Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 31. Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione e' svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte consecutive.
4. Il collegio, che e' presieduto dal piu' anziano per iscrizione, verifica la regolarita' della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione e' svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte consecutive.
4. Il collegio, che e' presieduto dal piu' anziano per iscrizione, verifica la regolarita' della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/05/2021, n. 11886Provvedimento: […] Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 13 e 31 della Legge n. 247 del 2012, 1, 4 e 5 del D. […]Leggi di più...
- art. 115 c.p.c.·
- prescrizione triennale·
- valore indeterminabile causa·
- contributo unificato·
- violazione minimo tariffario·
- art. 360 c.p.c.·
- quantum debeatur·
- compenso professionale·
- non contestazione