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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 9312/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to BUONO MARCO,
ricorrente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti AMODIO CP_1 P.IVA_1
OC resistente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv.to AMATUCCI ALBA
Resistente
non costituita. Controparte_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9025397687 000 notificata a mezzo PEC in data 21.05.2024, con riferimento agli avvisi di addebito n. 37120190016930030000, notificato in data 30.11.2019, n. 37120200000339217000 notificato in data 29.01.2020,
n. 37120220003318415000 notificato in data 29.06.2022.
Parte ricorrente deduceva principalmente vizi formali attinenti alla notifica dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito a mezzo PEC, la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione nonchè per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_2
l' , contestando l'avverso ricorso con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto. CP_1
La non si è costituita, comunque va, altresì, rilevata la sua carenza di CP_3
legittimazione passiva, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al CP_1
2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il presente procedimento, con decreto del 17.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è inammissibile e comunque infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
Pag. 2 di 8 senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez.
Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti,
“il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate
dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza
che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte
Pag. 3 di 8 istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Innanzi tutto, va rilevato che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità,
ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La presente opposizione è stata proposta oltre il termine di 40 giorni a decorrere dalla data della notifica della
Pag. 4 di 8 intimazione di pagamento per cui è causa (come documentato dall' CP_2
, la notifica dell'intimazione si è perfezionata in data 21.05.2024 con la ricezione
[...]
della PEC, mentre il ricorso è stato proposto tardivamente in data 17/07/2024).
Al riguardo, inoltre, si rileva che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenze determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. Cass., 28 settembre 2018 n. 23620).
Sicchè, va rilevata l'inammissibilità delle censure relative alle irregolarità formali della cartella e del relativo procedimento di notifica ovvero il difetto di motivazione nonché
la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, trattandosi di vizi da far valere entro il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica della cartella di pagamento opposta.
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Pag. 5 di 8 Al riguardo, si rileva che nel caso di specie l' ha provato la notifica a mezzo PEC, CP_1
all'indirizzo attribuibile al ricorrente secondo i pubblici elenchi, degli avvisi di addebito oggetto di giudizio.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa a vizi formali ovvero relativa alle pretese contributive reclamate dall' è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. CP_1
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel
Pag. 6 di 8 caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è
sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
A questo riguardo, si rileva che la notifica della intimazione di pagamento n. 071 2024
9025397687 000 notificata a mezzo PEC in data 21.05.2024, oggetto del presente giudizio, è intervenuta entro i termini prescrizionali, anche in considerazione della sospensione dei termini prescrizionali previsti dalla normativa emergenziale Covid-19.
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 9312/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso in quanto inammissibile;
- revoca la sospensione della efficacia dell'intimazione di pagamento n. 071 2024
Pag. 7 di 8 - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
300,00 in favore di ciascuna parte resistente e , CP_1 Controparte_2
oltre IVA E CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Aversa, 03.12.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9025397687 000 notificata a mezzo PEC in data 21.05.2024;
LAVORO
N.R.G. 9312/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to BUONO MARCO,
ricorrente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti AMODIO CP_1 P.IVA_1
OC resistente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv.to AMATUCCI ALBA
Resistente
non costituita. Controparte_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9025397687 000 notificata a mezzo PEC in data 21.05.2024, con riferimento agli avvisi di addebito n. 37120190016930030000, notificato in data 30.11.2019, n. 37120200000339217000 notificato in data 29.01.2020,
n. 37120220003318415000 notificato in data 29.06.2022.
Parte ricorrente deduceva principalmente vizi formali attinenti alla notifica dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito a mezzo PEC, la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione nonchè per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_2
l' , contestando l'avverso ricorso con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto. CP_1
La non si è costituita, comunque va, altresì, rilevata la sua carenza di CP_3
legittimazione passiva, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al CP_1
2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il presente procedimento, con decreto del 17.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è inammissibile e comunque infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
Pag. 2 di 8 senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez.
Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti,
“il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate
dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza
che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte
Pag. 3 di 8 istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Innanzi tutto, va rilevato che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità,
ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La presente opposizione è stata proposta oltre il termine di 40 giorni a decorrere dalla data della notifica della
Pag. 4 di 8 intimazione di pagamento per cui è causa (come documentato dall' CP_2
, la notifica dell'intimazione si è perfezionata in data 21.05.2024 con la ricezione
[...]
della PEC, mentre il ricorso è stato proposto tardivamente in data 17/07/2024).
Al riguardo, inoltre, si rileva che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenze determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. Cass., 28 settembre 2018 n. 23620).
Sicchè, va rilevata l'inammissibilità delle censure relative alle irregolarità formali della cartella e del relativo procedimento di notifica ovvero il difetto di motivazione nonché
la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, trattandosi di vizi da far valere entro il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica della cartella di pagamento opposta.
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Pag. 5 di 8 Al riguardo, si rileva che nel caso di specie l' ha provato la notifica a mezzo PEC, CP_1
all'indirizzo attribuibile al ricorrente secondo i pubblici elenchi, degli avvisi di addebito oggetto di giudizio.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa a vizi formali ovvero relativa alle pretese contributive reclamate dall' è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. CP_1
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel
Pag. 6 di 8 caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è
sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
A questo riguardo, si rileva che la notifica della intimazione di pagamento n. 071 2024
9025397687 000 notificata a mezzo PEC in data 21.05.2024, oggetto del presente giudizio, è intervenuta entro i termini prescrizionali, anche in considerazione della sospensione dei termini prescrizionali previsti dalla normativa emergenziale Covid-19.
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 9312/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso in quanto inammissibile;
- revoca la sospensione della efficacia dell'intimazione di pagamento n. 071 2024
Pag. 7 di 8 - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
300,00 in favore di ciascuna parte resistente e , CP_1 Controparte_2
oltre IVA E CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Aversa, 03.12.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9025397687 000 notificata a mezzo PEC in data 21.05.2024;