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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.12.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 370/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Aloisi;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu.
Oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento ed avverso avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23 gennaio 2020 proponeva opposizione Parte_1 avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018005070 del 30.04.2018, lei notificato il 04.07.2018, ed avverso gli avvisi di addebito n. 29520190004477591000 e
59520190001670413000 nonché avverso tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.
Evidenziava che:
- con il verbale unico controparte aveva dedotto come sarebbe emersa, in esito ad accertamento ispettivo, “l'assenza degli indici propri della subordinazione, così come indicati nell'art.
2094 c.c. e l'esistenza, invece, dei requisiti di abitualità e prevalenza caratterizzanti l'attività di lavoro autonomo nell'ambito della esercitata attività commerciale”, ritenendo, di conseguenza, essa opponente tenuta all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell con CP_1 decorrenza dal 01.08.2014 fino al 30.03.2018;
- con avviso di addebito 59520190001670413000 l' le aveva richiesto il pagamento di CP_1
€ 12.534,08 per contributi Gestione Commercianti dal 08/2014 al 12/2018;
1 - con avviso di addebito 29520190004477591000, notificato il 30.12.2019, l le aveva CP_1 richiesto il pagamento di € 12.439,91 per contributi Gestione Commercianti dal 08/2014 al
12/2019.
Eccepiva, in via pregiudiziale, la decadenza di cui all'art. 14, comma 2, L. 689/1981.
Nel merito, premesso che l'avversa pretesa scaturiva dal disconoscimento del rapporto di lavoro intercorrente fra essa ricorrente e la Dream Beauty s.r.l., lamentava come l' non CP_1 avesse detratto dal dovuto i contributi previdenziali versati alla gestione dipendenti, nonostante non fosse neppure ipotizzabile l'obbligo di iscrizione ad una doppia gestione.
Rilevando come l'onere probatorio gravasse sull' , evidenziava come essa ricorrente CP_2 fosse proprietaria di una quota societaria marginale, pari al 15%, non avesse mai interferito sulle decisioni imprenditoriali della Dream Beauty s.r.l. e come il rapporto fra le parti avesse sempre avuto i tratti della subordinazione.
Osservava come il vincolo di subordinazione non potesse essere ritenuto insussistente sulla scorta della circostanza che essa ricorrente disimpegnasse la distribuzione della forza lavoro per coprire i turni nei cinque locali aziendali.
Concludeva per la sospensione, in via cautelare, degli atti impugnati e, nel merito, per l'annullamento degli stessi, il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 10.11.2020, eccepiva in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito 59520190001670413, stante l'avvenuta notifica in data 25.07.2019.
Osservava, altresì, l'inconferenza dell'asserita violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, disciplinante invero l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Nel merito, rilevava come dalla deposizione dell'amministratore unico della Dream Beauty
s.r.l., , e dei dipendenti della società fosse emerso che la socia Testimone_1 Parte_1 rappresentava la figura di riferimento nella gestione societaria.
[...]
Operava riserva di recuperare le prestazioni a sostegno del reddito per il contrasto della disoccupazione percepite dalla ricorrente in virtù del rapporto fittiziamente subordinato.
Evidenziava il valore probatorio delle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nel corso degli accertamenti ed il valore di pubblica fede del verbale redatto dal Pubblico Ufficiale.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
3. In esito all'udienza del 12.02.2021 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito 29520190004477591000, rigettando quanto al resto giacché l'avviso di
2 accertamento non era dotato di efficacia esecutiva ed in quanto non risultava la tempestività del ricorso con riferimento all'avviso di addebito n. 59520190001670413000.
Veniva ammessa ed escussa prova per testi.
L'udienza del 15.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all'avviso di addebito n. 595 2019 00016704 13 000.
La stessa è meritevole di accoglimento poiché a fronte della notifica dell'atto perfezionatasi il 25.07.2019 parte ricorrente ha depositato l'odierno ricorso il 23 gennaio 2020, ben oltre lo spirare del termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999.
Deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione relativamente a tale avviso.
5. Risulta invece tempestivo il ricorso relativamente all'avviso di addebito n.
29520190004477591000 essendo stato il ricorso depositato entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.
6. Nel merito va preliminarmente richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 2004
n. 7211 secondo cui “diversa è pure la disciplina vigente nella materia contributiva, spesso connessa a quella sanzionatoria del lavoro;
essendo pacifico che in tale materia sia ammessa ex art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 l'azione di accertamento negativo con impugnazione del verbale di accertamento contenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi (ordinanza n. 1558 del 23/01/2020), atteso che in questo caso lo stesso potere di iscrizione a ruolo è condizionato all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice sul verbale di accertamento impugnato in giudizio (sentenza n. 4032 del 01/03/2016), fatto sempre salvo - in caso di violazione e di avvenuta iscrizione nonostante l'impugnazione - il normale giudizio di cognizione sulla esistenza della pretesa (Cass. n. 6753/2020; n.
12025/2019, n. 9159/2017).
7. Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino
a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.”
3 Inoltre secondo la Corte di Cassazione “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verita' sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un.,
n. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verita' di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale puo' valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non puo' mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava
(Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorche' sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria". (cfr. Cass civ. 2010 n. 12108).
8. Occorre quindi richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 1, comma
203, della L. 662/1996 prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio
e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
In ordine all'interpretazione di tale norma, l'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, conv. con mod. in L. n. 122/2010, in senso contrario alla precedente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che esso si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
4 CP_ vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 (v. S.U. Cass. n. 17076/2011).
Quindi l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività, di licenze e qualifiche professionali (v. Cass. n.
19273/2018).
Orbene l'ente previdenziale non ha assolto l'onere, su di esso gravante quale attore in senso sostanziale, di allegare e provare la fondatezza della sua pretesa, ossia l'esistenza del diritto azionato e i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (v. in genere Cass. n.
19273/2018, n. 23600/2009).
In particolare il teste , magazziniere dell'azienda, ha dichiarato di non Testimone_2
CP_ sapere nulla “relativamente all'iscrizione della ricorrente posso solo riferire che la sento durante il mio orario lavorativo ovvero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.00/20.30. La sento solo nell'orario antimeridiano non nel pomeriggio, mi chiama per chiedere informazioni sulla merce che dobbiamo consegnare o quando mi chiama lei per sapere se abbiamo in giacenza merce che in negozio è terminata. Io so che in negozio lavorano sia mattina che pomeriggio sia la ricorrente che le altre commesse. Mi è capitato di andare al negozio di fuori dall'orario di lavoro e ho visto la ricorrente lavorare in negozio”. CP_3
Il teste aiuto commesso, ha riferito di conoscere “…la ricorrente Testimone_3 perché lavora alle dipendenze della stessa società ma io nel negozio di Taormina la ricorrente nel negozio di
interagisco con lei per motivi lavorativi in particolare le chiedo informazioni relativamente ai prodotti CP_3 capelli donna. Io lavoro per la Dream Beauty dal 2016, la ricorrente quando ho iniziato già lavorava per la società”.
Non risulta pertanto dimostrato che la si occupava della gestione dei punti Parte_1 vendita della società, mentre risulta che la ricorrente era regolarmente assunta e per la stessa sono stati regolarmente versati i relativi contributi.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 29520190004477591000
7. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione della metà e la restante quota si pone a carico dell' come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal CP_1
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia.
5
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso relativamente all'avviso di addebito n. 595 2019 00016704
13 000;
- dichiara illegittimo l'avviso di addebito n. 29520190004477591000;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante CP_1 quota che si liquida in euro 2695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 16.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella
Bellino
6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.12.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 370/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Aloisi;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu.
Oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento ed avverso avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23 gennaio 2020 proponeva opposizione Parte_1 avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018005070 del 30.04.2018, lei notificato il 04.07.2018, ed avverso gli avvisi di addebito n. 29520190004477591000 e
59520190001670413000 nonché avverso tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.
Evidenziava che:
- con il verbale unico controparte aveva dedotto come sarebbe emersa, in esito ad accertamento ispettivo, “l'assenza degli indici propri della subordinazione, così come indicati nell'art.
2094 c.c. e l'esistenza, invece, dei requisiti di abitualità e prevalenza caratterizzanti l'attività di lavoro autonomo nell'ambito della esercitata attività commerciale”, ritenendo, di conseguenza, essa opponente tenuta all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell con CP_1 decorrenza dal 01.08.2014 fino al 30.03.2018;
- con avviso di addebito 59520190001670413000 l' le aveva richiesto il pagamento di CP_1
€ 12.534,08 per contributi Gestione Commercianti dal 08/2014 al 12/2018;
1 - con avviso di addebito 29520190004477591000, notificato il 30.12.2019, l le aveva CP_1 richiesto il pagamento di € 12.439,91 per contributi Gestione Commercianti dal 08/2014 al
12/2019.
Eccepiva, in via pregiudiziale, la decadenza di cui all'art. 14, comma 2, L. 689/1981.
Nel merito, premesso che l'avversa pretesa scaturiva dal disconoscimento del rapporto di lavoro intercorrente fra essa ricorrente e la Dream Beauty s.r.l., lamentava come l' non CP_1 avesse detratto dal dovuto i contributi previdenziali versati alla gestione dipendenti, nonostante non fosse neppure ipotizzabile l'obbligo di iscrizione ad una doppia gestione.
Rilevando come l'onere probatorio gravasse sull' , evidenziava come essa ricorrente CP_2 fosse proprietaria di una quota societaria marginale, pari al 15%, non avesse mai interferito sulle decisioni imprenditoriali della Dream Beauty s.r.l. e come il rapporto fra le parti avesse sempre avuto i tratti della subordinazione.
Osservava come il vincolo di subordinazione non potesse essere ritenuto insussistente sulla scorta della circostanza che essa ricorrente disimpegnasse la distribuzione della forza lavoro per coprire i turni nei cinque locali aziendali.
Concludeva per la sospensione, in via cautelare, degli atti impugnati e, nel merito, per l'annullamento degli stessi, il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 10.11.2020, eccepiva in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito 59520190001670413, stante l'avvenuta notifica in data 25.07.2019.
Osservava, altresì, l'inconferenza dell'asserita violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, disciplinante invero l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Nel merito, rilevava come dalla deposizione dell'amministratore unico della Dream Beauty
s.r.l., , e dei dipendenti della società fosse emerso che la socia Testimone_1 Parte_1 rappresentava la figura di riferimento nella gestione societaria.
[...]
Operava riserva di recuperare le prestazioni a sostegno del reddito per il contrasto della disoccupazione percepite dalla ricorrente in virtù del rapporto fittiziamente subordinato.
Evidenziava il valore probatorio delle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nel corso degli accertamenti ed il valore di pubblica fede del verbale redatto dal Pubblico Ufficiale.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
3. In esito all'udienza del 12.02.2021 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito 29520190004477591000, rigettando quanto al resto giacché l'avviso di
2 accertamento non era dotato di efficacia esecutiva ed in quanto non risultava la tempestività del ricorso con riferimento all'avviso di addebito n. 59520190001670413000.
Veniva ammessa ed escussa prova per testi.
L'udienza del 15.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all'avviso di addebito n. 595 2019 00016704 13 000.
La stessa è meritevole di accoglimento poiché a fronte della notifica dell'atto perfezionatasi il 25.07.2019 parte ricorrente ha depositato l'odierno ricorso il 23 gennaio 2020, ben oltre lo spirare del termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999.
Deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione relativamente a tale avviso.
5. Risulta invece tempestivo il ricorso relativamente all'avviso di addebito n.
29520190004477591000 essendo stato il ricorso depositato entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.
6. Nel merito va preliminarmente richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 2004
n. 7211 secondo cui “diversa è pure la disciplina vigente nella materia contributiva, spesso connessa a quella sanzionatoria del lavoro;
essendo pacifico che in tale materia sia ammessa ex art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 l'azione di accertamento negativo con impugnazione del verbale di accertamento contenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi (ordinanza n. 1558 del 23/01/2020), atteso che in questo caso lo stesso potere di iscrizione a ruolo è condizionato all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice sul verbale di accertamento impugnato in giudizio (sentenza n. 4032 del 01/03/2016), fatto sempre salvo - in caso di violazione e di avvenuta iscrizione nonostante l'impugnazione - il normale giudizio di cognizione sulla esistenza della pretesa (Cass. n. 6753/2020; n.
12025/2019, n. 9159/2017).
7. Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino
a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.”
3 Inoltre secondo la Corte di Cassazione “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verita' sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un.,
n. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verita' di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale puo' valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non puo' mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava
(Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorche' sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria". (cfr. Cass civ. 2010 n. 12108).
8. Occorre quindi richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 1, comma
203, della L. 662/1996 prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio
e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
In ordine all'interpretazione di tale norma, l'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, conv. con mod. in L. n. 122/2010, in senso contrario alla precedente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che esso si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
4 CP_ vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 (v. S.U. Cass. n. 17076/2011).
Quindi l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività, di licenze e qualifiche professionali (v. Cass. n.
19273/2018).
Orbene l'ente previdenziale non ha assolto l'onere, su di esso gravante quale attore in senso sostanziale, di allegare e provare la fondatezza della sua pretesa, ossia l'esistenza del diritto azionato e i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (v. in genere Cass. n.
19273/2018, n. 23600/2009).
In particolare il teste , magazziniere dell'azienda, ha dichiarato di non Testimone_2
CP_ sapere nulla “relativamente all'iscrizione della ricorrente posso solo riferire che la sento durante il mio orario lavorativo ovvero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.00/20.30. La sento solo nell'orario antimeridiano non nel pomeriggio, mi chiama per chiedere informazioni sulla merce che dobbiamo consegnare o quando mi chiama lei per sapere se abbiamo in giacenza merce che in negozio è terminata. Io so che in negozio lavorano sia mattina che pomeriggio sia la ricorrente che le altre commesse. Mi è capitato di andare al negozio di fuori dall'orario di lavoro e ho visto la ricorrente lavorare in negozio”. CP_3
Il teste aiuto commesso, ha riferito di conoscere “…la ricorrente Testimone_3 perché lavora alle dipendenze della stessa società ma io nel negozio di Taormina la ricorrente nel negozio di
interagisco con lei per motivi lavorativi in particolare le chiedo informazioni relativamente ai prodotti CP_3 capelli donna. Io lavoro per la Dream Beauty dal 2016, la ricorrente quando ho iniziato già lavorava per la società”.
Non risulta pertanto dimostrato che la si occupava della gestione dei punti Parte_1 vendita della società, mentre risulta che la ricorrente era regolarmente assunta e per la stessa sono stati regolarmente versati i relativi contributi.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 29520190004477591000
7. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione della metà e la restante quota si pone a carico dell' come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal CP_1
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia.
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P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso relativamente all'avviso di addebito n. 595 2019 00016704
13 000;
- dichiara illegittimo l'avviso di addebito n. 29520190004477591000;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante CP_1 quota che si liquida in euro 2695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 16.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella
Bellino
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