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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NI CARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 820/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120240003461816 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, su ruolo dell'Agenzia delle Entrate di Frosinone, notificata 16.4.2024, emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/73 per il periodo di imposta anno 2019 a titolo di addizionale IRPEF, sanzioni, interessi ed accessori. Deduceva: essere responsabile del Associazione_1. e ricevuto l'atto quale coobbligato;
che per il 730/20 era stato notificato un controllo ex art. 36 ter al contribuente Nominativo_1 ad oggetto la verifica dei righi E36, E42 e E43 contestando la detraibilità delle spese di manutenzione straordinaria sostenuta nell'anno 2019 in quanto da ritenersi interventi di manutenzione ordinaria;
di aver presentato istanza di sgravio allegando
CILA evidenziante la straordinarietà della manutenzione;
l'incompetenza dell'Ufficio dal punto di vista territoriale appartenentesi nello specifico la competenza alla Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, principio questo confermato da Cass. n. 11790/2024; la violazione e falsa applicazione del D.L.vo 472/97 e violazione del contraddittorio con lesione del diritto di difesa;
la violazione del principio di proporzionalità;
l'omessa applicazione dell'art. 12 del D.L.vo 472/97 circa le sanzioni irrogate.
Allegava documentazione e l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: non spettare le detrazioni invocate trattandosi di ordinaria manutenzione sulla scorta della documentazione allegata dal ricorrente;
essere infondata l'eccezione di incompetenza funzionale ad emettere l'atto impugnato da parte dell'Ufficio Territoriale;
essere infondate le ulteriori doglianze del ricorrente e non violato il principio di proporzionalità.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza camerale del 26.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va deciso sulla scorta della ragione più liquida, preliminare ed assorbente, ovvero l'eccepita incompetenza funzionale del soggetto che ha emesso l'atto impugnato.
È pacifico che il soggetto ricorrente ha sede in Pordenone.
Sono pacifiche le circostanze fattuali tra le parti ovvero che il ricorrente è ritenuto coobbligato col dichiarante quale titolare di CAF in Pordenone alla Indirizzo_1.
In tale qualità è stato destinatario dell'atto impugnato per effetto dell'art. 39 comma 1 del D.L.vo 241/97.
Ciò posto ritiene l'intestata Corte che l'atto impugnato andava emesso dalla Direzione Regionale del Friuli
Venezia Giulia della medesima Agenzia e non dall'Articolazione periferica come in questo si legge.
La questione specifica risulta affrontata da Cass. n. 11790/2024 alla quale si rinvia per la sua ampia ed esaustiva motivazione e di cui giova solo qui trascrivere quanto di seguito.
“Quanto alle conseguenze di tale patologia sullo stesso atto, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che « La distribuzione della competenza tra le varie articolazioni dell'Amministrazione sul territorio disposta invece, come nella specie, attraverso una legge - che è atto generale ed astratto, come tale rivolto anche a soggetti diversi dall'amministrazione - ha, per ciò solo, e prescindendo da altre possibili considerazioni, valenza esterna, con le seguenti, non trascurabili conseguenze: vincola allo stesso modo l'amministrazione e i soggetti che con essa vengono in contatto;
non può, salvo diverse esplicite previsioni legislative, essere derogata da un atto unilaterale dell'amministrazione, ma solo modificata da una legge successiva di livello pari o superiore nella gerarchia delle fonti;
deve, salvo previsione contraria, ritenersi prevista non solo a garanzia del migliore funzionamento della Pubblica Amministrazione ma anche a garanzia dei soggetti che con questa vengono in contatto», non essendo ammissibile che l'Amministrazione possa scegliere diversamente l'ufficio che deve procedere, così in pratica "scegliendo" anche li giudice competente per una eventuale impugnazione dell'atto (Cass. n. 14805/2011 e Cass. n. 14786/2011, entrambi in motivazione;
cfr. altresì, Cass. n. 25087/2019; Cass. n. 4065/2019; Cass. 15/07/2020, n. 14985, con riferimento proprio all'scrizione a ruolo). Nella medesima prospettiva, recentemente, si è affermato (Cass. n. 21399/2020, in motivazione) che « se il sistema ha la finalità̀ di garantire, nella ripartizione delle competenze dell'Agenzia delle Entrate, la miglior qualità̀ possibile degli accertamenti è chiaro che in via generale, appunto, sono anche stabilite le sopra dette regole per la determinazione dell'Ufficio competente;
dette regole [che] non possono essere derogate pena l'illegittimità̀ dell'avviso di accertamento confezionato in loro violazione.» e « da tale principio discende la nullità̀ assoluta dell'accertamento eseguito dall' ufficio incompetente», «il cui vizio deve pur sempre essere dedotto dalla parte ricorrente tra i motivi di impugnazione dello stesso, senza che possa essere rilevato d'ufficio dal giudice».”
Detta decisione continuando e conclusivamente ha stabilito come di seguito.
“Sintetizzando, deve quindi ritenersi che: la responsabilità - prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione”.
Ritiene l'intestato Giudice di non doversi discostare da tale indirizzo mono filattico del giudice di legittimità.
Va, pertanto, accolto il ricorso e l'atto impugnato annullato in quanto emesso da soggetto non funzionalmente competente.
Spese compensate a ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Frosinone lì 26.01.2026 Il Giudice
Monocratico Dott. Carlo Zannini
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NI CARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 820/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120240003461816 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, su ruolo dell'Agenzia delle Entrate di Frosinone, notificata 16.4.2024, emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/73 per il periodo di imposta anno 2019 a titolo di addizionale IRPEF, sanzioni, interessi ed accessori. Deduceva: essere responsabile del Associazione_1. e ricevuto l'atto quale coobbligato;
che per il 730/20 era stato notificato un controllo ex art. 36 ter al contribuente Nominativo_1 ad oggetto la verifica dei righi E36, E42 e E43 contestando la detraibilità delle spese di manutenzione straordinaria sostenuta nell'anno 2019 in quanto da ritenersi interventi di manutenzione ordinaria;
di aver presentato istanza di sgravio allegando
CILA evidenziante la straordinarietà della manutenzione;
l'incompetenza dell'Ufficio dal punto di vista territoriale appartenentesi nello specifico la competenza alla Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, principio questo confermato da Cass. n. 11790/2024; la violazione e falsa applicazione del D.L.vo 472/97 e violazione del contraddittorio con lesione del diritto di difesa;
la violazione del principio di proporzionalità;
l'omessa applicazione dell'art. 12 del D.L.vo 472/97 circa le sanzioni irrogate.
Allegava documentazione e l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: non spettare le detrazioni invocate trattandosi di ordinaria manutenzione sulla scorta della documentazione allegata dal ricorrente;
essere infondata l'eccezione di incompetenza funzionale ad emettere l'atto impugnato da parte dell'Ufficio Territoriale;
essere infondate le ulteriori doglianze del ricorrente e non violato il principio di proporzionalità.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza camerale del 26.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va deciso sulla scorta della ragione più liquida, preliminare ed assorbente, ovvero l'eccepita incompetenza funzionale del soggetto che ha emesso l'atto impugnato.
È pacifico che il soggetto ricorrente ha sede in Pordenone.
Sono pacifiche le circostanze fattuali tra le parti ovvero che il ricorrente è ritenuto coobbligato col dichiarante quale titolare di CAF in Pordenone alla Indirizzo_1.
In tale qualità è stato destinatario dell'atto impugnato per effetto dell'art. 39 comma 1 del D.L.vo 241/97.
Ciò posto ritiene l'intestata Corte che l'atto impugnato andava emesso dalla Direzione Regionale del Friuli
Venezia Giulia della medesima Agenzia e non dall'Articolazione periferica come in questo si legge.
La questione specifica risulta affrontata da Cass. n. 11790/2024 alla quale si rinvia per la sua ampia ed esaustiva motivazione e di cui giova solo qui trascrivere quanto di seguito.
“Quanto alle conseguenze di tale patologia sullo stesso atto, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che « La distribuzione della competenza tra le varie articolazioni dell'Amministrazione sul territorio disposta invece, come nella specie, attraverso una legge - che è atto generale ed astratto, come tale rivolto anche a soggetti diversi dall'amministrazione - ha, per ciò solo, e prescindendo da altre possibili considerazioni, valenza esterna, con le seguenti, non trascurabili conseguenze: vincola allo stesso modo l'amministrazione e i soggetti che con essa vengono in contatto;
non può, salvo diverse esplicite previsioni legislative, essere derogata da un atto unilaterale dell'amministrazione, ma solo modificata da una legge successiva di livello pari o superiore nella gerarchia delle fonti;
deve, salvo previsione contraria, ritenersi prevista non solo a garanzia del migliore funzionamento della Pubblica Amministrazione ma anche a garanzia dei soggetti che con questa vengono in contatto», non essendo ammissibile che l'Amministrazione possa scegliere diversamente l'ufficio che deve procedere, così in pratica "scegliendo" anche li giudice competente per una eventuale impugnazione dell'atto (Cass. n. 14805/2011 e Cass. n. 14786/2011, entrambi in motivazione;
cfr. altresì, Cass. n. 25087/2019; Cass. n. 4065/2019; Cass. 15/07/2020, n. 14985, con riferimento proprio all'scrizione a ruolo). Nella medesima prospettiva, recentemente, si è affermato (Cass. n. 21399/2020, in motivazione) che « se il sistema ha la finalità̀ di garantire, nella ripartizione delle competenze dell'Agenzia delle Entrate, la miglior qualità̀ possibile degli accertamenti è chiaro che in via generale, appunto, sono anche stabilite le sopra dette regole per la determinazione dell'Ufficio competente;
dette regole [che] non possono essere derogate pena l'illegittimità̀ dell'avviso di accertamento confezionato in loro violazione.» e « da tale principio discende la nullità̀ assoluta dell'accertamento eseguito dall' ufficio incompetente», «il cui vizio deve pur sempre essere dedotto dalla parte ricorrente tra i motivi di impugnazione dello stesso, senza che possa essere rilevato d'ufficio dal giudice».”
Detta decisione continuando e conclusivamente ha stabilito come di seguito.
“Sintetizzando, deve quindi ritenersi che: la responsabilità - prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione”.
Ritiene l'intestato Giudice di non doversi discostare da tale indirizzo mono filattico del giudice di legittimità.
Va, pertanto, accolto il ricorso e l'atto impugnato annullato in quanto emesso da soggetto non funzionalmente competente.
Spese compensate a ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Frosinone lì 26.01.2026 Il Giudice
Monocratico Dott. Carlo Zannini