Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 769
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Estinzione dell'obbligazione

    Il Tribunale ha ritenuto provato il pagamento parziale e la compensazione del debito residuo in data antecedente alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto. Ha altresì ritenuto che il cessionario non abbia provato un'antecedente notifica o la conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto al momento dei pagamenti estintivi.

  • Rigettato
    Nullità della procura e del mandato

    Il Tribunale ha ritenuto che la legittimazione sostanziale e processuale della mandataria fosse comprovata dalla procura gestoria e dalla procura alle liti, e che la normativa settoriale fosse irrilevante ai fini della validità della rappresentanza processuale. Ha altresì ritenuto che la facoltà di esternalizzare la gestione e il recupero del credito deteriorato sia ammissibile.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo, accogliendo l'opposizione del debitore ceduto per avvenuta estinzione dell'obbligazione.

  • Rigettato
    Domanda di pagamento della complessiva somma dovuta

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento, accogliendo l'opposizione del debitore ceduto per avvenuta estinzione dell'obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 769
    Giurisdizione : Trib. Forli
    Numero : 769
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo