TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
27/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1889/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
27/11/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GAGGIOTTI MONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Milano, via Camillo Hajech, n.
2, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE, nei confronti di
C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv.to MOLTENI SABRINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA TARCHINI 11 22077 OLGIATE
COMASCO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO, nonché di
1 C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to MAFFETTINI FLAMINIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, via Garibaldi,
n. 9/c, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA, nonché di
, C.F. Controparte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE,
avente ad oggetto: lesione personale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 27/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 20/03/2024, Pt_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] CP_3
, e
[...] CP_1 Controparte_2 rispettivamente proprietario, conducente ed assicuratrice del ciclomotore su cui era trasportato, chiedendone la condanna in solido al pagamento del risarcimento dei danni derivati dal sinistro del 18/10/2020, in San Paolo D'Argon (BG), infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, in subordine domandando la riduzione del quantum ritenuto dovuto anche in ragione del concorso di responsabilità attoreo, infine concludendo come riportato in epigrafe.
2 Nel corso dell'istruttoria, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande e la condanna dell'assicuratrice ex art. 1917, comma terzo, c.c., infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur ritualmente citato, non si costituiva e Controparte_3 veniva dichiarato contumace.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., venivano espletati prova per testi, interrogatorio formale e CTU. Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del dott. Verzeni) a decorrere dal 31.01.2025, il
Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 27/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da in quanto CP_1 costituitosi tardivamente, non emergendo nemmeno elementi a fondamento dell'art. 153, comma secondo, c.p.c. per l'esercizio di siffatta azione specificatamente in questo e non già in separato giudizio.
3. Nel merito, le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
Pacifici e provati sono il sinistro stradale e la responsabilità risarcitoria dei convenuti, visti il doc. 1 attoreo, la doglianza di mancata tenuta di una condotta di guida e di una velocità idonea, e la mancata osservanza dell'onere probatorio sotteso a smentire la presunzione di colpevolezza di fonte normativa
(indifferentemente ex art. 2054 c.c. o da inadempimento del negozio di trasporto).
3.1. Tale responsabilità dei convenuti è integrale e non temperata da quanto lamentato ex art. 1227 c.c. Non è stato dimostrato dall'assicuratrice eccepente che l'assunzione di alcolici da parte di pur dichiarata da questi in comparsa e CP_1 accertata nel doc. 1 attoreo, sia avvenuta alla vista dell'attore, né che questi potesse avere altrimenti contezza di tale consumo da
3 una situazione oggettiva univoca, non deponendo in tal senso nemmeno l'istruttoria orale espletata.
3.2. Nemmeno, poi, può dubitarsi dell'uso del casco, da parte del danneggiato, al momento del sinistro. Diversamente da quanto censurato dall'assicuratrice, prima ancore delle pag. 15 e 16, la pag. 17 del doc. 2, prima parte, dell'attore attesta come sia stata operata una “RIMOZIONE [del] CASCO” da parte dei sanitari intervenuti, così lasciando evincere come quest'ultimo fosse stato indossato fino all'arrivo degli stessi.
3.2.1. Quanto, poi, dedotto circa la natura non integrale del casco costituisce argomento prospettato solo in sede di discussione ex art. 281sexies c.p.c. e non formulato nei termini di una – peraltro intempestiva – eccezione in senso stretto o in senso lato.
4. Così sancito l'an della responsabilità risarcitoria, deve ora pervenirsi alla liquidazione del risarcimento dei danni, avendo anzitutto riguardo alla CTU espletata che, con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti, ha acclarato
• 12 giorni di inabilità temporanea biologica in forma assoluta,
• 20 giorni di inabilità temporanea biologica in forma parziale al 75%,
• 30 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 50%, cui aggiungere altri 10 giorni per i futuri rinnovi protesici,
• 90 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 25%,
a cui vanno sommati altri 50 giorni per i futuri rinnovi protesici,
• Il 20% di danno biologico permanente,
• congrui e provati esborsi pari ad € 1.491,96 per spese mediche passate, comprensive della attorea perizia medico- legale ante causam, cui vanno sommati € 50,00 per
4 l'ottenimento della copia della cartelle cliniche, e così per complessivi € 1.541,96,
• la futura esigenza del pagamento di € 9.738,00 per spese odontoiatriche per l'avvenire.
Ebbene, sul profilo liquidatorio deve farsi anzitutto applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024: infatti, devono rilevarsi, nel caso di specie, un danno biologico permanente superiore al 9%, l'anteriorità del sinistro all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, nonché
l'insindacabilità della discrezionalità amministrativa nella fissazione anche della data di efficacia di quest'ultimo regolamento, vista la pluralità di soluzioni ammissibili nella calibrazione della ratio di calmieramento dei premi assicurativi con l'esigenza di tutela dei danneggiati, secondo lo stesso incedere dell'art. 138, comma uno, prima parte, c.d.a.
4.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea e della relativa sofferenza, l'importo di € 9.430,00: pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95 e considerato che l'acconto deve essere imputato al debito più oneroso ex art. 1193, secondo comma, c.c., i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 9.430,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del sinistro del 18/10/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/10/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed al relativo patimento, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di
5 specie, si sarebbe dovuto avere riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 95.335,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi
(20%), della relativa sofferenza, dell'età di 17 anni del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 19/03/2021 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati. Da tale ammontare e dai sottoindicati interessi, però, deve essere detratta la cifra di € 77.360,22, rivalutazione alla data odierna dell'acconto dell'assicuratrice del 16/03/2023.
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo caso – dal 19/03/2021, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 17.974,78, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c.) sulla somma di € 95.335,00 da devalutarsi alla data del
19/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
19/03/2021 sino alla data del 16/03/2023 di pagamento dell'acconto, ed oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) sul residuo importo capitale spettante a quest'ultima data del 16/03/2023, anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/03/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.3. Nulla si riconosce come c.d. aumento personalizzato, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, le
Tabelle del Tribunale di Milano già contemplano la valutazione del
6 danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età e non risulta provato il nesso causale ex art. 1223 c.c. tra l'andamento dell'istruzione ed il sinistro in questione, anche al luce di quanto sottoindicato a proposito degli aspetti neurologici.
4.4. Per quanto attiene alle spese passate, congrue e derivate dal sinistro, considerati la suesposta CTU, i principi di pag. 11 e 13 di Sez. Un., Sentenza n. 16990 del 10/07/2017, Rv. 644917 – 01 che qualificano le perizie di parte ante causam come posta risarcitoria, nonché i criteri di S.U., sent. n. 1712/95, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 1.541,96, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) sui singoli esborsi riconosciuti, anno per anno da rivalutarsi dalla data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.4.1. In quest'ultima voce, occorre evidenziare, non è contemplabile quanto indicato a pag.
8-9 della citazione e 8 della prima memoria attorea ex art. 171ter c.p.c. per le spese di assistenza legale stragiudiziale. Al di fuori della considerazione della negoziazione assistita nell'ambito della liquidazione delle spese processuali, come da vigente D.M. n. 55/2014, non devono essere riconosciute tali spese stragiudiziali, pur in astratto suscettibili di tutela risarcitoria (secondo Sez. U - , Sentenza
n. 16990 del 10/07/2017), considerato come, nel caso di specie, manchi l'”autonoma rilevanza” dall'attività giudiziale per quanto attiene ai compensi ex art. 20, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, trattandosi di costituzioni in mora, ricezione di un acconto e dell'osservanza della condizione di proponibilità della domanda,
“prestazioni”, dunque, “connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento” (così
7 Cass., ord. n. 21565 del 2020 e, circa consimili atti, Cass., Sez.
2, Sentenza n. 2020 del 25/02/1998, Rv. 512997 - 01).
4.5. Per quanto attiene alle future spese odontoiatriche, infine quantificate dalla CTU nell'importo complessivo di € 9.738,00, la diversa cadenza dei rinnovi ed i diversi costi indicati a pag. 16 della CTU escludono di potersi avere riguardo ad un unitario coefficiente di capitalizzazione tratto sic et simpliciter dalle
Tabelle di Milano del 2024. Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale alternativamente conferente validità ad un coefficiente di anticipazione (così Cass., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 13881 del 06/07/2020), ravvisato quest'ultimo nel
2,45% (equitativamente tratto dalla media tra il 2,94 e l'1,96, rispettivamente per tre o due anni di reddito persi per un diciassettenne, in base alle suesposte tabelle milanesi) e rammentato come i principi di S.U., sent. n. 1712/95 si applichino anche al danno futuro ed a partire dalla data dell'illecito (così pag. 16-17 di Cass., ord. n. 9985 del 2019), i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 9.499,42, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) su tale ammontare da devalutarsi dalla data del 13/05/2025 di stima del CTU sino alla data del sinistro del 18/10/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/10/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.6. Deve solo specificarsi che si sono applicati gli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. nei termini suesposti, viste
(A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni
8 fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
5. In senso opposto a quanto suesposto non depongono convincentemente le residue censure alla CTU e/o alla suesposta liquidazione del risarcimento.
5.1. Anzitutto, non sono ravvisabili danni neurologici o pregiudizi cognitivi atti a determinare un depauperamento patrimoniale o non patrimoniale sul danneggiato in termini maggiori di quelli sopraindicati e/o secondo la maggiore lesività indicata dall'attore in atti o dal suo CTP: la CTU ha persuasivamente constatato come non vi sia un riflesso significativamente negativo sugli studi e sulle future possibilità di lavoro, tanto più alla luce di quanto constatato nelle documentate visite del 17 novembre 2020, del 10 dicembre 2020 e dell'11 maggio 2021, menzionate nella relazione peritale ed altresì escludenti l'esigenza di un ulteriore approfondimento specialistico.
5.2. Il danno non patrimoniale non è, invece, riducibile sulla base dei rilievi del CTP dell'assicuratrice, vista anche l'esigenza di considerare gli aspetti neurologici ravvisati unitamente al “quadro menomativo a carico del massiccio facciale conseguenti alla pregressa osteosintesi del complesso orbito- zigomatico mascellare destro e alla riduzione chirurgica della frattura dentoalveolare” (così pag. 25 della CTU).
6. La complessità del suesposto quadro patologico e risarcitorio esclude che le difese delle parti, pur laddove infondate, siano state temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
7. Le spese processuali dell'attore seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà
9 dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore dell'attore, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, il minor importo delle domande accolte, la documentazione di € 545,00 per contributo unificato e marca per l'iscrizione a ruolo, “l'assenza di potere del giudice di variarne l'importo” (secondo i principi di pag.
5-6 di Cass. Sez. 6, ord. del 17/09/2013, n. 21207, Rv. 627856 - 01), comunque l'insussistenza dello scarto tra la non integralità della soccombenza – da un lato – e l'eccessività ex art. 92 c.p.c. – dall'altro -, la nota spese depositata, la contemplazione della negoziazione assistita nel doc. 14 attoreo, la mancanza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 2.238,58 per spese vive
(comprensive anche di quelle documentate di CTP in corso di causa e di quelle non contemplate testualmente nella nota spese) ed €
6.700,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 536,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò in ragione della conclusione della controversia in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
7.1. Le spese processuali dell'assicuratrice seguono la prevalente soccombenza di in relazione alla domanda di CP_1 condanna ex art. 1917, comma terzo, c.c.; dette spese si liquidano in favore dell'assicuratrice, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda inammissibile, parametrato alle spese processuali liquidabili rispetto alla originaria domanda attorea (pag. 7 della citazione), in € 11,80 per spese vive ed € 11.977,00 per compensi (fase di studio €
2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria €
5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò in ragione della conclusione della controversia in una breve discussione ex
10 art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
7.2. Le spese di CTU, liquidate come da fondo spese già riconosciuto e resesi necessarie per le domande attoree, seguono la prevalente soccombenza dei convenuti, andando poste definitivamente ed in solido a carico degli stessi, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da;
CP_1
2. Accertata e dichiarata la responsabilità nei termini indicati in parte motiva, condanna in solido Controparte_3 CP_1
ed al pagamento, in
[...] Controparte_2 favore di , dei seguenti importi: Parte_1
€ 9.430,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del sinistro del 18/10/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/10/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 17.974,78, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c.) sulla somma di € 95.335,00 da devalutarsi alla data del 19/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
19/03/2021 sino alla data del 16/03/2023 di pagamento dell'acconto, ed oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma
11 4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) sul residuo importo capitale spettante a quest'ultima data del 16/03/2023, anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/03/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 1.541,96, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) sui singoli esborsi riconosciuti, anno per anno da rivalutarsi dalla data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 9.499,42, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) su tale ammontare da devalutarsi dalla data del 13/05/2025 di stima del CTU sino alla data del sinistro del 18/10/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/10/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna in solido e Controparte_3 CP_1 al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
2.238,58 per spese vive ed € 6.700,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_2
11,80 per spese vive ed € 11.977,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
12 6. Pone le spese di CTU, liquidate come da fondo spese già riconosciuto, definitivamente ed in solido a carico di e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
, con i conseguenti obblighi restitutori.
[...]
Bergamo, 27/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
27/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1889/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
27/11/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GAGGIOTTI MONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Milano, via Camillo Hajech, n.
2, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE, nei confronti di
C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv.to MOLTENI SABRINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA TARCHINI 11 22077 OLGIATE
COMASCO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO, nonché di
1 C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to MAFFETTINI FLAMINIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, via Garibaldi,
n. 9/c, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA, nonché di
, C.F. Controparte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE,
avente ad oggetto: lesione personale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 27/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 20/03/2024, Pt_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] CP_3
, e
[...] CP_1 Controparte_2 rispettivamente proprietario, conducente ed assicuratrice del ciclomotore su cui era trasportato, chiedendone la condanna in solido al pagamento del risarcimento dei danni derivati dal sinistro del 18/10/2020, in San Paolo D'Argon (BG), infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, in subordine domandando la riduzione del quantum ritenuto dovuto anche in ragione del concorso di responsabilità attoreo, infine concludendo come riportato in epigrafe.
2 Nel corso dell'istruttoria, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande e la condanna dell'assicuratrice ex art. 1917, comma terzo, c.c., infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur ritualmente citato, non si costituiva e Controparte_3 veniva dichiarato contumace.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., venivano espletati prova per testi, interrogatorio formale e CTU. Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del dott. Verzeni) a decorrere dal 31.01.2025, il
Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 27/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da in quanto CP_1 costituitosi tardivamente, non emergendo nemmeno elementi a fondamento dell'art. 153, comma secondo, c.p.c. per l'esercizio di siffatta azione specificatamente in questo e non già in separato giudizio.
3. Nel merito, le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
Pacifici e provati sono il sinistro stradale e la responsabilità risarcitoria dei convenuti, visti il doc. 1 attoreo, la doglianza di mancata tenuta di una condotta di guida e di una velocità idonea, e la mancata osservanza dell'onere probatorio sotteso a smentire la presunzione di colpevolezza di fonte normativa
(indifferentemente ex art. 2054 c.c. o da inadempimento del negozio di trasporto).
3.1. Tale responsabilità dei convenuti è integrale e non temperata da quanto lamentato ex art. 1227 c.c. Non è stato dimostrato dall'assicuratrice eccepente che l'assunzione di alcolici da parte di pur dichiarata da questi in comparsa e CP_1 accertata nel doc. 1 attoreo, sia avvenuta alla vista dell'attore, né che questi potesse avere altrimenti contezza di tale consumo da
3 una situazione oggettiva univoca, non deponendo in tal senso nemmeno l'istruttoria orale espletata.
3.2. Nemmeno, poi, può dubitarsi dell'uso del casco, da parte del danneggiato, al momento del sinistro. Diversamente da quanto censurato dall'assicuratrice, prima ancore delle pag. 15 e 16, la pag. 17 del doc. 2, prima parte, dell'attore attesta come sia stata operata una “RIMOZIONE [del] CASCO” da parte dei sanitari intervenuti, così lasciando evincere come quest'ultimo fosse stato indossato fino all'arrivo degli stessi.
3.2.1. Quanto, poi, dedotto circa la natura non integrale del casco costituisce argomento prospettato solo in sede di discussione ex art. 281sexies c.p.c. e non formulato nei termini di una – peraltro intempestiva – eccezione in senso stretto o in senso lato.
4. Così sancito l'an della responsabilità risarcitoria, deve ora pervenirsi alla liquidazione del risarcimento dei danni, avendo anzitutto riguardo alla CTU espletata che, con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti, ha acclarato
• 12 giorni di inabilità temporanea biologica in forma assoluta,
• 20 giorni di inabilità temporanea biologica in forma parziale al 75%,
• 30 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 50%, cui aggiungere altri 10 giorni per i futuri rinnovi protesici,
• 90 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 25%,
a cui vanno sommati altri 50 giorni per i futuri rinnovi protesici,
• Il 20% di danno biologico permanente,
• congrui e provati esborsi pari ad € 1.491,96 per spese mediche passate, comprensive della attorea perizia medico- legale ante causam, cui vanno sommati € 50,00 per
4 l'ottenimento della copia della cartelle cliniche, e così per complessivi € 1.541,96,
• la futura esigenza del pagamento di € 9.738,00 per spese odontoiatriche per l'avvenire.
Ebbene, sul profilo liquidatorio deve farsi anzitutto applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024: infatti, devono rilevarsi, nel caso di specie, un danno biologico permanente superiore al 9%, l'anteriorità del sinistro all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, nonché
l'insindacabilità della discrezionalità amministrativa nella fissazione anche della data di efficacia di quest'ultimo regolamento, vista la pluralità di soluzioni ammissibili nella calibrazione della ratio di calmieramento dei premi assicurativi con l'esigenza di tutela dei danneggiati, secondo lo stesso incedere dell'art. 138, comma uno, prima parte, c.d.a.
4.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea e della relativa sofferenza, l'importo di € 9.430,00: pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95 e considerato che l'acconto deve essere imputato al debito più oneroso ex art. 1193, secondo comma, c.c., i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 9.430,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 20/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del sinistro del 18/10/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/10/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed al relativo patimento, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di
5 specie, si sarebbe dovuto avere riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 95.335,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi
(20%), della relativa sofferenza, dell'età di 17 anni del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 19/03/2021 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati. Da tale ammontare e dai sottoindicati interessi, però, deve essere detratta la cifra di € 77.360,22, rivalutazione alla data odierna dell'acconto dell'assicuratrice del 16/03/2023.
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo caso – dal 19/03/2021, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 17.974,78, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c.) sulla somma di € 95.335,00 da devalutarsi alla data del
19/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
19/03/2021 sino alla data del 16/03/2023 di pagamento dell'acconto, ed oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) sul residuo importo capitale spettante a quest'ultima data del 16/03/2023, anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/03/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.3. Nulla si riconosce come c.d. aumento personalizzato, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, le
Tabelle del Tribunale di Milano già contemplano la valutazione del
6 danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età e non risulta provato il nesso causale ex art. 1223 c.c. tra l'andamento dell'istruzione ed il sinistro in questione, anche al luce di quanto sottoindicato a proposito degli aspetti neurologici.
4.4. Per quanto attiene alle spese passate, congrue e derivate dal sinistro, considerati la suesposta CTU, i principi di pag. 11 e 13 di Sez. Un., Sentenza n. 16990 del 10/07/2017, Rv. 644917 – 01 che qualificano le perizie di parte ante causam come posta risarcitoria, nonché i criteri di S.U., sent. n. 1712/95, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 1.541,96, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) sui singoli esborsi riconosciuti, anno per anno da rivalutarsi dalla data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.4.1. In quest'ultima voce, occorre evidenziare, non è contemplabile quanto indicato a pag.
8-9 della citazione e 8 della prima memoria attorea ex art. 171ter c.p.c. per le spese di assistenza legale stragiudiziale. Al di fuori della considerazione della negoziazione assistita nell'ambito della liquidazione delle spese processuali, come da vigente D.M. n. 55/2014, non devono essere riconosciute tali spese stragiudiziali, pur in astratto suscettibili di tutela risarcitoria (secondo Sez. U - , Sentenza
n. 16990 del 10/07/2017), considerato come, nel caso di specie, manchi l'”autonoma rilevanza” dall'attività giudiziale per quanto attiene ai compensi ex art. 20, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, trattandosi di costituzioni in mora, ricezione di un acconto e dell'osservanza della condizione di proponibilità della domanda,
“prestazioni”, dunque, “connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento” (così
7 Cass., ord. n. 21565 del 2020 e, circa consimili atti, Cass., Sez.
2, Sentenza n. 2020 del 25/02/1998, Rv. 512997 - 01).
4.5. Per quanto attiene alle future spese odontoiatriche, infine quantificate dalla CTU nell'importo complessivo di € 9.738,00, la diversa cadenza dei rinnovi ed i diversi costi indicati a pag. 16 della CTU escludono di potersi avere riguardo ad un unitario coefficiente di capitalizzazione tratto sic et simpliciter dalle
Tabelle di Milano del 2024. Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale alternativamente conferente validità ad un coefficiente di anticipazione (così Cass., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 13881 del 06/07/2020), ravvisato quest'ultimo nel
2,45% (equitativamente tratto dalla media tra il 2,94 e l'1,96, rispettivamente per tre o due anni di reddito persi per un diciassettenne, in base alle suesposte tabelle milanesi) e rammentato come i principi di S.U., sent. n. 1712/95 si applichino anche al danno futuro ed a partire dalla data dell'illecito (così pag. 16-17 di Cass., ord. n. 9985 del 2019), i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 9.499,42, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) su tale ammontare da devalutarsi dalla data del 13/05/2025 di stima del CTU sino alla data del sinistro del 18/10/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/10/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
4.6. Deve solo specificarsi che si sono applicati gli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. nei termini suesposti, viste
(A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni
8 fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
5. In senso opposto a quanto suesposto non depongono convincentemente le residue censure alla CTU e/o alla suesposta liquidazione del risarcimento.
5.1. Anzitutto, non sono ravvisabili danni neurologici o pregiudizi cognitivi atti a determinare un depauperamento patrimoniale o non patrimoniale sul danneggiato in termini maggiori di quelli sopraindicati e/o secondo la maggiore lesività indicata dall'attore in atti o dal suo CTP: la CTU ha persuasivamente constatato come non vi sia un riflesso significativamente negativo sugli studi e sulle future possibilità di lavoro, tanto più alla luce di quanto constatato nelle documentate visite del 17 novembre 2020, del 10 dicembre 2020 e dell'11 maggio 2021, menzionate nella relazione peritale ed altresì escludenti l'esigenza di un ulteriore approfondimento specialistico.
5.2. Il danno non patrimoniale non è, invece, riducibile sulla base dei rilievi del CTP dell'assicuratrice, vista anche l'esigenza di considerare gli aspetti neurologici ravvisati unitamente al “quadro menomativo a carico del massiccio facciale conseguenti alla pregressa osteosintesi del complesso orbito- zigomatico mascellare destro e alla riduzione chirurgica della frattura dentoalveolare” (così pag. 25 della CTU).
6. La complessità del suesposto quadro patologico e risarcitorio esclude che le difese delle parti, pur laddove infondate, siano state temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
7. Le spese processuali dell'attore seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà
9 dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore dell'attore, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, il minor importo delle domande accolte, la documentazione di € 545,00 per contributo unificato e marca per l'iscrizione a ruolo, “l'assenza di potere del giudice di variarne l'importo” (secondo i principi di pag.
5-6 di Cass. Sez. 6, ord. del 17/09/2013, n. 21207, Rv. 627856 - 01), comunque l'insussistenza dello scarto tra la non integralità della soccombenza – da un lato – e l'eccessività ex art. 92 c.p.c. – dall'altro -, la nota spese depositata, la contemplazione della negoziazione assistita nel doc. 14 attoreo, la mancanza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 2.238,58 per spese vive
(comprensive anche di quelle documentate di CTP in corso di causa e di quelle non contemplate testualmente nella nota spese) ed €
6.700,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 536,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò in ragione della conclusione della controversia in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
7.1. Le spese processuali dell'assicuratrice seguono la prevalente soccombenza di in relazione alla domanda di CP_1 condanna ex art. 1917, comma terzo, c.c.; dette spese si liquidano in favore dell'assicuratrice, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda inammissibile, parametrato alle spese processuali liquidabili rispetto alla originaria domanda attorea (pag. 7 della citazione), in € 11,80 per spese vive ed € 11.977,00 per compensi (fase di studio €
2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria €
5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò in ragione della conclusione della controversia in una breve discussione ex
10 art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
7.2. Le spese di CTU, liquidate come da fondo spese già riconosciuto e resesi necessarie per le domande attoree, seguono la prevalente soccombenza dei convenuti, andando poste definitivamente ed in solido a carico degli stessi, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da;
CP_1
2. Accertata e dichiarata la responsabilità nei termini indicati in parte motiva, condanna in solido Controparte_3 CP_1
ed al pagamento, in
[...] Controparte_2 favore di , dei seguenti importi: Parte_1
€ 9.430,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) su detta somma da devalutarsi alla data del sinistro del 18/10/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/10/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 17.974,78, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c.) sulla somma di € 95.335,00 da devalutarsi alla data del 19/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
19/03/2021 sino alla data del 16/03/2023 di pagamento dell'acconto, ed oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma
11 4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) sul residuo importo capitale spettante a quest'ultima data del 16/03/2023, anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/03/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 1.541,96, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) sui singoli esborsi riconosciuti, anno per anno da rivalutarsi dalla data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 9.499,42, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 20/03/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 20/03/2024) su tale ammontare da devalutarsi dalla data del 13/05/2025 di stima del CTU sino alla data del sinistro del 18/10/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 18/10/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna in solido e Controparte_3 CP_1 al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
2.238,58 per spese vive ed € 6.700,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_2
11,80 per spese vive ed € 11.977,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
12 6. Pone le spese di CTU, liquidate come da fondo spese già riconosciuto, definitivamente ed in solido a carico di e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
, con i conseguenti obblighi restitutori.
[...]
Bergamo, 27/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
13