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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 803 / 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO FERRERO, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIOVAN BATTISTA SANTANGELO e dell'avv. OTTAVIA FRATTON, elettivamente domiciliato in VIALE BOVIO N. 390 47521 CESENA, presso lo studio dell'avv. STEFANO SPINELLI
OPPONENTE contro
IN QUALITA' DI MANDATARIA DI CP_1 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO FORMICA, elettivamente domiciliato P.IVA_2 presso il domicilio digitale del difensore Email_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 24.09.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con decreto del 20.12.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 23.09.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito, dichiarando sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e difese nuove, concessi i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giudicare: a. in via istruttoria, in modifica dell'ordinanza istruttoria del 10 maggio 2024, ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che in data 1° febbraio 2012 Lei ha ricevuto la lettera “raccomandata a mani” da a di pari data prodotta sub doc. 8 attore che le si CP_3 Pt_1 rammostra”; si indica a teste residente in [...]; 2) “Vero che in data 28 Testimone_1 settembre 2011 Lei ha ricevuto la lettera “raccomandata a mano” da a di pari data CP_3 Pt_1 prodotta sub doc. 9 attore che le si rammostra”; si indica a teste residente in [...]; 3) “Vero che in data 6 febbraio 2012 Lei ha consegnato la lettera da Lama a RO di pari pagina 1 di 9 data prodotta sub doc. 10 attore che le si rammostra”; si indica a teste residente in [...]; b. in via preliminare, dichiarare la nullità della procura speciale a rogito notaio dott.
[...]
, Rep. 60850, Racc. 11358, rilasciata da a oggi Per_1 Controparte_2 CP_4 (doc. 3 avv.) e del relativo mandato inter partes, e per l'effetto la carenza del potere di CP_1 rappresentanza sostanziale e processuale in capo a c. nel merito, revocare il decreto CP_1 ingiuntivo opposto n. 1381/2022 emesso dal Tribunale di Forlì (R.G. 3419/2022 - Sezione Civile - dott.ssa Barbara Vacca) in data 6 dicembre 2022, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto;
d. in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...] e per essa alla mandataria per le causali ex adverso dedotte nel Controparte_2 CP_1 ricorso monitorio e in atti. e. con vittoria di spese, compensi professionali, IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettario”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 22.09.2025, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le causali sopra esposte, previa ogni occorrenda declaratoria del caso: — I N V I A P R E L I M I N A R E D I R I T O : Ferma l'avversa rinuncia all'eccezione sub (a) contenuta nella avversa prima memoria ex art. 183 c.p.c., e comunque accertata e dichiarata: (a) la titolarità del credito azionato in capo a quale cessionaria a titolo particolare di e quindi la Controparte_2 Controparte_5 relativa legittimazione ad agire in via monitoria, in forza della validità, efficacia ed opponibilità della intervenuta cessione in blocco comprendente il credito de quo, come tale pienamente ed integralmente comprovata;
(b) fermo restando il difetto di legittimazione per eventuali avverse domande di ripetizione di somme e risarcimento danni, se del caso inerenti ai rapporti contrattuali non oggetto di cessione, ancora in capo alla cedente, e comunque estranee al credito de quo e relativi accessori, privilegi, garanzie, unico oggetto della cessione pro soluto da parte di (c) la comprovata CP_5 legittimazione processuale della mandataria in via autonoma in forza della procura CP_1 gestoria ex art. 77 c.p.c. direttamente conferita dalla società veicolo e Controparte_2 comunque in qualità di — dotata di licenza di recupero crediti ex art. 115, TUPLS Parte_2
— di già a sua volta “ della detta società veicolo ed CP_6 Controparte_7 Controparte_8 iscritta all'Albo degli intermediari ex art. 106 TUB, in ogni caso considerata l'irrilevanza della normativa settoriale ai fini della legittimità della rappresentanza processuale della mandataria e della validità della procura alle liti conferita e degli atti processuali compiuti;
— I N V I A P R I N C I P A L E D I M E R I T O : Accertata e dichiarata: a) la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto per la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. ed all'art. 50, TUB;
ed in particolare ritenuta la piena sussistenza e la ritualità della prova del credito azionato in sede monitoria dalla b) la legittimità e la prova della pretesa creditoria azionata con il decreto CP_9 ingiuntivo opposto;
c) il difetto di prova del pagamento parziale della fattura ceduta;
l'inopponibilità per difetto di data certa delle dichiarazioni del creditore cedente e delle scritture contabili del debitore ceduto e del primo;
l'inopponibilità della contestata compensazione per difetto di data certa, per essere la stessa successiva alla cessione del credito e, comunque, per la conoscenza effettiva, da parte del debitore ceduto, dell'intervenuta cessione del credito già da prima della notifica del cessionario, in ragione della comunanza degli organi di amministrazione, almeno parziale;
per l'effetto, 1) CONFERMARE la validità, legittimità, fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1381/2022 (R.G. n. 3419/2022), emesso dal Tribunale di Forlì il 02.12.2022 e depositato il 06.12.2022 in favore dell'esponente ed in danno dell'opponente, per l'effetto dichiarandolo definitivamente esecutivo, con ogni conseguente pronuncia e/o declaratoria del caso;
2 ) RIGETTARE integralmente l'avversa opposizione e le relative avverse domande di declaratoria di inammissibilità, nullità e/o illegittimità e/o revoca – anche parziale – del decreto ingiuntivo opposto;
nonché ogni altra domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo ex adverso formulata, il tutto nelle quantificazioni indicate da controparte ovvero in ogni altra, per l'assoluta infondatezza delle relative pretese e/o in ogni caso per l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
— I N O G N I C A S O I N V I A P R I N C I P A pagina 2 di 9 L E N E L M E R I T O : per le motivazioni ed i documenti tutti già esposti e prodotti in sede monitoria e nella odierna sede di cognizione piena ordinaria, per l'effetto NARE l'opponente società come in epigrafe meglio individuata e generalizzata, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in giudizio a Controparte_2 mezzo di in persona del legale rappresentante pro tempore, anch'esse entrambe come CP_1 in epigrafe individuate e generalizzate, della complessiva somma di euro 418.000,00 (quattrocentodiciottomila/00), oltre interessi moratori per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla data dell'inadempimento (31.07.2011), sino al saldo effettivo ed integrale, ovvero della somma maggiore o minore che apparirà di giustizia;
oltre che delle spese di procedura monitoria liquidate in decreto in complessivi euro 4.634,00 (quattromilaseicentotrentaquattro/00), oltre il 15% per spese generali, IVA, CPA di legge;
— I N O G N I C A S O : Con vittoria di spese e compensi professionali di lite anche in riferimento al presente giudizio di cognizione ordinaria.” * * * I N V I A I S T R U T T O R I A — Si insiste per l'ammissione dei documenti in atti, tutti ammissibili e rilevanti per i motivi ivi indicati. In particolare, si insiste per l'ammissione dei documenti allegati alla comparsa di costituzione (docc. a–d e nn. 1–19), alla prima memoria (docc. nn. 20-21) ed alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. (docc. nn. 22-30), tutti ammissibili e rilevanti in quanto inerenti alla titolarità del credito de quo in capo all'esponente, e quindi alla sua legittimazione sostanziale e processuale, nonché alla legittimazione della mandataria, nonché alla prova del credito vantato in via monitoria. — Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 c.p.c., si opus si insiste per la assegnazione di termine per l'integrazione e/o la regolarizzazione dell'eventuale e denegato difetto di rappresentanza della mandante e/o della procura alle liti conferita all'esponente, con indicazione delle integrazioni e/o regolarizzazioni eventualmente da adottare, eventualmente anche per il tramite della costituzione a ratifica del Master Servicer. — Ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze istruttorie per i motivi anch'essi esposti in atti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale o anche solo debitore ceduto) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1381/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di in qualità di CP_1 mandataria di (di seguito anche solo cessionario o ), Controparte_2 Controparte_2 ingiungeva il pagamento di euro 418.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta in ragione del credito ceduto in data 19.07.2011 a derivante da fattura Controparte_5 n. 223 del 31.05.2011, emessa da RO & CC s.r.l. e oggetto di anticipazione bancaria. Preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di titolarità sostanziale del Parte_1 credito azionato, avendo parte opposta prodotto il solo avviso di cessione del credito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8.08.2017. Inoltre e nel merito, deduceva, da un lato, il proprio pagamento del debito a RO & CC s.r.l. in buona fede prima della notifica della cessione del credito e, conseguentemente, la liberazione dello stesso debitore ceduto
[...]
, all'oscuro della cessione del credito sino alla successiva data del 30.03.2012 e, dall'altro lato, Pt_1 come parte opposta non vantasse alcun credito nei propri confronti, atteso che quest'ultima aveva già provveduto al pagamento integrale dell'importo ex adverso preteso. In particolare, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di fattura azionata, dando atto che: a) in data 1.11.2010 stipulava contratto di appalto con RO & CC s.r.l. per la
Parte_1 progettazione, la costruzione e l'installazione, da parte di quest'ultimo, di undici impianti fotovoltaici;
b) l'appaltatore emetteva in data 31.05.2011 la suddetta fattura azionata, che provvedeva
Parte_1 parzialmente a pagare in data 15.12.2021 mediante bonifico bancario dell'importo di euro 150.000,00; c) in data 1.02.2012 estingueva il proprio residuo debito di cui alla fattura n. 223 del
Parte_1 31.05.2011, per restanti euro 268.000,00 mediante compensazione con il controcredito vantato da RO & CC s.r.l. nei confronti di pari ad euro 638.000,00 a titolo di
Parte_1 pagina 3 di 9 finanziamento soci;
d) solo in data 30.03.2012, notificava al debitore ceduto Controparte_5 [...]
l'intervenuta cessione del credito di cui alla fattura azionata. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.07.2023, si costituiva
[...]
, contestando quanto ex adverso dedotto, contestato, richiesto e concluso. CP_2 In particolare, parte opposta dava atto che: a) in data 19.07.2011 RO & CC s.r.l. presentava presso la filiale di riferimento di una richiesta di anticipo sulla predetta fattura n. 223 Controparte_5 del 31.07.2011, a fronte della cessione del credito sottostante in favore della banca stessa;
b) parte opposta notificava alla debitrice ceduta l'avvenuta cessione del credito, ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui all'art. 1264 c.c., a mezzo raccomandata A.R. datata 23.03.2012 e ricevuta in data 30.03.2012, richiedendo di effettuare il pagamento esclusivamente alle coordinate bancarie fornite;
c)
non provvedeva al pagamento del dovuto alle scadenze contrattuali previste;
d) RO & Parte_1 CC s.r.l., in concordato preventivo, non provvedeva al rimborso dell'anticipo del credito ceduto. Il cessionario eccepiva a propria volta la non opponibilità nei propri confronti tanto del dedotto pagamento dell'importo pari ad euro 150.000,00, quanto della pretesa compensazione volontaria del restante importo oggetto di cessione della fattura da parte di , rilevando l'assenza di date Parte_1 certe relative alle operazioni di pagamento. In particolare, eccepiva il difetto di Controparte_2 prova, da parte di , del pagamento parziale della fattura ceduta, avendo prodotto semplice Parte_1 disposizione di bonifico impartita dalla società, priva di data certa anteriore alla notifica della cessione del credito, nonché eccepiva l'inopponibilità dell'asserita compensazione volontaria tra i controcrediti dedotti dalla controparte, avendo peraltro RO & CC s.r.l. ceduto alla banca finanziatrice il medesimo credito in data anteriore. Inoltre, parte opposta ribadiva e comprovava documentalmente la propria Controparte_2 legittimazione attiva quale cessionaria a titolo particolare ed attuale titolare del credito azionato, evidenziando di essere succeduta unicamente nella titolarità dei crediti oggetto di cessione e non già anche in eventuali situazioni giuridiche passive derivanti dai contratti sottostanti.
Con ordinanza del 16.09.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2023, il giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che la presente causa avente ad oggetto la materia dei contratti bancari dovesse essere sottoposta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 e che non vi era in atti la prova dell'assolvimento di tale condizione di procedibilità della domanda, assegnava termine di quindici giorni alle parti per depositare la relativa domanda dinnanzi ad un organismo scelto, nonché su richiesta delle parti assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. con decorrenza differita e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 10.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.05.2024 – svoltasi unicamente mediante modalità di trattazione da remoto in videoconferenza ex artt. 127, comma 3, e 127 bis c.p.c. come disposto con decreto del 12.04.2024 –, rilevato che la condizione di procedibilità della domanda si fosse avverata e di non poter ammettere le prove orali per testimoni formulate da parte opponente, nonché dato atto della natura documentale e giuridica delle questioni sollevate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.02.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 24.09.2025, rinviata a questa data e svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con decreto del 20.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 25.09.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
*** L'opposizione proposta dal debitore ceduto avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 pagina 4 di 9 1381/2022 è fondata e deve trovare accoglimento, in ragione dell'estinzione del obbligazione e della intervenuta liberazione del solvens di buona fede, come documentate in atti, con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta, per le ragioni esposte nei seguenti paragrafi di motivazione. 1. Preliminarmente e per completezza espositiva, si ribadisce anche in questa sede che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata, tenuto conto della documentazione attinente all'instaurazione, nelle more del giudizio, del relativo procedimento di mediazione obbligatoria delegata (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte opposta) ed in assenza, peraltro, di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti all'udienza successiva del 9.05.2024. Ancora in via preliminare, sotto un primo profilo di analisi, si deve prendere atto della espressa dichiarazione di parte opponente, nell'ambito della propria prima memoria istruttoria depositata in data 21.02.2024 ex art. 183, comma 6, c.p.c., di rinuncia all'eccezione di carenza legittimazione attiva del cessionario sollevata in opposizione, nonché della ulteriore documentazione Controparte_2 offerta in comunicazione dalla stessa parte opposta a dimostrazione dell'effettiva inclusione del credito bancario azionato in sede monitoria, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della banca cedente (cfr. doc. nn. 2, 4, da 13 a 18 compresi). Controparte_5 Pertanto, l'odierna parte opposta, in qualità di cessionario, è certamente dotata di sostanziale titolarità attiva dello specifico credito dalla stessa preteso in forza della fattura n. 223 del 31.05.2011, emessa da RO & CC s.r.l. e ceduta in data 19.07.2011 alla banca finanziatrice Controparte_5 mediante anticipazione (cfr. doc. nn. 7 e 8 parte opposta). Parimenti comprovata in via documentale, sotto un secondo profilo d'indagine ed in via di ragione più liquida, è altresì la piena legittimazione sostanziale e processuale della mandataria CP_1 dotata del potere di agire in giudizio in rappresentanza della società veicolo
[...] Controparte_2 per il recupero del credito per cui è causa, nell'ambito del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e sin dalla precedente fase monitoria, in considerazione della procura gestoria direttamente conferitale dalla predetta società veicolo, nonché della procura alle liti rilasciata dal procuratore autorizzato al difensore avv. Domenico Formica (cfr. doc. nn. a), b), 1 e 3 parte opposta). Anche volendo ritenere ammissibili le ulteriori eccezioni preliminari sollevate sul punto da parte opponente per la prima volta nell'ambito della già richiamata prima memoria istruttoria depositata in data 21.02.2024 ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto qualificabili come aspetti attinenti alle condizioni dell'azione o comunque riconducibili, in astratto, ad ipotesi di nullità per violazione di norme imperative di legge e, dunque, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, le doglianze sollevate sul punto da risultano smentite dalla complessiva documentazione prodotta in giudizio. Parte_1 Priva di pregio dirimente nel caso di specie è, infatti, la ricostruzione giuridica proposta sul punto da parte opponente, in quanto in base all'attuale diritto vivente è certamente ammissibile la facoltà per il titolare sostanziale di un credito deteriorato, in forza di operazioni di cartolarizzazione, di poter esternalizzare, sotto la propria responsabilità, l'attività di gestione e di recupero dello stesso ad altra società, anche non vigilata e non iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. (cfr. doc. n. 22 parte opposta, nonché cfr. Cass. n. 7243 del 18.03.2024). Per un verso, in tal senso assorbente è il chiaro tenore letterale della complessiva operazione di cartolarizzazione e cessione di crediti, per cui il titolare sostanziale del credito ceduto
[...]
, risulta iscritto nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione, e la funzione di CP_2 master servicer è stata svolta da – società iscritta all'albo degli intermediari Controparte_7 finanziari – e non già da già denominata (cfr. doc. nn. 23, 25, 27 e 28 parte CP_1 CP_4 opposta). Per altro verso, costituisce poi circostanza non oggetto di specifica contestazione che la stessa mandataria sia soggetto dotato della necessaria licenza per l'esercizio dell'attività di recupero CP_1 crediti ex art. 115 T.U.L.P.S. (cfr. doc. nn. 24 e 29 parte opposta), essendo ciò sufficiente nel caso di specie, avendo la stessa svolto unicamente la funzione di special servicer. In sintesi e per tutte le predette ragioni, quindi, certamente irrilevante nella specie è la dedotta mancata iscrizione della mandataria nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.. CP_1
pagina 5 di 9 2. Tutto ciò doverosamente premesso ed accertato, l'opposizione proposta da è, Parte_1 invece, senza dubbio fondata nel merito, avendo la stessa parte opponente dimostrato in maniera sufficiente l'effettiva e liberatoria estinzione totale del debito azionato in sede monitoria, in data antecedente rispetto alla data di perfezionamento nei propri confronti della notifica dell'intervenuta cessione del medesimo credito tra il cedente RO & CC s.r.l. e la banca anticipataria (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 parte opposta e doc. nn.
5-10 e 13-16 parte opponente). Controparte_5 Al contrario, l'odierna parte opposta , in qualità di cessionario del credito Controparte_2 derivante dalla fattura n. 223 del 31.05.2011 anticipata dalla banca finanziatrice nel Controparte_5 corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha provato di aver provveduto ad una antecedente notificazione dell'intervenuta cessione del credito, mediante anticipazione bancaria, né tantomeno in altro modo l'eventuale conoscenza – o quantomeno l'eventuale conoscibilità secondo i canoni di ordinaria diligenza - della medesima cessione in capo al debitore ceduto , alla data dell'effettuazione dei pagamenti estintivi eseguiti da Parte_1 quest'ultima in favore del cedente RO & CC s.r.l.. Parte opposta non ha, dunque, compiutamente assolto al proprio onere di specifica allegazione e della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria per le seguenti ragioni. 2.1 Innanzitutto e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita a richiamare la generale disciplina prevista dagli artt. 1326 e ss. c.c. in tema di conclusione del contratto, nonché dagli artt. 1260 e ss. c.c., in materia di cessione del credito, fattispecie codicistica che comporta la modificazione della titolarità sul lato attivo del rapporto obbligatorio. Sul punto, si deve ricordare che, come noto, la natura contrattuale della cessione del credito presuppone l'indefettibile ed essenziale requisito della sussistenza di un accordo tra il creditore cedente ed il terzo cessionario finalizzato al trasferimento del rapporto obbligatorio e della titolarità sostanziale del credito stesso;
per espressa previsione di legge tale trasferimento può avvenire tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito, ma pur sempre sulla base della concorde volontà delle parti contraenti (cfr. ex multis Cass. n. 4713 del 19.02.2019). Si deve ricordare, inoltre, per quanto di specifico interesse, che da tale rapporto contrattuale bilaterale resta generalmente estraneo il debitore ceduto – come avvenuto nel caso di specie -, dal momento che questi non assume alcun diritto o obbligo avente titolo in siffatto accordo bilaterale, essendogli indifferente nella sostanza eseguire la prestazione a cui si è obbligato in favore di un creditore piuttosto che di un altro (cfr. già Cass. n. 23463/2009). Quanto, poi, al diverso ed autonomo profilo dell'opponibilità e dell'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, si deve richiamare quanto testualmente disposto dall'art. 1264 c.c. nel richiedere, alternativamente, o l'espressa accettazione di quest'ultimo o il perfezionamento della notifica nei confronti del debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito. A quest'ultimo proposito, ci si limita a ricordare che, per un verso, la notifica della cessione non deve integrare necessariamente la comunicazione integrale del contratto di cessione del credito (mediante trasmissione dell'originale o di una copia autenticata dell'atto di cessione del credito), essendo sufficiente la comunicazione degli elementi essenziali del negozio bilaterale di trasferimento del diritto di credito sul lato attivo (cfr. Cass. n. 1510/2001) e che, per altro verso, non è necessario che la notificazione al debitore ceduto sia effettuata con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'ordinamento per gli atti processuali ed, in particolare, a mezzo di ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 12616/2017). Ancora, non vi è dubbio che alla notificazione della cessione del credito deve attribuirsi senz'altro natura di dichiarazione di scienza, recettizia, a forma libera, anche in considerazione dell'equivalenza alla stessa riconosciuta ai sensi del secondo comma dell'art. 1264 c.c. – “Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione” -, nonché in via interpretativa (cfr. Cass. n. 1770/2014), alla prova della conoscenza in altro modo dell'avvenuta cessione del credito in capo al debitore ceduto. pagina 6 di 9 In particolare, si devono richiamare due recenti e condivisibili orientamenti giurisprudenziali, applicabili al caso di specie, in base ai quali, sul piano generale, appunto “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. n. 12734 del 13.05.2021) e, dall'altro lato, sul piano puntuale dell'onere probatorio da assolvere nell'ipotesi in esame, “in caso di cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorquando il solvens, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell'intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall'univoco significato di mezzo di informazione dell'avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell'ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione” (cfr. Cass. n. 25317 del 16.09.2025). 2.2 Facendo applicazione dei predetti principi giuridici, nel caso di specie, in considerazione delle plurime e convergenti circostanze fattuali emerse univocamente, nonché in base alle allegazioni della stessa parte opposta, non vi è dubbio che a fronte dell'operazione bancaria di anticipazione della fattura n. 223 del 31.05.2011 emessa dalla società cedente RO & CC s.r.l. e ceduta alla banca finanziatrice in data 19.07.2011 – peraltro, prossima a scadenza – (cfr. doc. nn. 7 Controparte_5 e 8 parte opposta), il cessionario abbia notificato l'intervenuta cessione del credito Controparte_2 al debitore ceduto con raccomandata A.R. inviata alla in data 23.03.2012 e da Parte_1 quest'ultima ricevuta in data 30.03.2012 (cfr. doc. n. 9 parte opposta). Nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, parte opposta non ha provato di aver provveduto ad una antecedente notificazione dell'intervenuta cessione del credito, mediante anticipazione bancaria, nei confronti del debitore ceduto né tantomeno in altro modo l'eventuale conoscenza – o quantomeno l'eventuale conoscibilità secondo i canoni di ordinaria diligenza - della medesima cessione del credito in capo al debitore ceduto
[...]
, alla data dell'effettuazione dei pagamenti estintivi eseguiti da quest'ultima in favore del Pt_1 cedente (rispettivamente dicembre 2011 e febbraio 2012). Da un lato e per quanto documentato in atti, il cessionario del credito ha sì inoltrato plurime diffide di pagamento al debitore ingiunto prima del deposito del proprio ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo, ma tali comunicazioni scritte – in cui si da sempre atto dell'intervenuta cessione del credito da parte del cedente RO & CC s.r.l. – risultano in ogni caso tutte successive alla predetta notifica della cessione del credito (cfr. doc. nn. 10, 11 e 12 parte opposta). Dall'altro lato, si deve poi porre in evidenza il fatto che, in conseguenza delle specifiche contestazioni sollevate da parte opponente già in via stragiudiziale (cfr. doc. nn. 11 e 12 parte opponente), le deduzioni di parte opposta circa una preventiva conoscenza in capo al debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito – perfezionatasi tra le parti contraenti e RO & CC s.r.l. Controparte_5 in data 19.07.2011 – risultano comunque esili e non idonee a provare la conoscenza e/o quantomeno il ragionevole convincimento che il debitore ceduto fosse debitamente informato al Parte_1 momento dell'effettuazione dei pagamenti estintivi del proprio debito nelle mani del creditore cedente. Sulla base del presupposto per cui non può ritenersi sufficiente in ogni caso il fatto – comunque indimostrato nella specie – che il debitore ceduto abbia ricevuto una generica notizia dell'intervenuta cessione del proprio debito, anche tenuto conto della tutela che l'ordinamento in generale assicura al solvens di buona fede, nel caso in esame, la circostanza documentale per cui la persona fisica
[...] abbia rivestito contemporaneamente negli anni 2010-2013 tanto la qualifica di socio ed CP_10 amministratore della società RO & CC s.r.l., quanto di componente del consiglio di amministrazione, senza deleghe, della società (cfr. doc. nn. 1 e 5 parte opponente e Parte_1 doc. nn. 5 e 6 parte opposta), per quanto di carattere indiziario, in assenza però di ulteriori, circostanziati ed univoci riscontri, non è di per sé sola idonea a dimostrare l'esistenza in capo al solvens pagina 7 di 9 della conoscenza o quanto della conoscibilità, secondo diligenza ed in base ad univoche informazioni, circa l'avvenuta cessione dello specifico credito per cui è causa, prima del perfezionamento della dimostrata notifica risalente al mese di marzo 2012. Inoltre, sempre a tal proposito, si deve rilevare come la stessa parte opposta, oltre a non fornire ulteriori riscontri documentali, non abbia nemmeno formulato eventuali istanze istruttorie orali al fine di rafforzare sul piano probatorio le proprie allegazioni in fatto, oggetto di specifica contestazione e che, dunque, non possono di per sé essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. in aggiunta si osserva come il nostro ordinamento giuridico sia ispirato, anche in materia di obbligazioni e contratti (cfr. artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.), al generale principio per cui la buona fede si presume. Anzi, in senso contrario, deve invece valorizzarsi la quantomeno peculiare, se non addirittura imprudente sotto il profilo della diligenza del creditore nel recupero del credito, condotta tenuta dalla banca finanziatrice risultante dagli atti, per cui ricevendo ed anticipando una fattura Controparte_5 presentata dal cedente RO & CC s.r.l. in data 19.07.2011 e con scadenza bruciante al 31.07.2011, il primo documento che attesta una comunicazione dell'intervenuta operazione bancaria nei confronti del debitore ceduto risulta risalente al solo mese di marzo 2012. Parte_1
Inoltre, alla luce delle ulteriori e contrapposte contestazioni sollevate da entrambe le parti in ordine ai documentati fatti totalmente estintivi dell'altrui pretesa creditoria allegati da parte opponente sin dal proprio atto di citazione in opposizione (cfr. doc. nn.
4-10 parte opponente), ci si limita alle seguenti e dirimenti considerazioni. In primo luogo, lo specifico onere probatorio imposto alla parte convenuta in senso sostanziale (cfr. Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001) è stato debitamente assolto in via documentale da parte opponente
, mediante produzione in giudizio dei rispettivi estratti conto bancari redatti e provenienti Parte_1 da soggetti terzi – posizione dare del debitore attestata dalla Banca Popolare dell'Emilia Parte_1 Romagna e reciproca posizione avere del creditore RO & CC attestata dalla
[...]
– che attestano in data 15.12.2011 l'intervenuto pagamento dell'importo Controparte_11 pari ad euro 150.000,00 con causale “ACC. ” parzialmente estintivo del credito per cui è causa, C.F._1 in data anteriore alla conoscenza in capo al solvens dell'intervenuta cessione al cessionario CP_5 (cfr. doc. nn. 5, 13 e 14 parte opponente). Priva di pregio dirimente è pertanto la generica
[...] deduzione di parte opposta in ordine alla mancanza di data certa e alla non opponibilità a sé di tali evidenze documentali, tenuto conto dell'efficacia probatoria riconosciuta in via generale dall'ordinamento giuridico alle scritture private anche non autenticate, sino a querela di falso, peraltro nella specie provenienti da soggetti terzi. In secondo luogo, analoghe considerazioni devono valere con riferimento all'assolvimento dell'onere probatorio incombente sul solvens di buona fede in merito al pagamento a saldo del credito, per il restante importo pari ad euro 268.000,00, mediante compensazione volontaria con un maggior controcredito vantato dal creditore RO & CC s.r.l. avvenuta nel mese di febbraio 2012 (cfr. doc. nn. 6-10, 15, 16 e 21 parte opponente), in quanto nei rapporti tra le parti direttamente interessate l'eccepita compensazione si è verificata e ha prodotto l'effetto giuridico di estinguere l'obbligazione, in presenza delle condizioni di legge di cui agli artt. 1241 e ss. c.c., alla luce delle univoche risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute da entrambe le società RO & CC e
[...]
ai sensi dell'art. 2710 c.c. e dei precisi e convergenti contenuti delle comunicazioni Pt_1 stragiudiziali scambiate tra le stesse e documentate in atti (cfr. 6-10, 13-16 e 21 parte opponente). Diversamente nei rapporti tra le odierne parti processuali, per le ragioni già in precedenza evidenziate, è il cessionario a non aver dimostrato la priorità temporale di un idoneo atto funzionale a rendere non solo esistente tra le parti cedente e cessionaria la cessione del credito, ma anche opponibile la stessa nei confronti del debitore ceduto, rispetto alla data di effettiva estinzione del medesimo credito oggetto di cessione. La disciplina codicistica sull'opponibilità della cessione del credito nel suo complesso ed, in particolare, l'assolvimento dello specifico onere probatorio previsto in capo al cessionario ex art. 1264, comma 2, c.c., facoltizzano la possibilità proprio di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento pagina 8 di 9 effettuato dal debitore ceduto al cedente, a certe rigorose condizioni. Ciò però non è stato dimostrato in maniera adeguata nel caso di specie e parte delle doglianze sollevate dal cessionario potranno eventualmente essere fatte valere dallo stesso nei confronti del cedente, ove quest'ultimo risulti aver posto in essere una qualche condotta inadempiente e/o illegittima. In conclusione, la domanda azionata in sede monitoria dal cessionario , Controparte_2 attore in senso sostanziale, non è risultata supportata da adeguati elementi di prova (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001 e Cass. n. 826 del 20.01.2015, nonché Cass. n. 32792 del 9.11.2021) e ciò comporta, pertanto, la necessaria revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto. 3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché nei valori minimi per la fase di trattazione / istruttoria, che si è limitata all'elaborazione e al deposito di memorie istruttorie senza la necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte opposta in qualità di mandataria di con riferimento alla pretesa CP_1 Controparte_2 creditoria azionata nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 803 / 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da parte opponente nei confronti di parte Parte_1 opposta in qualità di mandataria di nei limiti e per le ragioni CP_1 Controparte_2 di cui in motivazione.
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1381/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 6.12.2022.
3. ACCERTA E DICHIARA che parte opponente nulla deve a parte opposta Parte_1 in qualità di mandataria di per i titoli dedotti ed in particolare CP_1 Controparte_2 per la fattura n. 223 del 31.05.2011 azionata con ricorso per decreto ingiuntivo.
4. NA parte opposta in qualità di mandataria di al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione, in favore di parte opponente
[...]
che si liquidano in euro 17.252,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento Parte_1 della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 634,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 803 / 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO FERRERO, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIOVAN BATTISTA SANTANGELO e dell'avv. OTTAVIA FRATTON, elettivamente domiciliato in VIALE BOVIO N. 390 47521 CESENA, presso lo studio dell'avv. STEFANO SPINELLI
OPPONENTE contro
IN QUALITA' DI MANDATARIA DI CP_1 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO FORMICA, elettivamente domiciliato P.IVA_2 presso il domicilio digitale del difensore Email_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 24.09.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con decreto del 20.12.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 23.09.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito, dichiarando sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e difese nuove, concessi i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giudicare: a. in via istruttoria, in modifica dell'ordinanza istruttoria del 10 maggio 2024, ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che in data 1° febbraio 2012 Lei ha ricevuto la lettera “raccomandata a mani” da a di pari data prodotta sub doc. 8 attore che le si CP_3 Pt_1 rammostra”; si indica a teste residente in [...]; 2) “Vero che in data 28 Testimone_1 settembre 2011 Lei ha ricevuto la lettera “raccomandata a mano” da a di pari data CP_3 Pt_1 prodotta sub doc. 9 attore che le si rammostra”; si indica a teste residente in [...]; 3) “Vero che in data 6 febbraio 2012 Lei ha consegnato la lettera da Lama a RO di pari pagina 1 di 9 data prodotta sub doc. 10 attore che le si rammostra”; si indica a teste residente in [...]; b. in via preliminare, dichiarare la nullità della procura speciale a rogito notaio dott.
[...]
, Rep. 60850, Racc. 11358, rilasciata da a oggi Per_1 Controparte_2 CP_4 (doc. 3 avv.) e del relativo mandato inter partes, e per l'effetto la carenza del potere di CP_1 rappresentanza sostanziale e processuale in capo a c. nel merito, revocare il decreto CP_1 ingiuntivo opposto n. 1381/2022 emesso dal Tribunale di Forlì (R.G. 3419/2022 - Sezione Civile - dott.ssa Barbara Vacca) in data 6 dicembre 2022, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto;
d. in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...] e per essa alla mandataria per le causali ex adverso dedotte nel Controparte_2 CP_1 ricorso monitorio e in atti. e. con vittoria di spese, compensi professionali, IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettario”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 22.09.2025, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le causali sopra esposte, previa ogni occorrenda declaratoria del caso: — I N V I A P R E L I M I N A R E D I R I T O : Ferma l'avversa rinuncia all'eccezione sub (a) contenuta nella avversa prima memoria ex art. 183 c.p.c., e comunque accertata e dichiarata: (a) la titolarità del credito azionato in capo a quale cessionaria a titolo particolare di e quindi la Controparte_2 Controparte_5 relativa legittimazione ad agire in via monitoria, in forza della validità, efficacia ed opponibilità della intervenuta cessione in blocco comprendente il credito de quo, come tale pienamente ed integralmente comprovata;
(b) fermo restando il difetto di legittimazione per eventuali avverse domande di ripetizione di somme e risarcimento danni, se del caso inerenti ai rapporti contrattuali non oggetto di cessione, ancora in capo alla cedente, e comunque estranee al credito de quo e relativi accessori, privilegi, garanzie, unico oggetto della cessione pro soluto da parte di (c) la comprovata CP_5 legittimazione processuale della mandataria in via autonoma in forza della procura CP_1 gestoria ex art. 77 c.p.c. direttamente conferita dalla società veicolo e Controparte_2 comunque in qualità di — dotata di licenza di recupero crediti ex art. 115, TUPLS Parte_2
— di già a sua volta “ della detta società veicolo ed CP_6 Controparte_7 Controparte_8 iscritta all'Albo degli intermediari ex art. 106 TUB, in ogni caso considerata l'irrilevanza della normativa settoriale ai fini della legittimità della rappresentanza processuale della mandataria e della validità della procura alle liti conferita e degli atti processuali compiuti;
— I N V I A P R I N C I P A L E D I M E R I T O : Accertata e dichiarata: a) la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto per la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. ed all'art. 50, TUB;
ed in particolare ritenuta la piena sussistenza e la ritualità della prova del credito azionato in sede monitoria dalla b) la legittimità e la prova della pretesa creditoria azionata con il decreto CP_9 ingiuntivo opposto;
c) il difetto di prova del pagamento parziale della fattura ceduta;
l'inopponibilità per difetto di data certa delle dichiarazioni del creditore cedente e delle scritture contabili del debitore ceduto e del primo;
l'inopponibilità della contestata compensazione per difetto di data certa, per essere la stessa successiva alla cessione del credito e, comunque, per la conoscenza effettiva, da parte del debitore ceduto, dell'intervenuta cessione del credito già da prima della notifica del cessionario, in ragione della comunanza degli organi di amministrazione, almeno parziale;
per l'effetto, 1) CONFERMARE la validità, legittimità, fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1381/2022 (R.G. n. 3419/2022), emesso dal Tribunale di Forlì il 02.12.2022 e depositato il 06.12.2022 in favore dell'esponente ed in danno dell'opponente, per l'effetto dichiarandolo definitivamente esecutivo, con ogni conseguente pronuncia e/o declaratoria del caso;
2 ) RIGETTARE integralmente l'avversa opposizione e le relative avverse domande di declaratoria di inammissibilità, nullità e/o illegittimità e/o revoca – anche parziale – del decreto ingiuntivo opposto;
nonché ogni altra domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo ex adverso formulata, il tutto nelle quantificazioni indicate da controparte ovvero in ogni altra, per l'assoluta infondatezza delle relative pretese e/o in ogni caso per l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
— I N O G N I C A S O I N V I A P R I N C I P A pagina 2 di 9 L E N E L M E R I T O : per le motivazioni ed i documenti tutti già esposti e prodotti in sede monitoria e nella odierna sede di cognizione piena ordinaria, per l'effetto NARE l'opponente società come in epigrafe meglio individuata e generalizzata, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in giudizio a Controparte_2 mezzo di in persona del legale rappresentante pro tempore, anch'esse entrambe come CP_1 in epigrafe individuate e generalizzate, della complessiva somma di euro 418.000,00 (quattrocentodiciottomila/00), oltre interessi moratori per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla data dell'inadempimento (31.07.2011), sino al saldo effettivo ed integrale, ovvero della somma maggiore o minore che apparirà di giustizia;
oltre che delle spese di procedura monitoria liquidate in decreto in complessivi euro 4.634,00 (quattromilaseicentotrentaquattro/00), oltre il 15% per spese generali, IVA, CPA di legge;
— I N O G N I C A S O : Con vittoria di spese e compensi professionali di lite anche in riferimento al presente giudizio di cognizione ordinaria.” * * * I N V I A I S T R U T T O R I A — Si insiste per l'ammissione dei documenti in atti, tutti ammissibili e rilevanti per i motivi ivi indicati. In particolare, si insiste per l'ammissione dei documenti allegati alla comparsa di costituzione (docc. a–d e nn. 1–19), alla prima memoria (docc. nn. 20-21) ed alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. (docc. nn. 22-30), tutti ammissibili e rilevanti in quanto inerenti alla titolarità del credito de quo in capo all'esponente, e quindi alla sua legittimazione sostanziale e processuale, nonché alla legittimazione della mandataria, nonché alla prova del credito vantato in via monitoria. — Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 c.p.c., si opus si insiste per la assegnazione di termine per l'integrazione e/o la regolarizzazione dell'eventuale e denegato difetto di rappresentanza della mandante e/o della procura alle liti conferita all'esponente, con indicazione delle integrazioni e/o regolarizzazioni eventualmente da adottare, eventualmente anche per il tramite della costituzione a ratifica del Master Servicer. — Ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze istruttorie per i motivi anch'essi esposti in atti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale o anche solo debitore ceduto) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1381/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di in qualità di CP_1 mandataria di (di seguito anche solo cessionario o ), Controparte_2 Controparte_2 ingiungeva il pagamento di euro 418.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta in ragione del credito ceduto in data 19.07.2011 a derivante da fattura Controparte_5 n. 223 del 31.05.2011, emessa da RO & CC s.r.l. e oggetto di anticipazione bancaria. Preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di titolarità sostanziale del Parte_1 credito azionato, avendo parte opposta prodotto il solo avviso di cessione del credito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8.08.2017. Inoltre e nel merito, deduceva, da un lato, il proprio pagamento del debito a RO & CC s.r.l. in buona fede prima della notifica della cessione del credito e, conseguentemente, la liberazione dello stesso debitore ceduto
[...]
, all'oscuro della cessione del credito sino alla successiva data del 30.03.2012 e, dall'altro lato, Pt_1 come parte opposta non vantasse alcun credito nei propri confronti, atteso che quest'ultima aveva già provveduto al pagamento integrale dell'importo ex adverso preteso. In particolare, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di fattura azionata, dando atto che: a) in data 1.11.2010 stipulava contratto di appalto con RO & CC s.r.l. per la
Parte_1 progettazione, la costruzione e l'installazione, da parte di quest'ultimo, di undici impianti fotovoltaici;
b) l'appaltatore emetteva in data 31.05.2011 la suddetta fattura azionata, che provvedeva
Parte_1 parzialmente a pagare in data 15.12.2021 mediante bonifico bancario dell'importo di euro 150.000,00; c) in data 1.02.2012 estingueva il proprio residuo debito di cui alla fattura n. 223 del
Parte_1 31.05.2011, per restanti euro 268.000,00 mediante compensazione con il controcredito vantato da RO & CC s.r.l. nei confronti di pari ad euro 638.000,00 a titolo di
Parte_1 pagina 3 di 9 finanziamento soci;
d) solo in data 30.03.2012, notificava al debitore ceduto Controparte_5 [...]
l'intervenuta cessione del credito di cui alla fattura azionata. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.07.2023, si costituiva
[...]
, contestando quanto ex adverso dedotto, contestato, richiesto e concluso. CP_2 In particolare, parte opposta dava atto che: a) in data 19.07.2011 RO & CC s.r.l. presentava presso la filiale di riferimento di una richiesta di anticipo sulla predetta fattura n. 223 Controparte_5 del 31.07.2011, a fronte della cessione del credito sottostante in favore della banca stessa;
b) parte opposta notificava alla debitrice ceduta l'avvenuta cessione del credito, ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui all'art. 1264 c.c., a mezzo raccomandata A.R. datata 23.03.2012 e ricevuta in data 30.03.2012, richiedendo di effettuare il pagamento esclusivamente alle coordinate bancarie fornite;
c)
non provvedeva al pagamento del dovuto alle scadenze contrattuali previste;
d) RO & Parte_1 CC s.r.l., in concordato preventivo, non provvedeva al rimborso dell'anticipo del credito ceduto. Il cessionario eccepiva a propria volta la non opponibilità nei propri confronti tanto del dedotto pagamento dell'importo pari ad euro 150.000,00, quanto della pretesa compensazione volontaria del restante importo oggetto di cessione della fattura da parte di , rilevando l'assenza di date Parte_1 certe relative alle operazioni di pagamento. In particolare, eccepiva il difetto di Controparte_2 prova, da parte di , del pagamento parziale della fattura ceduta, avendo prodotto semplice Parte_1 disposizione di bonifico impartita dalla società, priva di data certa anteriore alla notifica della cessione del credito, nonché eccepiva l'inopponibilità dell'asserita compensazione volontaria tra i controcrediti dedotti dalla controparte, avendo peraltro RO & CC s.r.l. ceduto alla banca finanziatrice il medesimo credito in data anteriore. Inoltre, parte opposta ribadiva e comprovava documentalmente la propria Controparte_2 legittimazione attiva quale cessionaria a titolo particolare ed attuale titolare del credito azionato, evidenziando di essere succeduta unicamente nella titolarità dei crediti oggetto di cessione e non già anche in eventuali situazioni giuridiche passive derivanti dai contratti sottostanti.
Con ordinanza del 16.09.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2023, il giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che la presente causa avente ad oggetto la materia dei contratti bancari dovesse essere sottoposta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 e che non vi era in atti la prova dell'assolvimento di tale condizione di procedibilità della domanda, assegnava termine di quindici giorni alle parti per depositare la relativa domanda dinnanzi ad un organismo scelto, nonché su richiesta delle parti assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. con decorrenza differita e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 10.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.05.2024 – svoltasi unicamente mediante modalità di trattazione da remoto in videoconferenza ex artt. 127, comma 3, e 127 bis c.p.c. come disposto con decreto del 12.04.2024 –, rilevato che la condizione di procedibilità della domanda si fosse avverata e di non poter ammettere le prove orali per testimoni formulate da parte opponente, nonché dato atto della natura documentale e giuridica delle questioni sollevate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.02.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 24.09.2025, rinviata a questa data e svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con decreto del 20.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 25.09.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
*** L'opposizione proposta dal debitore ceduto avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 pagina 4 di 9 1381/2022 è fondata e deve trovare accoglimento, in ragione dell'estinzione del obbligazione e della intervenuta liberazione del solvens di buona fede, come documentate in atti, con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta, per le ragioni esposte nei seguenti paragrafi di motivazione. 1. Preliminarmente e per completezza espositiva, si ribadisce anche in questa sede che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata, tenuto conto della documentazione attinente all'instaurazione, nelle more del giudizio, del relativo procedimento di mediazione obbligatoria delegata (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte opposta) ed in assenza, peraltro, di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti all'udienza successiva del 9.05.2024. Ancora in via preliminare, sotto un primo profilo di analisi, si deve prendere atto della espressa dichiarazione di parte opponente, nell'ambito della propria prima memoria istruttoria depositata in data 21.02.2024 ex art. 183, comma 6, c.p.c., di rinuncia all'eccezione di carenza legittimazione attiva del cessionario sollevata in opposizione, nonché della ulteriore documentazione Controparte_2 offerta in comunicazione dalla stessa parte opposta a dimostrazione dell'effettiva inclusione del credito bancario azionato in sede monitoria, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della banca cedente (cfr. doc. nn. 2, 4, da 13 a 18 compresi). Controparte_5 Pertanto, l'odierna parte opposta, in qualità di cessionario, è certamente dotata di sostanziale titolarità attiva dello specifico credito dalla stessa preteso in forza della fattura n. 223 del 31.05.2011, emessa da RO & CC s.r.l. e ceduta in data 19.07.2011 alla banca finanziatrice Controparte_5 mediante anticipazione (cfr. doc. nn. 7 e 8 parte opposta). Parimenti comprovata in via documentale, sotto un secondo profilo d'indagine ed in via di ragione più liquida, è altresì la piena legittimazione sostanziale e processuale della mandataria CP_1 dotata del potere di agire in giudizio in rappresentanza della società veicolo
[...] Controparte_2 per il recupero del credito per cui è causa, nell'ambito del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e sin dalla precedente fase monitoria, in considerazione della procura gestoria direttamente conferitale dalla predetta società veicolo, nonché della procura alle liti rilasciata dal procuratore autorizzato al difensore avv. Domenico Formica (cfr. doc. nn. a), b), 1 e 3 parte opposta). Anche volendo ritenere ammissibili le ulteriori eccezioni preliminari sollevate sul punto da parte opponente per la prima volta nell'ambito della già richiamata prima memoria istruttoria depositata in data 21.02.2024 ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto qualificabili come aspetti attinenti alle condizioni dell'azione o comunque riconducibili, in astratto, ad ipotesi di nullità per violazione di norme imperative di legge e, dunque, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, le doglianze sollevate sul punto da risultano smentite dalla complessiva documentazione prodotta in giudizio. Parte_1 Priva di pregio dirimente nel caso di specie è, infatti, la ricostruzione giuridica proposta sul punto da parte opponente, in quanto in base all'attuale diritto vivente è certamente ammissibile la facoltà per il titolare sostanziale di un credito deteriorato, in forza di operazioni di cartolarizzazione, di poter esternalizzare, sotto la propria responsabilità, l'attività di gestione e di recupero dello stesso ad altra società, anche non vigilata e non iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. (cfr. doc. n. 22 parte opposta, nonché cfr. Cass. n. 7243 del 18.03.2024). Per un verso, in tal senso assorbente è il chiaro tenore letterale della complessiva operazione di cartolarizzazione e cessione di crediti, per cui il titolare sostanziale del credito ceduto
[...]
, risulta iscritto nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione, e la funzione di CP_2 master servicer è stata svolta da – società iscritta all'albo degli intermediari Controparte_7 finanziari – e non già da già denominata (cfr. doc. nn. 23, 25, 27 e 28 parte CP_1 CP_4 opposta). Per altro verso, costituisce poi circostanza non oggetto di specifica contestazione che la stessa mandataria sia soggetto dotato della necessaria licenza per l'esercizio dell'attività di recupero CP_1 crediti ex art. 115 T.U.L.P.S. (cfr. doc. nn. 24 e 29 parte opposta), essendo ciò sufficiente nel caso di specie, avendo la stessa svolto unicamente la funzione di special servicer. In sintesi e per tutte le predette ragioni, quindi, certamente irrilevante nella specie è la dedotta mancata iscrizione della mandataria nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.. CP_1
pagina 5 di 9 2. Tutto ciò doverosamente premesso ed accertato, l'opposizione proposta da è, Parte_1 invece, senza dubbio fondata nel merito, avendo la stessa parte opponente dimostrato in maniera sufficiente l'effettiva e liberatoria estinzione totale del debito azionato in sede monitoria, in data antecedente rispetto alla data di perfezionamento nei propri confronti della notifica dell'intervenuta cessione del medesimo credito tra il cedente RO & CC s.r.l. e la banca anticipataria (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 parte opposta e doc. nn.
5-10 e 13-16 parte opponente). Controparte_5 Al contrario, l'odierna parte opposta , in qualità di cessionario del credito Controparte_2 derivante dalla fattura n. 223 del 31.05.2011 anticipata dalla banca finanziatrice nel Controparte_5 corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha provato di aver provveduto ad una antecedente notificazione dell'intervenuta cessione del credito, mediante anticipazione bancaria, né tantomeno in altro modo l'eventuale conoscenza – o quantomeno l'eventuale conoscibilità secondo i canoni di ordinaria diligenza - della medesima cessione in capo al debitore ceduto , alla data dell'effettuazione dei pagamenti estintivi eseguiti da Parte_1 quest'ultima in favore del cedente RO & CC s.r.l.. Parte opposta non ha, dunque, compiutamente assolto al proprio onere di specifica allegazione e della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria per le seguenti ragioni. 2.1 Innanzitutto e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita a richiamare la generale disciplina prevista dagli artt. 1326 e ss. c.c. in tema di conclusione del contratto, nonché dagli artt. 1260 e ss. c.c., in materia di cessione del credito, fattispecie codicistica che comporta la modificazione della titolarità sul lato attivo del rapporto obbligatorio. Sul punto, si deve ricordare che, come noto, la natura contrattuale della cessione del credito presuppone l'indefettibile ed essenziale requisito della sussistenza di un accordo tra il creditore cedente ed il terzo cessionario finalizzato al trasferimento del rapporto obbligatorio e della titolarità sostanziale del credito stesso;
per espressa previsione di legge tale trasferimento può avvenire tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito, ma pur sempre sulla base della concorde volontà delle parti contraenti (cfr. ex multis Cass. n. 4713 del 19.02.2019). Si deve ricordare, inoltre, per quanto di specifico interesse, che da tale rapporto contrattuale bilaterale resta generalmente estraneo il debitore ceduto – come avvenuto nel caso di specie -, dal momento che questi non assume alcun diritto o obbligo avente titolo in siffatto accordo bilaterale, essendogli indifferente nella sostanza eseguire la prestazione a cui si è obbligato in favore di un creditore piuttosto che di un altro (cfr. già Cass. n. 23463/2009). Quanto, poi, al diverso ed autonomo profilo dell'opponibilità e dell'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, si deve richiamare quanto testualmente disposto dall'art. 1264 c.c. nel richiedere, alternativamente, o l'espressa accettazione di quest'ultimo o il perfezionamento della notifica nei confronti del debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito. A quest'ultimo proposito, ci si limita a ricordare che, per un verso, la notifica della cessione non deve integrare necessariamente la comunicazione integrale del contratto di cessione del credito (mediante trasmissione dell'originale o di una copia autenticata dell'atto di cessione del credito), essendo sufficiente la comunicazione degli elementi essenziali del negozio bilaterale di trasferimento del diritto di credito sul lato attivo (cfr. Cass. n. 1510/2001) e che, per altro verso, non è necessario che la notificazione al debitore ceduto sia effettuata con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'ordinamento per gli atti processuali ed, in particolare, a mezzo di ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 12616/2017). Ancora, non vi è dubbio che alla notificazione della cessione del credito deve attribuirsi senz'altro natura di dichiarazione di scienza, recettizia, a forma libera, anche in considerazione dell'equivalenza alla stessa riconosciuta ai sensi del secondo comma dell'art. 1264 c.c. – “Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione” -, nonché in via interpretativa (cfr. Cass. n. 1770/2014), alla prova della conoscenza in altro modo dell'avvenuta cessione del credito in capo al debitore ceduto. pagina 6 di 9 In particolare, si devono richiamare due recenti e condivisibili orientamenti giurisprudenziali, applicabili al caso di specie, in base ai quali, sul piano generale, appunto “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. n. 12734 del 13.05.2021) e, dall'altro lato, sul piano puntuale dell'onere probatorio da assolvere nell'ipotesi in esame, “in caso di cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorquando il solvens, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell'intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall'univoco significato di mezzo di informazione dell'avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell'ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione” (cfr. Cass. n. 25317 del 16.09.2025). 2.2 Facendo applicazione dei predetti principi giuridici, nel caso di specie, in considerazione delle plurime e convergenti circostanze fattuali emerse univocamente, nonché in base alle allegazioni della stessa parte opposta, non vi è dubbio che a fronte dell'operazione bancaria di anticipazione della fattura n. 223 del 31.05.2011 emessa dalla società cedente RO & CC s.r.l. e ceduta alla banca finanziatrice in data 19.07.2011 – peraltro, prossima a scadenza – (cfr. doc. nn. 7 Controparte_5 e 8 parte opposta), il cessionario abbia notificato l'intervenuta cessione del credito Controparte_2 al debitore ceduto con raccomandata A.R. inviata alla in data 23.03.2012 e da Parte_1 quest'ultima ricevuta in data 30.03.2012 (cfr. doc. n. 9 parte opposta). Nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, parte opposta non ha provato di aver provveduto ad una antecedente notificazione dell'intervenuta cessione del credito, mediante anticipazione bancaria, nei confronti del debitore ceduto né tantomeno in altro modo l'eventuale conoscenza – o quantomeno l'eventuale conoscibilità secondo i canoni di ordinaria diligenza - della medesima cessione del credito in capo al debitore ceduto
[...]
, alla data dell'effettuazione dei pagamenti estintivi eseguiti da quest'ultima in favore del Pt_1 cedente (rispettivamente dicembre 2011 e febbraio 2012). Da un lato e per quanto documentato in atti, il cessionario del credito ha sì inoltrato plurime diffide di pagamento al debitore ingiunto prima del deposito del proprio ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo, ma tali comunicazioni scritte – in cui si da sempre atto dell'intervenuta cessione del credito da parte del cedente RO & CC s.r.l. – risultano in ogni caso tutte successive alla predetta notifica della cessione del credito (cfr. doc. nn. 10, 11 e 12 parte opposta). Dall'altro lato, si deve poi porre in evidenza il fatto che, in conseguenza delle specifiche contestazioni sollevate da parte opponente già in via stragiudiziale (cfr. doc. nn. 11 e 12 parte opponente), le deduzioni di parte opposta circa una preventiva conoscenza in capo al debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito – perfezionatasi tra le parti contraenti e RO & CC s.r.l. Controparte_5 in data 19.07.2011 – risultano comunque esili e non idonee a provare la conoscenza e/o quantomeno il ragionevole convincimento che il debitore ceduto fosse debitamente informato al Parte_1 momento dell'effettuazione dei pagamenti estintivi del proprio debito nelle mani del creditore cedente. Sulla base del presupposto per cui non può ritenersi sufficiente in ogni caso il fatto – comunque indimostrato nella specie – che il debitore ceduto abbia ricevuto una generica notizia dell'intervenuta cessione del proprio debito, anche tenuto conto della tutela che l'ordinamento in generale assicura al solvens di buona fede, nel caso in esame, la circostanza documentale per cui la persona fisica
[...] abbia rivestito contemporaneamente negli anni 2010-2013 tanto la qualifica di socio ed CP_10 amministratore della società RO & CC s.r.l., quanto di componente del consiglio di amministrazione, senza deleghe, della società (cfr. doc. nn. 1 e 5 parte opponente e Parte_1 doc. nn. 5 e 6 parte opposta), per quanto di carattere indiziario, in assenza però di ulteriori, circostanziati ed univoci riscontri, non è di per sé sola idonea a dimostrare l'esistenza in capo al solvens pagina 7 di 9 della conoscenza o quanto della conoscibilità, secondo diligenza ed in base ad univoche informazioni, circa l'avvenuta cessione dello specifico credito per cui è causa, prima del perfezionamento della dimostrata notifica risalente al mese di marzo 2012. Inoltre, sempre a tal proposito, si deve rilevare come la stessa parte opposta, oltre a non fornire ulteriori riscontri documentali, non abbia nemmeno formulato eventuali istanze istruttorie orali al fine di rafforzare sul piano probatorio le proprie allegazioni in fatto, oggetto di specifica contestazione e che, dunque, non possono di per sé essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. in aggiunta si osserva come il nostro ordinamento giuridico sia ispirato, anche in materia di obbligazioni e contratti (cfr. artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.), al generale principio per cui la buona fede si presume. Anzi, in senso contrario, deve invece valorizzarsi la quantomeno peculiare, se non addirittura imprudente sotto il profilo della diligenza del creditore nel recupero del credito, condotta tenuta dalla banca finanziatrice risultante dagli atti, per cui ricevendo ed anticipando una fattura Controparte_5 presentata dal cedente RO & CC s.r.l. in data 19.07.2011 e con scadenza bruciante al 31.07.2011, il primo documento che attesta una comunicazione dell'intervenuta operazione bancaria nei confronti del debitore ceduto risulta risalente al solo mese di marzo 2012. Parte_1
Inoltre, alla luce delle ulteriori e contrapposte contestazioni sollevate da entrambe le parti in ordine ai documentati fatti totalmente estintivi dell'altrui pretesa creditoria allegati da parte opponente sin dal proprio atto di citazione in opposizione (cfr. doc. nn.
4-10 parte opponente), ci si limita alle seguenti e dirimenti considerazioni. In primo luogo, lo specifico onere probatorio imposto alla parte convenuta in senso sostanziale (cfr. Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001) è stato debitamente assolto in via documentale da parte opponente
, mediante produzione in giudizio dei rispettivi estratti conto bancari redatti e provenienti Parte_1 da soggetti terzi – posizione dare del debitore attestata dalla Banca Popolare dell'Emilia Parte_1 Romagna e reciproca posizione avere del creditore RO & CC attestata dalla
[...]
– che attestano in data 15.12.2011 l'intervenuto pagamento dell'importo Controparte_11 pari ad euro 150.000,00 con causale “ACC. ” parzialmente estintivo del credito per cui è causa, C.F._1 in data anteriore alla conoscenza in capo al solvens dell'intervenuta cessione al cessionario CP_5 (cfr. doc. nn. 5, 13 e 14 parte opponente). Priva di pregio dirimente è pertanto la generica
[...] deduzione di parte opposta in ordine alla mancanza di data certa e alla non opponibilità a sé di tali evidenze documentali, tenuto conto dell'efficacia probatoria riconosciuta in via generale dall'ordinamento giuridico alle scritture private anche non autenticate, sino a querela di falso, peraltro nella specie provenienti da soggetti terzi. In secondo luogo, analoghe considerazioni devono valere con riferimento all'assolvimento dell'onere probatorio incombente sul solvens di buona fede in merito al pagamento a saldo del credito, per il restante importo pari ad euro 268.000,00, mediante compensazione volontaria con un maggior controcredito vantato dal creditore RO & CC s.r.l. avvenuta nel mese di febbraio 2012 (cfr. doc. nn. 6-10, 15, 16 e 21 parte opponente), in quanto nei rapporti tra le parti direttamente interessate l'eccepita compensazione si è verificata e ha prodotto l'effetto giuridico di estinguere l'obbligazione, in presenza delle condizioni di legge di cui agli artt. 1241 e ss. c.c., alla luce delle univoche risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute da entrambe le società RO & CC e
[...]
ai sensi dell'art. 2710 c.c. e dei precisi e convergenti contenuti delle comunicazioni Pt_1 stragiudiziali scambiate tra le stesse e documentate in atti (cfr. 6-10, 13-16 e 21 parte opponente). Diversamente nei rapporti tra le odierne parti processuali, per le ragioni già in precedenza evidenziate, è il cessionario a non aver dimostrato la priorità temporale di un idoneo atto funzionale a rendere non solo esistente tra le parti cedente e cessionaria la cessione del credito, ma anche opponibile la stessa nei confronti del debitore ceduto, rispetto alla data di effettiva estinzione del medesimo credito oggetto di cessione. La disciplina codicistica sull'opponibilità della cessione del credito nel suo complesso ed, in particolare, l'assolvimento dello specifico onere probatorio previsto in capo al cessionario ex art. 1264, comma 2, c.c., facoltizzano la possibilità proprio di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento pagina 8 di 9 effettuato dal debitore ceduto al cedente, a certe rigorose condizioni. Ciò però non è stato dimostrato in maniera adeguata nel caso di specie e parte delle doglianze sollevate dal cessionario potranno eventualmente essere fatte valere dallo stesso nei confronti del cedente, ove quest'ultimo risulti aver posto in essere una qualche condotta inadempiente e/o illegittima. In conclusione, la domanda azionata in sede monitoria dal cessionario , Controparte_2 attore in senso sostanziale, non è risultata supportata da adeguati elementi di prova (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001 e Cass. n. 826 del 20.01.2015, nonché Cass. n. 32792 del 9.11.2021) e ciò comporta, pertanto, la necessaria revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto. 3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché nei valori minimi per la fase di trattazione / istruttoria, che si è limitata all'elaborazione e al deposito di memorie istruttorie senza la necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte opposta in qualità di mandataria di con riferimento alla pretesa CP_1 Controparte_2 creditoria azionata nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 803 / 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da parte opponente nei confronti di parte Parte_1 opposta in qualità di mandataria di nei limiti e per le ragioni CP_1 Controparte_2 di cui in motivazione.
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1381/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 6.12.2022.
3. ACCERTA E DICHIARA che parte opponente nulla deve a parte opposta Parte_1 in qualità di mandataria di per i titoli dedotti ed in particolare CP_1 Controparte_2 per la fattura n. 223 del 31.05.2011 azionata con ricorso per decreto ingiuntivo.
4. NA parte opposta in qualità di mandataria di al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione, in favore di parte opponente
[...]
che si liquidano in euro 17.252,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento Parte_1 della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 634,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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