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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15693 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5979/25 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Itri (LT) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, difeso dall'Avv. Giancarlo Di Biase OPPONENTE E
(C.F. ), difeso dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._1
LI e dall'Avv. Eliana Bernardini OPPOSTO
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 16541/2024 del 9.12.24, con R.G. n. 48189/2024, Tribunale di Roma Visto gli artt. 281 sexies c.p.c. e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo in oggetto, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento, da parte del Parte_1
, della somma di euro 74.572,58, oltre interessi legali, spese, compensi e
[...] accessori di legge, a titolo di corrispettivo per aver svolto, in favore dell'odierno opponente, attività di progettazione di un intervento di ristrutturazione edilizia di primo livello e di riqualificazione energetica del fabbricato.
Si premette, poi, che il ha impugnato il decreto, preliminarmente Parte_1 domandando la sospensione della provvisoria esecuzione ed eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, per l'applicazione del foro inderogabile del consumatore;
nel merito, il Condominio sostiene di aver pagato ad lo studio di prefattibilità e le spese tecniche del bonus facciate e bonus CP_1 ristrutturazione e di non aver mai approvato né il conferimento dell'incarico tecnico in favore dell'opposto relativamente al progetto definitivo, progetto
1 esecutivo e fotovoltaico né l'inoltro delle pratiche urbanistiche di cui alla CILAS;
infine, l'opponente chiede che sia chiamata in causa l'amministratrice uscente,
al fine di garantire e tenere indenne il Condominio da ogni Controparte_2 responsabilità e affinché sia condannata, alternativamente ad a rimborsare CP_1
l'importo di euro 5.976,05, versata dalla predetta amministratrice in favore di in assenza di delibera condominiale approvativa dei progetti anzidetti, in CP_1 assenza di contratto con il professionista opposto e in assenza di delega a eseguire pagamenti in suo favore.
La parte opposta si è costituita, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Ciò premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente dovrà essere accolta. Prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è la qualificazione del condominio come consumatore, affermandosi che: “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (Cassazione civile sez. VI, 22/05/2015, n.10679 conformi: Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2001, n.10086, Cassazione civile, sez. III, 12 gennaio 2005, n.452). Il principio è stato ribadito recentemente, sempre dalla Suprema Corte, che ha affermato: “Sussistono nella fattispecie i presupposti per dare continuità a questi precedenti, considerando in linea generale che la nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla sfera professionale e rivolta alla soddisfazione di esigenze di consumo privato (cfr. Cass. Sez. U 3-10-2024 n. 25954 Rv. 672392-01), nonché considerando che esigenze di consumo del sono state soddisfatte Parte_1 attraverso la conclusione del contratto con riguardo al quale la professionista chiede in causa il pagamento dei compensi.” (Cass. 12416/25). Infatti, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che: “l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.” (Corte di Giustizia Europea – I sez. C-329/19 del 2.4.2020).
2 “Il Condominio, infatti, pur non essendo una persona giuridica in senso stretto, può comunque essere considerato un soggetto giuridico autonomo, e le norme a tutela dei consumatori sono applicabili anche nelle ipotesi dei contratti stipulati tra le imprese e il Condominio: un ragionamento differente rischierebbe di privare di protezione una situazione analoga a quella dei contratti direttamente stipulati dai singoli condomini, nonostante l'evidente situazione di inferiorità del Condominio rispetto al professionista, sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione, finendo per produrre effetti inaccettabili proprio in capo ai singoli condomini che, in qualità di partecipanti, rispondono delle obbligazioni condominiali”(Corte di Appello di Milano, sent. 231/2022). Pertanto, nelle controversie con un professionista, il foro del consumatore ha prevalenza assoluta ed esclusiva su ogni altro foro previsto dalla normativa speciale, essendo esso derogabile solo “da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi”
[cfr. Cass. civ. n. 12541/22]; considerato che la eccezione di incompetenza territoriale in favore del foro del consumatore sia stata sollevata dal Condominio, così dimostrando di non volervi rinunciare, e che parte opposta abbia aderito a tale eccezione con note depositate in data 23.9.25; rilevato che il Parte_1
ha sede in Itri (LT), alla via Aurelio Padovani n. 56, dovrà dichiararsi
[...]
l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di Cassino.
Configurandosi il requisito della competenza quale condizione di ammissibilità del decreto ingiuntivo, l'accertamento del suo difetto comporterà la nullità e la revoca del predetto (cfr. Cass. n. 16744/2009); il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione, dunque, non contiene solo una decisione sulla competenza, ma l'accoglimento in rito dell'opposizione e la caducazione del decreto, sicché deve avere forma di sentenza, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass. ord. n. 14594/2012).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate ai minimi parametri del DM 55/14 per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vista la definizione in rito della causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
3 1) in accoglimento della eccezione di parte opponente, dichiara la incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Cassino;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite della controparte, che liquida in euro 7.052,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonchè euro 406,50 per spese.
Roma, 10.11.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5979/25 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Itri (LT) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, difeso dall'Avv. Giancarlo Di Biase OPPONENTE E
(C.F. ), difeso dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._1
LI e dall'Avv. Eliana Bernardini OPPOSTO
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 16541/2024 del 9.12.24, con R.G. n. 48189/2024, Tribunale di Roma Visto gli artt. 281 sexies c.p.c. e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo in oggetto, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento, da parte del Parte_1
, della somma di euro 74.572,58, oltre interessi legali, spese, compensi e
[...] accessori di legge, a titolo di corrispettivo per aver svolto, in favore dell'odierno opponente, attività di progettazione di un intervento di ristrutturazione edilizia di primo livello e di riqualificazione energetica del fabbricato.
Si premette, poi, che il ha impugnato il decreto, preliminarmente Parte_1 domandando la sospensione della provvisoria esecuzione ed eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, per l'applicazione del foro inderogabile del consumatore;
nel merito, il Condominio sostiene di aver pagato ad lo studio di prefattibilità e le spese tecniche del bonus facciate e bonus CP_1 ristrutturazione e di non aver mai approvato né il conferimento dell'incarico tecnico in favore dell'opposto relativamente al progetto definitivo, progetto
1 esecutivo e fotovoltaico né l'inoltro delle pratiche urbanistiche di cui alla CILAS;
infine, l'opponente chiede che sia chiamata in causa l'amministratrice uscente,
al fine di garantire e tenere indenne il Condominio da ogni Controparte_2 responsabilità e affinché sia condannata, alternativamente ad a rimborsare CP_1
l'importo di euro 5.976,05, versata dalla predetta amministratrice in favore di in assenza di delibera condominiale approvativa dei progetti anzidetti, in CP_1 assenza di contratto con il professionista opposto e in assenza di delega a eseguire pagamenti in suo favore.
La parte opposta si è costituita, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Ciò premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente dovrà essere accolta. Prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è la qualificazione del condominio come consumatore, affermandosi che: “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (Cassazione civile sez. VI, 22/05/2015, n.10679 conformi: Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2001, n.10086, Cassazione civile, sez. III, 12 gennaio 2005, n.452). Il principio è stato ribadito recentemente, sempre dalla Suprema Corte, che ha affermato: “Sussistono nella fattispecie i presupposti per dare continuità a questi precedenti, considerando in linea generale che la nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla sfera professionale e rivolta alla soddisfazione di esigenze di consumo privato (cfr. Cass. Sez. U 3-10-2024 n. 25954 Rv. 672392-01), nonché considerando che esigenze di consumo del sono state soddisfatte Parte_1 attraverso la conclusione del contratto con riguardo al quale la professionista chiede in causa il pagamento dei compensi.” (Cass. 12416/25). Infatti, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che: “l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.” (Corte di Giustizia Europea – I sez. C-329/19 del 2.4.2020).
2 “Il Condominio, infatti, pur non essendo una persona giuridica in senso stretto, può comunque essere considerato un soggetto giuridico autonomo, e le norme a tutela dei consumatori sono applicabili anche nelle ipotesi dei contratti stipulati tra le imprese e il Condominio: un ragionamento differente rischierebbe di privare di protezione una situazione analoga a quella dei contratti direttamente stipulati dai singoli condomini, nonostante l'evidente situazione di inferiorità del Condominio rispetto al professionista, sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione, finendo per produrre effetti inaccettabili proprio in capo ai singoli condomini che, in qualità di partecipanti, rispondono delle obbligazioni condominiali”(Corte di Appello di Milano, sent. 231/2022). Pertanto, nelle controversie con un professionista, il foro del consumatore ha prevalenza assoluta ed esclusiva su ogni altro foro previsto dalla normativa speciale, essendo esso derogabile solo “da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi”
[cfr. Cass. civ. n. 12541/22]; considerato che la eccezione di incompetenza territoriale in favore del foro del consumatore sia stata sollevata dal Condominio, così dimostrando di non volervi rinunciare, e che parte opposta abbia aderito a tale eccezione con note depositate in data 23.9.25; rilevato che il Parte_1
ha sede in Itri (LT), alla via Aurelio Padovani n. 56, dovrà dichiararsi
[...]
l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di Cassino.
Configurandosi il requisito della competenza quale condizione di ammissibilità del decreto ingiuntivo, l'accertamento del suo difetto comporterà la nullità e la revoca del predetto (cfr. Cass. n. 16744/2009); il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione, dunque, non contiene solo una decisione sulla competenza, ma l'accoglimento in rito dell'opposizione e la caducazione del decreto, sicché deve avere forma di sentenza, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass. ord. n. 14594/2012).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate ai minimi parametri del DM 55/14 per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vista la definizione in rito della causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
3 1) in accoglimento della eccezione di parte opponente, dichiara la incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Cassino;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite della controparte, che liquida in euro 7.052,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonchè euro 406,50 per spese.
Roma, 10.11.25
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