CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1884/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - RI - AR
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001517236000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001517236000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001517236000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008400505999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008400505999 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008400505999 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di AR, ai sensi degli artt. 132 cpc,
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992 dà atto che il ricorso proposto a mezzo pec il
28.2.2024 nell'interesse di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, notificata a mezzo del servizio postale ordinario a r. il 26.2.2024 per la riscossione della cartella di pagamento n. 03020160008400505000 (asseritamente notificata il 13.10.2026) relativamente a diritto annuale CCIAA (anno 2014) e tassa automobilistica regionale (anni 2011
e 2012) è fondato.
L'AdER, costituita in giudizio l'8.7.2024, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente;
subordinatamente e nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica della cartella di pagamento e di una precedente intimazione di pagamento in data 3.11.2021.
Circa l'inammissibilità del ricorso.
L'eccezione formulata dalla resistente AdER non è fondata.
L'art. 17/bis del d. lgs. n. 546 del 1992 è stato abrogato dall'art. 2, comma 3, d.lgs. 30 dicembre
2023, n. 220.
In base all'art. 2, comma 3, d. lgs. n. 220 del 2023, l'art. 17/bis del d. lgs. n.546 del 1992 è stato abrogato a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario.
A sua volta l'articolo 4 regola la decorrenza degli effetti della novella contenuta nel d.lgs. n. 220 del 2023, stabilendo che le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente all'1 settembre 2024. Pertanto, risulta, da una parte, che la disciplina della mediazione tributaria viene abrogata dal 4 gennaio 2024; dall'altra parte, è altrettanto vero che gli effetti di tale abrogazione vengono posticipati dall'articolo 4 del decreto legislativo citato ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente all'1settembre 2024.
Pertanto, l'istituto previsto dall'art. 17/bis poc. trib. alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (28.2.2024) non era stato abrogato e regolarmente il ricorrente si è costituito in giudizio il 31.5.2024.
Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, deducendo la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento per i crediti tributari contestati.
L'eccezione è fondata. Sul punto alcuna prova è fornita dall'Agenzia delle Entrate RI.
Quanto, inoltre, alla dedotta notifica di una precedente intimazione di pagamento non impugnata dal contribuente, il G. M. rileva dalla documentazione depositata dalla resistente quanto segue.
Dopo un primo tentativo di notifica eseguito dal messo speciale in data 14.10.2019 con esito infruttuoso, il 3.11.2021, stante l'irreperibilità temporanea del destinatario all'indirizzo di residenza, il citato messo ha depositato l'atto da notificare presso la Casa Comunale di
AR con pubblicazione all'albo pretorio dal 3.11. al 5.11.2021.
Non risultano eseguiti ulteriori adempimenti finalizzati a rendere edotto il contribuente della notifica dell'atto esattivo.
In punto di diritto, giova precisare che nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. (dovuta alla temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale: “ Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto" n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973”.
Analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (cfr. Corte Costituzionale,
22/11/2012, n. 258).
Va premesso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ("lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La notifica, secondo l'art. 26 citato, "si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune".
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art.26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anzichè "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)". I Giudici della Consulta hanno evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... nè l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, nè la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143
c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma
1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione anche degli avvisi di accertamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u. c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione anche dell'avviso di accertamento effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla. Orbene, rileva il Giudicante che nel caso in esame non sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che la raccomandata, contenente la notizia del deposito presso la casa comunale dell'atto esattivo
(non consegnato alla contribuente per una sua irreperibilità c.d. relativa) non risulta spedita e, quindi, non perveniva nella sfera di conoscenza di quest'ultima.
In definitiva, la dedotta notifica dell'intimazione di pagamento (indicata dall'AdER come perfezionata il 3.11.2021) è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto.
Pertanto, deve dichiararsi la nullità della notifica, perché assolutamente incompleta, dell'atto esattivo.
Di conseguenza va dichiarata anche la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata. Sul punto il G. M. richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144). L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento.
L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale, come nel caso in esame.
Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass.
09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace
(cfr. anche Cassazione civile sez. trib., ord. 22/02/2023 n.5546).
L'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo ove precedentemente notificato al debitore. Ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 50, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3. ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis (cfr. sent. Cass. Sez. Tr. n. 21658/2023).
In conclusione, la contribuente ha ricevuto solo la notifica dell'intimazione di pagamento nell'anno 2024 priva della precedente notifica del titolo esecutivo (id est, la richiamata cartella di pagamento). Di conseguenza, va annullata l'intimazione di pagamento impugnata.
Va, infine, dichiarata, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, l'estinzione per prescrizione triennale delle tasse automobilistiche regionali e per prescrizione quinquennale del diritto annuale CCIAA, in mancanza di specifica prova della necessaria notifica della cartella di pagamento, quale titolo esecutivo presupposto dell'intimazione impugnata, e di successivi atti esattivi ai fini interruttivi della prescrizione medesima.
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo dei crediti tributari contestati, in esse comprese quelle ex art. 17/bis proc. trib.
Nulla per esborsi, in mancanza di corresponsione del CUT.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata;
2) dichiara estinte per prescrizione le tasse automobilistiche regionali (anni 2011 e 2012) e il diritto annuale CCIAA (anno 2014);
3) condanna l'Agenzia delle Entrate RI, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 650,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge, distratte ex art. 93 cpc in favore
Difensore costituito per espressa anticipazione.
AR, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1884/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - RI - AR
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001517236000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001517236000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001517236000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008400505999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008400505999 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008400505999 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di AR, ai sensi degli artt. 132 cpc,
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992 dà atto che il ricorso proposto a mezzo pec il
28.2.2024 nell'interesse di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, notificata a mezzo del servizio postale ordinario a r. il 26.2.2024 per la riscossione della cartella di pagamento n. 03020160008400505000 (asseritamente notificata il 13.10.2026) relativamente a diritto annuale CCIAA (anno 2014) e tassa automobilistica regionale (anni 2011
e 2012) è fondato.
L'AdER, costituita in giudizio l'8.7.2024, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente;
subordinatamente e nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica della cartella di pagamento e di una precedente intimazione di pagamento in data 3.11.2021.
Circa l'inammissibilità del ricorso.
L'eccezione formulata dalla resistente AdER non è fondata.
L'art. 17/bis del d. lgs. n. 546 del 1992 è stato abrogato dall'art. 2, comma 3, d.lgs. 30 dicembre
2023, n. 220.
In base all'art. 2, comma 3, d. lgs. n. 220 del 2023, l'art. 17/bis del d. lgs. n.546 del 1992 è stato abrogato a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario.
A sua volta l'articolo 4 regola la decorrenza degli effetti della novella contenuta nel d.lgs. n. 220 del 2023, stabilendo che le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente all'1 settembre 2024. Pertanto, risulta, da una parte, che la disciplina della mediazione tributaria viene abrogata dal 4 gennaio 2024; dall'altra parte, è altrettanto vero che gli effetti di tale abrogazione vengono posticipati dall'articolo 4 del decreto legislativo citato ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente all'1settembre 2024.
Pertanto, l'istituto previsto dall'art. 17/bis poc. trib. alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (28.2.2024) non era stato abrogato e regolarmente il ricorrente si è costituito in giudizio il 31.5.2024.
Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, deducendo la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento per i crediti tributari contestati.
L'eccezione è fondata. Sul punto alcuna prova è fornita dall'Agenzia delle Entrate RI.
Quanto, inoltre, alla dedotta notifica di una precedente intimazione di pagamento non impugnata dal contribuente, il G. M. rileva dalla documentazione depositata dalla resistente quanto segue.
Dopo un primo tentativo di notifica eseguito dal messo speciale in data 14.10.2019 con esito infruttuoso, il 3.11.2021, stante l'irreperibilità temporanea del destinatario all'indirizzo di residenza, il citato messo ha depositato l'atto da notificare presso la Casa Comunale di
AR con pubblicazione all'albo pretorio dal 3.11. al 5.11.2021.
Non risultano eseguiti ulteriori adempimenti finalizzati a rendere edotto il contribuente della notifica dell'atto esattivo.
In punto di diritto, giova precisare che nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. (dovuta alla temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale: “ Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto" n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973”.
Analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (cfr. Corte Costituzionale,
22/11/2012, n. 258).
Va premesso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ("lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La notifica, secondo l'art. 26 citato, "si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune".
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art.26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anzichè "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)". I Giudici della Consulta hanno evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... nè l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, nè la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143
c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma
1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione anche degli avvisi di accertamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u. c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione anche dell'avviso di accertamento effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla. Orbene, rileva il Giudicante che nel caso in esame non sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che la raccomandata, contenente la notizia del deposito presso la casa comunale dell'atto esattivo
(non consegnato alla contribuente per una sua irreperibilità c.d. relativa) non risulta spedita e, quindi, non perveniva nella sfera di conoscenza di quest'ultima.
In definitiva, la dedotta notifica dell'intimazione di pagamento (indicata dall'AdER come perfezionata il 3.11.2021) è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto.
Pertanto, deve dichiararsi la nullità della notifica, perché assolutamente incompleta, dell'atto esattivo.
Di conseguenza va dichiarata anche la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata. Sul punto il G. M. richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144). L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento.
L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale, come nel caso in esame.
Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass.
09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace
(cfr. anche Cassazione civile sez. trib., ord. 22/02/2023 n.5546).
L'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo ove precedentemente notificato al debitore. Ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 50, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3. ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis (cfr. sent. Cass. Sez. Tr. n. 21658/2023).
In conclusione, la contribuente ha ricevuto solo la notifica dell'intimazione di pagamento nell'anno 2024 priva della precedente notifica del titolo esecutivo (id est, la richiamata cartella di pagamento). Di conseguenza, va annullata l'intimazione di pagamento impugnata.
Va, infine, dichiarata, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, l'estinzione per prescrizione triennale delle tasse automobilistiche regionali e per prescrizione quinquennale del diritto annuale CCIAA, in mancanza di specifica prova della necessaria notifica della cartella di pagamento, quale titolo esecutivo presupposto dell'intimazione impugnata, e di successivi atti esattivi ai fini interruttivi della prescrizione medesima.
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo dei crediti tributari contestati, in esse comprese quelle ex art. 17/bis proc. trib.
Nulla per esborsi, in mancanza di corresponsione del CUT.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata;
2) dichiara estinte per prescrizione le tasse automobilistiche regionali (anni 2011 e 2012) e il diritto annuale CCIAA (anno 2014);
3) condanna l'Agenzia delle Entrate RI, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 650,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge, distratte ex art. 93 cpc in favore
Difensore costituito per espressa anticipazione.
AR, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa