CASS
Sentenza 31 dicembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 41851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41851 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA nel procedimento a carico di: MA SA nato il [...] avverso la sentenza del 11/04/2025 del TRIBUNALE di MACERATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR ZO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha condannato AN FA alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre la multa in relazione al reato di estorsione, per avere costretto mediante minaccia RE IE a consegnargli del danaro al fine di restituirgli un monopattino. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non essere stata applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 29 cod.pen. ed in ragione della entità della pena principale inflitta, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41851 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/12/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. In punto di diritto, la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754-01). Nel caso in esame, l'entità della pena detentiva principale, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione, imponeva, ex lege, ai sensi dell'art. 29, primo comma, cod.pen., l'applicazione - che il Tribunale ha omesso - della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. Tanto determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'applicazione della sanzione accessoria (la Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen. (in motivazione la Corte ha specificato che il presupposto della rettificazione consiste nell'esigenza di emendare solamente la specie o qualità della pena, mentre l'omissione di quest'ultima, integrante un vizio della sentenza, rende la decisione carente di una disposizione necessaria). (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754-02).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone. Così deciso, il 12/12/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR ZO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha condannato AN FA alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre la multa in relazione al reato di estorsione, per avere costretto mediante minaccia RE IE a consegnargli del danaro al fine di restituirgli un monopattino. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non essere stata applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 29 cod.pen. ed in ragione della entità della pena principale inflitta, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41851 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/12/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. In punto di diritto, la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754-01). Nel caso in esame, l'entità della pena detentiva principale, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione, imponeva, ex lege, ai sensi dell'art. 29, primo comma, cod.pen., l'applicazione - che il Tribunale ha omesso - della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. Tanto determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'applicazione della sanzione accessoria (la Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen. (in motivazione la Corte ha specificato che il presupposto della rettificazione consiste nell'esigenza di emendare solamente la specie o qualità della pena, mentre l'omissione di quest'ultima, integrante un vizio della sentenza, rende la decisione carente di una disposizione necessaria). (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754-02).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone. Così deciso, il 12/12/2025.