teste inoltre, è limitata, considerando che è una dipendente contabile Tes_1 dell'appellante.
Le sue dichiarazioni sull'esistenza di un accordo per la cifra di euro 11.500,00, nonché sull'acconto versato in contanti, non trovano alcun riscontro documentale in atti.
Difatti, nessun riscontro probatorio è stato offerto in primo grado dall'appellante in relazione al presunto (rimasto tale non essendo stato provato) mancato pagamento della somma di € 3.000,00 portata dal D.I.; inoltre parte appellante non ha allegato e neanche provato che l'importo complessivo dei trattamenti cui si è sottoposta la fosse pari ad € 11.500,00. CP_1
Sotto altro profilo, l'appellante asserisce l'erroneità della sentenza per avere, il Primo Giudice ritenuto quietanzata la fattura n. 156 posta a base del D.I., non tenendo conto delle dichiarazioni rese dalla teste sull'errore materiale compiuto dall'appellante nella sottoscrizione della stessa e richiama a tal fine le risposte in relazione ai capitoli 16 e 17 dell'articolato di prova.
Giova rilevare sul punto che la quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore, assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, in sede di interrogatorio formale, di non avere corrisposto la somma quietanzata (cfr. Cass. civ. n. 19283/2022).
Inoltre, la prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 c.c., ove diretta a provare il mancato pagamento (cfr. tra le tante Cass. civ.
n. 25213/2014); pertanto la dichiarazione della così come fatto dal giudice di prime cure, non Tes_1 poteva essere utilizzata ai fini della decisone, perché in contrasto con il precitato art. 2726 c.c.
Peraltro, secondo il principio dell'onere della prova: < grado) infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la pagina 7 di 9 fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006).
Ed ancora: << La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n.
21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. n. 17371 del 2003, Cassazione, civile, terza sez., nella sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
L'appellata, opponente in primo grado, contestando come suo onere, il credito e la documentazione allegata al D.I. opposto, ha dimostrato di aver estinto il debito oggetto del D.I. opposto.
In definitiva, non essendo stato provato il contratto tra le parti relativo agli accordi economici ed essendo stato dimostrato, invece, da parte appellata il fatto estintivo della pretesa, ciò il pagamento del prezzo richiesto, il credito non può ritenersi provato.
Dalle argomentazioni esposte ne deriva che l'odierno appello vada rigettato integralmente con consequenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata
Non sembrano profilarsi nella fattispecie i presupposti per disporre la condanna ex art.96, comma 3 cpc, per responsabilità processuale aggravata, non essendo connotata da colpa grave la difesa dell'appellante.
Si ritengono invece sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1- quater D.p.r. 115/2002.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa ER TA, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n. pagina 8 di 9 5684/2024 R.G., proposto da società tra professionisti . Parte_2 Pt_1 avverso la sentenza n. 942/2024 depositata il 26.4.2024 nel giudizio R.G. n.9789/2023 -Giudice di pace di Catania, notificata in data 29.4.2024, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 942/2024 depositata il 26.4.2024 dal Giudice di pace di Catania.
2. Condanna parte appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite che si liquidano in
€ 1.500,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002
Così deciso in Catania, il 25 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. ER TA
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