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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/08/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1820/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1820/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BALLOCCHI GABRIELE,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BALLOCCHI GABRIELE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 09/11/2009, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno liberi e separati, con obbligo di reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicarsi ogni variazione della stessa entro 30 giorni dalla modifica, ciò nell'esclusivo interesse del figlio;
2. I coniugi dichiarano di aver già provveduto in sede di separazione a definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, per cui dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, eccezion fatta per quanto stabilito nel presente atto;
3. Le parti concordano che il figlio , oggi maggiorenne, ma ancora Persona_1 economicamente non autosufficiente, sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e che lo stesso rimanga a vivere presso l'abitazione della madre Pt_1
[...]
4. Stante la maggiore età del figlio , ai sensi dell'art. 473 bis 12 Persona_1 comma 4 del c.p.c., non si allega al presente ricorso il piano genitoriale;
5. Il Sig. continuerà a corrispondere al figlio, a titolo di contributo al Per_1 mantenimento, la somma di €uro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
6. I coniugi convengono che l'assegno unico e/o gli assegni familiari e/o ogni altro eventuale beneficio/agevolazione fiscale e/o contributivo verrà percepito dalla
Sig.ra Pt_1
pagina 2 di 5 7. I genitori suddivideranno, inoltre al 50% tra loro tutte le spese straordinarie necessarie a soddisfare le più svariate esigenze del figlio, così come previsto dal vigente Protocollo approvato dal Tribunale di Modena, che qui si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche sen-za pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) da parte dell'altro genitore, dovrà manifestare motivato dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 3 di 5 In caso di spese straordinarie anticipate da uno solo dei due genitori nell'interesse del figlio, l'altro genitore rimborserà a chi le ha anticipate la propria quota di spettanza della somma totale e ciò all'atto della esibizione della ricevuta di pagamento attestante il corrispettivo, con versamento entro e non oltre il mese successivo dall'esibizione della documentazione attestante la spesa, a mezzo bonifico bancario;
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e indipendenti l'uno dall'altra e rinunciano ad avanzare ogni pretesa in ordine al reciproco mantenimento;
9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 27/02/2006, maggiorenne Per_1 ma non ancora economicamente autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in FANANO (MO) il 01/04/2000 fra nata a [...]_1
GIOVANNI IN PERSICETO (BO) il 24/03/1977 e nato a [...]_1
(MO) il 03/03/1971 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FANANO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di pagina 4 di 5 matrimonio di detto comune Anno 2000 Atto n. 2 Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1820/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BALLOCCHI GABRIELE,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BALLOCCHI GABRIELE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 09/11/2009, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno liberi e separati, con obbligo di reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicarsi ogni variazione della stessa entro 30 giorni dalla modifica, ciò nell'esclusivo interesse del figlio;
2. I coniugi dichiarano di aver già provveduto in sede di separazione a definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, per cui dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, eccezion fatta per quanto stabilito nel presente atto;
3. Le parti concordano che il figlio , oggi maggiorenne, ma ancora Persona_1 economicamente non autosufficiente, sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e che lo stesso rimanga a vivere presso l'abitazione della madre Pt_1
[...]
4. Stante la maggiore età del figlio , ai sensi dell'art. 473 bis 12 Persona_1 comma 4 del c.p.c., non si allega al presente ricorso il piano genitoriale;
5. Il Sig. continuerà a corrispondere al figlio, a titolo di contributo al Per_1 mantenimento, la somma di €uro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
6. I coniugi convengono che l'assegno unico e/o gli assegni familiari e/o ogni altro eventuale beneficio/agevolazione fiscale e/o contributivo verrà percepito dalla
Sig.ra Pt_1
pagina 2 di 5 7. I genitori suddivideranno, inoltre al 50% tra loro tutte le spese straordinarie necessarie a soddisfare le più svariate esigenze del figlio, così come previsto dal vigente Protocollo approvato dal Tribunale di Modena, che qui si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche sen-za pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) da parte dell'altro genitore, dovrà manifestare motivato dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 3 di 5 In caso di spese straordinarie anticipate da uno solo dei due genitori nell'interesse del figlio, l'altro genitore rimborserà a chi le ha anticipate la propria quota di spettanza della somma totale e ciò all'atto della esibizione della ricevuta di pagamento attestante il corrispettivo, con versamento entro e non oltre il mese successivo dall'esibizione della documentazione attestante la spesa, a mezzo bonifico bancario;
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e indipendenti l'uno dall'altra e rinunciano ad avanzare ogni pretesa in ordine al reciproco mantenimento;
9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 27/02/2006, maggiorenne Per_1 ma non ancora economicamente autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in FANANO (MO) il 01/04/2000 fra nata a [...]_1
GIOVANNI IN PERSICETO (BO) il 24/03/1977 e nato a [...]_1
(MO) il 03/03/1971 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FANANO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di pagina 4 di 5 matrimonio di detto comune Anno 2000 Atto n. 2 Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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